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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 4783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4783 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Gennaro Iacone Presidente
2. dr. Maria Chiodi Consigliere rel.
3. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 30.09.2025, svoltasi con modalità cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4645/2021 r.g. sez. lav., vertente tra
in proprio e quale legale rappresentante della Soc. Alca rappresentato Parte_1 CP_1
e difeso dall'avv. M. Alfieri
APPELLANTE
E
– in persona del Prefetto pro Controparte_2 tempore – rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Napoli
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.10.2018 l'odierno appellante ha adito il Tribunale di Avellino impugnando l'ordinanza-ingiunzione prot. n.°33913/AREA III BIS/D.N.S. del 1°.10.2018 del
Prefetto della Provincia di Avellino-Prefettura , notificata il Controparte_2 successivo 19.10.2018 al sig. , nella sua qualità di legale rappresentante della soc. Parte_1
Alca Gas srl, con la quale, contestando la violazione dell'art.12 del D.Lgs. n.°128/2006, per aver i militi del Nucleo Polizia Economico- Finanziaria della Guardia di Finanza di , in sede del CP_2 controllo effettuato in data 16.7.2018 presso l'opificio della soc. Alca Gas srl, rinvenuto n.°14 bombole recanti marchio “Alca Gas” con targhetta di collaudo indicante annualità di scadenza antecedente all'anno 2018, è stata ingiunta, al sig. , il pagamento di una sanzione Parte_1 amministrativa pari a complessivi €. 20.000,00.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito la inesistenza della notifica della ordinanza ingiunzione in quanto effettuata al , quale legale rappresentante della società Alca Gas e non in proprio;
la Parte_1 nullità dell'intero procedimento per il decorso del termine di 90 giorni dalla contestazione dell'illecito alla notifica della ordinanza ingiunzione;
la nullità dell'atto sia per incertezza del sottoscrittore che per la omessa preventiva audizione di esso ricorrente in sede amministrativa;
la insussistenza dell'illecito contestato.
Hanno concluso per la declaratoria di nullità della ordinanza ingiunzione opposta;
con vittoria di spese di lite.
Il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 1236/2021, ha respinto la domanda.
Avverso tale statuizione ha proposto gravame gli attuali appellanti censurandola nella parte in cui ha erroneamente respinto le eccezioni di nullità del procedimento per la tardività della ingiunzione rispetto alla contestazione;
di inesistenza della notifica della ordinanza;
di nullità per incertezza del sottoscrittore e per omessa motivazione del provvedimento.
Censura, altresì, la sentenza per avere ritenuto provati i fatti posti a fondamento della ordinanza nonostante la contumacia della Pubblica Amministrazione e per non avere ammesso la prova orale tesa a comprovare la insussistenza dell'illecito.
Ha concluso per la riforma della gravata sentenza con accoglimento della spiegata opposizione;
con vittoria di spese di lite.
La si è costituita in giudizio resistendo al gravame, chiedendone il rigetto. Controparte_2
La causa incardinata davanti alla Sezione Ordinaria veniva trasmessa alla Sezione Lavoro a seguito di provvedimento del Presidente della Corte di Appello.
Alla odierna udienza, previo deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata decisa.
***
L'appello è infondato e non meritevole di accoglimento.
E' da premettere in fatto che con verbale del 19 luglio 2018 veniva contestata all'odierno appellante, in qualità di trasgressore, e alla società in qualità di obbligata in solido, la violazione CP_3 degli artt. 12 e 18 del d.lgs. n. 128/2006 recante norme in materia di proprietà, collaudo e riempimento di bombole.
Entro il termine il termine di 30 giorni dalla contestazione e notifica del verbale, i legali rappresentanti della ditta producevano scritti difensivi al Prefetto ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981.
L'organo accertatore offriva alla le opportune controdeduzioni, alla luce delle quali CP_2
l'Amministrazione riteneva di confermare l'accertamento ed emettere ordinanza ingiunzione prot.
33913 del 1 ottobre 2018, notificata il 19 ottobre successivo.
Tanto premesso si passano ad esaminare i motivi di gravame.
Con riferimento al primo motivo di gravame, va osservato come il provvedimento impugnato risulti adottato nel pieno rispetto dei termini di legge, avendo il Giudice di prime cure ritenuto, conformemente all'orientamento della Suprema Corte, l'applicabilità del solo termine di prescrizione quinquennale (dalla contestazione dell'illecito) previsto dall'art. 28 della legge 689/1981.
Invero “in tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella l. n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della l. n. 241 del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 35 del 2005, conv. dalla l. n. 80 del 2005), in quanto la l. n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. È, quindi, applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni” (Cass. Civ. 21706/2018).
Inoltre, anche a voler prescindere dalla assorbente considerazione che precede, è da rilevare che la contestazione veniva elevata in data 16.07.2018 e, a seguito della presentazione di scritti difensivi da parte dell'odierno appellante, l'ordinanza ingiunzione veniva emessa in data 1.10.2018, dunque entro
90 giorni dall'accertamento della violazione.
Infatti, anche la giurisprudenza favorevole all'applicabilità del termine di giorni 90 ai fini della emissione della ingiunzione, ha ritenuto che, ai fini del rispetto del termine entro cui il prefetto deve emettere l'ordinanza-ingiunzione, è sufficiente la semplice emissione - e non la notifica - dell'ordinanza suddetta (cfr. ex multis Cass. 21.04.2009, n. 9420), pertanto è a tale momento che bisogna guardare per vagliare la legittimità del provvedimento sanzionatorio adottato, a nulla rilevando che la sua notificazione sia avvenuta successivamente a tale termine.
Pertanto, con riferimento al termine massimo di esercizio del potere sanzionatorio, pur avendo il giudice di prime cure ritenuto che, nel caso di specie, in assenza di una specifica indicazione legislativa, ad operare debba essere il termine di prescrizione quinquennale ex art. 28, l. 689/1981, a ben vedere, pure a voler per un momento accedere alla tesi di parte attorea, si nota come il provvedimento impugnato non potrebbe comunque ritenersi tardivo in quanto notificato oltre il termine di 90 giorni dalla contestazione dell'illecito, ma assolutamente legittimo in quanto emesso entro il termine sopracitato, a nulla rilevando la successiva notificazione.
Con il secondo motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice non ha ritenuto “inesistente” la notifica dell'ordinanza ingiunzione eseguita nei confronti del sig. , in qualità di legale rappresentante della società. Parte_1
Anche tale motivo di appello appare infondato. Infatti, come emerge dalla stessa ordinanza-ingiunzione, questa è stata emessa e notificata nei confronti del sig. , il quale ha provveduto, in proprio e in qualità di legale rappresentante Parte_1 della società, sia a proporre opposizione ex art. 18, l. 689/1981, ma anche ricorso al Tribunale ex art. 22.
L'atto ha, pertanto, raggiunto il suo scopo ed alcuna violazione del diritto di difesa pare paventarsi nel caso di specie.
Con il terzo motivo di gravame si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure non ha riconosciuto la nullità dell'ordinanza ingiunzione in quanto emessa da un funzionario apparentemente privo di delega di firma.
Anche tale motivo di appello è infondato.
Correttamente il giudice di prime cure ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'opponente ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa, il quale ne deduca l'illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice-prefetto vicario, ha emesso il provvedimento, ha l'onere di provare detto fatto negativo, con la conseguenza che, nel caso in cui non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell'Amministrazione, è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui all'art. 23, comma 6, della l. n. 689 del 1989.
Ne consegue, ulteriormente che, se l'opponente rimanga del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio in ordine alla sua provenienza non può reputarsi superata (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 11/11/2016, n. 23073).
Ebbene, contrariamente a quando dedotto nel ricorso in appello, in primo grado alcun cenno veniva fatto in merito.
Gli appellanti non hanno assolto l'onere di provare il fatto negativo, ovvero l'insussistenza della delega di firma in capo al funzionario firmatario, né hanno sollecitato il giudice ad acquisire le opportune informazioni dimostrando di non essere riusciti a procurarsi la relativa attestazione da parte dell'Amministrazione.
Deve osservarsi, in proposito, come i poteri istruttori del giudice non possano mai superare eventuali omissioni probatorie delle parti e, quindi, come, in assenza di un principio di prova del fatto negativo
– o quantomeno della richiesta inoltrata all'Amministrazione diretta ad ottenere la pertinente relativa attestazione – il giudice non possa ribaltare l'onere della prova gravante sull'opponente.
Pertanto, i poteri istruttori del giudice non avrebbero comunque potuto risolversi nell'esenzione della parte dall'onere probatorio a suo carico. L'opponente non ha offerto alcun riscontro probatorio di quanto dedotto, restando peraltro del tutto inerte processualmente, per cui la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio in ordine alla sua provenienza non può reputarsi affatto superata.
Parimenti infondata è la censura sulla nullità del provvedimento sanzionatorio per vizio di motivazione.
Su tale aspetto giova evidenziare che nel testo del decreto si evincono in maniera chiara le ragioni a sostegno del provvedimento impugnato, mediante la descrizione della condotta considerata illecita, oltre che in forza del richiamo per relationem, nella premessa del provvedimento, alle risultanze degli atti e documenti istruttori ad esso prodromici.
Pertanto, l'iter che ha portato all'adozione del decreto sanzionatorio si è svolto nel completo rispetto della normativa che lo disciplina.
La Corte di Cassazione ha in più occasioni sottolineato la correttezza della motivazione per relationem, quale modalità di esposizione delle ragioni del provvedimento amministrativo che consente una maggiore speditezza dell'azione amministrativa, laddove l'autore del provvedimento intenda far proprio, ribadendolo, il giudizio o l'accertamento posto in essere nel corso del procedimento (Cass. civ., sent. 16/01/2007, n. 871 e Cass. civ., sent. 20/07/2009 n. 16838).
Infatti, la Suprema Corte ha affermato che “l'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale. Ne consegue che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo, purché tale richiamo consenta l'instaurazione del giudizio di merito sull'esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio” (Cass. 22/07/2009 n.
17104).
Ad abundantiam si ricorda che le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza del 28 gennaio 2010 n.
1786) hanno riconosciuto che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa verte sul rapporto e non sull'atto, estendendosi pertanto il sindacato del giudice alla validità sostanziale del provvedimento impugnato attraverso un esame autonomo dei presupposti di fatto “con la conseguenza che […] i vizi motivazionali dell´ordinanza ingiunzione non comportano la nullità del provvedimento e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione, decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto”. In questo contesto, davanti al giudice, la parte è messa in condizione di far valere le sue ragioni, per cui il suo diritto di difesa è pienamente salvaguardato.
Così come priva di rilievo è la mancata audizione personale di esso appellante in sede amministrativa atteso che “in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n.
689 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto
e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale” (Cass. Civ. 1786/2010).
Con il quarto motivo di gravame, infine, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto provata la violazione contestata e pienamente legittima l'ordinanza ingiunzione impugnata, non considerando la contumacia della P.A. e non ammettendo la prova testimoniale articolata in ricorso.
Orbene, pur volendo ritenere la contumacia della (in tal sede contestata dalla odierna CP_2 appellata), è vero che grava sulla P.A. l'onere di provare i fatti posti a fondamento della ingiunzione ma è, altresì vero, che il principio dell'onere probatorio va calibrato con quello della disponibilità della prova enunciato all'art. 115 c.p.c..
Ed invero, ex art. 115 cpc., il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, sicchè una volta acquisita la prova orale o documentale offerta da una delle parti di questa se ne avvantaggia anche la controparte.
Nel caso in esame, a fondamento della decisione circa la fondatezza della pretesa sanzionatoria e l'insussistenza del denunciato vizio di carenza di motivazione, il Tribunale ha correttamente posto la documentazione offerta dagli stessi opponenti, ovvero il verbale di accertamento, contestazione e notifica del 19.07.2018.
In ordine alla ritenuta sussistenza della contestata violazione come correttamente rilevato in sentenza, il verbale dell'organo accertatore costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c., e cioè atto redatto dal pubblico ufficiale che conferisce pubblica fede a quanto in esso attestato.
Da tale natura, come correttamente rilevato, discende il particolare regime probatorio del verbale, che assume efficacia c.d. fidefacente: l'atto fa piena prova, fino a querela di falso, in ordine alla provenienza di esso dal suo autore, alle operazioni che il verbalizzante dichiara di aver compiuto e ai fatti che il medesimo attesta avvenuti in sua presenza. Pertanto, ogni eventuale doglianza relativa alla sussistenza o meno del contestato illecito, anche al fine di far valere errori di natura percettiva degli agenti accertatori, doveva essere sollevata proponendo querela di falso.
Nel caso in esame, come emerge dal verbale in atti, gli organi accertatori hanno rinvenuto, presso la sede della , sulla banchina di imbottigliamento, n. 14 bombole recanti marchio “ con Pt_2 CP_3 targhetta di collaudo indicante annualità di scadenza antecedente all'anno 2018.
Dette bombole presentavano il tappetto sigillo tipico delle bombole pronte per la vendita ed erano posizionate accanto ad altre bombole conformi, pronte ad essere commercializzate.
Le stesse, inoltre, risultavano essere piene e rinvenute, diversamente da quanto sostenuto dall' appellante, sulla banchina di imbottigliamento.
Tutte le circostanze indicate inducono, con presunzioni gravi precise e concordanti, a ritenere che le stesse non potevano che essere destinate alla commercializzazione.
La prova testimoniale articolata in ricorso è, pertanto, in parte inammissibile, siccome diretta a sostenere fatti diversi da quelli accertati in sede ispettiva, in parte inconferente, nella parte relativa al dedotto ritiro delle bombole presso alcuni rivenditori, non potendo tale circostanza comprovare che le stesse fossero state dismesse da essa società.
L'appello va, pertanto, respinto.
La integrazione della motivazione del giudice di prime cure giustifica la compensazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello; compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Chiodi dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Gennaro Iacone Presidente
2. dr. Maria Chiodi Consigliere rel.
3. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 30.09.2025, svoltasi con modalità cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4645/2021 r.g. sez. lav., vertente tra
in proprio e quale legale rappresentante della Soc. Alca rappresentato Parte_1 CP_1
e difeso dall'avv. M. Alfieri
APPELLANTE
E
– in persona del Prefetto pro Controparte_2 tempore – rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Napoli
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.10.2018 l'odierno appellante ha adito il Tribunale di Avellino impugnando l'ordinanza-ingiunzione prot. n.°33913/AREA III BIS/D.N.S. del 1°.10.2018 del
Prefetto della Provincia di Avellino-Prefettura , notificata il Controparte_2 successivo 19.10.2018 al sig. , nella sua qualità di legale rappresentante della soc. Parte_1
Alca Gas srl, con la quale, contestando la violazione dell'art.12 del D.Lgs. n.°128/2006, per aver i militi del Nucleo Polizia Economico- Finanziaria della Guardia di Finanza di , in sede del CP_2 controllo effettuato in data 16.7.2018 presso l'opificio della soc. Alca Gas srl, rinvenuto n.°14 bombole recanti marchio “Alca Gas” con targhetta di collaudo indicante annualità di scadenza antecedente all'anno 2018, è stata ingiunta, al sig. , il pagamento di una sanzione Parte_1 amministrativa pari a complessivi €. 20.000,00.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito la inesistenza della notifica della ordinanza ingiunzione in quanto effettuata al , quale legale rappresentante della società Alca Gas e non in proprio;
la Parte_1 nullità dell'intero procedimento per il decorso del termine di 90 giorni dalla contestazione dell'illecito alla notifica della ordinanza ingiunzione;
la nullità dell'atto sia per incertezza del sottoscrittore che per la omessa preventiva audizione di esso ricorrente in sede amministrativa;
la insussistenza dell'illecito contestato.
Hanno concluso per la declaratoria di nullità della ordinanza ingiunzione opposta;
con vittoria di spese di lite.
Il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 1236/2021, ha respinto la domanda.
Avverso tale statuizione ha proposto gravame gli attuali appellanti censurandola nella parte in cui ha erroneamente respinto le eccezioni di nullità del procedimento per la tardività della ingiunzione rispetto alla contestazione;
di inesistenza della notifica della ordinanza;
di nullità per incertezza del sottoscrittore e per omessa motivazione del provvedimento.
Censura, altresì, la sentenza per avere ritenuto provati i fatti posti a fondamento della ordinanza nonostante la contumacia della Pubblica Amministrazione e per non avere ammesso la prova orale tesa a comprovare la insussistenza dell'illecito.
Ha concluso per la riforma della gravata sentenza con accoglimento della spiegata opposizione;
con vittoria di spese di lite.
La si è costituita in giudizio resistendo al gravame, chiedendone il rigetto. Controparte_2
La causa incardinata davanti alla Sezione Ordinaria veniva trasmessa alla Sezione Lavoro a seguito di provvedimento del Presidente della Corte di Appello.
Alla odierna udienza, previo deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata decisa.
***
L'appello è infondato e non meritevole di accoglimento.
E' da premettere in fatto che con verbale del 19 luglio 2018 veniva contestata all'odierno appellante, in qualità di trasgressore, e alla società in qualità di obbligata in solido, la violazione CP_3 degli artt. 12 e 18 del d.lgs. n. 128/2006 recante norme in materia di proprietà, collaudo e riempimento di bombole.
Entro il termine il termine di 30 giorni dalla contestazione e notifica del verbale, i legali rappresentanti della ditta producevano scritti difensivi al Prefetto ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981.
L'organo accertatore offriva alla le opportune controdeduzioni, alla luce delle quali CP_2
l'Amministrazione riteneva di confermare l'accertamento ed emettere ordinanza ingiunzione prot.
33913 del 1 ottobre 2018, notificata il 19 ottobre successivo.
Tanto premesso si passano ad esaminare i motivi di gravame.
Con riferimento al primo motivo di gravame, va osservato come il provvedimento impugnato risulti adottato nel pieno rispetto dei termini di legge, avendo il Giudice di prime cure ritenuto, conformemente all'orientamento della Suprema Corte, l'applicabilità del solo termine di prescrizione quinquennale (dalla contestazione dell'illecito) previsto dall'art. 28 della legge 689/1981.
Invero “in tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella l. n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della l. n. 241 del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 35 del 2005, conv. dalla l. n. 80 del 2005), in quanto la l. n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. È, quindi, applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni” (Cass. Civ. 21706/2018).
Inoltre, anche a voler prescindere dalla assorbente considerazione che precede, è da rilevare che la contestazione veniva elevata in data 16.07.2018 e, a seguito della presentazione di scritti difensivi da parte dell'odierno appellante, l'ordinanza ingiunzione veniva emessa in data 1.10.2018, dunque entro
90 giorni dall'accertamento della violazione.
Infatti, anche la giurisprudenza favorevole all'applicabilità del termine di giorni 90 ai fini della emissione della ingiunzione, ha ritenuto che, ai fini del rispetto del termine entro cui il prefetto deve emettere l'ordinanza-ingiunzione, è sufficiente la semplice emissione - e non la notifica - dell'ordinanza suddetta (cfr. ex multis Cass. 21.04.2009, n. 9420), pertanto è a tale momento che bisogna guardare per vagliare la legittimità del provvedimento sanzionatorio adottato, a nulla rilevando che la sua notificazione sia avvenuta successivamente a tale termine.
Pertanto, con riferimento al termine massimo di esercizio del potere sanzionatorio, pur avendo il giudice di prime cure ritenuto che, nel caso di specie, in assenza di una specifica indicazione legislativa, ad operare debba essere il termine di prescrizione quinquennale ex art. 28, l. 689/1981, a ben vedere, pure a voler per un momento accedere alla tesi di parte attorea, si nota come il provvedimento impugnato non potrebbe comunque ritenersi tardivo in quanto notificato oltre il termine di 90 giorni dalla contestazione dell'illecito, ma assolutamente legittimo in quanto emesso entro il termine sopracitato, a nulla rilevando la successiva notificazione.
Con il secondo motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice non ha ritenuto “inesistente” la notifica dell'ordinanza ingiunzione eseguita nei confronti del sig. , in qualità di legale rappresentante della società. Parte_1
Anche tale motivo di appello appare infondato. Infatti, come emerge dalla stessa ordinanza-ingiunzione, questa è stata emessa e notificata nei confronti del sig. , il quale ha provveduto, in proprio e in qualità di legale rappresentante Parte_1 della società, sia a proporre opposizione ex art. 18, l. 689/1981, ma anche ricorso al Tribunale ex art. 22.
L'atto ha, pertanto, raggiunto il suo scopo ed alcuna violazione del diritto di difesa pare paventarsi nel caso di specie.
Con il terzo motivo di gravame si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure non ha riconosciuto la nullità dell'ordinanza ingiunzione in quanto emessa da un funzionario apparentemente privo di delega di firma.
Anche tale motivo di appello è infondato.
Correttamente il giudice di prime cure ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'opponente ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa, il quale ne deduca l'illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice-prefetto vicario, ha emesso il provvedimento, ha l'onere di provare detto fatto negativo, con la conseguenza che, nel caso in cui non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell'Amministrazione, è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui all'art. 23, comma 6, della l. n. 689 del 1989.
Ne consegue, ulteriormente che, se l'opponente rimanga del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio in ordine alla sua provenienza non può reputarsi superata (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 11/11/2016, n. 23073).
Ebbene, contrariamente a quando dedotto nel ricorso in appello, in primo grado alcun cenno veniva fatto in merito.
Gli appellanti non hanno assolto l'onere di provare il fatto negativo, ovvero l'insussistenza della delega di firma in capo al funzionario firmatario, né hanno sollecitato il giudice ad acquisire le opportune informazioni dimostrando di non essere riusciti a procurarsi la relativa attestazione da parte dell'Amministrazione.
Deve osservarsi, in proposito, come i poteri istruttori del giudice non possano mai superare eventuali omissioni probatorie delle parti e, quindi, come, in assenza di un principio di prova del fatto negativo
– o quantomeno della richiesta inoltrata all'Amministrazione diretta ad ottenere la pertinente relativa attestazione – il giudice non possa ribaltare l'onere della prova gravante sull'opponente.
Pertanto, i poteri istruttori del giudice non avrebbero comunque potuto risolversi nell'esenzione della parte dall'onere probatorio a suo carico. L'opponente non ha offerto alcun riscontro probatorio di quanto dedotto, restando peraltro del tutto inerte processualmente, per cui la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio in ordine alla sua provenienza non può reputarsi affatto superata.
Parimenti infondata è la censura sulla nullità del provvedimento sanzionatorio per vizio di motivazione.
Su tale aspetto giova evidenziare che nel testo del decreto si evincono in maniera chiara le ragioni a sostegno del provvedimento impugnato, mediante la descrizione della condotta considerata illecita, oltre che in forza del richiamo per relationem, nella premessa del provvedimento, alle risultanze degli atti e documenti istruttori ad esso prodromici.
Pertanto, l'iter che ha portato all'adozione del decreto sanzionatorio si è svolto nel completo rispetto della normativa che lo disciplina.
La Corte di Cassazione ha in più occasioni sottolineato la correttezza della motivazione per relationem, quale modalità di esposizione delle ragioni del provvedimento amministrativo che consente una maggiore speditezza dell'azione amministrativa, laddove l'autore del provvedimento intenda far proprio, ribadendolo, il giudizio o l'accertamento posto in essere nel corso del procedimento (Cass. civ., sent. 16/01/2007, n. 871 e Cass. civ., sent. 20/07/2009 n. 16838).
Infatti, la Suprema Corte ha affermato che “l'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale. Ne consegue che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo, purché tale richiamo consenta l'instaurazione del giudizio di merito sull'esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio” (Cass. 22/07/2009 n.
17104).
Ad abundantiam si ricorda che le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza del 28 gennaio 2010 n.
1786) hanno riconosciuto che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa verte sul rapporto e non sull'atto, estendendosi pertanto il sindacato del giudice alla validità sostanziale del provvedimento impugnato attraverso un esame autonomo dei presupposti di fatto “con la conseguenza che […] i vizi motivazionali dell´ordinanza ingiunzione non comportano la nullità del provvedimento e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione, decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto”. In questo contesto, davanti al giudice, la parte è messa in condizione di far valere le sue ragioni, per cui il suo diritto di difesa è pienamente salvaguardato.
Così come priva di rilievo è la mancata audizione personale di esso appellante in sede amministrativa atteso che “in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n.
689 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto
e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale” (Cass. Civ. 1786/2010).
Con il quarto motivo di gravame, infine, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto provata la violazione contestata e pienamente legittima l'ordinanza ingiunzione impugnata, non considerando la contumacia della P.A. e non ammettendo la prova testimoniale articolata in ricorso.
Orbene, pur volendo ritenere la contumacia della (in tal sede contestata dalla odierna CP_2 appellata), è vero che grava sulla P.A. l'onere di provare i fatti posti a fondamento della ingiunzione ma è, altresì vero, che il principio dell'onere probatorio va calibrato con quello della disponibilità della prova enunciato all'art. 115 c.p.c..
Ed invero, ex art. 115 cpc., il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, sicchè una volta acquisita la prova orale o documentale offerta da una delle parti di questa se ne avvantaggia anche la controparte.
Nel caso in esame, a fondamento della decisione circa la fondatezza della pretesa sanzionatoria e l'insussistenza del denunciato vizio di carenza di motivazione, il Tribunale ha correttamente posto la documentazione offerta dagli stessi opponenti, ovvero il verbale di accertamento, contestazione e notifica del 19.07.2018.
In ordine alla ritenuta sussistenza della contestata violazione come correttamente rilevato in sentenza, il verbale dell'organo accertatore costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c., e cioè atto redatto dal pubblico ufficiale che conferisce pubblica fede a quanto in esso attestato.
Da tale natura, come correttamente rilevato, discende il particolare regime probatorio del verbale, che assume efficacia c.d. fidefacente: l'atto fa piena prova, fino a querela di falso, in ordine alla provenienza di esso dal suo autore, alle operazioni che il verbalizzante dichiara di aver compiuto e ai fatti che il medesimo attesta avvenuti in sua presenza. Pertanto, ogni eventuale doglianza relativa alla sussistenza o meno del contestato illecito, anche al fine di far valere errori di natura percettiva degli agenti accertatori, doveva essere sollevata proponendo querela di falso.
Nel caso in esame, come emerge dal verbale in atti, gli organi accertatori hanno rinvenuto, presso la sede della , sulla banchina di imbottigliamento, n. 14 bombole recanti marchio “ con Pt_2 CP_3 targhetta di collaudo indicante annualità di scadenza antecedente all'anno 2018.
Dette bombole presentavano il tappetto sigillo tipico delle bombole pronte per la vendita ed erano posizionate accanto ad altre bombole conformi, pronte ad essere commercializzate.
Le stesse, inoltre, risultavano essere piene e rinvenute, diversamente da quanto sostenuto dall' appellante, sulla banchina di imbottigliamento.
Tutte le circostanze indicate inducono, con presunzioni gravi precise e concordanti, a ritenere che le stesse non potevano che essere destinate alla commercializzazione.
La prova testimoniale articolata in ricorso è, pertanto, in parte inammissibile, siccome diretta a sostenere fatti diversi da quelli accertati in sede ispettiva, in parte inconferente, nella parte relativa al dedotto ritiro delle bombole presso alcuni rivenditori, non potendo tale circostanza comprovare che le stesse fossero state dismesse da essa società.
L'appello va, pertanto, respinto.
La integrazione della motivazione del giudice di prime cure giustifica la compensazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello; compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Chiodi dott. Gennaro Iacone