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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 9103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9103 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 2665/2021 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 2665/2021 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, in data 13.10.2025 ed ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al nr. 2665 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
P.I. , in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1 unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Napoli, alla Piazzetta G. Rodinò nr. 18, presso lo studio dell'avv.
Giovanni Caiazzo che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
– ATTRICE –
E
, C.F. , Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma in via Gaspare Spontini nr. 24, presso lo studio dell'avv. Alessandro Ciciarelli che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
– CONVENUTO –
Oggetto: contratto di appalto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c.. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza n. 2665/2021 r.g.a.c. Pag. 2 dover premettere le indicazioni richieste dall'art. 132 co. 2 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ. Sez. III 19 ottobre 2006 n°
22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ. Sez. III 11 maggio 2012, nr. 7268; Cass. civ Sez. III 15 dicembre 2011 nr. 27002).
2. Con atto di citazione notificato il 2.2.2021 l'attrice conveniva in giudizio, dinanzi al sopra intestato Tribunale, l'odierno convenuto, al fine di sentire accogliere le seguenti domande:
«I) dichiarare e ritenere l'ing. inadempiente Controparte_1 agli obblighi contrattuali per il mancato pagamento del saldo del corrispettivo dei lavori eseguiti dalla istante sulla imbarcazione BAIA
Exuma 59 tg. VG5926/D e per l'effetto condannare il convenuto al pagamento della somma di € 29.778,00, ovvero di quella diversa che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
II) in via subordinata dichiarare che il convenuto ha conseguito un arricchimento senza causa per le lavorazioni extra eseguite sulla predetta imbarcazione in danno della società istante e per l'effetto condannare esso convenuto al pagamento della somma di € 29.778,00
a titolo di indennizzo, ovvero della diversa che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
III) condannare il convenuto al pagamento della somma di € 2.049,60 in favore della società istante quale corrispettivo per l'attività di consulenza e di verifica dello stato d'uso dell'imbarcazione in oggetto eseguita prima dell'acquisto dell'imbarcazione stessa da parte dell'ing. CP_1
IV) condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze di lite».
n. 2665/2021 r.g.a.c. Pag. 3 2.1. In particolare, parte attrice rappresentava di aver stipulato un contratto d'appalto con il convenuto, avente quale oggetto la riparazione e ristrutturazione di un'imbarcazione, all'esito di una previa consulenza mai saldata dal medesimo convenuto. Anche con riferimento al predetto contratto d'appalto l'attrice lamentava il parziale inadempimento del convenuto e, pertanto, esperiva nella presente sede azione di adempimento e di esatto adempimento con riferimento alle anzidette pattuizioni.
3. Il 20.4.2021 si costituiva tempestivamente il convenuto, concludendo affinché il Tribunale da controparte adito si decida per:
«a) In via pregiudiziale, stante il mancato avvio della procedura di negoziazione assistita, obbligatoria nel caso di specie, Legge n.
162/2014, dichiarare l'improcedibilità della domanda;
b) Nel merito, in Via Principale, rigettare la domanda attore, in quanto infondata sia in fatto che in diritto per le ragioni ampliamente descritte nella parte motiva;
c) In Via Riconvenzionale, accertare e dichiarare che le lavorazioni extra mai accettate dall'Ing. risultavano lavori Controparte_1 non necessari per l'imbarcazione e, per l'effetto, condannare la alla ripetizione degi importi già corrisposti a tale titolo Parte_1 per l'importo di €uro 27.107,61 (somma comprensiva della fantomatica perizia mai richiesta, commissionata e ricevuta dalla Pt_1 importo richiesto indebitamente e versato in data 07 e 09 aprile 2021, con riserva di ripetizione, al solo fine di superare il diritto di ritenzione del mezzo;
d) Sempre in Via Riconvenzionale, accertare e dichiarare che il mancato rispetto del termine di consegna dell'imbarcazione per fatto e colpa del cantiere nautico sia rispetto al termine contrattuale pattuito per il 30 aprile 2020 sia rispetto al termine intimato mediante diffida stragiudiziale del 31 luglio 2020 e, per l'effetto, dichiarare
l'inadempimento della e la conseguente non debenza Pt_1 dell'ulteriore importo pari ad €uro 9.450,00 imputato impropriamente dal cantiere nautico alla “sosta interna annuale 2020/2021”, importo richiesto indebitamente e versato in data 07 e 09 aprile 2021, con
n. 2665/2021 r.g.a.c. Pag. 4 riserva di ripetizione, al solo fine di superare il diritto di ritenzioen del mezzo;
e) Sempre in Via Rinconvenzionale, a fronte della condotta posta in essere dalla accertare e dichiarare la violazione dei Parte_1 principi di buona fede e correttezza e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno patito dall'Ing. Controparte_1 quantificabile in €uro 15.000,00 in virtù del danno subito a seguito del ritardo nella consegna dell'imbarcazione;
f) Sempre in Via Riconvenzionale, accertare e dichiarare l'esistenza dei vizi presenti sull'imbarcazione, nonché dell'esecuzione solo parziale di parte di alcune lavorazioni, derivanti dall'esecuzione non a regola
d'arte da parte della e, per l'effetto, condannare la Parte_1 controparte a corrispondere all'Ing. l'importo Controparte_1 necessario per il rifacimento delle suddette opere che verranno quantificati all'esito della CTU che sino d'ora si richiede;
g) Sempre in Via Rinconvenzionale, accertare e dichiarare il danno subito dall'Ing. derivato dal ritardo della Controparte_2
CP_ consegna dell'imbarcazione e, per l'effetto, condannare la (poi corretto in con la prima memoria ex art. 183 comma 6 Parte_1
c.p.c., trattandosi di mero errore materiale) al risarcimento nella misura di €uro 43.992,2, come nel dettaglio di cui sopra al punto 4 della presente comparsa;
h) il tutto con il favore di spese e compensi da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto Avv. Alessandro
Ciciarelli, che si dichiara antistatario».
3.1. Segnatamente, evidenziava preliminarmente la non CP_1 debenza di alcunché a titolo di consulenza, nonché come l'unico inadempimento rinvenibile nella vicenda per cui vi è causa fosse quello riferibile al parziale inadempimento di controparte, con particolar riferimento al ritardo nell'espletamento delle prestazioni pattuite con il contratto di appalto, oltre a lamentare la variazione unilaterale del progetto da parte dell'appaltatore, nonché la presenza di vizi.
4. Anzitutto, si evidenzia come durante lo svolgimento del processo le parti abbiano soddisfatto la condizione di procedibilità di cui alla l.
162/2014 (cfr. verbale di mancato accordo a seguito di negoziazione n. 2665/2021 r.g.a.c. Pag. 5 assistita depositato il 25.10.2021 da parte attrice), sebbene l'esperito tentativo abbia dato esito negativo. Nelle more del processo parte convenuta provvedeva al pagamento di quanto richiesto dall'odierna attrice (cfr. doc. nr. 38 depositato da parte convenuta), benché specificando di non ritenere dovuta tale somma e, dunque, riservandosi di domandarne la restituzione.
Inoltre, entrambe le parti costituite avanzavano richieste istruttorie, che il precedente giudice ammetteva solo in parte. Pertanto, nel corso del processo venivano escussi i testi di cui al verbale di udienza dell'11.5.2023 e veniva disposta C.T.U., la cui relazione conclusiva veniva depositata il 12.10.2023 ed in merito alla quale parte attrice muoveva le censure e formulava le richieste di chiarimenti di cui al verbale di udienza del 30.11.2023 (reiterate all'udienza del 20.4.2024).
Ancora, all'udienza del 30.11.2023 veniva formulata proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., la quale, tuttavia, veniva rigettata da ambo le parti processuali.
Assegnato il presente giudizio allo scrivente in data 16.4.2025 veniva anticipata l'udienza di precisazione delle conclusioni, originariamente prevista per il 15.1.2026, al 13.10.2025.
5. All'udienza odierna, la prima dunque celebrata da questo Giudice, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127-ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. (come già anticipato con decreto del 16.4.2025).
6. Le domande principali sono fondate parzialmente mentre sono infondate quelle riconvenzionali.
Non merita di essere accolta la domanda di pagamento di € 2.049,60 a titolo di consulenza avanzata da parte attrice.
Infatti, come a più riprese segnalato dalla giurisprudenza anche di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. nr. 13533/2001), laddove il creditore agisca per l'adempimento del contratto a lui spetta ex art. 2697 c.c. la prova del titolo (id est il contratto), potendosi limitare ad allegare l'inadempimento di controparte contrattuale. Orbene, nel caso di specie difetta tale prova, poiché il contratto di consulenza rispetto al quale viene domandato l'adempimento non risulta provato dall'odierna n. 2665/2021 r.g.a.c. Pag. 6 attrice né per tabulas né in via testimoniale, né può ritenersi tale prestazione inclusa nel contratto per cui vi è causa, giacché non espressamente indicata (nonostante il notevole dettaglio di tale documento), ed in quanto trattasi di circostanza d'altronde esclusa da entrambe le parti in causa e, dunque, pacifica (cfr. art. 115 c.p.c.).
Peraltro, quand'anche essa fosse rientrata nell'oggetto del contratto d'opera per cui vi è causa, la relativa controprestazione dovrebbe ritenersi quale inclusa nell'importo di € 90.040,00 previsto ab origine dal preventivo di tale contratto (cfr. doc. nr. 1 depositato da parte attrice, nonché nr. 2 depositato da parte convenuta).
7. Merita di essere accolta, invece, la domanda di adempimento avanzata dall'attrice con riferimento al contratto d'appalto di cui al preventivo depositato dalle parti del presente processo.
Segnatamente, entrambe le parti concordano e la circostanza è confermata dalla prova testimoniale (cfr. verbale di udienza dell'11.5.2023), sulla stipula del contratto per cui vi è causa in un periodo intercorrente tra la fine del mese di gennaio ed il mese di febbraio 2020; inoltre, la C.T.U. ha indicato come, in ragione dell'oggetto di tale contratto, il tempo stimato di adempimento dello stesso da parte dell'appaltatore sia individuabile in 81 giorni lavorativi circa (cfr. pag. 20 relazione C.T.U.), equivalenti a circa quattro mesi
(sedici settimane). Orbene, considerato come sia fatto notorio ex art. 115 co. 2 c.p.c. che le disposizioni antipandemiche adottate dalle istituzioni abbiano comportato notevoli ritardi nell'adempimento di prestazioni del tipo per cui vi è causa e ciò, tanto in ragione dell'impossibilità effettiva (cd. “per factum principis”) per i prestatori d'opera di svolgere la propria attività, quanto in virtù dei notevoli rallentamenti nel commercio su scala globale e, conseguentemente, nell'approvvigionamento dei materiali/componenti necessari all'esecuzione della prestazione per cui vi è causa, non può dubitarsi che la tempistica individuata dalla C.T.U. debba essere calata nel precipuo contesto del caso di specie e, pertanto, essa debba essere valutata a partire (quantomeno) dal mese di maggio 2020 – quando buona parte delle attività furono consentite – e, comunque, vada n. 2665/2021 r.g.a.c. Pag. 7 considerata quale tempistica meramente indicativa e sicuramente approssimata per difetto.
Da tutto quanto premesso emerge come l'adempimento della prestazione da parte dell'odierna attrice non possa considerarsi quale tardivo, con riferimento alla messa a disposizione del bene oggetto di riparazione/ristrutturazione a partire dal mese di settembre 2020 (cfr. doc. nr. 23 depositato da parte attrice). In tale data (cioè l'11.9.2020), in altre parole, l'odierna attrice rappresentava di aver adempiuto alla propria obbligazione contrattuale e la consegna dell'imbarcazione non avveniva per esclusiva volontà di non adempiere imputabile all'odierno convenuto;
pertanto, la mancata consegna del bene è certamente ascrivibile ad una legittima ritenzione ex art. 2756 c.c. da parte dell'appaltatore. Peraltro, con mail del 10.6.2020 (cfr. doc. nr. 7 depositato da parte attrice) il medesimo convenuto rappresentava la propria indifferenza tra una consegna dell'imbarcazione a fine luglio ed una consegna direttamente a fine cd. “stagione balneare”. Alla luce di tutto quanto premesso, infine, non può ulteriormente assegnarsi alcuna rilevanza relativamente alle “diffide” via pec del 18.6.2020 (cfr. doc. nr. 8 depositato da parte attrice) e del 28.7.2020 (cfr. doc. nr. 16 depositato da parte attrice), giacché impositive di tempi per l'adempimento impossibili da rispettare e, quindi, contrari alle regole di buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto di cui agli artt.
1175 e 1375 c.c..
Pertanto, relativamente al contratto di appalto per cui vi è causa, nessuna censura d'inadempimento/inesatto adempimento può essere mossa avverso l'odierna parte attrice.
7.1. Ulteriormente, merita di essere accolta la domanda di adempimento avanzata dalla parte attrice con riferimento agli ulteriori costi sostenuti per la realizzazione dell'opera oggetto del contratto per cui vi è causa.
Difatti, la disciplina del contratto di appalto prevede che l'appaltatore non possa apportare unilateralmente variazioni alle modalità convenute dell'opera e che, a tal fine, occorra l'autorizzazione del committente, inoltre essa prevede che la spettanza di ulteriori compensi per l'appaltatore possa sorgere solamente qualora vi sia espressa n. 2665/2021 r.g.a.c. Pag. 8 pattuizione in tal senso (cfr. art. 1659 c.c.). Orbene, nel caso di specie risulta per tabulas (cfr. doc. nrr. 13, 15, e 19 depositati da parte attrice) come l'appaltatore ben abbia rappresentato per via epistolare al committente la necessità di adeguare il progetto d'opera e che tale adeguamento si stato accettato dal committente (cfr. doc. nr. 16 depositato da parte attrice). Infatti, come in precedenza evidenziato,
l'accettazione di cui alla sopracitata pec del 28.7.2020 è da considerarsi quale pura e semplice, poiché la condizione risolutiva ad essa apposta risulta impossibile e comunque contraria a buona fede;
pertanto, ai sensi dell'art. 1354 co. 2 c.c. essa dev'essere considerata come non apposta.
8. Diversamente, è ravvisabile l'inadempimento del convenuto nel mancato pagamento al momento dell'intimata consegna dell'imbarcazione oggetto di appalto in data 11.9.2020 (cfr. doc. nrr.
22, 25, 26, 27 e 28 depositati da parte attrice).
Più esattamente, tale inadempimento risulta imputabile ex artt. 1176 e
1256 c.c., poiché dipendente unicamente dalla volontà del convenuto medesimo, come ben evidenziato anche dal successivo pagamento del
14.4.2021 (cfr. cfr. doc. nr. 38 depositato da parte convenuta).
Ciononostante, quantomeno nella presente sede, parte attrice non ha avanzato alcuna domanda risarcitoria, limitando la propria pretesa alla richiesta di adempimento del contratto d'appalto sottoscritto nel febbraio 2020, rispetto al quale essa è stata pienamente soddisfatta
(anche con riferimento ai costi sostenuti per le variazioni in corso d'opera concordate con il committente sopracitate, nonché per le ulteriori spese di deposito e custodia) proprio attraverso il pagamento del 14.4.2021 (cfr. pag. 4 memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. I termine di parte attrice).
9. Pertanto, non merita di essere accolta la domanda di restituzione della somma versata il 14.4.2021 da parte convenuta in favore di parte attrice, giacché, trattandosi di pagamento provvisto di titolo (id est il contratto di appalto e le spese di gestione dell'imbarcazione ad esso connesse), tale pagamento non può essere qualificato quale indebito ai sensi degli artt. 2033 ss. c.c..
n. 2665/2021 r.g.a.c. Pag. 9 In particolare, tale pagamento dev'essere correttamente qualificato come adempimento tardivo dell'obbligazione ex contractu in capo allo
CP_1
10. Alla luce di quanto osservato in punto di esatto adempimento di parte attrice ed al converso di inesatto adempimento di parte convenuta, non può che essere rigettata altresì la domanda risarcitoria avanzata dall'odierno convenuto.
Invero, presupposto primario e necessario dell'obbligazione risarcitoria
è l'illecito civile, ciò che per la responsabilità contrattuale ex artt. 1176,
1218 ss. e 1256 c.c. coincide con l'inadempimento contrattuale imputabile;
esso, per le ragioni in precedenza esposte, non sussiste nel caso di specie, quantomeno con riferimento all'esecuzione del rapporto da parte di Parte_1
11. Allo stesso modo non merita di essere accolta la domanda di risarcimento del danno derivante da presunte difformità e vizi dell'opera oggetto di appalto.
Al riguardo, infatti, se è vero che la relazione conclusiva del C.T.U. ha evidenziato alcune imperfezioni nell'imbarcazione (cd. “oggetto mediato” del contratto di appalto per cui vi è causa), è non mero vero che tali operazioni peritali sono state esperite successivamente al decorso di un periodo di tempo (oltre due anni) e di utilizzo dell'imbarcazione da parte del convenuto, tali da destituire di fondamento, secondo il criterio del più probabile che non, ogni riferibilità causale (in termini di causalità materiale) delle evidenziate imperfezioni rispetto all'esatto adempimento da parte dell'appaltatore.
D'altronde, nel corso dell'esperimento delle attività peritali, lo stesso convenuto ha rappresentato come l'imbarcazione sia stata oggetto di attività di restauro successive alla consegna da parte dell'appaltatore
(cfr. pagg. 13 ss. relazione C.T.U.).
Pertanto, non è possibile ricondurre causalmente le difformità ed i vizi riscontrati dalla C.T.U. ad un eventuale inesatto adempimento da parte dell'appaltatore.
12. Le spese di lite vengono in minima parte (10%) compensate, mentre per il residuo (90%) seguono il criterio della soccombenza di cui all'art.
n. 2665/2021 r.g.a.c. Pag. 10 91 co. 1 c.p.c. e sono liquidate, d'ufficio, in base ai parametri introdotti dal D.M. 55/14, come modificati dal D.M. 147/2022, ai valori medi
(scaglione fino ad € 260.000,00, tenuto conto della domanda riconvenzionale).
In particolare, le domande avanzate dall'odierna attrice nei confronti di vengono accolta una e rigettata l'altra (di valore CP_4 notevolmente più basso); di contro, le domande avanzate in riconvenzionale da parte convenuta vengono totalmente rigettate.
13. Sulle spese di C.T.U. si provvede come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta la domanda di pagamento di € 2.049,60 a titolo di consulenza;
b) accerta l'inadempimento del contratto imputabile a
; Controparte_5
c) per l'effetto, dichiara come dovuta a la somma Parte_1 di € 29.778,00 già pagata da nelle more del Controparte_5 processo;
d) rigetta le domande riconvenzionali;
e) condanna al pagamento in favore di Controparte_5 delle spese di lite che, già compensate per il 10%, Parte_1 liquida per il residuo 90% in € 12.693,00 per compensi ed € 240,00 per esborsi, oltre Iva se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del
15% del compenso);
f) pone definitivamente le spese di CTU stesse in capo a
. Controparte_5
Il Giudice
dott. Fabio Perrella
n. 2665/2021 r.g.a.c. Pag. 11 La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale ed è stata redatta con la collaborazione del dott. Antongiulio Maglione, magistrato ordinario in tirocinio generico nominato con D.M. 22.10.2024.
n. 2665/2021 r.g.a.c. Pag. 12
11 SEZIONE CIVILE
N. 2665/2021 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 2665/2021 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, in data 13.10.2025 ed ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al nr. 2665 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
P.I. , in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1 unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Napoli, alla Piazzetta G. Rodinò nr. 18, presso lo studio dell'avv.
Giovanni Caiazzo che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
– ATTRICE –
E
, C.F. , Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma in via Gaspare Spontini nr. 24, presso lo studio dell'avv. Alessandro Ciciarelli che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
– CONVENUTO –
Oggetto: contratto di appalto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c.. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza n. 2665/2021 r.g.a.c. Pag. 2 dover premettere le indicazioni richieste dall'art. 132 co. 2 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ. Sez. III 19 ottobre 2006 n°
22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ. Sez. III 11 maggio 2012, nr. 7268; Cass. civ Sez. III 15 dicembre 2011 nr. 27002).
2. Con atto di citazione notificato il 2.2.2021 l'attrice conveniva in giudizio, dinanzi al sopra intestato Tribunale, l'odierno convenuto, al fine di sentire accogliere le seguenti domande:
«I) dichiarare e ritenere l'ing. inadempiente Controparte_1 agli obblighi contrattuali per il mancato pagamento del saldo del corrispettivo dei lavori eseguiti dalla istante sulla imbarcazione BAIA
Exuma 59 tg. VG5926/D e per l'effetto condannare il convenuto al pagamento della somma di € 29.778,00, ovvero di quella diversa che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
II) in via subordinata dichiarare che il convenuto ha conseguito un arricchimento senza causa per le lavorazioni extra eseguite sulla predetta imbarcazione in danno della società istante e per l'effetto condannare esso convenuto al pagamento della somma di € 29.778,00
a titolo di indennizzo, ovvero della diversa che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
III) condannare il convenuto al pagamento della somma di € 2.049,60 in favore della società istante quale corrispettivo per l'attività di consulenza e di verifica dello stato d'uso dell'imbarcazione in oggetto eseguita prima dell'acquisto dell'imbarcazione stessa da parte dell'ing. CP_1
IV) condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze di lite».
n. 2665/2021 r.g.a.c. Pag. 3 2.1. In particolare, parte attrice rappresentava di aver stipulato un contratto d'appalto con il convenuto, avente quale oggetto la riparazione e ristrutturazione di un'imbarcazione, all'esito di una previa consulenza mai saldata dal medesimo convenuto. Anche con riferimento al predetto contratto d'appalto l'attrice lamentava il parziale inadempimento del convenuto e, pertanto, esperiva nella presente sede azione di adempimento e di esatto adempimento con riferimento alle anzidette pattuizioni.
3. Il 20.4.2021 si costituiva tempestivamente il convenuto, concludendo affinché il Tribunale da controparte adito si decida per:
«a) In via pregiudiziale, stante il mancato avvio della procedura di negoziazione assistita, obbligatoria nel caso di specie, Legge n.
162/2014, dichiarare l'improcedibilità della domanda;
b) Nel merito, in Via Principale, rigettare la domanda attore, in quanto infondata sia in fatto che in diritto per le ragioni ampliamente descritte nella parte motiva;
c) In Via Riconvenzionale, accertare e dichiarare che le lavorazioni extra mai accettate dall'Ing. risultavano lavori Controparte_1 non necessari per l'imbarcazione e, per l'effetto, condannare la alla ripetizione degi importi già corrisposti a tale titolo Parte_1 per l'importo di €uro 27.107,61 (somma comprensiva della fantomatica perizia mai richiesta, commissionata e ricevuta dalla Pt_1 importo richiesto indebitamente e versato in data 07 e 09 aprile 2021, con riserva di ripetizione, al solo fine di superare il diritto di ritenzione del mezzo;
d) Sempre in Via Riconvenzionale, accertare e dichiarare che il mancato rispetto del termine di consegna dell'imbarcazione per fatto e colpa del cantiere nautico sia rispetto al termine contrattuale pattuito per il 30 aprile 2020 sia rispetto al termine intimato mediante diffida stragiudiziale del 31 luglio 2020 e, per l'effetto, dichiarare
l'inadempimento della e la conseguente non debenza Pt_1 dell'ulteriore importo pari ad €uro 9.450,00 imputato impropriamente dal cantiere nautico alla “sosta interna annuale 2020/2021”, importo richiesto indebitamente e versato in data 07 e 09 aprile 2021, con
n. 2665/2021 r.g.a.c. Pag. 4 riserva di ripetizione, al solo fine di superare il diritto di ritenzioen del mezzo;
e) Sempre in Via Rinconvenzionale, a fronte della condotta posta in essere dalla accertare e dichiarare la violazione dei Parte_1 principi di buona fede e correttezza e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno patito dall'Ing. Controparte_1 quantificabile in €uro 15.000,00 in virtù del danno subito a seguito del ritardo nella consegna dell'imbarcazione;
f) Sempre in Via Riconvenzionale, accertare e dichiarare l'esistenza dei vizi presenti sull'imbarcazione, nonché dell'esecuzione solo parziale di parte di alcune lavorazioni, derivanti dall'esecuzione non a regola
d'arte da parte della e, per l'effetto, condannare la Parte_1 controparte a corrispondere all'Ing. l'importo Controparte_1 necessario per il rifacimento delle suddette opere che verranno quantificati all'esito della CTU che sino d'ora si richiede;
g) Sempre in Via Rinconvenzionale, accertare e dichiarare il danno subito dall'Ing. derivato dal ritardo della Controparte_2
CP_ consegna dell'imbarcazione e, per l'effetto, condannare la (poi corretto in con la prima memoria ex art. 183 comma 6 Parte_1
c.p.c., trattandosi di mero errore materiale) al risarcimento nella misura di €uro 43.992,2, come nel dettaglio di cui sopra al punto 4 della presente comparsa;
h) il tutto con il favore di spese e compensi da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto Avv. Alessandro
Ciciarelli, che si dichiara antistatario».
3.1. Segnatamente, evidenziava preliminarmente la non CP_1 debenza di alcunché a titolo di consulenza, nonché come l'unico inadempimento rinvenibile nella vicenda per cui vi è causa fosse quello riferibile al parziale inadempimento di controparte, con particolar riferimento al ritardo nell'espletamento delle prestazioni pattuite con il contratto di appalto, oltre a lamentare la variazione unilaterale del progetto da parte dell'appaltatore, nonché la presenza di vizi.
4. Anzitutto, si evidenzia come durante lo svolgimento del processo le parti abbiano soddisfatto la condizione di procedibilità di cui alla l.
162/2014 (cfr. verbale di mancato accordo a seguito di negoziazione n. 2665/2021 r.g.a.c. Pag. 5 assistita depositato il 25.10.2021 da parte attrice), sebbene l'esperito tentativo abbia dato esito negativo. Nelle more del processo parte convenuta provvedeva al pagamento di quanto richiesto dall'odierna attrice (cfr. doc. nr. 38 depositato da parte convenuta), benché specificando di non ritenere dovuta tale somma e, dunque, riservandosi di domandarne la restituzione.
Inoltre, entrambe le parti costituite avanzavano richieste istruttorie, che il precedente giudice ammetteva solo in parte. Pertanto, nel corso del processo venivano escussi i testi di cui al verbale di udienza dell'11.5.2023 e veniva disposta C.T.U., la cui relazione conclusiva veniva depositata il 12.10.2023 ed in merito alla quale parte attrice muoveva le censure e formulava le richieste di chiarimenti di cui al verbale di udienza del 30.11.2023 (reiterate all'udienza del 20.4.2024).
Ancora, all'udienza del 30.11.2023 veniva formulata proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., la quale, tuttavia, veniva rigettata da ambo le parti processuali.
Assegnato il presente giudizio allo scrivente in data 16.4.2025 veniva anticipata l'udienza di precisazione delle conclusioni, originariamente prevista per il 15.1.2026, al 13.10.2025.
5. All'udienza odierna, la prima dunque celebrata da questo Giudice, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127-ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. (come già anticipato con decreto del 16.4.2025).
6. Le domande principali sono fondate parzialmente mentre sono infondate quelle riconvenzionali.
Non merita di essere accolta la domanda di pagamento di € 2.049,60 a titolo di consulenza avanzata da parte attrice.
Infatti, come a più riprese segnalato dalla giurisprudenza anche di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. nr. 13533/2001), laddove il creditore agisca per l'adempimento del contratto a lui spetta ex art. 2697 c.c. la prova del titolo (id est il contratto), potendosi limitare ad allegare l'inadempimento di controparte contrattuale. Orbene, nel caso di specie difetta tale prova, poiché il contratto di consulenza rispetto al quale viene domandato l'adempimento non risulta provato dall'odierna n. 2665/2021 r.g.a.c. Pag. 6 attrice né per tabulas né in via testimoniale, né può ritenersi tale prestazione inclusa nel contratto per cui vi è causa, giacché non espressamente indicata (nonostante il notevole dettaglio di tale documento), ed in quanto trattasi di circostanza d'altronde esclusa da entrambe le parti in causa e, dunque, pacifica (cfr. art. 115 c.p.c.).
Peraltro, quand'anche essa fosse rientrata nell'oggetto del contratto d'opera per cui vi è causa, la relativa controprestazione dovrebbe ritenersi quale inclusa nell'importo di € 90.040,00 previsto ab origine dal preventivo di tale contratto (cfr. doc. nr. 1 depositato da parte attrice, nonché nr. 2 depositato da parte convenuta).
7. Merita di essere accolta, invece, la domanda di adempimento avanzata dall'attrice con riferimento al contratto d'appalto di cui al preventivo depositato dalle parti del presente processo.
Segnatamente, entrambe le parti concordano e la circostanza è confermata dalla prova testimoniale (cfr. verbale di udienza dell'11.5.2023), sulla stipula del contratto per cui vi è causa in un periodo intercorrente tra la fine del mese di gennaio ed il mese di febbraio 2020; inoltre, la C.T.U. ha indicato come, in ragione dell'oggetto di tale contratto, il tempo stimato di adempimento dello stesso da parte dell'appaltatore sia individuabile in 81 giorni lavorativi circa (cfr. pag. 20 relazione C.T.U.), equivalenti a circa quattro mesi
(sedici settimane). Orbene, considerato come sia fatto notorio ex art. 115 co. 2 c.p.c. che le disposizioni antipandemiche adottate dalle istituzioni abbiano comportato notevoli ritardi nell'adempimento di prestazioni del tipo per cui vi è causa e ciò, tanto in ragione dell'impossibilità effettiva (cd. “per factum principis”) per i prestatori d'opera di svolgere la propria attività, quanto in virtù dei notevoli rallentamenti nel commercio su scala globale e, conseguentemente, nell'approvvigionamento dei materiali/componenti necessari all'esecuzione della prestazione per cui vi è causa, non può dubitarsi che la tempistica individuata dalla C.T.U. debba essere calata nel precipuo contesto del caso di specie e, pertanto, essa debba essere valutata a partire (quantomeno) dal mese di maggio 2020 – quando buona parte delle attività furono consentite – e, comunque, vada n. 2665/2021 r.g.a.c. Pag. 7 considerata quale tempistica meramente indicativa e sicuramente approssimata per difetto.
Da tutto quanto premesso emerge come l'adempimento della prestazione da parte dell'odierna attrice non possa considerarsi quale tardivo, con riferimento alla messa a disposizione del bene oggetto di riparazione/ristrutturazione a partire dal mese di settembre 2020 (cfr. doc. nr. 23 depositato da parte attrice). In tale data (cioè l'11.9.2020), in altre parole, l'odierna attrice rappresentava di aver adempiuto alla propria obbligazione contrattuale e la consegna dell'imbarcazione non avveniva per esclusiva volontà di non adempiere imputabile all'odierno convenuto;
pertanto, la mancata consegna del bene è certamente ascrivibile ad una legittima ritenzione ex art. 2756 c.c. da parte dell'appaltatore. Peraltro, con mail del 10.6.2020 (cfr. doc. nr. 7 depositato da parte attrice) il medesimo convenuto rappresentava la propria indifferenza tra una consegna dell'imbarcazione a fine luglio ed una consegna direttamente a fine cd. “stagione balneare”. Alla luce di tutto quanto premesso, infine, non può ulteriormente assegnarsi alcuna rilevanza relativamente alle “diffide” via pec del 18.6.2020 (cfr. doc. nr. 8 depositato da parte attrice) e del 28.7.2020 (cfr. doc. nr. 16 depositato da parte attrice), giacché impositive di tempi per l'adempimento impossibili da rispettare e, quindi, contrari alle regole di buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto di cui agli artt.
1175 e 1375 c.c..
Pertanto, relativamente al contratto di appalto per cui vi è causa, nessuna censura d'inadempimento/inesatto adempimento può essere mossa avverso l'odierna parte attrice.
7.1. Ulteriormente, merita di essere accolta la domanda di adempimento avanzata dalla parte attrice con riferimento agli ulteriori costi sostenuti per la realizzazione dell'opera oggetto del contratto per cui vi è causa.
Difatti, la disciplina del contratto di appalto prevede che l'appaltatore non possa apportare unilateralmente variazioni alle modalità convenute dell'opera e che, a tal fine, occorra l'autorizzazione del committente, inoltre essa prevede che la spettanza di ulteriori compensi per l'appaltatore possa sorgere solamente qualora vi sia espressa n. 2665/2021 r.g.a.c. Pag. 8 pattuizione in tal senso (cfr. art. 1659 c.c.). Orbene, nel caso di specie risulta per tabulas (cfr. doc. nrr. 13, 15, e 19 depositati da parte attrice) come l'appaltatore ben abbia rappresentato per via epistolare al committente la necessità di adeguare il progetto d'opera e che tale adeguamento si stato accettato dal committente (cfr. doc. nr. 16 depositato da parte attrice). Infatti, come in precedenza evidenziato,
l'accettazione di cui alla sopracitata pec del 28.7.2020 è da considerarsi quale pura e semplice, poiché la condizione risolutiva ad essa apposta risulta impossibile e comunque contraria a buona fede;
pertanto, ai sensi dell'art. 1354 co. 2 c.c. essa dev'essere considerata come non apposta.
8. Diversamente, è ravvisabile l'inadempimento del convenuto nel mancato pagamento al momento dell'intimata consegna dell'imbarcazione oggetto di appalto in data 11.9.2020 (cfr. doc. nrr.
22, 25, 26, 27 e 28 depositati da parte attrice).
Più esattamente, tale inadempimento risulta imputabile ex artt. 1176 e
1256 c.c., poiché dipendente unicamente dalla volontà del convenuto medesimo, come ben evidenziato anche dal successivo pagamento del
14.4.2021 (cfr. cfr. doc. nr. 38 depositato da parte convenuta).
Ciononostante, quantomeno nella presente sede, parte attrice non ha avanzato alcuna domanda risarcitoria, limitando la propria pretesa alla richiesta di adempimento del contratto d'appalto sottoscritto nel febbraio 2020, rispetto al quale essa è stata pienamente soddisfatta
(anche con riferimento ai costi sostenuti per le variazioni in corso d'opera concordate con il committente sopracitate, nonché per le ulteriori spese di deposito e custodia) proprio attraverso il pagamento del 14.4.2021 (cfr. pag. 4 memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. I termine di parte attrice).
9. Pertanto, non merita di essere accolta la domanda di restituzione della somma versata il 14.4.2021 da parte convenuta in favore di parte attrice, giacché, trattandosi di pagamento provvisto di titolo (id est il contratto di appalto e le spese di gestione dell'imbarcazione ad esso connesse), tale pagamento non può essere qualificato quale indebito ai sensi degli artt. 2033 ss. c.c..
n. 2665/2021 r.g.a.c. Pag. 9 In particolare, tale pagamento dev'essere correttamente qualificato come adempimento tardivo dell'obbligazione ex contractu in capo allo
CP_1
10. Alla luce di quanto osservato in punto di esatto adempimento di parte attrice ed al converso di inesatto adempimento di parte convenuta, non può che essere rigettata altresì la domanda risarcitoria avanzata dall'odierno convenuto.
Invero, presupposto primario e necessario dell'obbligazione risarcitoria
è l'illecito civile, ciò che per la responsabilità contrattuale ex artt. 1176,
1218 ss. e 1256 c.c. coincide con l'inadempimento contrattuale imputabile;
esso, per le ragioni in precedenza esposte, non sussiste nel caso di specie, quantomeno con riferimento all'esecuzione del rapporto da parte di Parte_1
11. Allo stesso modo non merita di essere accolta la domanda di risarcimento del danno derivante da presunte difformità e vizi dell'opera oggetto di appalto.
Al riguardo, infatti, se è vero che la relazione conclusiva del C.T.U. ha evidenziato alcune imperfezioni nell'imbarcazione (cd. “oggetto mediato” del contratto di appalto per cui vi è causa), è non mero vero che tali operazioni peritali sono state esperite successivamente al decorso di un periodo di tempo (oltre due anni) e di utilizzo dell'imbarcazione da parte del convenuto, tali da destituire di fondamento, secondo il criterio del più probabile che non, ogni riferibilità causale (in termini di causalità materiale) delle evidenziate imperfezioni rispetto all'esatto adempimento da parte dell'appaltatore.
D'altronde, nel corso dell'esperimento delle attività peritali, lo stesso convenuto ha rappresentato come l'imbarcazione sia stata oggetto di attività di restauro successive alla consegna da parte dell'appaltatore
(cfr. pagg. 13 ss. relazione C.T.U.).
Pertanto, non è possibile ricondurre causalmente le difformità ed i vizi riscontrati dalla C.T.U. ad un eventuale inesatto adempimento da parte dell'appaltatore.
12. Le spese di lite vengono in minima parte (10%) compensate, mentre per il residuo (90%) seguono il criterio della soccombenza di cui all'art.
n. 2665/2021 r.g.a.c. Pag. 10 91 co. 1 c.p.c. e sono liquidate, d'ufficio, in base ai parametri introdotti dal D.M. 55/14, come modificati dal D.M. 147/2022, ai valori medi
(scaglione fino ad € 260.000,00, tenuto conto della domanda riconvenzionale).
In particolare, le domande avanzate dall'odierna attrice nei confronti di vengono accolta una e rigettata l'altra (di valore CP_4 notevolmente più basso); di contro, le domande avanzate in riconvenzionale da parte convenuta vengono totalmente rigettate.
13. Sulle spese di C.T.U. si provvede come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta la domanda di pagamento di € 2.049,60 a titolo di consulenza;
b) accerta l'inadempimento del contratto imputabile a
; Controparte_5
c) per l'effetto, dichiara come dovuta a la somma Parte_1 di € 29.778,00 già pagata da nelle more del Controparte_5 processo;
d) rigetta le domande riconvenzionali;
e) condanna al pagamento in favore di Controparte_5 delle spese di lite che, già compensate per il 10%, Parte_1 liquida per il residuo 90% in € 12.693,00 per compensi ed € 240,00 per esborsi, oltre Iva se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del
15% del compenso);
f) pone definitivamente le spese di CTU stesse in capo a
. Controparte_5
Il Giudice
dott. Fabio Perrella
n. 2665/2021 r.g.a.c. Pag. 11 La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale ed è stata redatta con la collaborazione del dott. Antongiulio Maglione, magistrato ordinario in tirocinio generico nominato con D.M. 22.10.2024.
n. 2665/2021 r.g.a.c. Pag. 12