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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/12/2025, n. 1637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1637 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
4304/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
nelle persone dei signori dott. Andrea Carli Presidente rel. dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con l'avv. FRANCHIN GAIA contro
(C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
con l'avv. PICELLI GIUSEPPINA con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto separazione giudiziale e divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio) sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da condizioni congiunte di cui al verbale di udienza tenutasi il 25/2/2025 riportate nella sentenza di separazione n.301/2025 ovvero:
I coniugi chiedono sin d'ora che entro il 31.12.2025 sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 23 settembre 2007 tra il sig. e la sig.ra Parte_1 [...]
e trascritto al n. 24 P. 2 S. A anno 2007 dei registri dello stato civile del Comune di CP_1
Trevignano, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni e prestano acquiescenza alla relativa sentenza.
Spese compensate per il P.M.: ““visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa è stata introdotta in via contenziosa dal ricorrente, che ha richiesto la separazione e, decorsi i termini di legge, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La separazione è stata pronunciata con sentenza n.301/2025 del 26/02/2025 (passata in giudicato il 14/10/2025), recependo le conclusioni congiunte delle parti, le quali medio tempore avevano trovato un accordo (anche per definire congiuntamente il divorzio).
Con nota in sostituzione d'udienza del 2/10/2025, entrambi i coniugi hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione.
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
A tale stregua, deve ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma degli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad ogni conseguente effetto.
Peraltro ben possono trovare accoglimento le condizioni concordate tra le parti in quanto non contrarie alla legge.
Le spese di lite, come da accordo delle parti, sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente provvedendo: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 23 settembre 2007 tra il sig. e la sig.ra e trascritto al n. 24 P. 2 S. A anno 2007 dei Parte_1 Controparte_1 registri dello stato civile del Comune di Trevignano, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni e prestano acquiescenza alla relativa sentenza. omologa/prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente trascritti.
Spese compensate.
Treviso, 9/12/2025
Il Presidente est.
Dott. Andrea Carli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
nelle persone dei signori dott. Andrea Carli Presidente rel. dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con l'avv. FRANCHIN GAIA contro
(C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
con l'avv. PICELLI GIUSEPPINA con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto separazione giudiziale e divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio) sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da condizioni congiunte di cui al verbale di udienza tenutasi il 25/2/2025 riportate nella sentenza di separazione n.301/2025 ovvero:
I coniugi chiedono sin d'ora che entro il 31.12.2025 sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 23 settembre 2007 tra il sig. e la sig.ra Parte_1 [...]
e trascritto al n. 24 P. 2 S. A anno 2007 dei registri dello stato civile del Comune di CP_1
Trevignano, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni e prestano acquiescenza alla relativa sentenza.
Spese compensate per il P.M.: ““visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa è stata introdotta in via contenziosa dal ricorrente, che ha richiesto la separazione e, decorsi i termini di legge, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La separazione è stata pronunciata con sentenza n.301/2025 del 26/02/2025 (passata in giudicato il 14/10/2025), recependo le conclusioni congiunte delle parti, le quali medio tempore avevano trovato un accordo (anche per definire congiuntamente il divorzio).
Con nota in sostituzione d'udienza del 2/10/2025, entrambi i coniugi hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione.
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
A tale stregua, deve ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma degli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad ogni conseguente effetto.
Peraltro ben possono trovare accoglimento le condizioni concordate tra le parti in quanto non contrarie alla legge.
Le spese di lite, come da accordo delle parti, sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente provvedendo: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 23 settembre 2007 tra il sig. e la sig.ra e trascritto al n. 24 P. 2 S. A anno 2007 dei Parte_1 Controparte_1 registri dello stato civile del Comune di Trevignano, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni e prestano acquiescenza alla relativa sentenza. omologa/prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente trascritti.
Spese compensate.
Treviso, 9/12/2025
Il Presidente est.
Dott. Andrea Carli