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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 05/04/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. DIVORZIO FIGLI MINORI/NON AUTONOMI
Repubblica Italiana N. _______/______, R.G. DIV.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 24.02.2025, da
1) Parte_1
Nata a SS (MB) il 28.08.1976
Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Natalia L. Terruzzi
e
2) Parte_2
Nato a Erba (CO) il 26.08.1973
Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2
con l'Avv. Natalia L. Terruzzi
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile,
in SS (MB), in data 11.05.2002
(anno 2002, atto n. 4, parte I;
SEPARAZIONE:
separati consensualmente con verbale in data omologato con decreto de 26.09.2022l
con i seguenti FIGLI MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato il [...] Per_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 24.02.2025, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in SS (MB), in data 11.05.2002, fra i signori e e ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parte_1 CP_1
SS (MB) e Arosio (CO) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
2. L'ex casa coniugale sita in Arosio (CO), via Gramsci, 21, di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, il cui mutuo ivi gravante è stato estinto dai coniugi il 12.02.2025 (doc. 5), rimane assegnata con tutto quanto l'arreda e di pertinenza, alla signora che vi continuerà ad abitare con il figlio - Pt_1 Per_1
CF; -. C.F._3
3. Il figlio minore rimane affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato Per_1 prevalentemente presso la madre con cui continuerà a vivere nell'ex casa coniugale, sita in Arosio
(CO), via Gramsci, 21. 4. Il padre potrà vedere e tenere con sé quando lo desidera, previo accordo con la madre, Per_1
tenuto conto delle esigenze del minore. In ogni caso, i genitori, concordano che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio quantomeno secondo le seguenti modalità:
calendario ordinario:
- nel week end di spettanza materna: dal giovedì sera al sabato dopo il pranzo:
- nel week end di spettanza paterna: dal venerdì all'uscita della scuola alla domenica sera dopo la cena;
calendario straordinario –
Vacanze estive due settimane anche non consecutive. Detti periodi dovranno essere reciprocamente comunicati entro il 30.04 di ogni anno.
Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro, prima della partenza, il luogo, l'indirizzo della località dove si recherà con il minore;
Vacanze di Natale e di Pasqua
il giorno di Natale, il 31.12, il giorno di Pasqua e il giorno dell'Angelo, ad anni alterni tra i genitori;
ogni altra festività sia civile che religiosa, in via alternata con l'altro genitore.
5. Il signor si impegna a corrispondere, quale contributo per il mantenimento di CP_1 Per_1
l'assegno mensile, per dodici mensilità, pari ad Euro 250,00, sino al compimento del sedicesimo anno del figlio e pari ad Euro 300,00 dal mese di agosto 2026.
Tale importo verrà corrisposto alla signora in via anticipata, entro il giorno 20 di ogni mese, Pt_1
con bonifico bancario.
L'assegno di mantenimento, come per legge, sarà annualmente soggetto a rivalutazione Istat con prima decorrenza dall'emissione della sentenza di divorzio.
6. Il Sig. concorrerà, altresì, nella misura del 50% al pagamento delle spese CP_1
straordinarie per il figlio in conformità al Protocollo del Tribunale di Como.
Le indicate spese, qualora venissero anticipate da un coniuge, saranno rimborsate all'altro entro 10 giorni dall'esibizione delle ricevute di pagamento. 7. Il signor con la sottoscrizione del presente atto, da valere quale contratto preliminare, CP_1
si obbliga a vendere alla signora che si obbliga ad acquistare, la quota del 50% della Pt_1 proprietà dell'immobile coniugale di Arosio (CO), Via Gramsci, 21 con annessa cantina al piano seminterrato, autorimessa sempre al piano seminterrato e posto auto al piano terreno, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Arosio (CO), al foglio 5, mappale 2636 sub, 8,
Cat. A/2, classe 3, foglio 5; mappale 2636, sub. 13, Cat. C/6, foglio 5; mappale 2636, sub. 19,
Cat. C/6,
Detto immobile è stato acquistato dai coniugi con atto OT in data 29.01.2002, Persona_2
Repertorio n. 3667, Atto n. 2910 (doc. 6).
Il prezzo del trasferimento viene concordato dalle parti in Euro 80.000,00 (ottantamila/00), di cui Euro 10.000,00 già versati al signor dalla signora per l'estinzione del mutuo CP_1 Pt_1 ed Euro 70.000,00 contestualmente alla sottoscrizione dell'atto pubblico di trasferimento avanti OT.
A seguito di detto trasferimento, la signora diverrà esclusiva intestataria della casa Pt_1
coniugale di cui, come detto, è già proprietaria nella misura del 50%.
Detto immobile è libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli avendo i coniugi estinto il mutuo ivi gravante in data 12.02.2025.,
L'atto notarile di trasferimento della proprietà si terrà presso OT , con Studio Persona_3
in Biassono, scelto dalla signora entro il termine essenziale di 60 giorni dalla data di Pt_1
pubblicazione della sentenza di divorzio del Tribunale di Como.
Tutte le spese conseguenti al predetto trasferimento (ivi comprese spese notarili, tecniche, certificazioni, oneri fiscali) sono da intendersi a carico della signora che potrà usufruire delle Pt_1
agevolazioni ed esenzioni fiscali previste per legge.
Pertanto, in esecuzione delle presenti condizioni congiuntamente concordate tra i coniugi per lo scioglimento del matrimonio civile, il conseguente atto notarile sconterà l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19 della Legge 6 marzo
1987 n. 74, reso applicabile al presente atto giusta la sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata in data 10 maggio 1999.
I coniugi dichiarano che il trasferimento è avvenuto senza l'intervento di mediatore.
8. I signori e concordano che l'Assegno Unico erogato dall' continuerà ad essere Pt_1 CP_1 CP_2
percepito nella misura del 50% ciascuno,.
9. I coniugi si dichiarano entrambi autonomi ed economicamente indipendenti e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente per qualsivoglia causa, ragione e titolo conseguente al matrimonio e alla separazione. Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 CP_1
in data 11.05.2002, in SS
[...]
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SS (MB)
(anno 2002, atto n. 4, parte I), 1) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
2) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
3) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
4) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SS (MB)perché
provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Arosio (CO) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in COMO, il 4.4.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Barbara Cao