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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 13/02/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2408/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2408/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PROCOPIO PINA del Parte_1 C.F._1 foro di Livorno;
ATTORE OPPONENTE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CURTI FRANCESCO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. VENEZIANO ANTONELLO del foro di Roma
CONVENUTA OPPOSTA
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETRI GIULIO del Controparte_2 P.IVA_2 foro di Pisa
TERZO CHIAMATO
avente ad oggetto: Vendita di cose mobili
Posta in decisione all'udienza del 13.2.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: Voglia il Tribunale adito, così provvedere:
A) Accertare e dichiarare l'inesistenza del contratto di vendita dell'auto l'autovettura CITROEN D DBHY 6/1, tg FD;
B) Dichiarare, qualora ritenesse che ci siano i requisiti, per un contratto, a norma dell'art. 1453 C.C., la risoluzione del contratto di compravendita per INADEMPIMENTO del venditore in violazione
pagina 1 di 8 dell'art. 1476 (mancata consegna dell'auto), oltre al risarcimento del danno per € 5.000,00;
C) in via subordinata, il contratto orale di vendita dell'auto nullo e /o annullabile, per avvenuta disdetta / recesso nei tempi e modi previsti dalla legge;
inoltre per violazione di norme penale, oltre al mancato accordo tra le parti sull'oggetto che non è stato mai determinato, (indeterminatezza dell'oggetto) D) condannare (ex , in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 18.321,60 oltre interessi, spese e competenze così come richiesti nel decreto ingiuntivo e liquidate dal Giudice, nel procedimento iscritto al RG n. 2056 del 2023 alla in modo da garantire, la restituzione delle somme;
CP_1 CP_1
E) condannare la (ex , in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 1.020,75, oltre somme da quantificare in Cont seguito, quale somma dovuta alla Regione Toscana, tassa di possesso e richiesta in genere dall' dal 2018, al termine del processo;
F) condannare la (ex , in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento di € 2.000,00 o la cifra ritenuta di giustizia dal Giudice per i danni morali al sig. Pt_1
G) condannare la (ex , in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 5.000,00 quale somma dovuta per spese, onorari e competenze del presente giudizio.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
per parte convenuta opposta: in via principale nel merito, rigettare l'opposizione e le domande con la stessa proposte nei confronti della Banca opposta, siccome inammissibili e/o infondate sia in fatto sia in diritto, oltre che assolutamente non provate, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di annullamento e/o revoca e/o declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, condannare il Sig. ovvero il terzo chiamato in causa, al Parte_1 pagamento della somma ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori fino al saldo effettivo.
In ogni caso, condannare il Sig. ovvero il terzo chiamato in causa al pagamento in Parte_1 favore della delle spese di giudizio e del procedimento monitorio. CP_5
per la terza chiamata: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, contrariis reiectis, previa ammissione delle prove richieste e non ammesse, previa dichiarazione di non accettare il contraddittorio su domande nuove, eventualmente formulate solo nel termine fissato con ordinanza del 22.05.2024, rigettare tutte le domande avanzate dal sig. nei confronti della soc. in quanto Parte_1 Controparte_2 infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni ed eccezioni esposte in narrativa.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Su ricorso della cessionaria del credito che aveva nei confronti di Controparte_1 CP_6
in ragione del finanziamento in data 02.07.2018, il giudice designato del Tribunale di Parte_1
Livorno ingiungeva a di pagare alla parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, Parte_1 entro quaranta giorni dalla notifica del decreto la somma di € 18.321,60 oltre interessi e spese della procedura.
pagina 2 di 8 Avverso lo stesso proponeva opposizione deducendo a fondamento delle stessa, in Parte_1
sintesi, sui seguenti motivi:
a) ha firmato un ordine a cui non è mai seguito un accordo di vendita relativo Parte_1 all'autovettura usata Citroen C-Elyse, per il costo di € 11.000,00, oltre alla dichiarazione sostitutiva di certificazione lasciata in bianco nella parte in cui doveva essere specificato il veicolo, del quale si sarebbe verificato il passaggio di proprietà;
b) nell'ordine veniva proposto un finanziamento con la Società Fiditalia s.p.a., da restituirsi in 84 rate mensili da € 195,00 e veniva precisato sull'ordine che la somma di € 2.000,00 in relazione al finanziamento sarebbe stata restituita al sig. in 4 rate, da € 500,00 nell'arco di due anni;
Pt_1
c) la concessionaria non gli aveva consentito di vedere la autovettura;
d) quindi egli il 13.7.2018 inviava alla concessionaria ed alla dichiarazione di recesso;
CP_6
e) nonostante il recesso, la gli aveva mandato il primo bollettino da pagare;
CP_6
Contr f) egli in data 4 dicembre 2018 si recava all' i Pisa, per una visura, e scopriva che gli era stata intestata l'autovettura CITROEN D DBHY 6/1, tg FD, che egli non aveva mai acquistato e della quale non ha mai avuto il possesso;
g) egli quindi presentava un “esposto” alla Procura della Repubblica di Pisa per i reati di cui agli artt.
494 e 640 c.p.;
h) il contratto di compravendita era nullo e/o annullabile, mancando l'accordo tra le parti e essendo l'oggetto dello stesso non determinato, come dimostrato dal fatto che nell'ordine stesso e nella dichiarazione sostitutiva non fosse stata indicata la targa del veicolo e la marca dello stesso;
i) il contratto era nullo altresì in quanto concluso in violazione di norme penali;
l) era validamente receduto dal contratto ex art 1373 c.c. e ai sensi del codice del Parte_1
consumo;
m) non aveva mai esperito il procedimento di negoziazione assistita come imposto dall'art CP_1
3 del d.l. 132/2014.
Chiedeva pertanto di essere autorizzato a chiamare in causa la per sentir Controparte_2
accogliere nei suoi confronti le conclusioni sopra rassegnate in epigrafe.
1.1 Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la la quale deduceva di Controparte_1 essere estranea alle vicende narrate dall'opponente, di avere corrisposto in data 3.7.2018 alla terza chiamata la somma di € 11.000,00 in adempimento del finanziamento acceso dall'opponente e di avere dunque diritto alla restituzione della somma indicata nel ricorso.
pagina 3 di 8 1.2 Autorizzata la chiamata in causa del terzo ed instaurato il contraddittorio nei confronti dello stesso, si costituiva contestando la fondatezza delle domande proposte nei suoi Controparte_2
confronti dalla attrice opponente, chiamante in causa, chiedendone il rigetto.
2. Parte opponente ha dedotto, senza peraltro eccepire la improcedibilità della domanda, che la ricorrente opposta non ha mai esperito il procedimento di negoziazione assistita come imposto dall'art
3 del d.l. 132/2014.
Anche a voler considerare detta argomentazione come eccezione di improcedibilità della domanda proposta da con ricorso per decreto ingiuntivo la stessa sarebbe infondata in quanto l'art 3 CP_1
comma 3 del d.l. 132/2014 prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione. …
2.1 La opponente non ha eccepito, né il giudice al tempo designato alla trattazione della causa ha rilevato, entro la prima udienza, come imposto dal comma 2 dell'art. 5 del D. Lgs 28/2010, che la causa
è soggetta alla mediazione obbligatoria, che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo non si applica ai sensi del comma 6 del medesimo articolo fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.
2.2. Pertanto deve ritenersi che il presente giudizio sia procedibile con la conseguenza che vanno esaminate nel merito le domande proposte dalle parti.
3. Nel precisare le conclusioni in data 11.12.2024 parte opponente non ha proposto richieste di tipo istruttorio e conseguentemente anche le precedenti richieste di ammissione di prove orali, debbono intendersi rinunciate (cfr. tra le altre Cass. 10748/2012; Cass. 16290/2016; Cass. 19352/2017; Cass.
3229/2019; 5741/2019; 10767/2022).
Quanto alle prove orali per la ammissione delle quali ha insistito nel precisare Controparte_2
le conclusioni deve essere confermata la ordinanza in data 22.5.2024 emessa dal giudice al tempo designato alla trattazione della causa, non essendovi motivi per discostarsene.
4. Del tutto infondata è la eccezione di nullità della procura alle liti rilasciata agli avvocati Curti
Francesco e Veneziano Antonello in quanto sottoscritta dal conferente digitalmente e non in via analogica.
Stabilisce infatti l'art. 83 c.p.c. che la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici. Ne consegue pertanto che sicuramente è possibile da parte del soggetto che ha la firma digitale conferire procura all'avvocato sottoscrivendola digitalmente e non in forma analogica.
Del resto la autenticazione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale a ciò abilitato, quale è
pagina 4 di 8 l'avvocato nel caso di procura alle liti, è espressamente prevista dal CAD (Codice della
Amministrazione Digitale).
4.1 L'unica eccezione di merito che l'opponente svolge nei confronti di è di essere CP_1
receduto dal contratto in data 13.7.2018. Tale recesso poiché la opposta ha documentato (cfr. doc. 3 di parte convenuta) di avere corrisposto in data 3.7.2018 l'importo di € 11.000,00 alla l' Controparte_3
(oggi avrebbe imposto a parte opponente di restituire alla
[...] Controparte_2 CP_1
detta somma oltre agli interessi maturati fino alla restituzione, calcolati secondo quanto stabilito nel contratto, ai sensi dell'art 125 ter comma 2 lett b) del D. lgs 385/1993.
Non avendolo pacificamente fatto legittimamente la ha proposto ricorso per decreto CP_1
ingiuntivo chiedendo il pagamento della somma capitale oltre agli interessi maturati.
Né del resto l'opponente ha contestato il quantum richiesto con il decreto ingiuntivo.
Pertanto la opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo, non essendo stato dichiarato esecutivo precedentemente, deve essere dichiarato tale in questa sede ex art 653 c.p.c.
Del resto significativamente parte opponente nelle proprie conclusioni neppure ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo e di accertare in tutto o in parte non dovuta la somma portata dallo stesso, rivolgendo le sue domande solo nei confronti della terza chiamata.
5. Le domande proposte dall'opponente nei confronti della terza chiamata non meritano accoglimento.
Sostiene parte opponente che mai è intervenuto un valido contratto tra lui e la Controparte_3
(oggi per l'acquisto della autovettura CITROEN D DBHY 6/1, tg FD, Controparte_2
che oggi risulta a lui intestata, come emerge dalle produzioni in atti in quanto mai è stato raggiunto l'accordo tra le parti ed in quanto l'oggetto del contratto non è determinato, come dimostrato dal fatto che nell'ordine stesso e nella dichiarazione sostitutiva non è indicata la targa del veicolo e la marca dello stesso.
Nonostante che nell'ordine di acquisto prodotto da parte opponente come doc. 3 (nonché doc. 1 della terza chiamata) non sia indicata la targa del veicolo (seppure dello stesso fossero stati indicati la marca, il modello, il colore, i km all'incirca percorsi), ciò non può portare ad affermare che tra le parti non fosse stato raggiunto un accordo per l'acquisto del suddetto veicolo.
Occorre in primo luogo ricordare che il contratto di compravendita di un'automobile non richiede la forma scritta ad substantiam, ma si perfeziona, al pari della vendita di qualsiasi bene mobile, con il semplice consenso di venditore ed acquirente validamente manifestato (art. 1376 cod. civ.). L'eventuale forma scritta è richiesta ai fini della trascrizione al PRA, la quale non costituisce requisito di validità e di efficacia del trasferimento, ma un mezzo di pubblicità, inteso a dirimere vari contrasti tra più aventi pagina 5 di 8 causa dal medesimo venditore e ai fini dell'imputabilità fiscale del bollo di circolazione e di altri adempimenti quali la revisione del veicolo (cfr. tra le altre Cass. 6385/2020).
Da ciò consegue che la prova del perfezionamento di detto accordo orale su tutti gli elementi del contratto può essere tratta da un qualunque elemento.
Nel caso di specie, la dimostrazione che l'accordo che le parti avevano raggiunto in data 30.6.2018, al momento della sottoscrizione dell'ordine, riguardasse proprio la vettura Parte_2
6/1 di colore grigio, tg FD emerge dal fatto che in data 2.7.2018 l'opponente avesse richiesto alla il finanziamento della somma di € 11.000, indicando che il finanziamento veniva richiesto CP_6 per l'acquisto proprio della vettura Citroen C-ELysee 1.6. HDI Exlusive targata FD (vedi il contratto di finanziamento depositato dal ricorrente nella fase monitoria e riprodotto come doc. 2 dalla terza chiamata).
Ne consegue pertanto che il contratto è pienamente valido essendo l'accordo stato raggiunto sulla compravendita, per un prezzo determinato, di un bene mobile chiaramente determinato, essendo provato che la compravendita avesse ad oggetto il suddetto autoveicolo chiaramente individuato.
Parimenti la circostanza che nella dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal non Pt_1
fosse indicata la marca, il modello e la targa del veicolo non dimostra affatto che tra le parti non fosse stato raggiunto un accordo su un preciso veicolo dovendo, al contrario, ritenersi che sottoscrivendo detto documento in bianco il avesse conferito un “mandatum ad scribendum” alla Pt_1 che aveva l'obbligo di riempirlo con la indicazione dei dati del veicolo oggetto del Controparte_3
contratto, non essendo ipotizzabile, poiché ciò priverebbe la sottoscrizione di detto documento di qualunque funzione, che lo stesso non dovesse essere riempito.
Pertanto del tutto legittimante il veicolo oggetto della compravendita perfezionatasi tra le parti è stato intestato a . Parte_1
5.1 Né il contratto concluso tra dette parti può ritenersi nullo ex art 1418 c.c. in correlazione con l'art. 640 c.p..
Infatti in punto di diritto va rilevato che il contratto concluso per effetto di truffa di uno dei contraenti in danno dell'altro è non già radicalmente nullo (ex art. 1418 cod. civ., in correlazione all'art. 640 cod. pen.), ma annullabile ai sensi dell'art. 1439 cod. civ., atteso che il dolo costitutivo del delitto di truffa non è ontologicamente, neanche sotto il profilo dell'intensità, diverso da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e così a viziarne il consenso (cfr. Cass 7468 del 31/03/2011; Cass. 18930 del 27/09/2016).
pagina 6 di 8 5.1.1 Né lo stesso può essere annullato in quanto parte attrice non ha in alcun modo provato che lo stesso sia stato concluso in conseguenza di raggiri della l' a danno Controparte_3 dell'opponente.
5.2 Né può dirsi che abbia validamente esercitato il recesso dal contratto di Parte_1
compravendita né ex art. 1373 c.c., in assenza di prova che a lui fosse stata attribuita la facoltà di recedere dal contratto, né ai sensi degli artt. 52 e ss. del D. Lgs 206/2005, non applicandosi la relativa disciplina ai contratti conclusi nei locali commerciali e non essendo stato neppure allegato che l'accordo tra le parti sia intervenuto fuori dei locali commerciali della terza chiamata.
5.3 Né può dirsi che il contratto vada risolto per inadempimento della convenuta per non avere consegnato la autovettura all'opponente, emergendo dagli atti che sia stato il convenuto, convinto della legittimità del recesso, a non voler ritirare la vettura, neppure a seguito della raccomandata in data
28.3.2019 (doc. 4 della terza chiamata).
5.3.1. Né può dirsi che la terza chiamata sia inadempiente per non avere restituito all'attore opponente la somma di € 2.000,00 nell'arco di due anni.
Nell'ordine si legge infatti: adesione alla promozione valore sicuro 24 mesi con valore 4 ruote +
1.000,00 e contributo di € 2.000,00, 500 in 4 tranches.
Da ciò si evince che tale somma avrebbe dovuto essere restituita solo in caso di rivendita del veicolo dopo 24 mesi.
Ne consegue pertanto che nessun inadempimento della terza chiamata è ravvisabile neppure sotto tale profilo.
6. In ragione di quando suddetto deve essere rigettata la domanda con la quale l'opponente ha chiesto che la (ex , sia condannata al pagamento della Controparte_2 Controparte_3 somma di € 18.321,60 oltre interessi, spese e competenze, così come richiesti nel decreto ingiuntivo e liquidate dal Giudice, nel procedimento iscritto al RG n. 2056 del 2023 alla in Controparte_1
modo da garantire, la restituzione delle somme, non essendo ravvisabile alcun atto illecito nella condotta della terza chiamata che giustifichi l'accoglimento di tale domanda e dovendo imputare l'opponente al proprio comportamento la debenza di tali somme, avendo concluso con la dante causa della convenuta opposta un contratto di finanziamento e non avendo restituito alla stessa alcuna somma, pur dopo la comunicazione di recesso, così da avere costretto la stessa alla proposizione del ricorso monitorio con le conseguenti spese.
6.1 Deve altresì essere rigettata anche la domanda con la quale il ha chiesto la condanna della Pt_1 terza chiamata al pagamento della somma di € 1.020,75, oltre somme da quantificare in seguito, quale Cont somma dovuta alla Regione Toscana, tassa di possesso e richiesta in genere dall' dal 2018, al
pagina 7 di 8 termine del processo, essendo egli obbligato al pagamento della tassa di proprietà a seguito della stipula del contratto di compravendita con la terza chiamata, in conseguenza dell'accordo del
30.6.2018.
7. Non avendo l'opponente provato il compimento di alcun reato da parte della terza chiamata e comunque il compimento di alcun illecito, a prescindere da ogni altra considerazione, deve essere rigettata la domanda con la quale l'opponente ha chiesto di condannare la Controparte_2
(ex , al pagamento di € 2.000,00 o della cifra ritenuta di giustizia per danni
[...] Controparte_3
morali.
8. In definitiva quindi essendo tutte le domande proposte dall'opponente nei confronti della terza chiamata infondate le stesse debbono essere respinte.
9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri medi previsti dalle tabelle allegate al DM 55/2014 come aggiornate dal DM 147/2022, d'ufficio in assenza di deposito di note spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 749/2023 emesso dal Parte_1
giudice designato del Tribunale di Livorno in data 18.7.2023.
Letto l'art 653 c.p.c. dichiara esecutivo il suddetto decreto ingiuntivo.
Rigetta le domande proposte da nei confronti della Parte_1 Controparte_2
Condanna a rimborsare alla le ulteriori spese della fase a cognizione Parte_1 Controparte_1
piena del giudizio liquidate in € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, €
1.680,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 1701,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al
15% per spese generali.
Condanna a rimborsare alla le spese di lite liquidate in € Parte_1 Controparte_2
919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 1.701,00per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali.
Livorno, 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2408/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PROCOPIO PINA del Parte_1 C.F._1 foro di Livorno;
ATTORE OPPONENTE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CURTI FRANCESCO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. VENEZIANO ANTONELLO del foro di Roma
CONVENUTA OPPOSTA
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETRI GIULIO del Controparte_2 P.IVA_2 foro di Pisa
TERZO CHIAMATO
avente ad oggetto: Vendita di cose mobili
Posta in decisione all'udienza del 13.2.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: Voglia il Tribunale adito, così provvedere:
A) Accertare e dichiarare l'inesistenza del contratto di vendita dell'auto l'autovettura CITROEN D DBHY 6/1, tg FD;
B) Dichiarare, qualora ritenesse che ci siano i requisiti, per un contratto, a norma dell'art. 1453 C.C., la risoluzione del contratto di compravendita per INADEMPIMENTO del venditore in violazione
pagina 1 di 8 dell'art. 1476 (mancata consegna dell'auto), oltre al risarcimento del danno per € 5.000,00;
C) in via subordinata, il contratto orale di vendita dell'auto nullo e /o annullabile, per avvenuta disdetta / recesso nei tempi e modi previsti dalla legge;
inoltre per violazione di norme penale, oltre al mancato accordo tra le parti sull'oggetto che non è stato mai determinato, (indeterminatezza dell'oggetto) D) condannare (ex , in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 18.321,60 oltre interessi, spese e competenze così come richiesti nel decreto ingiuntivo e liquidate dal Giudice, nel procedimento iscritto al RG n. 2056 del 2023 alla in modo da garantire, la restituzione delle somme;
CP_1 CP_1
E) condannare la (ex , in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 1.020,75, oltre somme da quantificare in Cont seguito, quale somma dovuta alla Regione Toscana, tassa di possesso e richiesta in genere dall' dal 2018, al termine del processo;
F) condannare la (ex , in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento di € 2.000,00 o la cifra ritenuta di giustizia dal Giudice per i danni morali al sig. Pt_1
G) condannare la (ex , in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 5.000,00 quale somma dovuta per spese, onorari e competenze del presente giudizio.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
per parte convenuta opposta: in via principale nel merito, rigettare l'opposizione e le domande con la stessa proposte nei confronti della Banca opposta, siccome inammissibili e/o infondate sia in fatto sia in diritto, oltre che assolutamente non provate, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di annullamento e/o revoca e/o declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, condannare il Sig. ovvero il terzo chiamato in causa, al Parte_1 pagamento della somma ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori fino al saldo effettivo.
In ogni caso, condannare il Sig. ovvero il terzo chiamato in causa al pagamento in Parte_1 favore della delle spese di giudizio e del procedimento monitorio. CP_5
per la terza chiamata: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, contrariis reiectis, previa ammissione delle prove richieste e non ammesse, previa dichiarazione di non accettare il contraddittorio su domande nuove, eventualmente formulate solo nel termine fissato con ordinanza del 22.05.2024, rigettare tutte le domande avanzate dal sig. nei confronti della soc. in quanto Parte_1 Controparte_2 infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni ed eccezioni esposte in narrativa.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Su ricorso della cessionaria del credito che aveva nei confronti di Controparte_1 CP_6
in ragione del finanziamento in data 02.07.2018, il giudice designato del Tribunale di Parte_1
Livorno ingiungeva a di pagare alla parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, Parte_1 entro quaranta giorni dalla notifica del decreto la somma di € 18.321,60 oltre interessi e spese della procedura.
pagina 2 di 8 Avverso lo stesso proponeva opposizione deducendo a fondamento delle stessa, in Parte_1
sintesi, sui seguenti motivi:
a) ha firmato un ordine a cui non è mai seguito un accordo di vendita relativo Parte_1 all'autovettura usata Citroen C-Elyse, per il costo di € 11.000,00, oltre alla dichiarazione sostitutiva di certificazione lasciata in bianco nella parte in cui doveva essere specificato il veicolo, del quale si sarebbe verificato il passaggio di proprietà;
b) nell'ordine veniva proposto un finanziamento con la Società Fiditalia s.p.a., da restituirsi in 84 rate mensili da € 195,00 e veniva precisato sull'ordine che la somma di € 2.000,00 in relazione al finanziamento sarebbe stata restituita al sig. in 4 rate, da € 500,00 nell'arco di due anni;
Pt_1
c) la concessionaria non gli aveva consentito di vedere la autovettura;
d) quindi egli il 13.7.2018 inviava alla concessionaria ed alla dichiarazione di recesso;
CP_6
e) nonostante il recesso, la gli aveva mandato il primo bollettino da pagare;
CP_6
Contr f) egli in data 4 dicembre 2018 si recava all' i Pisa, per una visura, e scopriva che gli era stata intestata l'autovettura CITROEN D DBHY 6/1, tg FD, che egli non aveva mai acquistato e della quale non ha mai avuto il possesso;
g) egli quindi presentava un “esposto” alla Procura della Repubblica di Pisa per i reati di cui agli artt.
494 e 640 c.p.;
h) il contratto di compravendita era nullo e/o annullabile, mancando l'accordo tra le parti e essendo l'oggetto dello stesso non determinato, come dimostrato dal fatto che nell'ordine stesso e nella dichiarazione sostitutiva non fosse stata indicata la targa del veicolo e la marca dello stesso;
i) il contratto era nullo altresì in quanto concluso in violazione di norme penali;
l) era validamente receduto dal contratto ex art 1373 c.c. e ai sensi del codice del Parte_1
consumo;
m) non aveva mai esperito il procedimento di negoziazione assistita come imposto dall'art CP_1
3 del d.l. 132/2014.
Chiedeva pertanto di essere autorizzato a chiamare in causa la per sentir Controparte_2
accogliere nei suoi confronti le conclusioni sopra rassegnate in epigrafe.
1.1 Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la la quale deduceva di Controparte_1 essere estranea alle vicende narrate dall'opponente, di avere corrisposto in data 3.7.2018 alla terza chiamata la somma di € 11.000,00 in adempimento del finanziamento acceso dall'opponente e di avere dunque diritto alla restituzione della somma indicata nel ricorso.
pagina 3 di 8 1.2 Autorizzata la chiamata in causa del terzo ed instaurato il contraddittorio nei confronti dello stesso, si costituiva contestando la fondatezza delle domande proposte nei suoi Controparte_2
confronti dalla attrice opponente, chiamante in causa, chiedendone il rigetto.
2. Parte opponente ha dedotto, senza peraltro eccepire la improcedibilità della domanda, che la ricorrente opposta non ha mai esperito il procedimento di negoziazione assistita come imposto dall'art
3 del d.l. 132/2014.
Anche a voler considerare detta argomentazione come eccezione di improcedibilità della domanda proposta da con ricorso per decreto ingiuntivo la stessa sarebbe infondata in quanto l'art 3 CP_1
comma 3 del d.l. 132/2014 prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione. …
2.1 La opponente non ha eccepito, né il giudice al tempo designato alla trattazione della causa ha rilevato, entro la prima udienza, come imposto dal comma 2 dell'art. 5 del D. Lgs 28/2010, che la causa
è soggetta alla mediazione obbligatoria, che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo non si applica ai sensi del comma 6 del medesimo articolo fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.
2.2. Pertanto deve ritenersi che il presente giudizio sia procedibile con la conseguenza che vanno esaminate nel merito le domande proposte dalle parti.
3. Nel precisare le conclusioni in data 11.12.2024 parte opponente non ha proposto richieste di tipo istruttorio e conseguentemente anche le precedenti richieste di ammissione di prove orali, debbono intendersi rinunciate (cfr. tra le altre Cass. 10748/2012; Cass. 16290/2016; Cass. 19352/2017; Cass.
3229/2019; 5741/2019; 10767/2022).
Quanto alle prove orali per la ammissione delle quali ha insistito nel precisare Controparte_2
le conclusioni deve essere confermata la ordinanza in data 22.5.2024 emessa dal giudice al tempo designato alla trattazione della causa, non essendovi motivi per discostarsene.
4. Del tutto infondata è la eccezione di nullità della procura alle liti rilasciata agli avvocati Curti
Francesco e Veneziano Antonello in quanto sottoscritta dal conferente digitalmente e non in via analogica.
Stabilisce infatti l'art. 83 c.p.c. che la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici. Ne consegue pertanto che sicuramente è possibile da parte del soggetto che ha la firma digitale conferire procura all'avvocato sottoscrivendola digitalmente e non in forma analogica.
Del resto la autenticazione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale a ciò abilitato, quale è
pagina 4 di 8 l'avvocato nel caso di procura alle liti, è espressamente prevista dal CAD (Codice della
Amministrazione Digitale).
4.1 L'unica eccezione di merito che l'opponente svolge nei confronti di è di essere CP_1
receduto dal contratto in data 13.7.2018. Tale recesso poiché la opposta ha documentato (cfr. doc. 3 di parte convenuta) di avere corrisposto in data 3.7.2018 l'importo di € 11.000,00 alla l' Controparte_3
(oggi avrebbe imposto a parte opponente di restituire alla
[...] Controparte_2 CP_1
detta somma oltre agli interessi maturati fino alla restituzione, calcolati secondo quanto stabilito nel contratto, ai sensi dell'art 125 ter comma 2 lett b) del D. lgs 385/1993.
Non avendolo pacificamente fatto legittimamente la ha proposto ricorso per decreto CP_1
ingiuntivo chiedendo il pagamento della somma capitale oltre agli interessi maturati.
Né del resto l'opponente ha contestato il quantum richiesto con il decreto ingiuntivo.
Pertanto la opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo, non essendo stato dichiarato esecutivo precedentemente, deve essere dichiarato tale in questa sede ex art 653 c.p.c.
Del resto significativamente parte opponente nelle proprie conclusioni neppure ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo e di accertare in tutto o in parte non dovuta la somma portata dallo stesso, rivolgendo le sue domande solo nei confronti della terza chiamata.
5. Le domande proposte dall'opponente nei confronti della terza chiamata non meritano accoglimento.
Sostiene parte opponente che mai è intervenuto un valido contratto tra lui e la Controparte_3
(oggi per l'acquisto della autovettura CITROEN D DBHY 6/1, tg FD, Controparte_2
che oggi risulta a lui intestata, come emerge dalle produzioni in atti in quanto mai è stato raggiunto l'accordo tra le parti ed in quanto l'oggetto del contratto non è determinato, come dimostrato dal fatto che nell'ordine stesso e nella dichiarazione sostitutiva non è indicata la targa del veicolo e la marca dello stesso.
Nonostante che nell'ordine di acquisto prodotto da parte opponente come doc. 3 (nonché doc. 1 della terza chiamata) non sia indicata la targa del veicolo (seppure dello stesso fossero stati indicati la marca, il modello, il colore, i km all'incirca percorsi), ciò non può portare ad affermare che tra le parti non fosse stato raggiunto un accordo per l'acquisto del suddetto veicolo.
Occorre in primo luogo ricordare che il contratto di compravendita di un'automobile non richiede la forma scritta ad substantiam, ma si perfeziona, al pari della vendita di qualsiasi bene mobile, con il semplice consenso di venditore ed acquirente validamente manifestato (art. 1376 cod. civ.). L'eventuale forma scritta è richiesta ai fini della trascrizione al PRA, la quale non costituisce requisito di validità e di efficacia del trasferimento, ma un mezzo di pubblicità, inteso a dirimere vari contrasti tra più aventi pagina 5 di 8 causa dal medesimo venditore e ai fini dell'imputabilità fiscale del bollo di circolazione e di altri adempimenti quali la revisione del veicolo (cfr. tra le altre Cass. 6385/2020).
Da ciò consegue che la prova del perfezionamento di detto accordo orale su tutti gli elementi del contratto può essere tratta da un qualunque elemento.
Nel caso di specie, la dimostrazione che l'accordo che le parti avevano raggiunto in data 30.6.2018, al momento della sottoscrizione dell'ordine, riguardasse proprio la vettura Parte_2
6/1 di colore grigio, tg FD emerge dal fatto che in data 2.7.2018 l'opponente avesse richiesto alla il finanziamento della somma di € 11.000, indicando che il finanziamento veniva richiesto CP_6 per l'acquisto proprio della vettura Citroen C-ELysee 1.6. HDI Exlusive targata FD (vedi il contratto di finanziamento depositato dal ricorrente nella fase monitoria e riprodotto come doc. 2 dalla terza chiamata).
Ne consegue pertanto che il contratto è pienamente valido essendo l'accordo stato raggiunto sulla compravendita, per un prezzo determinato, di un bene mobile chiaramente determinato, essendo provato che la compravendita avesse ad oggetto il suddetto autoveicolo chiaramente individuato.
Parimenti la circostanza che nella dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal non Pt_1
fosse indicata la marca, il modello e la targa del veicolo non dimostra affatto che tra le parti non fosse stato raggiunto un accordo su un preciso veicolo dovendo, al contrario, ritenersi che sottoscrivendo detto documento in bianco il avesse conferito un “mandatum ad scribendum” alla Pt_1 che aveva l'obbligo di riempirlo con la indicazione dei dati del veicolo oggetto del Controparte_3
contratto, non essendo ipotizzabile, poiché ciò priverebbe la sottoscrizione di detto documento di qualunque funzione, che lo stesso non dovesse essere riempito.
Pertanto del tutto legittimante il veicolo oggetto della compravendita perfezionatasi tra le parti è stato intestato a . Parte_1
5.1 Né il contratto concluso tra dette parti può ritenersi nullo ex art 1418 c.c. in correlazione con l'art. 640 c.p..
Infatti in punto di diritto va rilevato che il contratto concluso per effetto di truffa di uno dei contraenti in danno dell'altro è non già radicalmente nullo (ex art. 1418 cod. civ., in correlazione all'art. 640 cod. pen.), ma annullabile ai sensi dell'art. 1439 cod. civ., atteso che il dolo costitutivo del delitto di truffa non è ontologicamente, neanche sotto il profilo dell'intensità, diverso da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e così a viziarne il consenso (cfr. Cass 7468 del 31/03/2011; Cass. 18930 del 27/09/2016).
pagina 6 di 8 5.1.1 Né lo stesso può essere annullato in quanto parte attrice non ha in alcun modo provato che lo stesso sia stato concluso in conseguenza di raggiri della l' a danno Controparte_3 dell'opponente.
5.2 Né può dirsi che abbia validamente esercitato il recesso dal contratto di Parte_1
compravendita né ex art. 1373 c.c., in assenza di prova che a lui fosse stata attribuita la facoltà di recedere dal contratto, né ai sensi degli artt. 52 e ss. del D. Lgs 206/2005, non applicandosi la relativa disciplina ai contratti conclusi nei locali commerciali e non essendo stato neppure allegato che l'accordo tra le parti sia intervenuto fuori dei locali commerciali della terza chiamata.
5.3 Né può dirsi che il contratto vada risolto per inadempimento della convenuta per non avere consegnato la autovettura all'opponente, emergendo dagli atti che sia stato il convenuto, convinto della legittimità del recesso, a non voler ritirare la vettura, neppure a seguito della raccomandata in data
28.3.2019 (doc. 4 della terza chiamata).
5.3.1. Né può dirsi che la terza chiamata sia inadempiente per non avere restituito all'attore opponente la somma di € 2.000,00 nell'arco di due anni.
Nell'ordine si legge infatti: adesione alla promozione valore sicuro 24 mesi con valore 4 ruote +
1.000,00 e contributo di € 2.000,00, 500 in 4 tranches.
Da ciò si evince che tale somma avrebbe dovuto essere restituita solo in caso di rivendita del veicolo dopo 24 mesi.
Ne consegue pertanto che nessun inadempimento della terza chiamata è ravvisabile neppure sotto tale profilo.
6. In ragione di quando suddetto deve essere rigettata la domanda con la quale l'opponente ha chiesto che la (ex , sia condannata al pagamento della Controparte_2 Controparte_3 somma di € 18.321,60 oltre interessi, spese e competenze, così come richiesti nel decreto ingiuntivo e liquidate dal Giudice, nel procedimento iscritto al RG n. 2056 del 2023 alla in Controparte_1
modo da garantire, la restituzione delle somme, non essendo ravvisabile alcun atto illecito nella condotta della terza chiamata che giustifichi l'accoglimento di tale domanda e dovendo imputare l'opponente al proprio comportamento la debenza di tali somme, avendo concluso con la dante causa della convenuta opposta un contratto di finanziamento e non avendo restituito alla stessa alcuna somma, pur dopo la comunicazione di recesso, così da avere costretto la stessa alla proposizione del ricorso monitorio con le conseguenti spese.
6.1 Deve altresì essere rigettata anche la domanda con la quale il ha chiesto la condanna della Pt_1 terza chiamata al pagamento della somma di € 1.020,75, oltre somme da quantificare in seguito, quale Cont somma dovuta alla Regione Toscana, tassa di possesso e richiesta in genere dall' dal 2018, al
pagina 7 di 8 termine del processo, essendo egli obbligato al pagamento della tassa di proprietà a seguito della stipula del contratto di compravendita con la terza chiamata, in conseguenza dell'accordo del
30.6.2018.
7. Non avendo l'opponente provato il compimento di alcun reato da parte della terza chiamata e comunque il compimento di alcun illecito, a prescindere da ogni altra considerazione, deve essere rigettata la domanda con la quale l'opponente ha chiesto di condannare la Controparte_2
(ex , al pagamento di € 2.000,00 o della cifra ritenuta di giustizia per danni
[...] Controparte_3
morali.
8. In definitiva quindi essendo tutte le domande proposte dall'opponente nei confronti della terza chiamata infondate le stesse debbono essere respinte.
9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri medi previsti dalle tabelle allegate al DM 55/2014 come aggiornate dal DM 147/2022, d'ufficio in assenza di deposito di note spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 749/2023 emesso dal Parte_1
giudice designato del Tribunale di Livorno in data 18.7.2023.
Letto l'art 653 c.p.c. dichiara esecutivo il suddetto decreto ingiuntivo.
Rigetta le domande proposte da nei confronti della Parte_1 Controparte_2
Condanna a rimborsare alla le ulteriori spese della fase a cognizione Parte_1 Controparte_1
piena del giudizio liquidate in € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, €
1.680,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 1701,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al
15% per spese generali.
Condanna a rimborsare alla le spese di lite liquidate in € Parte_1 Controparte_2
919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 1.701,00per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali.
Livorno, 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
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