TRIB
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 10/03/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
RG 552/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 10/03/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Latino Quartarone, e, per CP_1
l'avv. NI.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 552/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
24 promossa da:
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 li avv.ti Michele Latino Quartarone e dall'avv. Maddalena Esposito, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
in persona del procuratore speciale , rappresentata Controparte_2 CP_3
i procura depositata telematicament CC FU, CA IO, NE Di MA, AN PU, RS De SC, Salvatore NI e ES Lovero, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima resistente
E CONTRO
Controparte_4 convenuta contumace E CONTRO
Controparte_5 terza chiamata contumace dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27 novembre 2024, , sulla premessa d'aver Pt_1 lavorato per dal 01.06.2023 al 02.07.2024 -, con adibizione esclusiva CP_4 presso lo stabilimento di Monfalcone nell'ambito dell'appalto affidato CP_1 da quest'ultima società alla datrice di lavoro, ha convenuto in giudizio entrambe le società – quali datrice di lavoro e responsabile ai sensi dell'art. 29, d. lgs. n. 273 del 2003 - per ottenere la condanna della committente al pagamento delle voci identificate come strettamente retributive e risultanti dai prospetti paga di giugno e luglio 2024 e della datrice di lavoro per i restanti importi indicati nei medesimi prospetti.
2. si è costituita in giudizio sostenendo che il ricorrente non avrebbe CP_1 offerto alcuna prova della sua pretesa. Ha quindi chiesto il rigetto della domanda e che, in caso di suo accoglimento, e , sub-committente di cui CP_4 CP_5 ha chiesto la chiamata in causa, la tengano indenne dalle conseguenze del provvedimento.
3. e non si sono costituite in giudizio e sono state CP_4 CP_5 dichiarate contumaci.
4. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa dai difensori delle parti che si sono riportati ai rispettivi atti.
5. Così ricostruito l'iter processuale, è documentale e pacifica la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e e la sua articolazione CP_4 temporale [cfr. doc. 1 ricorrente]. È del pari documentale il credito di cui il ricorrente è titolare. Alla luce delle voci riportate nel prospetto paga, i calcoli riportati nel ricorso vanno corretti nei termini che seguono. Il lavoratore ha indicato la responsabilità di riferendola alle voci CP_1 strettamente retributive, segnalate nell'ammontare complessivo di euro 4.182,98 risultante dai prospetti di giugno, luglio e settembre 2024 quale sommatoria di retribuzione ordinaria e straordinaria, t.f.r., ratei tredicesima, r.o.l/p festività non godute e premio di produzione. Tuttavia, l'esame dei prospetti paga, rivela che le voci aventi questa natura ammontano ad una somma diversa, dovendosi sottrarre l'indennità sostitutiva dei permessi non retribuiti e il premio di produzione. Il credito ammonta perciò ad euro 3.458,08. Il credito verso azionato rispetto alle voci prive di natura CP_4 strettamente retributiva, è invece di euro 1.428,09, comprensivo delle somme non rivendicate verso CP_1
5.1. In mancanza della prova dell'adempimento da parte della datrice di lavoro, questa deve senz'altro essere condannata a versare ai ricorrenti gli importi testé evidenziati 5.2. Quanto alla responsabilità di la stessa committente ha dato CP_1 atto d'aver appaltato lavori a e che questa li ha subappaltati a CP_5 CP_4 ha poi genericamente contestato l'adibizione dei ricorrenti CP_1 all'appalto, ma si tratta di deduzione smentita tanto dalla collocazione del luogo di lavoro del ricorrente a Monfalcone, Piazzale Cosulich 1, dove è pacifico siano ubicati i cantieri della committente, quanto dalle condizioni generali d'appalto, al cui art. 7.6, risulta espressamente che «l'impresa appaltatrice sarà tenuta a consegnare a con cadenza mensile, la completa documentazione – anche per l'impresa CP_1 subappaltatrice – comprovante l'avvenuto versamento di quanto dovuto in favore dei dipendenti (e degli eventuali lavoratori autonomi) e degli Enti previdenziali, assistenziali e assicurativi» [cfr. doc. 2 . Ne consegue che è stata CP_1 CP_1 contrattualmente posta in condizione di conoscere dettagliatamente ogni profilo attinente ai rapporti tra l'appaltatrice e i suoi dipendenti e, sulla base della documentazione ricevuta mensilmente – non è del resto dedotto o documentato un inadempimento all'obbligo informativo da parte di e -, è senz'altro CP_5 CP_4 in grado di verificare se il lavoratore sia stato o meno costantemente adibito all'appalto. In mancanza di una specifica e documentata contestazione dell'allegazione di cui al ricorso, la costante adibizione del ricorrente all'appalto può senz'altro ritenersi provata. Va quindi affermato il diritto del ricorrente a pretendere da ai sensi CP_1 dell'art. 29 d. lgs. n. 276/2003, il pagamento dell'importo sopra precisato.
5.3. Va poi accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da nei confronti di e . CP_1 CP_4 CP_5
È una domanda di cui va affermata senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale
[Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro sub- appaltatore ( , sia del sub-committente ( ), che del CP_4 CP_5 committente ( , è unico e consiste nella prestazione di attività di lavoro CP_1 subordinato resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato al suo datore di lavoro. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore- datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore. e vanno dunque condannate a tenere indenne e CP_4 CP_5 manlevare di tutto quanto da essa pagato al ricorrente per i titoli in CP_1 esame.
* 6. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna a pagare in favore di parte ricorrente la somma di euro CP_4
1.428,09, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna a pagare in favore di parte ricorrente la somma di euro CP_1
3.458,08, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna e a tenere indenne e manlevare CP_4 CP_5 CP_2 di tutto quanto da essa pagato al ricorrente in forza della presente sentenza;
[...] condanna a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, liquidate in CP_4 euro 1.030,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, liquidate in CP_1 euro 1.030,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna a rifondere a le spese del Parte_2 Controparte_2 giudizio, liquidate in euro 1.030,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 10 marzo 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 10/03/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Latino Quartarone, e, per CP_1
l'avv. NI.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 552/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
24 promossa da:
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 li avv.ti Michele Latino Quartarone e dall'avv. Maddalena Esposito, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
in persona del procuratore speciale , rappresentata Controparte_2 CP_3
i procura depositata telematicament CC FU, CA IO, NE Di MA, AN PU, RS De SC, Salvatore NI e ES Lovero, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima resistente
E CONTRO
Controparte_4 convenuta contumace E CONTRO
Controparte_5 terza chiamata contumace dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27 novembre 2024, , sulla premessa d'aver Pt_1 lavorato per dal 01.06.2023 al 02.07.2024 -, con adibizione esclusiva CP_4 presso lo stabilimento di Monfalcone nell'ambito dell'appalto affidato CP_1 da quest'ultima società alla datrice di lavoro, ha convenuto in giudizio entrambe le società – quali datrice di lavoro e responsabile ai sensi dell'art. 29, d. lgs. n. 273 del 2003 - per ottenere la condanna della committente al pagamento delle voci identificate come strettamente retributive e risultanti dai prospetti paga di giugno e luglio 2024 e della datrice di lavoro per i restanti importi indicati nei medesimi prospetti.
2. si è costituita in giudizio sostenendo che il ricorrente non avrebbe CP_1 offerto alcuna prova della sua pretesa. Ha quindi chiesto il rigetto della domanda e che, in caso di suo accoglimento, e , sub-committente di cui CP_4 CP_5 ha chiesto la chiamata in causa, la tengano indenne dalle conseguenze del provvedimento.
3. e non si sono costituite in giudizio e sono state CP_4 CP_5 dichiarate contumaci.
4. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa dai difensori delle parti che si sono riportati ai rispettivi atti.
5. Così ricostruito l'iter processuale, è documentale e pacifica la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e e la sua articolazione CP_4 temporale [cfr. doc. 1 ricorrente]. È del pari documentale il credito di cui il ricorrente è titolare. Alla luce delle voci riportate nel prospetto paga, i calcoli riportati nel ricorso vanno corretti nei termini che seguono. Il lavoratore ha indicato la responsabilità di riferendola alle voci CP_1 strettamente retributive, segnalate nell'ammontare complessivo di euro 4.182,98 risultante dai prospetti di giugno, luglio e settembre 2024 quale sommatoria di retribuzione ordinaria e straordinaria, t.f.r., ratei tredicesima, r.o.l/p festività non godute e premio di produzione. Tuttavia, l'esame dei prospetti paga, rivela che le voci aventi questa natura ammontano ad una somma diversa, dovendosi sottrarre l'indennità sostitutiva dei permessi non retribuiti e il premio di produzione. Il credito ammonta perciò ad euro 3.458,08. Il credito verso azionato rispetto alle voci prive di natura CP_4 strettamente retributiva, è invece di euro 1.428,09, comprensivo delle somme non rivendicate verso CP_1
5.1. In mancanza della prova dell'adempimento da parte della datrice di lavoro, questa deve senz'altro essere condannata a versare ai ricorrenti gli importi testé evidenziati 5.2. Quanto alla responsabilità di la stessa committente ha dato CP_1 atto d'aver appaltato lavori a e che questa li ha subappaltati a CP_5 CP_4 ha poi genericamente contestato l'adibizione dei ricorrenti CP_1 all'appalto, ma si tratta di deduzione smentita tanto dalla collocazione del luogo di lavoro del ricorrente a Monfalcone, Piazzale Cosulich 1, dove è pacifico siano ubicati i cantieri della committente, quanto dalle condizioni generali d'appalto, al cui art. 7.6, risulta espressamente che «l'impresa appaltatrice sarà tenuta a consegnare a con cadenza mensile, la completa documentazione – anche per l'impresa CP_1 subappaltatrice – comprovante l'avvenuto versamento di quanto dovuto in favore dei dipendenti (e degli eventuali lavoratori autonomi) e degli Enti previdenziali, assistenziali e assicurativi» [cfr. doc. 2 . Ne consegue che è stata CP_1 CP_1 contrattualmente posta in condizione di conoscere dettagliatamente ogni profilo attinente ai rapporti tra l'appaltatrice e i suoi dipendenti e, sulla base della documentazione ricevuta mensilmente – non è del resto dedotto o documentato un inadempimento all'obbligo informativo da parte di e -, è senz'altro CP_5 CP_4 in grado di verificare se il lavoratore sia stato o meno costantemente adibito all'appalto. In mancanza di una specifica e documentata contestazione dell'allegazione di cui al ricorso, la costante adibizione del ricorrente all'appalto può senz'altro ritenersi provata. Va quindi affermato il diritto del ricorrente a pretendere da ai sensi CP_1 dell'art. 29 d. lgs. n. 276/2003, il pagamento dell'importo sopra precisato.
5.3. Va poi accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da nei confronti di e . CP_1 CP_4 CP_5
È una domanda di cui va affermata senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale
[Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro sub- appaltatore ( , sia del sub-committente ( ), che del CP_4 CP_5 committente ( , è unico e consiste nella prestazione di attività di lavoro CP_1 subordinato resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato al suo datore di lavoro. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore- datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore. e vanno dunque condannate a tenere indenne e CP_4 CP_5 manlevare di tutto quanto da essa pagato al ricorrente per i titoli in CP_1 esame.
* 6. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna a pagare in favore di parte ricorrente la somma di euro CP_4
1.428,09, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna a pagare in favore di parte ricorrente la somma di euro CP_1
3.458,08, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna e a tenere indenne e manlevare CP_4 CP_5 CP_2 di tutto quanto da essa pagato al ricorrente in forza della presente sentenza;
[...] condanna a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, liquidate in CP_4 euro 1.030,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, liquidate in CP_1 euro 1.030,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna a rifondere a le spese del Parte_2 Controparte_2 giudizio, liquidate in euro 1.030,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 10 marzo 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri