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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 14/03/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 626/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 626/2024
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Emilio Bagianti) Parte_1
- ricorrente -
contro avv. Siro Centofanti) Controparte_1
- resistente –
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
14.3.2025, alle ore 17.38 la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia, in funzione di giudice Parte_1
del lavoro, per sentire accogliere le seguenti domande: “accertata, per le Controparte_1
ragioni esposte in narrativa, l'ingiustificatezza e l'illegittimità del licenziamento per cui è causa, condannare il
datore di lavoro alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento dell'indennità risarcitoria
di cui all'art. 18 della L. n. 300/1970, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del
licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal
giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione maggiorati degli interessi legali e della
rivalutazione monetaria. In via subordinata: accertata l'ingiustificatezza del licenziamento, dichiarare risolto il
rapporto di lavoro e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro al pagamento di una indennità risarcitoria
onnicomprensiva determinata tra un minimo di sei e un massimo di trentasei mensilità dell'ultima retribuzione
pagina 1 di 11 globale di fatto. In ogni caso: condannare la società convenuta al pagamento delle spese, delle funzioni e degli
onorari di causa”.
Ha esposto di avere lavorato alle dipendenze della società resistente presso il punto vendita di
Perugia, Via Settevalli, con qualifica di ausiliaria alla vendita e inquadramento al livello IV del CCNL
Commercio, in virtù di contratto a tempo indeterminato a partire dal 25.1.1999; che il rapporto di lavoro è proseguito sino al 29.2.2024, quando la società convenuta le ha intimato il licenziamento per giusta causa con effetto immediato, sulla scorta dell'addebito formulato in data 19.02.2024, in cui le veniva contestato di avere “…richiesto per i giorni di lunedì 15.1.2024, mercoledì 31.1.2024 e mercoledì
14.2.2024 di usufruire dei permessi previsti dall'art. 33 della L.
5.2.1994 n. 104, per esigenze di assistenza di
Sua madre Sulla base di accertamenti svolti, Le contestiamo, per ciascuno dei predetti giorni, Persona_1
di avere svolto attività diverse da quelle di assistenza di Sua madre e non aver svolto attività di assistenza di Sua
madre e di avere quindi abusato dei permessi”; che, tuttavia, la contestazione è generica poiché priva del requisito di specificità, non avendo consentito alla lavoratrice un'adeguata difesa;
che, di conseguenza, sul piano probatorio, sono del tutto sconosciuti i fatti da provare sicché “… la causa non
necessita di alcuna istruttoria dal momento che – viceversa – il datore di lavoro avrebbe la possibilità,
successivamente al deposito del ricorso, di costruire a tavolino la prova introducendo per la prima volta quei fatti
storici che avrebbero dovuto costituire l'oggetto della contestazione di addebito”.
Ha, inoltre, sostenuto la legittimità della propria condotta, evidenziando che, per quanto concerne le giornate di lunedì 15 gennaio 2024, mercoledì 31 gennaio 2024, nonché di mercoledì 14 febbraio 2024,
ha regolarmente prestato assistenza notturna alla madre facendosi accompagnare in auto presso l'abitazione di quest'ultima, provvedendo poi al recupero delle proprie energie fisiche in mattinata e,
nelle ore successive, disimpegnando le ordinarie faccende domestiche di assistenza;
che, tra l'altro -
alla stregua della più recente giurisprudenza Suprema Corte richiamata in tema di abuso nella fruizione dei permessi ex art. 33 comma 3 l. 104/1992 – non integra abuso del diritto la condotta del dipendente che dedica alle proprie necessità alcuni spazi della giornata;
che, pertanto, la sanzione disciplinare applicata risulta del tutto sproporzionata e pretestuosa.
Si è costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto la Controparte_1
fondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto. Ha sostenuto la correttezza e fondatezza della contestazione disciplinare e la contrarietà al vero della ricostruzione fattuale operata dalla ricorrente,
sottolineando che, come ogni altro dipendente titolare delle agevolazioni previste dalla L.
5.2.1992 n.
pagina 2 di 11 104, la comunicava oralmente al capo negozio del punto vendita, entro il giovedì della Parte_1
settimana antecedente, i giorni della settimana successiva in cui avrebbe usufruito dei permessi ex L.
104/1992 e che, pertanto, per ciascuno dei tre giorni oggetto di contestazione, occorre, per sondare la verosimiglianza della ricostruzione, collocarsi mentalmente nel giorno, della settimana precedente, di richiesta del permesso;
che, nello specifico, quando nelle giornate di giovedì 11.1.2024 e di giovedì
25.1.2024 la aveva fatto richiesta di permesso per le giornate di lunedì 15 gennaio 2024, Parte_1
mercoledì 31 gennaio 2024, non poteva ipotizzare che sua madre avrebbe sofferto, in orario notturno,
di emergenze di salute tali da giustificarne l'assistenza; che, del resto, l'aver fruito di un passaggio da parte di terzi – anziché ricorrere all'utilizzo delle automobili disponibili in casa – deve essere apprezzato come un mero escamotage volto a creare un alibi per la mancata assistenza nelle relative giornate;
che, anche alla luce della Relazione investigativa, è emerso il seguente quadro: “a) nella fascia
lavorativa (7,30 - 20,30) di lunedì 15.1.2024 ella non fu mai presente presso l'abitazione della madre sita in Via
Maitani n. 6 e non svolse nessuna oggettiva attività di assistenza a suo favore;
b) nella fascia lavorativa (7,30 -
20,30) di mercoledì 31.1.2024 ella, che già alle 7,45 si trovava nella sua abitazione in Via Scaramucci n. 15, non
fu mai presente presso l'abitazione della madre sita in Via Maitani n. 6 e non svolse nessuna oggettiva attività di
assistenza a suo favore;
c) nella fascia lavorativa (7,30 - 20,30) di mercoledì 14.2.2024 ella non fu mai presente
presso l'abitazione della madre sita in Via Maitani n. 6 e non svolse nessuna oggettiva attività di assistenza a
favore della stessa”; che, per l'effetto, è irrilevante quanto asserito dalla ricorrente in merito all'avere prestato assistenza presso l'abitazione materna nella ore notturne in quanto questo non avrebbe comunque impedito alla ricorrente – ma anzi, facilitato - una sua presenza in casa della madre nella fascia oraria 7,30 – 20,30.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
In primo luogo, deve essere disattesa l'eccezione, di carattere formale, sollevata dalla parte ricorrente secondo la quale la contestazione dell'addebito dovrebbe considerarsi inefficace in quanto generica.
La contestazione di avere “…richiesto per i giorni di lunedì 15.1.2024, mercoledì 31.1.2024 e mercoledì
14.2.2024 di usufruire dei permessi previsti dall'art. 33 della L.
5.2.1994 n. 104, per esigenze di assistenza di
Sua madre [e di avere] per ciascuno dei predetti giorni… svolto attività diverse da quelle di Persona_1
assistenza di Sua madre e non aver svolto attività di assistenza di Sua madre e di avere quindi abusato dei
permessi”, risulta specifica e circostanziata non necessitando di ulteriori elementi di dettaglio e pagina 3 di 11 consentiva alla parte ricorrente di espletare un'adeguata difesa dovendo esclusivamente, a tali fini,
rappresentare al datore di lavoro l'attività di assistenza prestata in tali giornate, l'addebito consistendo, semplicemente e chiaramente, nel non averlo fatto.
Ciò premesso, l'art. 33, comma 3 della l. n. 104/1992 prevede che "A condizione che la persona
handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona
con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo
grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i
sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha
diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera
continuativa".
La parte ricorrente ha prospettato, con il ricorso 1) di avere prestato assistenza alla madre durante la notte tra il 14 e il 15 gennaio 2024 essendo stata accompagnata, a casa della stessa, intorno alle ore 23
dalla signora , venendo riaccompagnata, alle 6 della mattina del 15 gennaio, dalla Parte_2
stessa signora;
che, dopo aver riposato per recuperare le energie fisiche, avrebbe Pt_2
disimpegnato le ordinarie faccende per la assistenza della madre (preparazione dei pasti, della biancheria lavata e stirata e cura degli ordinativi dei medicinali); 2) che, per quanto riguarda il giorno mercoledì 31 gennaio 2024, intorno all'una di notte, sarebbe stata chiamata dal padre che avrebbe riferito che la madre aveva difficoltà respiratorie;
che, avendo problemi con la propria autovettura, la ricorrente avrebbe chiesto alla signora di accompagnarla dalla madre dovendo Persona_2
valutare la necessità o meno di un ricovero ospedaliero;
che la mattina successiva, dopo l'arrivo della badante e dopo aver riposato per recuperare le energie fisiche, avrebbe disimpegnato le ordinarie faccende per la assistenza della madre (preparazione dei pasti, della biancheria lavata e stirata e ulteriori commissioni sempre per la cura della madre); che, per quanto concerne il giorno mercoledì 14
febbraio 2024, la ricorrente, nella notte tra il 13 e il 14, avrebbe dormito presso l'abitazione della madre in quanto, in quel periodo, si erano più volte verificati episodi di cadute per cedimenti muscolari e ciò
aveva generato un diffuso allarme;
che la mattina del 14 la ricorrente si è recata a fare la spesa per i genitori per poi cucinare, lavare e stirare la biancheria della madre. Solo in serata avrebbe ricevuto degli amici a cena.
Sentita in libero interrogatorio, la parte ricorrente, con riferimento alla giornata del 15 gennaio del
2024, a fronte della domanda posta da questo giudicante, per il chiarimento dei fatti, in merito a come fosse maturata la decisione di recarsi a casa dei genitori alle ore 23.00 del 14.1.2024, e come e perché pagina 4 di 11 avesse deciso di farsi accompagnare da un'amica invece di utilizzare la propria autovettura e/o di farsi accompagnare dal coniuge, ha dichiarato di “…aver chiamato la sig.ra sul telefono per farsi venire Pt_2
a prendere...[e che] io mi ero sentita con mio papà nel pomeriggio, mi pare che mi avesse chiamato sul telefono di
casa, alla fine ho deciso di fare io la notte anziché andare di giorno, la sig.ra era stata già allertata, le ho Pt_2
mandato un messaggio all'ora di cena nel senso che avrei dovuto fare la notte e le ho chiesto se mi poteva
accompagnare intorno all'ora in cui mia mamma viene messa a letto dai miei genitori;
insomma vi è stato uno
scambio di messaggi tra il mio telefono ed il telefono della all'ora di cena, i messaggi sono stati spediti su Pt_2
telegram …mi ero già messa d'accordo con la di farmi venire a riprendere alle 6 del mattino in quanto la Pt_2
badante arriva verso le 6.50…”. In merito alla giornata del 31 gennaio del 2024, a fronte della domanda su come fosse stata contattata, in piena notte per andare a casa dei genitori per l'assistenza alla madre e su come avesse contattato la sig.ra che l'avrebbe ivi accompagnata ha dichiarato “ Persona_2
mio padre, , mi ha contattato sul telefono cellulare dal suo telefono di casa intorno a mezzanotte, Persona_3
il numero di casa di papà è 0755723946 e il mio è 0755288054; ADR non mi ricordo se mio padre mi ha
chiamato sul telefono di casa o sul cellulare;
ADR ho mandato un messaggio su telegram a sig.ra Per_4
al numero 3296080825 mi ha risposto su telegram nel senso che mi avrebbe accompagnato lei subito dopo
[...]
avere sentito mio padre;
ho deciso di inviarle un messaggio su telegram in quanto il marito lavora, così come i
figli e non volevo disturbare”.
A livello probatorio, su istanza di parte ricorrente, sono state sentite in qualità di testimoni le sigg.re
, che avrebbe accompagnato la ricorrente presso l'abitazione dei genitori nella notte Parte_2
tra domenica 14 e lunedì 15 gennaio e che l'avrebbe riaccompagnata a casa alle sei del mattino di lunedì 15 gennaio e la sig.ra che avrebbe accompagnato la ricorrente presso Persona_2
l'abitazione dei genitori nella notte di mercoledì 31 gennaio.
La testimone ha dichiarato “….confermo che alle 23.00 del giorno 14 gennaio del 2024 io Parte_2
sono andata a prendere la con la mia macchina a casa sua e poi l'ho riaccompagnata a casa alle 6 del Parte_1
mattino; ADR la mi mandò un messaggio telegram dicendomi che aveva bisogno che l'accompagnassi a Parte_1
casa della madre;
ADR mi arrivò il messaggio e poi giusto il tempo di mettere le scarpe in quanto stavo sul
divano e sono uscita per andarla a prendere per poi portarla dalla madre…”. La testimone ha Persona_2
dichiarato “mi ricordo che la ricorrente mi mandò un messaggio su telegram, dopo la mezzanotte e mi chiese se
potevo darle un passaggio in quanto era in pensiero che la mamma era peggiorata e quindi se potevo
accompagnarla; io mi trovavo a letto ma non dormivo ancora, ci eravamo già sentite durante la giornata sempre
pagina 5 di 11 attraverso telegram e mi aveva già detto che la mamma non stava bene e che stavano monitorando la situazione
per verificare se fosse necessario il ricovero”.
A livello probatorio, poi, in base agli esiti della relazione investigativa ed in difetto di specifiche contrarie allegazioni di parte ricorrente, nonché alla luce dei chiarimenti forniti dalla può Parte_1
considerarsi provata la circostanza che: a) nella fascia lavorativa (7,30 - 20,30) di lunedì 15.1.2024 la ricorrente non fu mai presente presso l'abitazione della madre sita in Via Maitani n. 6 e non svolse nessuna oggettiva attività di assistenza a suo favore;
b) nella fascia lavorativa (7,30 - 20,30) di mercoledì 31.1.2024 ella non fu mai presente presso l'abitazione della madre sita in Via Maitani n. 6 e non svolse nessuna oggettiva attività di assistenza a suo favore;
c) nella fascia lavorativa (7,30 - 20,30)
di mercoledì 14.2.2024 la ricorrente non fu mai presente presso l'abitazione della madre sita in Via
Maitani n. 6 e non svolse nessuna oggettiva attività di assistenza a favore della stessa.
Nulla è emerso, a livello probatorio, in senso contrario e/o aggiuntivo rispetto agli accertamenti ispettivi che hanno escluso la presenza della ricorrente presso l'abitazione nel corso della giornata di mercoledì 14 febbraio del 2024.
Tanto premesso in ordine agli esiti dell'istruttoria orale, al fine di decidere la presente controversia,
occorre stabilire, in via preliminare, quale sia la logica dell'istituto dei permessi retribuiti di cui all'art. 33 comma 3 della l. n. 104 del 1992 e, in particolare, se si tratti di permessi che debbano essere necessariamente fruiti, nel corso dell'orario lavorativo, per specifiche attività di assistenza al soggetto disabile o se si tratti di permessi concessi per favorire l'attività di assistenza che il familiare presta anche al di fuori della fascia oraria lavorativa ed anche in giorni in cui non sia autorizzato a fruire di permessi. Ovviamente l'opzione per l'una o l'altra chiave interpretativa, fornisce diverse coordinate valutative in ordine alla rilevanza disciplinare dei fatti addebitati in quanto, nell'ipotesi in cui il permesso debba essere inteso come funzionale ad una specifica attività di assistenza da prestare continuativamente e nel corso dell'orario di lavoro, potrà rivestire rilievo disciplinare anche solo l'oggettiva destinazione di una quota parte significativa dell'orario in questione ad attività diverse da quelle d'assistenza mentre, laddove si prediliga la seconda opzione interpretativa, soltanto circostanze atte a dimostrare (in chiave necessariamente indiziaria) la dolosa strumentalizzazione del permesso per assolvere a finalità estranee rispetto a quella dell'assistenza al soggetto disabile, in quanto espressive di un contegno contrario a buona fede e correttezza del lavoratore tale da incrinare il vincolo fiduciario, potranno fondare il licenziamento.
pagina 6 di 11 Al riguardo, questo giudice ritiene di aderire al più recente orientamento della giurisprudenza della sezione lavoro della S.C. secondo cui deve sussistere un nesso di causalità diretta tra la fruizione delle ore di permesso ex art. 33, comma 3 della l. n. 104 del 1992 e l'attività di assistenza al disabile e secondo cui detto nesso di causalità deve tendenzialmente permanere nell'intero corso del tempo di fruizione del permesso così come recentemente, ed a più riprese, evidenziato dalla stessa Corte di
Appello di Perugia in dichiarata continuità con la giurisprudenza della Sez. Lav. della S.C. (cfr., in particolare, la recente sentenza n. 66 del 2019 della corte perugina che ha qualificato come abusiva la condotta di un lavoratore che aveva utilizzato una quota parte del 18,75% delle ore di permesso complessivamente concesse per lo svolgimento di attività estranee all'assistenza della persona bisognosa. La Corte di Appello di Perugia ha, con la predetta recente sentenza, evidenziato che
“…Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, il comportamento del lavoratore subordinato che si
avvalga del permesso di cui all'art. 33 della legge n. 104 del 1992, non per l'assistenza al familiare disabile, bensì
per attendere ad altra attività, integra l'ipotesi dell'abuso di diritto: quella condotta si palesa nei confronti del
datore di lavoro come lesiva della buona fede, privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa, in
violazione dell'affidamento riposto nel dipendente, e integra, nei confronti dell'ente di previdenza erogatore del
trattamento economico, un'indebita percezione dell'indennità e uno sviamento dell'intervento assistenziale
(Cass., Sez. Lav., 4 marzo 2014, n. 4984)….[che] È altrettanto consolidato il principio giurisprudenziale secondo
cui il permesso ex art. 33 è riconosciuto al lavoratore in ragione dell'assistenza al disabile, rispetto al quale
l'assenza dal lavoro deve porsi in relazione causale diretta, senza che il dato testuale e la ratio della norma ne
consentano l'utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per
l'assistenza stessa. Pertanto, il comportamento del dipendente che si avvalga di siffatto beneficio per soddisfare
esigenze diverse integra l'abuso del diritto e viola i principi di correttezza e di buona fede, sia nei confronti del
datore di lavoro che dell'ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari (Cass., Sez. Lav., 13 settembre
2016, n. 17968) [e che] Con altri arresti giurisprudenziali, di particolare rilevanza per la decisione odierna, la
Suprema Corte ha, inoltre, sottolineato il disvalore sociale della condotta del lavoratore che usufruisce, anche solo
in parte, di permessi per l'assistenza di disabili al fine di soddisfare esigenze estranee a quelle di assistenza
(Cass., Sez. Lav., 6 maggio 2016, n. 9217; 30 aprile 2015, n. 8784)…”.
Deve, peraltro, essere evidenziato che, più di recente, la Suprema Corte sembra avere mitigato il rigore nell'apprezzamento dell'abuso sottolineando che, pur in dichiarata continuità con i precedenti richiamati dalla Corte di Appello di Perugia “…l'assistenza a persona con disabilità in situazione di gravità
che legittima il diritto del lavoratore dipendente, pubblico o privato, ai permessi mensili retribuiti ex art. 33, pagina 7 di 11 comma 3, legge n. 104/1992 non va intesa riduttivamente come mera assistenza personale al soggetto disabile
presso la sua abitazione;
si configura abuso quando il lavoratore utilizzi i permessi per fini diversi dall'assistenza
in senso ampio in favore del familiare, cioè in difformità dalle modalità richieste dalla natura e dalla finalità per
cui il congedo è previsto, da accertarsi nel merito;
non integra abuso la prestazione di assistenza al familiare
disabile in orari non integralmente coincidenti con il turno di lavoro, in quanto si tratta di permessi giornalieri
su base mensile, e non su base oraria” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 10/10/2024, (ud. 11/09/2024, dep.
10/10/2024), n.26417).
In conclusione, deve dunque ritenersi che i premessi di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 possano essere richiesti e fruiti sono per finalità assistenziali del soggetto portatore di handicap;
che deve sussistere un nesso di causalità diretta tra l'assenza al lavoro e l'attività assistenziale da prestare in favore del disabile;
che l'attività assistenziale può essere prestata anche in luoghi diversi rispetto all'abitazione del disabile;
che il nesso di causalità diretta sussiste anche qualora la prestazione di assistenza coincida, sul piano temporale, solo parzialmente con l'orario di lavoro della giorno di permesso.
Ora, si valuta che, a fronte degli esiti della relazione investigativa ed anche in base ai chiarimenti forniti dalla parte ricorrente, possa considerarsi, come già sopra illustrato, provata la circostanza che:
a) nella fascia lavorativa (7,30 - 20,30) di lunedì 15.1.2024 la ricorrente non fu mai presente presso l'abitazione della madre sita in Via Maitani n. 6 e non svolse nessuna oggettiva attività di assistenza a suo favore;
b) nella fascia lavorativa (7,30 - 20,30) di mercoledì 31.1.2024 ella non fu mai presente presso l'abitazione della madre sita in Via Maitani n. 6 e non svolse nessuna oggettiva attività di assistenza a suo favore;
c) nella fascia lavorativa (7,30 - 20,30) di mercoledì 14.2.2024 la ricorrente non fu mai presente presso l'abitazione della madre sita in Via Maitani n. 6 e non svolse nessuna oggettiva attività di assistenza a favore della stessa.
A fronte di tali evidenze probatorie, tenuto conto del principio giurisprudenziale in base al quale il permesso di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 non può essere fruito in funzione compensativa e dell'ulteriore principio secondo cui deve sussistere un nesso di causalità diretta tra l'esigenza assistenziale e la fruizione del permesso talchè sussista una coincidenza, almeno parziale, del tempo da dedicare all'espletamento dell'attività di assistenza e l'orario lavorativo del giorno di permesso fruito, si ritiene che, nel caso di specie, si sia verificato l'abuso nella fruizione dei permessi di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 legittimante il provvedimento espulsivo oggetto di impugnazione.
pagina 8 di 11 Non appare, dunque, decisivo l'apprezzamento dei fatti, oggetto della prova testimoniale esperita su istanza di parte ricorrente, relativi alle notti del 14 gennaio e del 31 gennaio in quanto si tratterebbe, in ogni caso, di attività assistenziale compiuta interamente in orario diverso da quello lavorativo, in quanto, peraltro, nulla di concreto è emerso in ordine alle effettive attività assistenziali compiute nel corso di tali notti;
attività che ben avrebbero potuto limitarsi alla presenza presso l'abitazione dei genitori senza, dunque, alcun concreto impedimento alla successiva presenza al lavoro durante la giornata successiva (o alla continuazione dell'attività di assistenza che anzi sarebbe stata favorita) ed in quanto, in ogni caso, nulla è emerso in merito all'attività di assistenza notturna che sarebbe stata prestata nella notte di martedì 13 febbraio.
In ogni caso, questo giudicante ritiene che, anche in merito alle circostanze di fatto dichiarate dai testimoni escussi su istanza di parte ricorrente, vi siano numerosi elementi che inducono a dubitare della loro attendibilità.
Quanto, in generale, al ricorso, in orario notturno, all'ausilio di amiche per l'accompagnamento presso l'abitazione dei genitori, si condividono tutte le osservazioni svolte dalla difesa di parte resistente in merito alla scarsa verosimiglianza della narrazione;
osservazioni che, di seguito, si trascrivono in quanto, per l'appunto, totalmente condivise “…a) innanzitutto la madre non vive da sola, poiché vive (v.
certificato di stato di famiglia, doc. n. 11) con il coniuge;
non si comprende quindi perché per Persona_3
poche ore non sarebbe stata sufficiente la presenza del coniuge;
b) come risulta dalla Relazione investigativa (doc.
n. 1), la è titolare di patente di guida e guida normalmente;
non si comprende quindi perché mai, ove Parte_1
avesse voluto recarsi dalla madre, in piena notte e d'inverno, non vi sarebbe andata da sola direttamente;
c) il
parco auto dei coniugi - è ampio in quanto è costituito (v. le visure PRA Controparte_2 Parte_1
di cui ai doc. 12, 13 e 14) da ben tre autoveicoli;
non si comprende quindi perché ella non avrebbe utilizzato uno
di questi tre autoveicoli per recarsi dalla madre;
d) come risulta dalla Relazione investigativa, i rapporti fra la
e il marito sono ottimi, tanto che ad es. anche il 31.1.2024 essi sono usciti “insieme e Parte_1 Controparte_2
sono stati fuori insieme, con autovettura guidata dal coniuge, per tutto il pomeriggio”, non si comprende quindi
perché, ove la avesse voluto (e perché mai?) farsi accompagnare da qualcuno, non sarebbe stata Parte_1
accompagnata dal coniuge;
e) del nucleo familiare della fanno parte anche (v. doc. n. 10) due figli, Parte_1
ampiamente maggiorenni e in possesso della patente di guida, , nato il [...], e Persona_5 Per_6
, nato il [...], per cui ben avrebbe potuto in ipotesi la madre farsi accompagnare da uno di loro”.
[...]
pagina 9 di 11 Ulteriore elemento che rende l'intera narrazione scarsamente verosimile risiede nella circostanza, non contestata, della richiesta anticipata del permesso da parte della ricorrente per giorni specifici della settimana successiva.
E' evidente, infatti, la scarsa plausibilità dell'evenienza che, per ben tre giorni di fruizione dei permessi di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992, oggetto di attenzione da parte dell'Agenzia
d'investigazione, si siano verificate sempre urgenze che abbiano indotto la ricorrente a svolgere attività di assistenza in orario notturno anziché, come sarebbe fisiologico, durante il corso dell'orario lavorativo dei giorni di permesso.
Inoltre, la stessa ricostruzione fattuale che emerge dalle testimonianze rese e dal ricorso, risulta incompatibile con ulteriori elementi probatori acquisiti al processo essendo, peraltro, emersi alcuni elementi di significativa contraddittorietà tra quanto dichiarato dalla ricorrente in libero interrogatorio e quanto riferito dalla testimone . Pt_2
In primo luogo, essendo stato acquisito il tabulato delle telefonate in entrata ed uscita sul telefono fisso di casa della ricorrente e quello delle telefonate in entrata ed uscita riferito al numero di cellulare del telefono cellulare in uso alla deve escludersi che ella, nella giornata del 14 gennaio e Parte_1
nella notte tra il 30 e il 31 gennaio, sia mai stata contattata telefonicamente dal padre per accorrere in casa dei genitori a causa delle condizioni di salute della madre.
In mancanza della telefonata del padre, risulta del tutto smentita la narrazione, presente nel ricorso,
relativa all'occasione, che aveva poi indotto la ricorrente a contattare in piena notte Persona_2
sull'applicativo telegram per essere accompagnata d'urgenza a casa dei genitori durante il corso della notte tra il 30 e il 31 gennaio 2024.
Quanto alla notte tra il 14 e il 15 gennaio, la ricorrente, sentita in libero interrogatorio, aveva dichiarato di avere contattato la , sull'applicativo telegram, intorno all'ora di cena per chiederle Pt_3
la disponibilità ad accompagnarla dai genitori intorno all'ora in cui questi si sarebbero coricati ossia intorno alle 22.30/23.00.
La , invece, sentita come testimone, a fronte di specifica domanda di questo giudicante, ha Pt_2
dichiarato che, ricevuto il messaggio su telegram, sarebbe immediatamente uscita di casa (cfr. le dichiarazioni già sopra riportate della testimone “… mi arrivò il messaggio e poi giusto il tempo di mettere
le scarpe in quanto stavo sul divano e sono uscita per andarla a prendere per poi portarla dalla madre…).
La discrepanza, tra le due ricostruzioni fattuali, non risiede solo nell'orario ma proprio nelle modalità
di svolgimento degli eventi in quanto, sulla base della narrazione della ricorrente, vi sarebbe stato un pagina 10 di 11 lasso temporale tra il contatto avvenuto via telegram e l'uscita da casa della mentre, sulla Pt_2
base della narrazione del testimone, l'uscita da casa sarebbe stata immediatamente successiva al ricevimento del messaggio.
In definitiva, gli addebiti della contestazione disciplinare devono considerarsi provati e, quindi,
integrato l'abuso nella richiesta e fruizione dei permessi di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992
legittimante il licenziamento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €26.000,00 e €52.000,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1
provvede: respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente liquidandole nella misura di €3.500,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge.
Perugia 14 marzo 2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 626/2024
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Emilio Bagianti) Parte_1
- ricorrente -
contro avv. Siro Centofanti) Controparte_1
- resistente –
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
14.3.2025, alle ore 17.38 la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia, in funzione di giudice Parte_1
del lavoro, per sentire accogliere le seguenti domande: “accertata, per le Controparte_1
ragioni esposte in narrativa, l'ingiustificatezza e l'illegittimità del licenziamento per cui è causa, condannare il
datore di lavoro alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento dell'indennità risarcitoria
di cui all'art. 18 della L. n. 300/1970, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del
licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal
giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione maggiorati degli interessi legali e della
rivalutazione monetaria. In via subordinata: accertata l'ingiustificatezza del licenziamento, dichiarare risolto il
rapporto di lavoro e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro al pagamento di una indennità risarcitoria
onnicomprensiva determinata tra un minimo di sei e un massimo di trentasei mensilità dell'ultima retribuzione
pagina 1 di 11 globale di fatto. In ogni caso: condannare la società convenuta al pagamento delle spese, delle funzioni e degli
onorari di causa”.
Ha esposto di avere lavorato alle dipendenze della società resistente presso il punto vendita di
Perugia, Via Settevalli, con qualifica di ausiliaria alla vendita e inquadramento al livello IV del CCNL
Commercio, in virtù di contratto a tempo indeterminato a partire dal 25.1.1999; che il rapporto di lavoro è proseguito sino al 29.2.2024, quando la società convenuta le ha intimato il licenziamento per giusta causa con effetto immediato, sulla scorta dell'addebito formulato in data 19.02.2024, in cui le veniva contestato di avere “…richiesto per i giorni di lunedì 15.1.2024, mercoledì 31.1.2024 e mercoledì
14.2.2024 di usufruire dei permessi previsti dall'art. 33 della L.
5.2.1994 n. 104, per esigenze di assistenza di
Sua madre Sulla base di accertamenti svolti, Le contestiamo, per ciascuno dei predetti giorni, Persona_1
di avere svolto attività diverse da quelle di assistenza di Sua madre e non aver svolto attività di assistenza di Sua
madre e di avere quindi abusato dei permessi”; che, tuttavia, la contestazione è generica poiché priva del requisito di specificità, non avendo consentito alla lavoratrice un'adeguata difesa;
che, di conseguenza, sul piano probatorio, sono del tutto sconosciuti i fatti da provare sicché “… la causa non
necessita di alcuna istruttoria dal momento che – viceversa – il datore di lavoro avrebbe la possibilità,
successivamente al deposito del ricorso, di costruire a tavolino la prova introducendo per la prima volta quei fatti
storici che avrebbero dovuto costituire l'oggetto della contestazione di addebito”.
Ha, inoltre, sostenuto la legittimità della propria condotta, evidenziando che, per quanto concerne le giornate di lunedì 15 gennaio 2024, mercoledì 31 gennaio 2024, nonché di mercoledì 14 febbraio 2024,
ha regolarmente prestato assistenza notturna alla madre facendosi accompagnare in auto presso l'abitazione di quest'ultima, provvedendo poi al recupero delle proprie energie fisiche in mattinata e,
nelle ore successive, disimpegnando le ordinarie faccende domestiche di assistenza;
che, tra l'altro -
alla stregua della più recente giurisprudenza Suprema Corte richiamata in tema di abuso nella fruizione dei permessi ex art. 33 comma 3 l. 104/1992 – non integra abuso del diritto la condotta del dipendente che dedica alle proprie necessità alcuni spazi della giornata;
che, pertanto, la sanzione disciplinare applicata risulta del tutto sproporzionata e pretestuosa.
Si è costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto la Controparte_1
fondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto. Ha sostenuto la correttezza e fondatezza della contestazione disciplinare e la contrarietà al vero della ricostruzione fattuale operata dalla ricorrente,
sottolineando che, come ogni altro dipendente titolare delle agevolazioni previste dalla L.
5.2.1992 n.
pagina 2 di 11 104, la comunicava oralmente al capo negozio del punto vendita, entro il giovedì della Parte_1
settimana antecedente, i giorni della settimana successiva in cui avrebbe usufruito dei permessi ex L.
104/1992 e che, pertanto, per ciascuno dei tre giorni oggetto di contestazione, occorre, per sondare la verosimiglianza della ricostruzione, collocarsi mentalmente nel giorno, della settimana precedente, di richiesta del permesso;
che, nello specifico, quando nelle giornate di giovedì 11.1.2024 e di giovedì
25.1.2024 la aveva fatto richiesta di permesso per le giornate di lunedì 15 gennaio 2024, Parte_1
mercoledì 31 gennaio 2024, non poteva ipotizzare che sua madre avrebbe sofferto, in orario notturno,
di emergenze di salute tali da giustificarne l'assistenza; che, del resto, l'aver fruito di un passaggio da parte di terzi – anziché ricorrere all'utilizzo delle automobili disponibili in casa – deve essere apprezzato come un mero escamotage volto a creare un alibi per la mancata assistenza nelle relative giornate;
che, anche alla luce della Relazione investigativa, è emerso il seguente quadro: “a) nella fascia
lavorativa (7,30 - 20,30) di lunedì 15.1.2024 ella non fu mai presente presso l'abitazione della madre sita in Via
Maitani n. 6 e non svolse nessuna oggettiva attività di assistenza a suo favore;
b) nella fascia lavorativa (7,30 -
20,30) di mercoledì 31.1.2024 ella, che già alle 7,45 si trovava nella sua abitazione in Via Scaramucci n. 15, non
fu mai presente presso l'abitazione della madre sita in Via Maitani n. 6 e non svolse nessuna oggettiva attività di
assistenza a suo favore;
c) nella fascia lavorativa (7,30 - 20,30) di mercoledì 14.2.2024 ella non fu mai presente
presso l'abitazione della madre sita in Via Maitani n. 6 e non svolse nessuna oggettiva attività di assistenza a
favore della stessa”; che, per l'effetto, è irrilevante quanto asserito dalla ricorrente in merito all'avere prestato assistenza presso l'abitazione materna nella ore notturne in quanto questo non avrebbe comunque impedito alla ricorrente – ma anzi, facilitato - una sua presenza in casa della madre nella fascia oraria 7,30 – 20,30.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
In primo luogo, deve essere disattesa l'eccezione, di carattere formale, sollevata dalla parte ricorrente secondo la quale la contestazione dell'addebito dovrebbe considerarsi inefficace in quanto generica.
La contestazione di avere “…richiesto per i giorni di lunedì 15.1.2024, mercoledì 31.1.2024 e mercoledì
14.2.2024 di usufruire dei permessi previsti dall'art. 33 della L.
5.2.1994 n. 104, per esigenze di assistenza di
Sua madre [e di avere] per ciascuno dei predetti giorni… svolto attività diverse da quelle di Persona_1
assistenza di Sua madre e non aver svolto attività di assistenza di Sua madre e di avere quindi abusato dei
permessi”, risulta specifica e circostanziata non necessitando di ulteriori elementi di dettaglio e pagina 3 di 11 consentiva alla parte ricorrente di espletare un'adeguata difesa dovendo esclusivamente, a tali fini,
rappresentare al datore di lavoro l'attività di assistenza prestata in tali giornate, l'addebito consistendo, semplicemente e chiaramente, nel non averlo fatto.
Ciò premesso, l'art. 33, comma 3 della l. n. 104/1992 prevede che "A condizione che la persona
handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona
con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo
grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i
sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha
diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera
continuativa".
La parte ricorrente ha prospettato, con il ricorso 1) di avere prestato assistenza alla madre durante la notte tra il 14 e il 15 gennaio 2024 essendo stata accompagnata, a casa della stessa, intorno alle ore 23
dalla signora , venendo riaccompagnata, alle 6 della mattina del 15 gennaio, dalla Parte_2
stessa signora;
che, dopo aver riposato per recuperare le energie fisiche, avrebbe Pt_2
disimpegnato le ordinarie faccende per la assistenza della madre (preparazione dei pasti, della biancheria lavata e stirata e cura degli ordinativi dei medicinali); 2) che, per quanto riguarda il giorno mercoledì 31 gennaio 2024, intorno all'una di notte, sarebbe stata chiamata dal padre che avrebbe riferito che la madre aveva difficoltà respiratorie;
che, avendo problemi con la propria autovettura, la ricorrente avrebbe chiesto alla signora di accompagnarla dalla madre dovendo Persona_2
valutare la necessità o meno di un ricovero ospedaliero;
che la mattina successiva, dopo l'arrivo della badante e dopo aver riposato per recuperare le energie fisiche, avrebbe disimpegnato le ordinarie faccende per la assistenza della madre (preparazione dei pasti, della biancheria lavata e stirata e ulteriori commissioni sempre per la cura della madre); che, per quanto concerne il giorno mercoledì 14
febbraio 2024, la ricorrente, nella notte tra il 13 e il 14, avrebbe dormito presso l'abitazione della madre in quanto, in quel periodo, si erano più volte verificati episodi di cadute per cedimenti muscolari e ciò
aveva generato un diffuso allarme;
che la mattina del 14 la ricorrente si è recata a fare la spesa per i genitori per poi cucinare, lavare e stirare la biancheria della madre. Solo in serata avrebbe ricevuto degli amici a cena.
Sentita in libero interrogatorio, la parte ricorrente, con riferimento alla giornata del 15 gennaio del
2024, a fronte della domanda posta da questo giudicante, per il chiarimento dei fatti, in merito a come fosse maturata la decisione di recarsi a casa dei genitori alle ore 23.00 del 14.1.2024, e come e perché pagina 4 di 11 avesse deciso di farsi accompagnare da un'amica invece di utilizzare la propria autovettura e/o di farsi accompagnare dal coniuge, ha dichiarato di “…aver chiamato la sig.ra sul telefono per farsi venire Pt_2
a prendere...[e che] io mi ero sentita con mio papà nel pomeriggio, mi pare che mi avesse chiamato sul telefono di
casa, alla fine ho deciso di fare io la notte anziché andare di giorno, la sig.ra era stata già allertata, le ho Pt_2
mandato un messaggio all'ora di cena nel senso che avrei dovuto fare la notte e le ho chiesto se mi poteva
accompagnare intorno all'ora in cui mia mamma viene messa a letto dai miei genitori;
insomma vi è stato uno
scambio di messaggi tra il mio telefono ed il telefono della all'ora di cena, i messaggi sono stati spediti su Pt_2
telegram …mi ero già messa d'accordo con la di farmi venire a riprendere alle 6 del mattino in quanto la Pt_2
badante arriva verso le 6.50…”. In merito alla giornata del 31 gennaio del 2024, a fronte della domanda su come fosse stata contattata, in piena notte per andare a casa dei genitori per l'assistenza alla madre e su come avesse contattato la sig.ra che l'avrebbe ivi accompagnata ha dichiarato “ Persona_2
mio padre, , mi ha contattato sul telefono cellulare dal suo telefono di casa intorno a mezzanotte, Persona_3
il numero di casa di papà è 0755723946 e il mio è 0755288054; ADR non mi ricordo se mio padre mi ha
chiamato sul telefono di casa o sul cellulare;
ADR ho mandato un messaggio su telegram a sig.ra Per_4
al numero 3296080825 mi ha risposto su telegram nel senso che mi avrebbe accompagnato lei subito dopo
[...]
avere sentito mio padre;
ho deciso di inviarle un messaggio su telegram in quanto il marito lavora, così come i
figli e non volevo disturbare”.
A livello probatorio, su istanza di parte ricorrente, sono state sentite in qualità di testimoni le sigg.re
, che avrebbe accompagnato la ricorrente presso l'abitazione dei genitori nella notte Parte_2
tra domenica 14 e lunedì 15 gennaio e che l'avrebbe riaccompagnata a casa alle sei del mattino di lunedì 15 gennaio e la sig.ra che avrebbe accompagnato la ricorrente presso Persona_2
l'abitazione dei genitori nella notte di mercoledì 31 gennaio.
La testimone ha dichiarato “….confermo che alle 23.00 del giorno 14 gennaio del 2024 io Parte_2
sono andata a prendere la con la mia macchina a casa sua e poi l'ho riaccompagnata a casa alle 6 del Parte_1
mattino; ADR la mi mandò un messaggio telegram dicendomi che aveva bisogno che l'accompagnassi a Parte_1
casa della madre;
ADR mi arrivò il messaggio e poi giusto il tempo di mettere le scarpe in quanto stavo sul
divano e sono uscita per andarla a prendere per poi portarla dalla madre…”. La testimone ha Persona_2
dichiarato “mi ricordo che la ricorrente mi mandò un messaggio su telegram, dopo la mezzanotte e mi chiese se
potevo darle un passaggio in quanto era in pensiero che la mamma era peggiorata e quindi se potevo
accompagnarla; io mi trovavo a letto ma non dormivo ancora, ci eravamo già sentite durante la giornata sempre
pagina 5 di 11 attraverso telegram e mi aveva già detto che la mamma non stava bene e che stavano monitorando la situazione
per verificare se fosse necessario il ricovero”.
A livello probatorio, poi, in base agli esiti della relazione investigativa ed in difetto di specifiche contrarie allegazioni di parte ricorrente, nonché alla luce dei chiarimenti forniti dalla può Parte_1
considerarsi provata la circostanza che: a) nella fascia lavorativa (7,30 - 20,30) di lunedì 15.1.2024 la ricorrente non fu mai presente presso l'abitazione della madre sita in Via Maitani n. 6 e non svolse nessuna oggettiva attività di assistenza a suo favore;
b) nella fascia lavorativa (7,30 - 20,30) di mercoledì 31.1.2024 ella non fu mai presente presso l'abitazione della madre sita in Via Maitani n. 6 e non svolse nessuna oggettiva attività di assistenza a suo favore;
c) nella fascia lavorativa (7,30 - 20,30)
di mercoledì 14.2.2024 la ricorrente non fu mai presente presso l'abitazione della madre sita in Via
Maitani n. 6 e non svolse nessuna oggettiva attività di assistenza a favore della stessa.
Nulla è emerso, a livello probatorio, in senso contrario e/o aggiuntivo rispetto agli accertamenti ispettivi che hanno escluso la presenza della ricorrente presso l'abitazione nel corso della giornata di mercoledì 14 febbraio del 2024.
Tanto premesso in ordine agli esiti dell'istruttoria orale, al fine di decidere la presente controversia,
occorre stabilire, in via preliminare, quale sia la logica dell'istituto dei permessi retribuiti di cui all'art. 33 comma 3 della l. n. 104 del 1992 e, in particolare, se si tratti di permessi che debbano essere necessariamente fruiti, nel corso dell'orario lavorativo, per specifiche attività di assistenza al soggetto disabile o se si tratti di permessi concessi per favorire l'attività di assistenza che il familiare presta anche al di fuori della fascia oraria lavorativa ed anche in giorni in cui non sia autorizzato a fruire di permessi. Ovviamente l'opzione per l'una o l'altra chiave interpretativa, fornisce diverse coordinate valutative in ordine alla rilevanza disciplinare dei fatti addebitati in quanto, nell'ipotesi in cui il permesso debba essere inteso come funzionale ad una specifica attività di assistenza da prestare continuativamente e nel corso dell'orario di lavoro, potrà rivestire rilievo disciplinare anche solo l'oggettiva destinazione di una quota parte significativa dell'orario in questione ad attività diverse da quelle d'assistenza mentre, laddove si prediliga la seconda opzione interpretativa, soltanto circostanze atte a dimostrare (in chiave necessariamente indiziaria) la dolosa strumentalizzazione del permesso per assolvere a finalità estranee rispetto a quella dell'assistenza al soggetto disabile, in quanto espressive di un contegno contrario a buona fede e correttezza del lavoratore tale da incrinare il vincolo fiduciario, potranno fondare il licenziamento.
pagina 6 di 11 Al riguardo, questo giudice ritiene di aderire al più recente orientamento della giurisprudenza della sezione lavoro della S.C. secondo cui deve sussistere un nesso di causalità diretta tra la fruizione delle ore di permesso ex art. 33, comma 3 della l. n. 104 del 1992 e l'attività di assistenza al disabile e secondo cui detto nesso di causalità deve tendenzialmente permanere nell'intero corso del tempo di fruizione del permesso così come recentemente, ed a più riprese, evidenziato dalla stessa Corte di
Appello di Perugia in dichiarata continuità con la giurisprudenza della Sez. Lav. della S.C. (cfr., in particolare, la recente sentenza n. 66 del 2019 della corte perugina che ha qualificato come abusiva la condotta di un lavoratore che aveva utilizzato una quota parte del 18,75% delle ore di permesso complessivamente concesse per lo svolgimento di attività estranee all'assistenza della persona bisognosa. La Corte di Appello di Perugia ha, con la predetta recente sentenza, evidenziato che
“…Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, il comportamento del lavoratore subordinato che si
avvalga del permesso di cui all'art. 33 della legge n. 104 del 1992, non per l'assistenza al familiare disabile, bensì
per attendere ad altra attività, integra l'ipotesi dell'abuso di diritto: quella condotta si palesa nei confronti del
datore di lavoro come lesiva della buona fede, privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa, in
violazione dell'affidamento riposto nel dipendente, e integra, nei confronti dell'ente di previdenza erogatore del
trattamento economico, un'indebita percezione dell'indennità e uno sviamento dell'intervento assistenziale
(Cass., Sez. Lav., 4 marzo 2014, n. 4984)….[che] È altrettanto consolidato il principio giurisprudenziale secondo
cui il permesso ex art. 33 è riconosciuto al lavoratore in ragione dell'assistenza al disabile, rispetto al quale
l'assenza dal lavoro deve porsi in relazione causale diretta, senza che il dato testuale e la ratio della norma ne
consentano l'utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per
l'assistenza stessa. Pertanto, il comportamento del dipendente che si avvalga di siffatto beneficio per soddisfare
esigenze diverse integra l'abuso del diritto e viola i principi di correttezza e di buona fede, sia nei confronti del
datore di lavoro che dell'ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari (Cass., Sez. Lav., 13 settembre
2016, n. 17968) [e che] Con altri arresti giurisprudenziali, di particolare rilevanza per la decisione odierna, la
Suprema Corte ha, inoltre, sottolineato il disvalore sociale della condotta del lavoratore che usufruisce, anche solo
in parte, di permessi per l'assistenza di disabili al fine di soddisfare esigenze estranee a quelle di assistenza
(Cass., Sez. Lav., 6 maggio 2016, n. 9217; 30 aprile 2015, n. 8784)…”.
Deve, peraltro, essere evidenziato che, più di recente, la Suprema Corte sembra avere mitigato il rigore nell'apprezzamento dell'abuso sottolineando che, pur in dichiarata continuità con i precedenti richiamati dalla Corte di Appello di Perugia “…l'assistenza a persona con disabilità in situazione di gravità
che legittima il diritto del lavoratore dipendente, pubblico o privato, ai permessi mensili retribuiti ex art. 33, pagina 7 di 11 comma 3, legge n. 104/1992 non va intesa riduttivamente come mera assistenza personale al soggetto disabile
presso la sua abitazione;
si configura abuso quando il lavoratore utilizzi i permessi per fini diversi dall'assistenza
in senso ampio in favore del familiare, cioè in difformità dalle modalità richieste dalla natura e dalla finalità per
cui il congedo è previsto, da accertarsi nel merito;
non integra abuso la prestazione di assistenza al familiare
disabile in orari non integralmente coincidenti con il turno di lavoro, in quanto si tratta di permessi giornalieri
su base mensile, e non su base oraria” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 10/10/2024, (ud. 11/09/2024, dep.
10/10/2024), n.26417).
In conclusione, deve dunque ritenersi che i premessi di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 possano essere richiesti e fruiti sono per finalità assistenziali del soggetto portatore di handicap;
che deve sussistere un nesso di causalità diretta tra l'assenza al lavoro e l'attività assistenziale da prestare in favore del disabile;
che l'attività assistenziale può essere prestata anche in luoghi diversi rispetto all'abitazione del disabile;
che il nesso di causalità diretta sussiste anche qualora la prestazione di assistenza coincida, sul piano temporale, solo parzialmente con l'orario di lavoro della giorno di permesso.
Ora, si valuta che, a fronte degli esiti della relazione investigativa ed anche in base ai chiarimenti forniti dalla parte ricorrente, possa considerarsi, come già sopra illustrato, provata la circostanza che:
a) nella fascia lavorativa (7,30 - 20,30) di lunedì 15.1.2024 la ricorrente non fu mai presente presso l'abitazione della madre sita in Via Maitani n. 6 e non svolse nessuna oggettiva attività di assistenza a suo favore;
b) nella fascia lavorativa (7,30 - 20,30) di mercoledì 31.1.2024 ella non fu mai presente presso l'abitazione della madre sita in Via Maitani n. 6 e non svolse nessuna oggettiva attività di assistenza a suo favore;
c) nella fascia lavorativa (7,30 - 20,30) di mercoledì 14.2.2024 la ricorrente non fu mai presente presso l'abitazione della madre sita in Via Maitani n. 6 e non svolse nessuna oggettiva attività di assistenza a favore della stessa.
A fronte di tali evidenze probatorie, tenuto conto del principio giurisprudenziale in base al quale il permesso di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 non può essere fruito in funzione compensativa e dell'ulteriore principio secondo cui deve sussistere un nesso di causalità diretta tra l'esigenza assistenziale e la fruizione del permesso talchè sussista una coincidenza, almeno parziale, del tempo da dedicare all'espletamento dell'attività di assistenza e l'orario lavorativo del giorno di permesso fruito, si ritiene che, nel caso di specie, si sia verificato l'abuso nella fruizione dei permessi di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 legittimante il provvedimento espulsivo oggetto di impugnazione.
pagina 8 di 11 Non appare, dunque, decisivo l'apprezzamento dei fatti, oggetto della prova testimoniale esperita su istanza di parte ricorrente, relativi alle notti del 14 gennaio e del 31 gennaio in quanto si tratterebbe, in ogni caso, di attività assistenziale compiuta interamente in orario diverso da quello lavorativo, in quanto, peraltro, nulla di concreto è emerso in ordine alle effettive attività assistenziali compiute nel corso di tali notti;
attività che ben avrebbero potuto limitarsi alla presenza presso l'abitazione dei genitori senza, dunque, alcun concreto impedimento alla successiva presenza al lavoro durante la giornata successiva (o alla continuazione dell'attività di assistenza che anzi sarebbe stata favorita) ed in quanto, in ogni caso, nulla è emerso in merito all'attività di assistenza notturna che sarebbe stata prestata nella notte di martedì 13 febbraio.
In ogni caso, questo giudicante ritiene che, anche in merito alle circostanze di fatto dichiarate dai testimoni escussi su istanza di parte ricorrente, vi siano numerosi elementi che inducono a dubitare della loro attendibilità.
Quanto, in generale, al ricorso, in orario notturno, all'ausilio di amiche per l'accompagnamento presso l'abitazione dei genitori, si condividono tutte le osservazioni svolte dalla difesa di parte resistente in merito alla scarsa verosimiglianza della narrazione;
osservazioni che, di seguito, si trascrivono in quanto, per l'appunto, totalmente condivise “…a) innanzitutto la madre non vive da sola, poiché vive (v.
certificato di stato di famiglia, doc. n. 11) con il coniuge;
non si comprende quindi perché per Persona_3
poche ore non sarebbe stata sufficiente la presenza del coniuge;
b) come risulta dalla Relazione investigativa (doc.
n. 1), la è titolare di patente di guida e guida normalmente;
non si comprende quindi perché mai, ove Parte_1
avesse voluto recarsi dalla madre, in piena notte e d'inverno, non vi sarebbe andata da sola direttamente;
c) il
parco auto dei coniugi - è ampio in quanto è costituito (v. le visure PRA Controparte_2 Parte_1
di cui ai doc. 12, 13 e 14) da ben tre autoveicoli;
non si comprende quindi perché ella non avrebbe utilizzato uno
di questi tre autoveicoli per recarsi dalla madre;
d) come risulta dalla Relazione investigativa, i rapporti fra la
e il marito sono ottimi, tanto che ad es. anche il 31.1.2024 essi sono usciti “insieme e Parte_1 Controparte_2
sono stati fuori insieme, con autovettura guidata dal coniuge, per tutto il pomeriggio”, non si comprende quindi
perché, ove la avesse voluto (e perché mai?) farsi accompagnare da qualcuno, non sarebbe stata Parte_1
accompagnata dal coniuge;
e) del nucleo familiare della fanno parte anche (v. doc. n. 10) due figli, Parte_1
ampiamente maggiorenni e in possesso della patente di guida, , nato il [...], e Persona_5 Per_6
, nato il [...], per cui ben avrebbe potuto in ipotesi la madre farsi accompagnare da uno di loro”.
[...]
pagina 9 di 11 Ulteriore elemento che rende l'intera narrazione scarsamente verosimile risiede nella circostanza, non contestata, della richiesta anticipata del permesso da parte della ricorrente per giorni specifici della settimana successiva.
E' evidente, infatti, la scarsa plausibilità dell'evenienza che, per ben tre giorni di fruizione dei permessi di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992, oggetto di attenzione da parte dell'Agenzia
d'investigazione, si siano verificate sempre urgenze che abbiano indotto la ricorrente a svolgere attività di assistenza in orario notturno anziché, come sarebbe fisiologico, durante il corso dell'orario lavorativo dei giorni di permesso.
Inoltre, la stessa ricostruzione fattuale che emerge dalle testimonianze rese e dal ricorso, risulta incompatibile con ulteriori elementi probatori acquisiti al processo essendo, peraltro, emersi alcuni elementi di significativa contraddittorietà tra quanto dichiarato dalla ricorrente in libero interrogatorio e quanto riferito dalla testimone . Pt_2
In primo luogo, essendo stato acquisito il tabulato delle telefonate in entrata ed uscita sul telefono fisso di casa della ricorrente e quello delle telefonate in entrata ed uscita riferito al numero di cellulare del telefono cellulare in uso alla deve escludersi che ella, nella giornata del 14 gennaio e Parte_1
nella notte tra il 30 e il 31 gennaio, sia mai stata contattata telefonicamente dal padre per accorrere in casa dei genitori a causa delle condizioni di salute della madre.
In mancanza della telefonata del padre, risulta del tutto smentita la narrazione, presente nel ricorso,
relativa all'occasione, che aveva poi indotto la ricorrente a contattare in piena notte Persona_2
sull'applicativo telegram per essere accompagnata d'urgenza a casa dei genitori durante il corso della notte tra il 30 e il 31 gennaio 2024.
Quanto alla notte tra il 14 e il 15 gennaio, la ricorrente, sentita in libero interrogatorio, aveva dichiarato di avere contattato la , sull'applicativo telegram, intorno all'ora di cena per chiederle Pt_3
la disponibilità ad accompagnarla dai genitori intorno all'ora in cui questi si sarebbero coricati ossia intorno alle 22.30/23.00.
La , invece, sentita come testimone, a fronte di specifica domanda di questo giudicante, ha Pt_2
dichiarato che, ricevuto il messaggio su telegram, sarebbe immediatamente uscita di casa (cfr. le dichiarazioni già sopra riportate della testimone “… mi arrivò il messaggio e poi giusto il tempo di mettere
le scarpe in quanto stavo sul divano e sono uscita per andarla a prendere per poi portarla dalla madre…).
La discrepanza, tra le due ricostruzioni fattuali, non risiede solo nell'orario ma proprio nelle modalità
di svolgimento degli eventi in quanto, sulla base della narrazione della ricorrente, vi sarebbe stato un pagina 10 di 11 lasso temporale tra il contatto avvenuto via telegram e l'uscita da casa della mentre, sulla Pt_2
base della narrazione del testimone, l'uscita da casa sarebbe stata immediatamente successiva al ricevimento del messaggio.
In definitiva, gli addebiti della contestazione disciplinare devono considerarsi provati e, quindi,
integrato l'abuso nella richiesta e fruizione dei permessi di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992
legittimante il licenziamento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €26.000,00 e €52.000,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1
provvede: respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente liquidandole nella misura di €3.500,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge.
Perugia 14 marzo 2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
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