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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/04/2025, n. 2435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2435 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nelle persone dei seguenti giudici, riunita in camera di consiglio,
Dr. Nicola Saracino presidente
Dr. Giovanna Gianì consigliere
Dr. Elena Gelato consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio rubricato al numero 4126/2024 R.G. e pendente
TRA
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Pitingolo per delega in atti reclamante
E
(C.F. ), con sede in Milano, rappresentata da (C.F. Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
), assistita e difesa dall'Avv. Giacinto Di Donato giusta procura in atti P.IVA_3 reclamata
E
Liquidazione giudiziale della società in persona del curatore, contumace Parte_1 reclamata
OGGETTO: reclamo avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
Conclusioni
Per parte reclamante: “CHIEDE che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma voglia, ai sensi dell'art. 18 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e dell'art 51 del vigente CCI, accogliere il ricorso dichiarando nullo il giudizio di primo grado;
per l'effetto revocare la liquidazione giudiziale sopra indicata;
- condannare la al risarcimento dei Controparte_3 danni per aver chiesto la dichiarazione di liquidazione giudiziale con colpa;
- porre a carico della predetta società convenuta le spese della procedura e il compenso che sarà liquidato al curatore;
- condannare la stessa Controparte_3 alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio da distrarsi”; Per parte resistente: “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - Nel merito, in via principale: rigettare integralmente il reclamo proposto dalla Parte_1 in quanto generico, pretestuoso ed infondato;
- Nel merito: rigettare integralmente tutte le domande proposte
[...] dalla in quanto infondate;
-In ogni caso: Con vittoria di spese, compensi ed onorari del Parte_1 presente giudizio come per legge “.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha impugnato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data Parte_1
4 giugno 2024, con la quale era stata dichiarata l'apertura della sua liquidazione giudiziale.
La reclamante ha lamentato la nullità della impugnata sentenza quale conseguenza della nullità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, eseguito a mezzo PEC.
A tal fine ha addotto come le norme vigenti in materia, oltre che la giurisprudenza di legittimità, rendessero obbligatoria la notifica del ricorso a mezzo PEC nei casi in cui il destinatario fosse dotato di domicilio digitale ed ha evidenziato come, in tali ipotesi, la prova della notifica dovesse essere obbligatoriamente data “con modalità telematiche”, cioè con il deposito in PCT delle ricevute di accettazione e consegna nei formati nativi e del file “DatiAtto.xml” contenente i dati identificativi delle predette ricevute.
Tanto premesso, ha evidenziato come nel caso di specie la suddetta prova non fosse stata fornita, non essendo rinvenibili in atti le ricevute di attestazione e consegna, con conseguente radicale invalidità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio e della conseguente pronuncia di accoglimento del ricorso.
Su tali presupposti ha concluso per la revoca dell'impugnata pronuncia e la Parte_1 condanna dell'originaria istante alla rifusione delle spese di lite e dei costi per l'apertura della procedura concorsuale nonché al risarcimento dei danni per avere richiesto con colpa l'apertura della liquidazione giudiziale.
rappresentata dalla sua procuratrice si è costituita contestando Controparte_4 Controparte_2 il fondamento del reclamo.
La resistente ha a tal fine evidenziato come la notifica del ricorso introduttivo non fosse stata effettuata a mezzo PEC, stante l'esito negativo del tentativo cui aveva dato corso la cancelleria del
Tribunale, e si fosse poi regolarmente perfezionata nelle forme di legge, mediante deposito presso la casa comunale.
Su tali presupposti ha concluso per il rigetto del reclamo.
La procedura di liquidazione giudiziale della società alla quale il reclamo ed Parte_1 il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati, non si è costituita. A seguito dell'acquisizione di informazioni presso la cancelleria del Tribunale di Roma, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11 aprile 2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Il reclamo deve essere rigettato.
Come desumibile dalle produzioni offerte dalla resistente e confermato dalla documentazione acquisita nella presente fase di giudizio, la notifica del ricorso per liquidazione giudiziale è stata ritualmente eseguita nelle forme di cui all'art. 40, comma 8, ccii, a seguito dell'esito negativo del tentativo di notifica a mezzo PEC cui ha dato corso la cancelleria del Tribunale di Roma.
Più in dettaglio, si è potuto apprendere come il motivo dell'omessa notifica a mezzo PEC fosse rinvenibile nel fatto che la società alla data in cui è stata tentata la notifica del Parte_1 ricorso introduttivo, ovvero in data 30 aprile 2024 (v. doc. 3 di parte resistente) fosse priva di una casella di posta elettronica certificata, che le è stata solo successivamente assegnata d'ufficio, ai sensi dell'art. 37 della legge 120/2020, in data 16 maggio 2024 (si rimanda alla visura storica allegata alla nota di precisazioni resa dalla cancelleria del Tribunale).
In assenza di un indirizzo PEC facente capo all'impresa, la notifica è stata poi tentata presso la sede della società risultante dal registro delle imprese, con esito negativo, ed infine perfezionata mediante il deposito dell'atto presso la casa comunale (si rimanda ancora al doc. 3 di parte resistente).
La circostanza emersa in esito all'istruttoria consente di superare sia le censure formulate nel ricorso per reclamo che quelle svolte in sede di note difensive finali, essendo all'evidenza ultronea ogni considerazione circa il difetto di prova del buon esito della notifica a mezzo PEC così come quello relativo all'indirizzo cui tale notifica sarebbe stata tentata, una volta appresa l'inesistenza di una casella di posta elettronica certificata intestata a al momento in cui è stata tentata Parte_1 la notifica a mezzo PEC.
In assenza di ulteriori motivi di reclamo, la pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale della società non può dunque che essere confermata. Parte_1
Le spese della presente fase di giudizio, liquidate come in dispositivo in favore di Controparte_1 seguono la soccombenza.
A fronte del rigetto del reclamo sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, che dispone l'obbligo del versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
La palese infondatezza del reclamo consente di ritenere integrata l'ipotesi di cui all'art. 51, comma
15, ccii, e pertanto di dichiarare obbligato in solido alla rifusione delle spese di lite ed al pagamento del doppio del contribuito unificato il legale rappresentante della società che ha Parte_1 conferito la procura.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul reclamo rubricato al n. 4126/2024
R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) condanna la società reclamante, in solido con il legale rappresentante sig. alla CP_5 rifusione delle spese della presente fase di giudizio in favore della resistente costituita, spese che liquida in complessivi euro 1.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, Iva
e c.p.a. come per legge;
3) dichiara la società reclamante tenuta al pagamento, in solido con il legale rappresentante sig.
di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione. CP_5
Così deciso in Roma il giorno 11 aprile 2025.
Il consigliere est. Il presidente dr. Elena Gelato dr. Nicola Saracino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nelle persone dei seguenti giudici, riunita in camera di consiglio,
Dr. Nicola Saracino presidente
Dr. Giovanna Gianì consigliere
Dr. Elena Gelato consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio rubricato al numero 4126/2024 R.G. e pendente
TRA
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Pitingolo per delega in atti reclamante
E
(C.F. ), con sede in Milano, rappresentata da (C.F. Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
), assistita e difesa dall'Avv. Giacinto Di Donato giusta procura in atti P.IVA_3 reclamata
E
Liquidazione giudiziale della società in persona del curatore, contumace Parte_1 reclamata
OGGETTO: reclamo avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
Conclusioni
Per parte reclamante: “CHIEDE che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma voglia, ai sensi dell'art. 18 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e dell'art 51 del vigente CCI, accogliere il ricorso dichiarando nullo il giudizio di primo grado;
per l'effetto revocare la liquidazione giudiziale sopra indicata;
- condannare la al risarcimento dei Controparte_3 danni per aver chiesto la dichiarazione di liquidazione giudiziale con colpa;
- porre a carico della predetta società convenuta le spese della procedura e il compenso che sarà liquidato al curatore;
- condannare la stessa Controparte_3 alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio da distrarsi”; Per parte resistente: “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - Nel merito, in via principale: rigettare integralmente il reclamo proposto dalla Parte_1 in quanto generico, pretestuoso ed infondato;
- Nel merito: rigettare integralmente tutte le domande proposte
[...] dalla in quanto infondate;
-In ogni caso: Con vittoria di spese, compensi ed onorari del Parte_1 presente giudizio come per legge “.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha impugnato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data Parte_1
4 giugno 2024, con la quale era stata dichiarata l'apertura della sua liquidazione giudiziale.
La reclamante ha lamentato la nullità della impugnata sentenza quale conseguenza della nullità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, eseguito a mezzo PEC.
A tal fine ha addotto come le norme vigenti in materia, oltre che la giurisprudenza di legittimità, rendessero obbligatoria la notifica del ricorso a mezzo PEC nei casi in cui il destinatario fosse dotato di domicilio digitale ed ha evidenziato come, in tali ipotesi, la prova della notifica dovesse essere obbligatoriamente data “con modalità telematiche”, cioè con il deposito in PCT delle ricevute di accettazione e consegna nei formati nativi e del file “DatiAtto.xml” contenente i dati identificativi delle predette ricevute.
Tanto premesso, ha evidenziato come nel caso di specie la suddetta prova non fosse stata fornita, non essendo rinvenibili in atti le ricevute di attestazione e consegna, con conseguente radicale invalidità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio e della conseguente pronuncia di accoglimento del ricorso.
Su tali presupposti ha concluso per la revoca dell'impugnata pronuncia e la Parte_1 condanna dell'originaria istante alla rifusione delle spese di lite e dei costi per l'apertura della procedura concorsuale nonché al risarcimento dei danni per avere richiesto con colpa l'apertura della liquidazione giudiziale.
rappresentata dalla sua procuratrice si è costituita contestando Controparte_4 Controparte_2 il fondamento del reclamo.
La resistente ha a tal fine evidenziato come la notifica del ricorso introduttivo non fosse stata effettuata a mezzo PEC, stante l'esito negativo del tentativo cui aveva dato corso la cancelleria del
Tribunale, e si fosse poi regolarmente perfezionata nelle forme di legge, mediante deposito presso la casa comunale.
Su tali presupposti ha concluso per il rigetto del reclamo.
La procedura di liquidazione giudiziale della società alla quale il reclamo ed Parte_1 il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati, non si è costituita. A seguito dell'acquisizione di informazioni presso la cancelleria del Tribunale di Roma, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11 aprile 2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Il reclamo deve essere rigettato.
Come desumibile dalle produzioni offerte dalla resistente e confermato dalla documentazione acquisita nella presente fase di giudizio, la notifica del ricorso per liquidazione giudiziale è stata ritualmente eseguita nelle forme di cui all'art. 40, comma 8, ccii, a seguito dell'esito negativo del tentativo di notifica a mezzo PEC cui ha dato corso la cancelleria del Tribunale di Roma.
Più in dettaglio, si è potuto apprendere come il motivo dell'omessa notifica a mezzo PEC fosse rinvenibile nel fatto che la società alla data in cui è stata tentata la notifica del Parte_1 ricorso introduttivo, ovvero in data 30 aprile 2024 (v. doc. 3 di parte resistente) fosse priva di una casella di posta elettronica certificata, che le è stata solo successivamente assegnata d'ufficio, ai sensi dell'art. 37 della legge 120/2020, in data 16 maggio 2024 (si rimanda alla visura storica allegata alla nota di precisazioni resa dalla cancelleria del Tribunale).
In assenza di un indirizzo PEC facente capo all'impresa, la notifica è stata poi tentata presso la sede della società risultante dal registro delle imprese, con esito negativo, ed infine perfezionata mediante il deposito dell'atto presso la casa comunale (si rimanda ancora al doc. 3 di parte resistente).
La circostanza emersa in esito all'istruttoria consente di superare sia le censure formulate nel ricorso per reclamo che quelle svolte in sede di note difensive finali, essendo all'evidenza ultronea ogni considerazione circa il difetto di prova del buon esito della notifica a mezzo PEC così come quello relativo all'indirizzo cui tale notifica sarebbe stata tentata, una volta appresa l'inesistenza di una casella di posta elettronica certificata intestata a al momento in cui è stata tentata Parte_1 la notifica a mezzo PEC.
In assenza di ulteriori motivi di reclamo, la pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale della società non può dunque che essere confermata. Parte_1
Le spese della presente fase di giudizio, liquidate come in dispositivo in favore di Controparte_1 seguono la soccombenza.
A fronte del rigetto del reclamo sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, che dispone l'obbligo del versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
La palese infondatezza del reclamo consente di ritenere integrata l'ipotesi di cui all'art. 51, comma
15, ccii, e pertanto di dichiarare obbligato in solido alla rifusione delle spese di lite ed al pagamento del doppio del contribuito unificato il legale rappresentante della società che ha Parte_1 conferito la procura.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul reclamo rubricato al n. 4126/2024
R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) condanna la società reclamante, in solido con il legale rappresentante sig. alla CP_5 rifusione delle spese della presente fase di giudizio in favore della resistente costituita, spese che liquida in complessivi euro 1.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, Iva
e c.p.a. come per legge;
3) dichiara la società reclamante tenuta al pagamento, in solido con il legale rappresentante sig.
di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione. CP_5
Così deciso in Roma il giorno 11 aprile 2025.
Il consigliere est. Il presidente dr. Elena Gelato dr. Nicola Saracino