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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 01/08/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena
Causa R.G. 1195/23 Oggi 1 agosto 2025 alle ore 13,00 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli, mediante l'applicativo “Teams”, compare l'Avv.ta Viviana de Ruggiero, nota all'Ufficio per la parte ricorrente ed il giudice, visto quanto depositato dall'Avv. Massimo Autieri per l' , che nel CP_1 manifestare l'impossibilità a partecipare all'odierna udienza chiede che la causa sia, comunque, decisa, anche in sua assenza, sulla base delle difese e conclusioni svolte nei propri atti depositati, dispone procedersi oltre. L'Avv.ta de Ruggiero collegata da remoto dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui è in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, il difensore presente si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. L'Avv.ta de Ruggiero precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi ai propri atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via preliminare o pregiudiziale, nonché istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese e per la quantificazione delle stesse l'Avvocata de Ruggiero si rimette a giustizia insistendo nella già richiesta distrazione ex art. 93 c.p.c. e chiedendo di essere esonerata dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (immediatamente sospesa dalle ore 13,06 alle ore 17,27 per causa R.G. 573/24) per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito. Su invito del Giudice, il difensore presente dichiara di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente fino a questo momento (ore
13,05).
Alle ore 21,12 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 21,13
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Siena IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona della giudice o.p. Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1195 /2023 R.Lav.
promossa da:
, residente a Napoli, elettivamente domiciliato in Napoli, via Arenella n. 3, Controparte_2 presso lo studio dell'avvocata Viviana de Ruggiero dalla quale è rappresentata, come da procura allegata al ricorso introduttivo;
PARTE RICORRENTE
OPPONENTE
contro
: in persona del l.r.p.t. con sede in Roma, Controparte_3 rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Autieri ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente in via Lippo Memmi 2, Siena, come da procura allegata alla memoria di costituzione
PARTE RESISTENTE
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. ;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avverso ordinanza ingiunzione n. 972861 ritualmente notificato
[...] ha convenuto in giudizio l' , in persna del legale rappresentante pro tempore, er ivi CP_2 CP_1
sentir accogliere le seguenti conclusioni “
1. accertare e dichiarare che la resistente è CP_1
decaduta dal diritto alla riscossione delle somme sottese all'ordinanza di ingiunzione opposta e, per
l'effetto, annullare la stessa ordinanza;
2. dichiarare che nullo è dovuto dalla ricorrente, SI.ra
, essendo decorso il termie previsto dall'art. 14 della legge n. 689/81; 3. per Controparte_2
l'effetto condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento dei diritti, onorari e CP_1 spese di causa da attribuire alla sottoscritta procuratrice anticipataria.”.
Si è costituito in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale adito , così giudicare: - previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà della ordinanza ingiunzione opposta;
- in via principale, respingere, siccome assolutamente infondate, le domande tutte proposte dall' opponente , confermando la ordinanza - ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà. In ogni caso , con la condanna della ricorrente a corrispondere le spese di lite.”
La causa è stata istruita con prove documentali ed alla odierna udienza del 1 agosto 2025 è stata decisa come da allegato dispositivo del quale si dava contestuale lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
La ricorrente nell'impugnare l'ordinanza di ingiunzione notificata ha eccepito l'intervenuta decadenza ex art. 14 L. 689/81 chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato. bbj Nel costituirsi in giudizio l' ha contestato le avverse difese, depositando CP_1 documentazione attestante la notifica dell'atto presupposto avvenuta ad aprile 2018 a mani della ricorrente, contestando che fosse intervenuta la prescrizione ed evidenziando di aver calcolato la sanzione alla luce della normativa sopravvenuta. Nulla ha dedotto, allegato o contestato in ordine alla maturata decadenza ex art. 14 l. 689/81, come eccepita ex adverso.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulla eccepita decadenza per omessa contestazione degli illeciti accertati entro il perentorio termine di 90 giorni
Pacifico ed incontestato che l'odierno contenzioso ha ad oggetto il mancato o ritardato versamento delle quote di contributi dovuti per i mesi di dicembre 2015 e febbraio marzo e settembre 2016..
Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 8/16, avvenuta in data 6 febbraio 2016, i fatti posti a fondamento dei provvedimenti qui impugnati sono stati oggetto di depenalizzazione e all'art. 9 del richiamato D. Lgs. 8/16 è espressamente previsto “
1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1,
l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale;
la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.
Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. 4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il pagamento determina
l'estinzione del procedimento.
Orbene, per quanto emerge dagli atti di causa e come ammesso dallo stesso l'avviso di CP_1 accertamento prodromico all'emissione delle ordinanza di ingiunzione impugnata è stato notificato ad aprile 2018, ma l' non ha provato, e gravava sullo stesso detto onere probatorio, se nel caso CP_1 di specie gli accertamenti espletati avevano messo in condizione l' di rilevare l'omissione CP_1 contributiva contestata nei 90 giorni antecedenti le notifiche dell'aprile 2018.
In assenza della detta prova ed in base alla richiamata norma l' avrebbe dovuto CP_1 notificare, a pena di decadenza ed improcedibilità degli atti successivi, gli avvisi di accertamento al massimo entro e non oltre 90 giorni dal settembre 2016, ovvero provare che la notifica effettuata nell'aprile 2018 era stata effettuata nei 90 giorni successivi agli accertamenti che avevano portato a rilevare la detta omissione contributiva.
In assenza di detta prova emerge per tabulas che la notifica dell'avviso di accertamento effettuata ad aprile 2018 è palesemente tardiva e posta in essere in violazione del detto termine perentorio.
Non vi è, infatti, prova, né a monte è stato dedotto dall' , che l'accertamento effettuato CP_1 dall'Istituto in base a verifica operata sugli archivi fosse avvenuto nei 90 gg. precedenti l'aprile 2018, poiché ex art.14, ultimo comma, L.24 novembre 1981, n.689 “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti e' stata omessa la notificazione nel termine prescritto”
L'eccezione sul punto è, pertanto, fondata e deve essere accolta con conseguente accertamento che la ricorrente nulla deve all' per i titoli per cui è giudizio, nemmeno nella CP_1 misura rideterminata all'esito della nuova norma, dovendosi rilevare che l'unico effetto sopravvenuto a seguito dell'atto di autotutela emesso dall' è la caducazione dell'atto CP_1 direttamente impugnato in questo giudizio che non esonerava il giudicante dall'accertamento nel merito della sussistenza del diritto a fronte della eccepita decadenza.
L'accoglimento della domanda sulla predetta eccezione preliminare assorbe le ulteriori questioni sollevate dalla parte rsistente.
Sulle spese di lite
Passando, poi, ad analizzare il problema delle spese giudiziali, appare doveroso rilevare da un lato che la ricorrente nel merito NON ha espressamente e debitamente contestato le omissioni contributive poste a fondamento dell'atto impugnato, oltre ad aver introdotto il giudizio avanti al giudice territorialmente incompetente, dato che la ricorrente risiede ed ha eletto domicilio a Napoli, il che radicava la competenza avanti al Tribunale di Napoli Giudice del Lavoro, dall'altro che la determinazione delle sanzioni sulla base della norma sopravvenuta sarebbe stata congrua se non si fosse perfezionata la decadenza accertata. Sussistono, quindi, a parere del giudicante i presupposti per una integrale compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c. delle spese di lite fra le parti costituite.
P. Q. M.
Visti gli artt. 429 e segg. c.p.c.
Il Giudice del Tribunale di Siena, definitivamente pronunciando:
1) Accerta e dichiara l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per omessa notifica nel termine di cui all'art. 14 L. 689/81, conseguentemente accerta e dichiara che la ricorrente nulla deve all' per i titoli per cui è giudizio;
CP_1 2) visto l'art. 92 c.p.c. compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio, per le motivazioni su estese;
3) visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena, 1 agosto 2025 Il giudice o.p. dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
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