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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 31/01/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PARMA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott. ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 1394/2024 R.G. vertente tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1
Savastano del Foro di Taranto e dall'Avv. Raffaella Santoro del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso i medesimi difensori ricorrente e
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Controparte_1
Bocchi, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio - causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni così precisate all'udienza del 10 dicembre 2024: parte ricorrente, riportandosi al ricorso introduttivo, ha chiesto, in via principale, revocarsi l'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile in favore di controparte e, in via subordinata, quantificarsi nell'importo di Euro 20.000,00 la somma da elargirsi una tantum in sostituzione di tale assegno;
parte resistente, riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta, ha invece chiesto il rigetto delle domande avversarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato in data 8 maggio 2024 premetteva che questo Tribunale, Parte_1 con sentenza definitiva n. 225/2020, pubblicata il 9 marzo 2020 e pronunciata a seguito di ricorso congiunto delle parti, aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio un tempo contratto con
, ad un tempo recependo, tra le altre, la condizione secondo cui egli avrebbe Controparte_1 dovuto corrispondere mensilmente all'ex coniuge, a titolo di contributo al mantenimento o assegno divorzile, la somma di Euro 600,00, soggetta a rivalutazione secondo indici Istat. Allegando quali circostanze sopravvenute l'instaurazione (perfezionata il giorno 1 giugno 2022) di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da parte della stessa CP_1
e il peggioramento delle proprie condizioni retributive, nonché valorizzando i propri
[...] maggiori costi abitativi, formulava le domande meglio riportate in epigrafe.
Depositando comparsa in data 8 novembre 2024, si costituiva ritualmente in giudizio
[...]
, resistendo ed opponendosi alle domande avversarie di cui chiedeva il rigetto. CP_1
Rimarcando che l'assegno divorzile era stato convenuto anche nella sua funzione risarcitoria (essendosi disgregata l'unione familiare a causa della relazione extraconiugale coltivata da Pt_1
), rappresentava, in primo luogo, di avere da sempre lavorato, fin dall'anno 2001, con
[...] mansioni di commessa e secondo impegni a tempo parziale, così da escludere un sopravvenuto incremento delle proprie fonti reddituali;
valorizzando la disparità delle rispettive risorse economiche, in secondo luogo, affermava che il ricorrente era in grado di incrementare i suoi introiti grazie all'allestimento di spettacoli musicali in vari locali e rimarcava che egli, dopo lunga convivenza, aveva infine contratto matrimonio con tale , esercente attività retribuita e CP_2 chiamata a partecipare ai bisogni economici del nuovo nucleo familiare;
sotto altro profilo, infine, allegava di essere affetta da gravissime condizioni di salute e di essere stata sottoposta ad intervento chirurgico in data 1 settembre 2024.
Il 20 novembre 2024 parte ricorrente depositava memoria ex art. 473 bis.17, comma 1, c.p.c., reiterando le proprie deduzioni ed esponendo di non essere residente con la suddetta CP_2
; tenuto conto delle comprovate condizioni deficitarie di salute della convenuta, tuttavia,
[...] manifestava volontà di non proseguire oltre nel procedimento e, pertanto, chiedeva dichiararsi l'estinzione del processo a spese compensate.
All'udienza di comparizione delle parti celebrata il 10 dicembre 2024 la difesa di parte resistente non accettava la rinuncia agli atti del giudizio come formalizzata da controparte.
Sentito personalmente il ricorrente, le parti precisavano le conclusioni nei termini di cui ai suddetti atti di costituzione discutendo oralmente e la causa era infine trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
La domanda principale formulata da parte ricorrente presenta quale assunto fondante la sopravvenienza di circostanze incidenti sfavorevolmente sulle risorse economiche dello stesso e ad un tempo influenti favorevolmente sulle risorse di . Parte_1 Controparte_1
Tanto premesso, si rileva allora che, rispetto alla suddetta sentenza definitiva di divorzio pubblicata il 9 marzo 2020, ha senz'altro subito una vulnerazione della sua Parte_1 capacità reddituale essendo comprovato che, nell'anno d'imposta 2018, aveva percepito redditi netti da lavoro, in quanto dipendente presso TIM s.p.a., pari ad Euro 33.729,00 (Euro 2.810,75 per dodici mensilità), mentre è incontroverso che, con decorrenza dal giorno 1 dicembre 2023, egli benefici di un trattamento (da incentivo all'esodo ex art. 41 d.lgs. n. 148/2015) ben inferiore e pari alla misura mensile di Euro 2.577,47 lordi.
Parte resistente ha allegato che lo stesso è in grado di incrementare in altro modo tale Pt_1 dato reddituale, adoperandosi nell'animare serate in vari locali con le sue prestazioni di cantante e musicista.
Ebbene, per quanto tale circostanza abbia trovato un valido supporto documentale (che ha reso ultronea la prova testimoniale), va rimarcato che la stessa parte deducente non ha dimostrato, né, tanto meno, chiesto di dimostrare se le suddette prestazioni siano rese o meno a titolo oneroso e, nella pur plausibile eventualità positiva, quali siano gli introiti di volta in volta conseguiti da controparte.
Del tutto neutra è poi la circostanza data dalla contrazione di un nuovo matrimonio (in data 1 settembre 2023) da parte di , avendo la stessa convenuta allegato essersi trattata Parte_1 della consacrazione di un legame di lunga convivenza more uxorio intrattenuto con tale CP_2
.
[...]
Con riferimento alla posizione di , ancora, si osserva che, al momento della Controparte_1 sentenza divorzile, ella aveva cessato il suo precedente e ultimo rapporto di lavoro il 30 maggio 2017 e aveva beneficiato del trattamento Naspi fino al giorno 8 agosto 2018.
All'atto della sentenza era comunque indubbia la sua capacità lavorativa e la sua durevole esperienza maturata in reiterate occupazioni dall'anno 1990 in poi.
Il fatto che la medesima interessata abbia quindi iniziato nel maggio 2021 un nuovo rapporto di lavoro, sempre con mansioni di commessa part time (per retribuzioni modeste e anche inferiori a quelle precedentemente percepite), presso la società Jais s.r.l. non rappresenta pertanto un fatto nuovo più di tanto significativo, sia perché, appunto, agevolmente prevedibile, se non addirittura previsto, al momento della pronuncia divorzile, sia perché di contenuta portata a livello strettamente economico.
E' invece alquanto rilevante che, nel corso del luglio 2024, sia stata diagnosticata una seria compromissione delle condizioni di salute (diagnosi di metastasi epatica di adenocarcinoma duttale pancreatico) di alla quale ha fatto seguito un intervento chirurgico Controparte_1 nei primi giorni del settembre 2024.
Trattasi, invero, di un quadro grave al quale è del tutto ragionevole ricondurre ora un pari pregiudizio per la capacità lavorativa e, di conseguenza, anche reddituale dell'interessata.
Tenuto conto delle sopravvenienze così compendiate, influenti parallelamente in negativo su entrambe le parti, può conclusivamente ritenersi congrua la conservazione dell'assetto economico stabilito con la sentenza di divorzio congiunto e, così, respingersi la domanda principale formulata in ricorso.
Con riguardo alla domanda subordinata, intesa alla sostituzione dell'obbligo di corresponsione periodica dell'assegno divorzile con la dazione una tantum della somma di Euro 20.000,00, trattasi di domanda suscettibile di una valutazione di equità da parte del Tribunale, ai sensi dell'art. 5 comma 8 L. n. 898/70, solo ove vi fosse al riguardo un accordo delle parti.
Ma un siffatto accordo non è stato raggiunto nel caso di specie per dissenso della resistente, sicché anche tale domanda merita di essere respinta.
La reiezione della domanda principale formulata da parte ricorrente per fatti eccezionali e sopravvenuti al ricorso, altrimenti provvisto di congrui elementi di fondamento, rappresenta giustificato motivo – al pari del contegno processuale serbato dallo stesso Parte_1 nell'avere deciso di rinunciare agli atti del giudizio e di non volere proseguire nel corso procedimentale una volta apprese le deficitarie condizioni di salute di controparte – per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.22 c.p.c. e 473 bis.29 c.p.c., contrariis rejectis e definitivamente decidendo:
- respinge le domande formulate da parte ricorrente;
- compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 30 gennaio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott. ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 1394/2024 R.G. vertente tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1
Savastano del Foro di Taranto e dall'Avv. Raffaella Santoro del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso i medesimi difensori ricorrente e
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Controparte_1
Bocchi, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio - causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni così precisate all'udienza del 10 dicembre 2024: parte ricorrente, riportandosi al ricorso introduttivo, ha chiesto, in via principale, revocarsi l'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile in favore di controparte e, in via subordinata, quantificarsi nell'importo di Euro 20.000,00 la somma da elargirsi una tantum in sostituzione di tale assegno;
parte resistente, riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta, ha invece chiesto il rigetto delle domande avversarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato in data 8 maggio 2024 premetteva che questo Tribunale, Parte_1 con sentenza definitiva n. 225/2020, pubblicata il 9 marzo 2020 e pronunciata a seguito di ricorso congiunto delle parti, aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio un tempo contratto con
, ad un tempo recependo, tra le altre, la condizione secondo cui egli avrebbe Controparte_1 dovuto corrispondere mensilmente all'ex coniuge, a titolo di contributo al mantenimento o assegno divorzile, la somma di Euro 600,00, soggetta a rivalutazione secondo indici Istat. Allegando quali circostanze sopravvenute l'instaurazione (perfezionata il giorno 1 giugno 2022) di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da parte della stessa CP_1
e il peggioramento delle proprie condizioni retributive, nonché valorizzando i propri
[...] maggiori costi abitativi, formulava le domande meglio riportate in epigrafe.
Depositando comparsa in data 8 novembre 2024, si costituiva ritualmente in giudizio
[...]
, resistendo ed opponendosi alle domande avversarie di cui chiedeva il rigetto. CP_1
Rimarcando che l'assegno divorzile era stato convenuto anche nella sua funzione risarcitoria (essendosi disgregata l'unione familiare a causa della relazione extraconiugale coltivata da Pt_1
), rappresentava, in primo luogo, di avere da sempre lavorato, fin dall'anno 2001, con
[...] mansioni di commessa e secondo impegni a tempo parziale, così da escludere un sopravvenuto incremento delle proprie fonti reddituali;
valorizzando la disparità delle rispettive risorse economiche, in secondo luogo, affermava che il ricorrente era in grado di incrementare i suoi introiti grazie all'allestimento di spettacoli musicali in vari locali e rimarcava che egli, dopo lunga convivenza, aveva infine contratto matrimonio con tale , esercente attività retribuita e CP_2 chiamata a partecipare ai bisogni economici del nuovo nucleo familiare;
sotto altro profilo, infine, allegava di essere affetta da gravissime condizioni di salute e di essere stata sottoposta ad intervento chirurgico in data 1 settembre 2024.
Il 20 novembre 2024 parte ricorrente depositava memoria ex art. 473 bis.17, comma 1, c.p.c., reiterando le proprie deduzioni ed esponendo di non essere residente con la suddetta CP_2
; tenuto conto delle comprovate condizioni deficitarie di salute della convenuta, tuttavia,
[...] manifestava volontà di non proseguire oltre nel procedimento e, pertanto, chiedeva dichiararsi l'estinzione del processo a spese compensate.
All'udienza di comparizione delle parti celebrata il 10 dicembre 2024 la difesa di parte resistente non accettava la rinuncia agli atti del giudizio come formalizzata da controparte.
Sentito personalmente il ricorrente, le parti precisavano le conclusioni nei termini di cui ai suddetti atti di costituzione discutendo oralmente e la causa era infine trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
La domanda principale formulata da parte ricorrente presenta quale assunto fondante la sopravvenienza di circostanze incidenti sfavorevolmente sulle risorse economiche dello stesso e ad un tempo influenti favorevolmente sulle risorse di . Parte_1 Controparte_1
Tanto premesso, si rileva allora che, rispetto alla suddetta sentenza definitiva di divorzio pubblicata il 9 marzo 2020, ha senz'altro subito una vulnerazione della sua Parte_1 capacità reddituale essendo comprovato che, nell'anno d'imposta 2018, aveva percepito redditi netti da lavoro, in quanto dipendente presso TIM s.p.a., pari ad Euro 33.729,00 (Euro 2.810,75 per dodici mensilità), mentre è incontroverso che, con decorrenza dal giorno 1 dicembre 2023, egli benefici di un trattamento (da incentivo all'esodo ex art. 41 d.lgs. n. 148/2015) ben inferiore e pari alla misura mensile di Euro 2.577,47 lordi.
Parte resistente ha allegato che lo stesso è in grado di incrementare in altro modo tale Pt_1 dato reddituale, adoperandosi nell'animare serate in vari locali con le sue prestazioni di cantante e musicista.
Ebbene, per quanto tale circostanza abbia trovato un valido supporto documentale (che ha reso ultronea la prova testimoniale), va rimarcato che la stessa parte deducente non ha dimostrato, né, tanto meno, chiesto di dimostrare se le suddette prestazioni siano rese o meno a titolo oneroso e, nella pur plausibile eventualità positiva, quali siano gli introiti di volta in volta conseguiti da controparte.
Del tutto neutra è poi la circostanza data dalla contrazione di un nuovo matrimonio (in data 1 settembre 2023) da parte di , avendo la stessa convenuta allegato essersi trattata Parte_1 della consacrazione di un legame di lunga convivenza more uxorio intrattenuto con tale CP_2
.
[...]
Con riferimento alla posizione di , ancora, si osserva che, al momento della Controparte_1 sentenza divorzile, ella aveva cessato il suo precedente e ultimo rapporto di lavoro il 30 maggio 2017 e aveva beneficiato del trattamento Naspi fino al giorno 8 agosto 2018.
All'atto della sentenza era comunque indubbia la sua capacità lavorativa e la sua durevole esperienza maturata in reiterate occupazioni dall'anno 1990 in poi.
Il fatto che la medesima interessata abbia quindi iniziato nel maggio 2021 un nuovo rapporto di lavoro, sempre con mansioni di commessa part time (per retribuzioni modeste e anche inferiori a quelle precedentemente percepite), presso la società Jais s.r.l. non rappresenta pertanto un fatto nuovo più di tanto significativo, sia perché, appunto, agevolmente prevedibile, se non addirittura previsto, al momento della pronuncia divorzile, sia perché di contenuta portata a livello strettamente economico.
E' invece alquanto rilevante che, nel corso del luglio 2024, sia stata diagnosticata una seria compromissione delle condizioni di salute (diagnosi di metastasi epatica di adenocarcinoma duttale pancreatico) di alla quale ha fatto seguito un intervento chirurgico Controparte_1 nei primi giorni del settembre 2024.
Trattasi, invero, di un quadro grave al quale è del tutto ragionevole ricondurre ora un pari pregiudizio per la capacità lavorativa e, di conseguenza, anche reddituale dell'interessata.
Tenuto conto delle sopravvenienze così compendiate, influenti parallelamente in negativo su entrambe le parti, può conclusivamente ritenersi congrua la conservazione dell'assetto economico stabilito con la sentenza di divorzio congiunto e, così, respingersi la domanda principale formulata in ricorso.
Con riguardo alla domanda subordinata, intesa alla sostituzione dell'obbligo di corresponsione periodica dell'assegno divorzile con la dazione una tantum della somma di Euro 20.000,00, trattasi di domanda suscettibile di una valutazione di equità da parte del Tribunale, ai sensi dell'art. 5 comma 8 L. n. 898/70, solo ove vi fosse al riguardo un accordo delle parti.
Ma un siffatto accordo non è stato raggiunto nel caso di specie per dissenso della resistente, sicché anche tale domanda merita di essere respinta.
La reiezione della domanda principale formulata da parte ricorrente per fatti eccezionali e sopravvenuti al ricorso, altrimenti provvisto di congrui elementi di fondamento, rappresenta giustificato motivo – al pari del contegno processuale serbato dallo stesso Parte_1 nell'avere deciso di rinunciare agli atti del giudizio e di non volere proseguire nel corso procedimentale una volta apprese le deficitarie condizioni di salute di controparte – per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.22 c.p.c. e 473 bis.29 c.p.c., contrariis rejectis e definitivamente decidendo:
- respinge le domande formulate da parte ricorrente;
- compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 30 gennaio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto