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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 18/12/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 280/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice/Est.
Dott. Davide PALAZZO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 280/2024 R.G., avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio civile promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Calascibetta (EN), via Conte Ruggero n. 170, presso lo studio dell'Avv. Ilaria Maimonte
(C.F.: , che la rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
pagina 1 di 5 nato il [...] a [...], (C.F.: ), CP_1 C.F._3 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Piero Capizzi (C.F.: ) ed C.F._4
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via Maddalena I n. 53 Calascibetta (EN).
-RESISTENTE -
con l'intervento del pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole in data il 26.09.2025.
Rimessa al Collegio all'esito dell'udienza del giorno 15 luglio 2025, ove sono personalmente comparsi i procuratori delle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26 marzo 2024, la sig.ra , ha chiesto a questo Tribunale Parte_1
la scioglimento del matrimonio civile contratto con il resistente in data 29 maggio 2003 a Calascibetta, trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune al n. 2 p. I, anno 2003.
Nel corpo del ricorso, la parte ricorrente, dopo aver precisato che dall'unione coniugale sono nati due figli, e entrambi maggiorenni, ha dedotto che il rapporto matrimoniale si era Per_1 Persona_2
irrimediabilmente compromesso a causa delle condotte violente poste in essere dal resistente, aggravate dall'abuso di sostanze alcoliche. Tali comportamenti hanno determinato la presentazione, nell'ottobre
2019, di una denuncia per il reato di maltrattamenti in famiglia, dalla quale è scaturito un procedimento penale tuttora pendente alla data di proposizione del presente ricorso.
Introdotto il ricorso per separazione personale, lo stesso veniva definito con decreto di omologa n. cronol. 4666/2020 del 15.06.2020, emesso dal Tribunale di Enna all'esito del procedimento R.G.
1336/2019, in tale sede, le parti concordavano: l'affidamento della IA alla madre, con diritto di visita del padre subordinato al consenso della minore;
l'obbligo del sig. di corrispondere € 200,00 CP_1
mensili per il mantenimento della IA, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%; la rinuncia della sig.ra all'assegno di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare;
l'impegno Parte_1
del resistente a sostenere le rate del mutuo e le spese dell'immobile.
Trascorsi oltre sei anni dall'omologa senza che vi sia stata riconciliazione, la ricorrente ha nelle more trasferito la propria residenza a Piazza Armerina, dove svolge attività lavorativa part-time con reddito pagina 2 di 5 modesto, senza ulteriori proprietà né beni registrati. Il resistente, invece, permane nella casa familiare,
e ha intrapreso una nuova convivenza dalla quale è nata una IA.
Alla luce delle superiori premesse la ricorrente ha chiesto di “1) Dichiarare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra
[...]
e il sig. ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di Parte_1 CP_1
procedere alla annotazione della sentenza;
2) Confermare le statuizioni in ordine al mantenimento della IA , già concordate in sede di omologa della separazione personale dei Persona_3 coniugi ed in particolare il versamento della somma mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento, oltre il 50% delle spese straordinarie da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
3) Confermare le statuizioni in ordine all'assegnazione della casa familiare, prevedendo il pagamento delle rate ad esclusivo carico del sig. nonché a farsi carico delle spese di tutte le utenze domestiche e di tutte le CP_1
incombenze fiscali;
4) Nulla disporre in ordine al mantenimento nei confronti della sig.ra , la Parte_1 quale anche in questa sede espressamente vi rinuncia”.
La ricorrente, pur avendo introdotto il giudizio di divorzio con rito contenzioso, ha manifestato la disponibilità a trasformarlo in consensuale, formulando le seguenti condizioni: “Dichiarare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra e il sig. ordinando all'Ufficiale dello stato civile Parte_1 CP_1
competente di procedere alla annotazione della sentenza;
- Nulla disporre in ordine al mantenimento nei confronti della sig.ra e della IA;
- Disporre Parte_1 Persona_3
l'assegnazione della casa familiare, sita in Calascibetta, via Gennuso n. 4, censita catastalmente al Fg.
80 Ptt. 1616 Sub 4; 5157 e 5188 (graffate), 1616 Sub 6, 1618 del Comune di Calascibetta, al sig.
con trasferimento della quota di proprietà della sig.ra , pari alla CP_1 Parte_1 metà dell'intero immobile, in comunione dei beni, al sig. di modo che lo stesso diventi CP_1 unico proprietario dell'immobile a far data dalla separazione tra i due avvenuta in data 15.06.2020, con consequenziale attribuzione allo stesso di tutti gli oneri connessi, ivi comprese le rate mensili da corrispondere in virtù del contratto di compravendita dell'immobile de quo, nonché tutti i consequenziali oneri fiscali. - Spese di lite compensate.”
pagina 3 di 5 In data 26 luglio 2024 si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha dichiarato di non opporsi alla domanda di divorzio, manifestando espressamente il proprio consenso alla proposta conciliativa formulata dalla ricorrente, al fine di trasformare il rito da giudiziale in consensuale.
All'udienza del giorno 8.01.2025, i procuratori delle parti hanno chiesto un breve rinvio al fine di chiarire il punto relativo all'efficacia da conferire alla pattuizione relativa al trasferimento immobiliare.
Giunti all'udienza del giorno 28.05.2025, i procuratori hanno dichiarato che le parti intendono rinunciare all'efficacia reale del trasferimento della casa familiare, e hanno pertanto chiesto un termine per depositare il nuovo accordo.
Con note congiunte depositate in data 25.06.2025, le parti hanno chiesto “All'Ill.mo Tribunale di Enna di voler porre la causa in decisione al fine di dichiarare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra e il sig. Parte_1
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione CP_1 della Sentenza. Quanto alla domanda di trasferimento dell'immobile, le parti, congiuntamente non possono che rinunciarvi, riservandosi ogni più opportuna e separata azione giudiziale e/o stragiudiziale”.
All'esito dell'udienza del 15.07.2025, il Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. cronol. 4666/2020 del 15.06.2020, emesso dal Tribunale di Enna all'esito del procedimento
R.G. 1336/2019 oltre che dal protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
In conclusione, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in data 29 maggio 2003 a Calascibetta, trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune al n. 2 p. I, anno
2003.
pagina 4 di 5 In considerazione dell'intervenuto accordo tra le parti, le spese processuali tra le stesse vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra
[...]
nata a [...] il [...] (C.F.: ) e nato il Parte_1 C.F._1 CP_1
4.05.1978 a Calascibetta (EN) (C.F.: ), in data 29 maggio 2003 a Calascibetta, C.F._3
trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune al n. 2 p. I, anno 2003.
Ordina al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025.
Il giudice rel./est. Il Presidente
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice/Est.
Dott. Davide PALAZZO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 280/2024 R.G., avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio civile promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Calascibetta (EN), via Conte Ruggero n. 170, presso lo studio dell'Avv. Ilaria Maimonte
(C.F.: , che la rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
pagina 1 di 5 nato il [...] a [...], (C.F.: ), CP_1 C.F._3 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Piero Capizzi (C.F.: ) ed C.F._4
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via Maddalena I n. 53 Calascibetta (EN).
-RESISTENTE -
con l'intervento del pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole in data il 26.09.2025.
Rimessa al Collegio all'esito dell'udienza del giorno 15 luglio 2025, ove sono personalmente comparsi i procuratori delle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26 marzo 2024, la sig.ra , ha chiesto a questo Tribunale Parte_1
la scioglimento del matrimonio civile contratto con il resistente in data 29 maggio 2003 a Calascibetta, trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune al n. 2 p. I, anno 2003.
Nel corpo del ricorso, la parte ricorrente, dopo aver precisato che dall'unione coniugale sono nati due figli, e entrambi maggiorenni, ha dedotto che il rapporto matrimoniale si era Per_1 Persona_2
irrimediabilmente compromesso a causa delle condotte violente poste in essere dal resistente, aggravate dall'abuso di sostanze alcoliche. Tali comportamenti hanno determinato la presentazione, nell'ottobre
2019, di una denuncia per il reato di maltrattamenti in famiglia, dalla quale è scaturito un procedimento penale tuttora pendente alla data di proposizione del presente ricorso.
Introdotto il ricorso per separazione personale, lo stesso veniva definito con decreto di omologa n. cronol. 4666/2020 del 15.06.2020, emesso dal Tribunale di Enna all'esito del procedimento R.G.
1336/2019, in tale sede, le parti concordavano: l'affidamento della IA alla madre, con diritto di visita del padre subordinato al consenso della minore;
l'obbligo del sig. di corrispondere € 200,00 CP_1
mensili per il mantenimento della IA, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%; la rinuncia della sig.ra all'assegno di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare;
l'impegno Parte_1
del resistente a sostenere le rate del mutuo e le spese dell'immobile.
Trascorsi oltre sei anni dall'omologa senza che vi sia stata riconciliazione, la ricorrente ha nelle more trasferito la propria residenza a Piazza Armerina, dove svolge attività lavorativa part-time con reddito pagina 2 di 5 modesto, senza ulteriori proprietà né beni registrati. Il resistente, invece, permane nella casa familiare,
e ha intrapreso una nuova convivenza dalla quale è nata una IA.
Alla luce delle superiori premesse la ricorrente ha chiesto di “1) Dichiarare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra
[...]
e il sig. ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di Parte_1 CP_1
procedere alla annotazione della sentenza;
2) Confermare le statuizioni in ordine al mantenimento della IA , già concordate in sede di omologa della separazione personale dei Persona_3 coniugi ed in particolare il versamento della somma mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento, oltre il 50% delle spese straordinarie da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
3) Confermare le statuizioni in ordine all'assegnazione della casa familiare, prevedendo il pagamento delle rate ad esclusivo carico del sig. nonché a farsi carico delle spese di tutte le utenze domestiche e di tutte le CP_1
incombenze fiscali;
4) Nulla disporre in ordine al mantenimento nei confronti della sig.ra , la Parte_1 quale anche in questa sede espressamente vi rinuncia”.
La ricorrente, pur avendo introdotto il giudizio di divorzio con rito contenzioso, ha manifestato la disponibilità a trasformarlo in consensuale, formulando le seguenti condizioni: “Dichiarare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra e il sig. ordinando all'Ufficiale dello stato civile Parte_1 CP_1
competente di procedere alla annotazione della sentenza;
- Nulla disporre in ordine al mantenimento nei confronti della sig.ra e della IA;
- Disporre Parte_1 Persona_3
l'assegnazione della casa familiare, sita in Calascibetta, via Gennuso n. 4, censita catastalmente al Fg.
80 Ptt. 1616 Sub 4; 5157 e 5188 (graffate), 1616 Sub 6, 1618 del Comune di Calascibetta, al sig.
con trasferimento della quota di proprietà della sig.ra , pari alla CP_1 Parte_1 metà dell'intero immobile, in comunione dei beni, al sig. di modo che lo stesso diventi CP_1 unico proprietario dell'immobile a far data dalla separazione tra i due avvenuta in data 15.06.2020, con consequenziale attribuzione allo stesso di tutti gli oneri connessi, ivi comprese le rate mensili da corrispondere in virtù del contratto di compravendita dell'immobile de quo, nonché tutti i consequenziali oneri fiscali. - Spese di lite compensate.”
pagina 3 di 5 In data 26 luglio 2024 si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha dichiarato di non opporsi alla domanda di divorzio, manifestando espressamente il proprio consenso alla proposta conciliativa formulata dalla ricorrente, al fine di trasformare il rito da giudiziale in consensuale.
All'udienza del giorno 8.01.2025, i procuratori delle parti hanno chiesto un breve rinvio al fine di chiarire il punto relativo all'efficacia da conferire alla pattuizione relativa al trasferimento immobiliare.
Giunti all'udienza del giorno 28.05.2025, i procuratori hanno dichiarato che le parti intendono rinunciare all'efficacia reale del trasferimento della casa familiare, e hanno pertanto chiesto un termine per depositare il nuovo accordo.
Con note congiunte depositate in data 25.06.2025, le parti hanno chiesto “All'Ill.mo Tribunale di Enna di voler porre la causa in decisione al fine di dichiarare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra e il sig. Parte_1
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione CP_1 della Sentenza. Quanto alla domanda di trasferimento dell'immobile, le parti, congiuntamente non possono che rinunciarvi, riservandosi ogni più opportuna e separata azione giudiziale e/o stragiudiziale”.
All'esito dell'udienza del 15.07.2025, il Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. cronol. 4666/2020 del 15.06.2020, emesso dal Tribunale di Enna all'esito del procedimento
R.G. 1336/2019 oltre che dal protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
In conclusione, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in data 29 maggio 2003 a Calascibetta, trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune al n. 2 p. I, anno
2003.
pagina 4 di 5 In considerazione dell'intervenuto accordo tra le parti, le spese processuali tra le stesse vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra
[...]
nata a [...] il [...] (C.F.: ) e nato il Parte_1 C.F._1 CP_1
4.05.1978 a Calascibetta (EN) (C.F.: ), in data 29 maggio 2003 a Calascibetta, C.F._3
trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune al n. 2 p. I, anno 2003.
Ordina al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025.
Il giudice rel./est. Il Presidente
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
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