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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 15/12/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 359 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da
(P.I. ), con Parte_1 P.IVA_1
sede a Cagliari ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Giovanni Muzi del
Foro di Roma, che la rappresenta e difende per procura in atti, appellante contro
(c.f. ), già titolare Controparte_1 C.F._1
dell'impresa individuale esercitata sotto la ditta Hair Academy M.G. di
NN GI, residente ad Aversa ed elettivamente domiciliato a Napoli presso l'avv. Paolo Russo, che loa rappresenta e difende per procura in atti, appellato
La causa è stata decisa sulle seguenti pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'appello, contrariis reiec- tiis:
a) accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 1845/2022 del 14.07.202022 emessa dal Tribunale di Cagliari all'esito del procedimento avente R.G. n. 160/2019 e notificata in data
27.08.202, e per l'effetto accertata l'esistenza del credito vantato dalla Pt_1
nei confronti del Sig. condannare quest'ultimo al paga- Controparte_1
mento in favore della della somma di € 13.880,50, o della maggior o Pt_1
minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi come da domanda nonché le spese della procedura di ingiunzione liquidate in euro 540,00 per competenze professionali e in euro 145,50 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre successive occorrende;
b) condannare l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giu- dizio.
Nell'interesse dell'appellato: voglia la Corte d'appello adita,
IN VIA PRINCIPALE:
- in ogni caso rigettare l'impugnazione avversaria, in quanto assolutamente infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, con- fermare integralmente la sentenza n. 1845/2022 pubblicata il 14.07.2022 dal
Tribunale di Cagliari, Seconda Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Paolo Piana;
IN OGNI CASO:
- condannare l'appellante al pagamento di spese, diritti e onorari degli ono- rari del presente grado di giudizio, delle spese di registrazione della sentenza,
pagina 2 di 11 oltre accessori di legge con attribuzione al sottoscritto avvocato per dichiarato anticipo;
Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, delle spese di registrazione della sentenza, oltre accessori di legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato per dichiarato anticipo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo notificato in data 16 novembre 2018, su ricorso di il Tribunale di Cagliari ingiunse a di Parte_1 Controparte_1
pagare l'importo di circa euro 14.000,00 per la fornitura di energia elettrica per il periodo gennaio-dicembre 2012, siccome risultante dalla fattura n. 20588/14.
L'ingiunto propose opposizione, eccependo -tra le altre difese- la prescri- zione del credito ex art. 2948 n. 4 c.c., sull'assunto che la fornitura fosse relati- va all'anno 2012 e fossero, dunque, decorsi cinque anni da essa.
L'opposta resistette, eccependo, in punto di prescrizione, che:
- trattandosi di consumi riferiti all'anno 2012 ed essendo stata emessa la fattura in data 8 febbraio 2014 (e con scadenza 28 febbraio
2014) la fattura avrebbe dovuto essere considerata valida poiché, essen- do stata emessa nel febbraio 2014, con la stessa avrebbe potuto richie- dere i costi di consumo dal 2009 al 2014;
- in ogni caso, la prescrizione era stata interrotta proprio dalla emissione della fattura.
Alla prima udienza, l'opponente specificò di non avere ricevuto la fattura e di averne preso conoscenza solo a seguito della notificazione dell'ingiunzione.
pagina 3 di 11 Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., l'opposta eccepì di avere, in ogni caso, interrotto la prescrizione avendo indicato, nel corso di precedente giudi- zio tra le stesse parti, di avere emesso la fattura n. 20588/14 per un importo di euro 13.948,65 a titolo di conguaglio per il periodo gennaio-dicembre 2012 a fronte della comunicazione dei consumi da parte dell'Enel Distribuzione a se- guito della verifica del 28.09.2012 [e di avere fatto] riserva di chiedere in altra sede all'Hair Academy la suindicata somma dovuta a favore della , Parte_1
atteso che il valore della somma a debito eccede per valore la competenza del giudice adito.
Con la sentenza n. 1845, pubblicata il 14 luglio 2022, il Tribunale accolse l'opposizione e revocò il decreto ingiuntivo, sul rilievo che:
a. il termine di prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere;
b. il gestore può chiedere il pagamento dei consumi di un determi- nato periodo ogni due mesi, man mano che maturano;
c. per interrompere la prescrizione occorre una richiesta di pagamen-
to effettivamente ricevuta dall'utente e che rechi, se non anche l'importo, quantomeno l'indicazione delle prestazioni rese (energia erogata) e del periodo cui il credito si riferisce, comprese le fasce orarie;
d. nella fattispecie non vi era prova dell'interruzione, in quanto non voi era prova del ricevimento della fattura da parte dell'utente;
2. Contro la sentenza la società soccombente ha proposto impugnazione, af- fidata a un unico articolato motivo.
pagina 4 di 11 La società appellante ha lamentato che il primo giudice avesse erroneamente ritenuto che la prima manifestazione della pretesa creditoria coincidesse con la notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta oltre il termine quinquennale di pre- scrizione, e che non vi fosse prova della ricezione della fattura da parte del de- bitore.
A confutazione di tale giudizio, l'appellante ha:
1. denunciato l'erronea individuazione del termine di decorrenza della prescrizione, il quale coincide con la data di emissione della fattura
(nella specie, 28 febbraio 2014), sicché il decreto ingiuntivo notificato nel novembre 2018 era stato emesso entro il quinquennio previsto dall'art. 2948 c.c. per i crediti da somministrazione di energia elettrica;
2. affermato l'effettiva conoscenza della fattura da parte del il CP_1
quale, nell'atto introduttivo dell'opposizione, non aveva eccepito la mancata ricezione della fattura, essendosi limitandosi a contestarne l'idoneità interruttiva, implicitamente riconoscendone la conoscenza;
solo successivamente, in udienza, aveva mutato versione, asserendo la mancata ricezione;
3. ribadito la prova della conoscenza della fattura, siccome illustrato con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., nella quale era stato spiegato che, in un precedente diverso giudizio avanti al giudice di pace di Aversa, essa aveva dato atto dell'esistenza della fattura n. 020588/2014 e della volontà di agire per il relativo recupero;
4. affermato la legittimità della propria pretesa, essendo la fattura confor- me ai dati di consumo comunicati dal distributore (Enel), unico sogget-
pagina 5 di 11 to legittimato alla rilevazione, sicché la richiesta di pagamento è fonda- ta e documentata.
Alla luce di tali argomentazioni, l'appellante ha chiesto la riforma della sen- tenza impugnata, il rigetto dell'eccezione di prescrizione e la conferma della debenza delle somme portate dal decreto ingiuntivo.
Il NN ha resistito.
* * *
2. L'appello è infondato e non merita accoglimento.
2.1 Preliminarmente, merita considerare che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, il termine di prescrizione, nell'ambito dei contratti di sommini- strazione, va individuato alla scadenza del periodo di consumo, mentre non ri- leva neppure la data di emissione della fattura (cfr. Cass., 21 giugno 1999, n.
6209).
Il prezzo della somministrazione di energia elettrica, gas o acqua da parte di un ente fornitore di servizi, che venga pagato annualmente o a scadenze infe- riori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configu- ra una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo, e deve ritenersi incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.
Condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra (art. 2935
c.c.) è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale eser- cizio, rilevando peraltro a tal fine solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto in cui il titolare venga a trovarsi, vale a dire i semplici ostacoli di fatto a tale esercizio,
pagina 6 di 11 come la difficoltà di integrale contabilizzazione del credito (così, più recente- mente, Cass., ord., 29 maggio 2024, n. 15102).
Tanto precisato, deve ritenersi che il dies a quo nella fattispecie non sia co- stituito dalla data di emissione della fattura ma, appunto, dalla scadenza del pe- riodo di consumo e, dunque, al più tardi, dalla data del 1° gennaio 2013, trat- tandosi di consumi per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2012, con conse- guente rigetto del primo profilo del motivo.
2.2 Quanto al profilo dell'individuazione degli atti idonei a determinare l'interruzione della prescrizione, occorre considerare come l'atto di costituzione in mora, come delineato dall'art. 1219 c.c., consista nella manifestazione di vo- lontà del creditore rivolta al debitore di pretendere subito l'adempimento o, più in generale, di non voler tollerare ulteriore ritardo o indugio da parte dell'obbli- gato.
In questo senso la giurisprudenza della Suprema Corte, pur riconoscendo non essere necessaria una particolare formula solenne affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva, ha affermato che esso deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo),
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempi- mento, idonea a manifestare l'univoca volontà del titolare del credito di far va- lere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostan- ziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo) (cfr., tra le altre, Cass., ord. 7 settembre 2020, n. 18546), essendo sufficiente a tal fine la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa.
pagina 7 di 11 Tale effetto non è, pertanto, ravvisabile in semplici sollecitazioni prive della presenza di una intimazione e di una espressa richiesta di adempimento al debi- tore, risultando altresì priva di efficacia interruttiva la riserva, anche se conte- nuta in un atto scritto, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori ri- spetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per ge- nericità e ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento (cfr. Cass., ord. 4 gennaio 2024, n. 279).
In questa prospettiva, pertanto, si è ritenuto che l'atto di interruzione della prescrizione non debba necessariamente consistere in una richiesta o intima- zione (caratteristica questa riconducibile all'istituto della costituzione in mora), ma possa anche emergere da una dichiarazione che, esplicitamente o per impli- cito, manifesti, puramente e semplicemente, l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, in tal guisa dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell'art. 2943, quarto comma, c.c., in sinergia con la più generale nor- ma dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2934 c.c. (cfr. Cass., 12 luglio
2006, n. 15766).
Perché sia interruttivo, pertanto, basta che l'atto sia uno strumento di eserci- zio del diritto e, al contempo, un percepibile richiamo all'adempimento.
In applicazione di siffatti principi, la S.C. ha avuto modo di riconoscere co- me la fattura commerciale possa costituire atto di costituzione in mora se il creditore manifesti chiaramente con l'invio della stessa (essendo sempre neces- sario che sia portata a conoscenza del debitore) la volontà di ottenere il soddi- sfacimento del proprio diritto.
pagina 8 di 11 L'invio di una fattura commerciale -sebbene, di per sé, insufficiente ai fini ed agli affetti di cui all'art. 1219, primo comma, c.c.- può risultare idoneo a tale scopo solo allorché risulti corredata dall'indicazione di un termine per il paga- mento e dall'avviso che, se lo stesso non interverrà prima della scadenza, il de- bitore dovrà ritenersi costituito in mora (Cass., 27 settembre 2025, n. 26286,
Cass., 5 aprile 2016, n. 6549).
2.2.1 Nella fattispecie non v'è prova della comunicazione al della CP_1
fattura per cui è causa in epoca antecedente alla notificazione del decreto in- giuntive, sicché riesce superflua ogni indagine circa l'idoneità di quel docu- mento a interrompere la prescrizione.
Non può ritenersi che, nel proporre opposizione, l'ingiunto avesse sostan- zialmente riconosciuto di avere ricevuto la fattura.
La generale impostazione delle difese contenute nell'atto di citazione non presuppone in alcun modo il riconoscimento del ricevimento della fattura ed è assolutamente compatibile con la negazione (esplicitata, invero, solo alla prima udienza) di avere conosciuto la fattura solo a seguito dell'ingiunzione (nel chiudere il paragrafo relativo all'eccezione di prescrizione, il Parte_2
: nel caso in esame essendo la presunta fornitura occorsa nell'anno
[...]
2012, è maturato il termine di prescrizione e non sono stati offerti da
Contro
- parte atti interruttivi della medesima).
Sotto altro profilo, deve, poi, escludersi che un effetto interruttivo possa ri- conoscersi alla dichiarazione effettuata dall'odierna appellante nella comparsa di risposta nel giudizio davanti al giudice di pace di Aversa (doc. 4 prima me- moria 183 c.p.c.).
pagina 9 di 11 Per quanto in essa vi fosse l'esplicita indicazione del titolo della pretesa
(numero fattura e periodi di somministrazione), della somma richiesta e, ov- viamente, del soggetto tenuto, non era in essa individuabile una intimazione o una espressa richiesta di adempimento al debitore né un avviso che, in difetto di un pagamento anteriore alla scadenza (non indicata), il debitore sarebbe stato costituito in mora.
L'indicazione della sola emissione (non consegna) della fattura n. 20588/14 per un importo di euro 13.948,65 a titolo di conguaglio per il periodo gennaio- dicembre 2012 a fronte della comunicazione dei consumi da parte dell'Enel
Distribuzione a seguito della verifica del 28.09.2012 e la riserva di chiedere in altra sede all'Hair Academy la suindicata somma dovuta a favore della
[...]
non integrano un'intimazione o richiesta di pagamento, idonea a inter- Pt_3
rompere la prescrizione né una manifestazione dell'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante.
Anzi, proprio la riserva di chiedere in altra sede la somma dovuta significa che non la si stava chiedendo con l'atto in questione.
La sentenza di primo grado deve essere, pertanto, confermata e deve essere respinto l'appello.
3. In considerazione del criterio della soccombenza, l'appellante deve essere condannata alla rifusione in favore dell'appellato delle spese processuali.
Sullo scaglione determinato sulla base della domanda, i compensi sono li- quidati ai valori medi per le fasi introduttiva e studio e al valore minimo per la fase di decisione.
pagina 10 di 11 Deve essere disposta la distrazione delle spese a favore dell'avv. Paolo Rus- so, il quale si è dichiarato distrattario.
*
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pa- ri a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. rigetta l'appello proposto dalla contro la sen- Parte_1
tenza n. 1845/2022 del Tribunale di Cagliari;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato del- le spese processuali, che liquida in euro 3.011,00 per compensi, ol- tre spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
3. dispone la distrazione delle spese a favore dell'avv. Paolo Rus- so, dichiaratosi distrattario;
4. dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovu- to per l'impugnazione.
Cagliari, 11 dicembre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 359 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da
(P.I. ), con Parte_1 P.IVA_1
sede a Cagliari ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Giovanni Muzi del
Foro di Roma, che la rappresenta e difende per procura in atti, appellante contro
(c.f. ), già titolare Controparte_1 C.F._1
dell'impresa individuale esercitata sotto la ditta Hair Academy M.G. di
NN GI, residente ad Aversa ed elettivamente domiciliato a Napoli presso l'avv. Paolo Russo, che loa rappresenta e difende per procura in atti, appellato
La causa è stata decisa sulle seguenti pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'appello, contrariis reiec- tiis:
a) accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 1845/2022 del 14.07.202022 emessa dal Tribunale di Cagliari all'esito del procedimento avente R.G. n. 160/2019 e notificata in data
27.08.202, e per l'effetto accertata l'esistenza del credito vantato dalla Pt_1
nei confronti del Sig. condannare quest'ultimo al paga- Controparte_1
mento in favore della della somma di € 13.880,50, o della maggior o Pt_1
minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi come da domanda nonché le spese della procedura di ingiunzione liquidate in euro 540,00 per competenze professionali e in euro 145,50 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre successive occorrende;
b) condannare l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giu- dizio.
Nell'interesse dell'appellato: voglia la Corte d'appello adita,
IN VIA PRINCIPALE:
- in ogni caso rigettare l'impugnazione avversaria, in quanto assolutamente infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, con- fermare integralmente la sentenza n. 1845/2022 pubblicata il 14.07.2022 dal
Tribunale di Cagliari, Seconda Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Paolo Piana;
IN OGNI CASO:
- condannare l'appellante al pagamento di spese, diritti e onorari degli ono- rari del presente grado di giudizio, delle spese di registrazione della sentenza,
pagina 2 di 11 oltre accessori di legge con attribuzione al sottoscritto avvocato per dichiarato anticipo;
Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, delle spese di registrazione della sentenza, oltre accessori di legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato per dichiarato anticipo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo notificato in data 16 novembre 2018, su ricorso di il Tribunale di Cagliari ingiunse a di Parte_1 Controparte_1
pagare l'importo di circa euro 14.000,00 per la fornitura di energia elettrica per il periodo gennaio-dicembre 2012, siccome risultante dalla fattura n. 20588/14.
L'ingiunto propose opposizione, eccependo -tra le altre difese- la prescri- zione del credito ex art. 2948 n. 4 c.c., sull'assunto che la fornitura fosse relati- va all'anno 2012 e fossero, dunque, decorsi cinque anni da essa.
L'opposta resistette, eccependo, in punto di prescrizione, che:
- trattandosi di consumi riferiti all'anno 2012 ed essendo stata emessa la fattura in data 8 febbraio 2014 (e con scadenza 28 febbraio
2014) la fattura avrebbe dovuto essere considerata valida poiché, essen- do stata emessa nel febbraio 2014, con la stessa avrebbe potuto richie- dere i costi di consumo dal 2009 al 2014;
- in ogni caso, la prescrizione era stata interrotta proprio dalla emissione della fattura.
Alla prima udienza, l'opponente specificò di non avere ricevuto la fattura e di averne preso conoscenza solo a seguito della notificazione dell'ingiunzione.
pagina 3 di 11 Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., l'opposta eccepì di avere, in ogni caso, interrotto la prescrizione avendo indicato, nel corso di precedente giudi- zio tra le stesse parti, di avere emesso la fattura n. 20588/14 per un importo di euro 13.948,65 a titolo di conguaglio per il periodo gennaio-dicembre 2012 a fronte della comunicazione dei consumi da parte dell'Enel Distribuzione a se- guito della verifica del 28.09.2012 [e di avere fatto] riserva di chiedere in altra sede all'Hair Academy la suindicata somma dovuta a favore della , Parte_1
atteso che il valore della somma a debito eccede per valore la competenza del giudice adito.
Con la sentenza n. 1845, pubblicata il 14 luglio 2022, il Tribunale accolse l'opposizione e revocò il decreto ingiuntivo, sul rilievo che:
a. il termine di prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere;
b. il gestore può chiedere il pagamento dei consumi di un determi- nato periodo ogni due mesi, man mano che maturano;
c. per interrompere la prescrizione occorre una richiesta di pagamen-
to effettivamente ricevuta dall'utente e che rechi, se non anche l'importo, quantomeno l'indicazione delle prestazioni rese (energia erogata) e del periodo cui il credito si riferisce, comprese le fasce orarie;
d. nella fattispecie non vi era prova dell'interruzione, in quanto non voi era prova del ricevimento della fattura da parte dell'utente;
2. Contro la sentenza la società soccombente ha proposto impugnazione, af- fidata a un unico articolato motivo.
pagina 4 di 11 La società appellante ha lamentato che il primo giudice avesse erroneamente ritenuto che la prima manifestazione della pretesa creditoria coincidesse con la notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta oltre il termine quinquennale di pre- scrizione, e che non vi fosse prova della ricezione della fattura da parte del de- bitore.
A confutazione di tale giudizio, l'appellante ha:
1. denunciato l'erronea individuazione del termine di decorrenza della prescrizione, il quale coincide con la data di emissione della fattura
(nella specie, 28 febbraio 2014), sicché il decreto ingiuntivo notificato nel novembre 2018 era stato emesso entro il quinquennio previsto dall'art. 2948 c.c. per i crediti da somministrazione di energia elettrica;
2. affermato l'effettiva conoscenza della fattura da parte del il CP_1
quale, nell'atto introduttivo dell'opposizione, non aveva eccepito la mancata ricezione della fattura, essendosi limitandosi a contestarne l'idoneità interruttiva, implicitamente riconoscendone la conoscenza;
solo successivamente, in udienza, aveva mutato versione, asserendo la mancata ricezione;
3. ribadito la prova della conoscenza della fattura, siccome illustrato con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., nella quale era stato spiegato che, in un precedente diverso giudizio avanti al giudice di pace di Aversa, essa aveva dato atto dell'esistenza della fattura n. 020588/2014 e della volontà di agire per il relativo recupero;
4. affermato la legittimità della propria pretesa, essendo la fattura confor- me ai dati di consumo comunicati dal distributore (Enel), unico sogget-
pagina 5 di 11 to legittimato alla rilevazione, sicché la richiesta di pagamento è fonda- ta e documentata.
Alla luce di tali argomentazioni, l'appellante ha chiesto la riforma della sen- tenza impugnata, il rigetto dell'eccezione di prescrizione e la conferma della debenza delle somme portate dal decreto ingiuntivo.
Il NN ha resistito.
* * *
2. L'appello è infondato e non merita accoglimento.
2.1 Preliminarmente, merita considerare che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, il termine di prescrizione, nell'ambito dei contratti di sommini- strazione, va individuato alla scadenza del periodo di consumo, mentre non ri- leva neppure la data di emissione della fattura (cfr. Cass., 21 giugno 1999, n.
6209).
Il prezzo della somministrazione di energia elettrica, gas o acqua da parte di un ente fornitore di servizi, che venga pagato annualmente o a scadenze infe- riori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configu- ra una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo, e deve ritenersi incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.
Condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra (art. 2935
c.c.) è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale eser- cizio, rilevando peraltro a tal fine solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto in cui il titolare venga a trovarsi, vale a dire i semplici ostacoli di fatto a tale esercizio,
pagina 6 di 11 come la difficoltà di integrale contabilizzazione del credito (così, più recente- mente, Cass., ord., 29 maggio 2024, n. 15102).
Tanto precisato, deve ritenersi che il dies a quo nella fattispecie non sia co- stituito dalla data di emissione della fattura ma, appunto, dalla scadenza del pe- riodo di consumo e, dunque, al più tardi, dalla data del 1° gennaio 2013, trat- tandosi di consumi per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2012, con conse- guente rigetto del primo profilo del motivo.
2.2 Quanto al profilo dell'individuazione degli atti idonei a determinare l'interruzione della prescrizione, occorre considerare come l'atto di costituzione in mora, come delineato dall'art. 1219 c.c., consista nella manifestazione di vo- lontà del creditore rivolta al debitore di pretendere subito l'adempimento o, più in generale, di non voler tollerare ulteriore ritardo o indugio da parte dell'obbli- gato.
In questo senso la giurisprudenza della Suprema Corte, pur riconoscendo non essere necessaria una particolare formula solenne affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva, ha affermato che esso deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo),
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempi- mento, idonea a manifestare l'univoca volontà del titolare del credito di far va- lere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostan- ziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo) (cfr., tra le altre, Cass., ord. 7 settembre 2020, n. 18546), essendo sufficiente a tal fine la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa.
pagina 7 di 11 Tale effetto non è, pertanto, ravvisabile in semplici sollecitazioni prive della presenza di una intimazione e di una espressa richiesta di adempimento al debi- tore, risultando altresì priva di efficacia interruttiva la riserva, anche se conte- nuta in un atto scritto, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori ri- spetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per ge- nericità e ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento (cfr. Cass., ord. 4 gennaio 2024, n. 279).
In questa prospettiva, pertanto, si è ritenuto che l'atto di interruzione della prescrizione non debba necessariamente consistere in una richiesta o intima- zione (caratteristica questa riconducibile all'istituto della costituzione in mora), ma possa anche emergere da una dichiarazione che, esplicitamente o per impli- cito, manifesti, puramente e semplicemente, l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, in tal guisa dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell'art. 2943, quarto comma, c.c., in sinergia con la più generale nor- ma dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2934 c.c. (cfr. Cass., 12 luglio
2006, n. 15766).
Perché sia interruttivo, pertanto, basta che l'atto sia uno strumento di eserci- zio del diritto e, al contempo, un percepibile richiamo all'adempimento.
In applicazione di siffatti principi, la S.C. ha avuto modo di riconoscere co- me la fattura commerciale possa costituire atto di costituzione in mora se il creditore manifesti chiaramente con l'invio della stessa (essendo sempre neces- sario che sia portata a conoscenza del debitore) la volontà di ottenere il soddi- sfacimento del proprio diritto.
pagina 8 di 11 L'invio di una fattura commerciale -sebbene, di per sé, insufficiente ai fini ed agli affetti di cui all'art. 1219, primo comma, c.c.- può risultare idoneo a tale scopo solo allorché risulti corredata dall'indicazione di un termine per il paga- mento e dall'avviso che, se lo stesso non interverrà prima della scadenza, il de- bitore dovrà ritenersi costituito in mora (Cass., 27 settembre 2025, n. 26286,
Cass., 5 aprile 2016, n. 6549).
2.2.1 Nella fattispecie non v'è prova della comunicazione al della CP_1
fattura per cui è causa in epoca antecedente alla notificazione del decreto in- giuntive, sicché riesce superflua ogni indagine circa l'idoneità di quel docu- mento a interrompere la prescrizione.
Non può ritenersi che, nel proporre opposizione, l'ingiunto avesse sostan- zialmente riconosciuto di avere ricevuto la fattura.
La generale impostazione delle difese contenute nell'atto di citazione non presuppone in alcun modo il riconoscimento del ricevimento della fattura ed è assolutamente compatibile con la negazione (esplicitata, invero, solo alla prima udienza) di avere conosciuto la fattura solo a seguito dell'ingiunzione (nel chiudere il paragrafo relativo all'eccezione di prescrizione, il Parte_2
: nel caso in esame essendo la presunta fornitura occorsa nell'anno
[...]
2012, è maturato il termine di prescrizione e non sono stati offerti da
Contro
- parte atti interruttivi della medesima).
Sotto altro profilo, deve, poi, escludersi che un effetto interruttivo possa ri- conoscersi alla dichiarazione effettuata dall'odierna appellante nella comparsa di risposta nel giudizio davanti al giudice di pace di Aversa (doc. 4 prima me- moria 183 c.p.c.).
pagina 9 di 11 Per quanto in essa vi fosse l'esplicita indicazione del titolo della pretesa
(numero fattura e periodi di somministrazione), della somma richiesta e, ov- viamente, del soggetto tenuto, non era in essa individuabile una intimazione o una espressa richiesta di adempimento al debitore né un avviso che, in difetto di un pagamento anteriore alla scadenza (non indicata), il debitore sarebbe stato costituito in mora.
L'indicazione della sola emissione (non consegna) della fattura n. 20588/14 per un importo di euro 13.948,65 a titolo di conguaglio per il periodo gennaio- dicembre 2012 a fronte della comunicazione dei consumi da parte dell'Enel
Distribuzione a seguito della verifica del 28.09.2012 e la riserva di chiedere in altra sede all'Hair Academy la suindicata somma dovuta a favore della
[...]
non integrano un'intimazione o richiesta di pagamento, idonea a inter- Pt_3
rompere la prescrizione né una manifestazione dell'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante.
Anzi, proprio la riserva di chiedere in altra sede la somma dovuta significa che non la si stava chiedendo con l'atto in questione.
La sentenza di primo grado deve essere, pertanto, confermata e deve essere respinto l'appello.
3. In considerazione del criterio della soccombenza, l'appellante deve essere condannata alla rifusione in favore dell'appellato delle spese processuali.
Sullo scaglione determinato sulla base della domanda, i compensi sono li- quidati ai valori medi per le fasi introduttiva e studio e al valore minimo per la fase di decisione.
pagina 10 di 11 Deve essere disposta la distrazione delle spese a favore dell'avv. Paolo Rus- so, il quale si è dichiarato distrattario.
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Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pa- ri a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. rigetta l'appello proposto dalla contro la sen- Parte_1
tenza n. 1845/2022 del Tribunale di Cagliari;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato del- le spese processuali, che liquida in euro 3.011,00 per compensi, ol- tre spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
3. dispone la distrazione delle spese a favore dell'avv. Paolo Rus- so, dichiaratosi distrattario;
4. dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovu- to per l'impugnazione.
Cagliari, 11 dicembre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
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