CASS
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/09/2025, n. 31533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31533 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Ancona disponeva la consegna alle autorità giudiziarie rumene di NC UT VI ai fini dell’esecuzione della pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di guida in stato di ebbrezza. 2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell’interessato, avv. Maurizio Cacaci e avv. Giannino Voltattorni, Penale Sent. Sez. 6 Num. 31533 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 17/09/2025 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte di appello ha rilevato che la difesa del ricorrente non aveva fornito elementi oggettivi e precisi a sostegno del pericolo di trattamenti inumami e degradanti, sia in termini generali che in concreto. Effettivamente la difesa con la memoria presentata in udienza aveva soltanto richiamato, a sostegno, i principi generali affermati nel 2016 dalla Corte di giustizia e dalla Corte di cassazione in tema di consegna verso Stati dell’Unione europea in cui vi sia il pericolo di trattamenti carcerari contrari all’art. 3 CEDU, limitandosi a rilevare che la Romania non si conformava a tali principi. 3. La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che sia onere della difesa prospettare alla Corte di appello “attendibili, specifiche ed aggiornate” informazioni su cui poter fondare la ragionevole affermazione dell'esistenza di un concreto pericolo di trattamento inumano e degradante determinato dalle condizioni di detenzione vigenti nello Stato di emissione (tra tante, Sez. 6, n. 41075 del 10/11/2021, Rv. 282120 – 01) e che non sia consentito presentare la medesima prospettazione per la prima volta in sede di legittimità. Ciò risponde alla tipologia di controllo affidato alla Corte di cassazione dall’art. 22 l. n. 69 del 2005, limitato ai soli vizi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen. L’accertamento della violazione dell’art. 2 l. n. 69 del 2005, ovvero della violazione dei principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato e dei diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, dei diritti fondamentali e dei fondamentali principi giuridici sanciti dall’art. 6 CEDU richiede per la questione
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, l. n. 69 del 2005. Così deciso il 17/09/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente IL ES GI Di NO
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, l. n. 69 del 2005. Così deciso il 17/09/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente IL ES GI Di NO