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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/10/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15921/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Roberta Cinosuro Giudice rel. dott.ssa Francesca Neri Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 15921/2024 del Ruolo Generale
promossa dai coniugi
(c.f. ), nata negli Emirati Arabi il 18.01.1991 e Parte_1 C.F._1 residente a [...] e (c.f. , nato in [...] il [...] e residente a San Parte_2 C.F._2 AN in Persiceto (BO), Via Ungarelli n. 27, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocata CERVELLATI LAURA del Foro di Bologna.
Con l'intervento del P.M. in data 07.10.2025;
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
IL TR I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il 23.12.2024; sentiti all'udienza del 12.03.2025 i coniugi che hanno confermato la domanda;
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nate tre figlie, ancora minorenni, , nata Persona_1
a Bologna il 29.03.2012, , nata a [...] il [...] e nata a Persona_2 Persona_3 Bologna il 10.04.2015; rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 04.06.2024 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con sentenza del Tribunale di Bologna del 26.06.2024;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alle figlie minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 07.10.2025 il quale nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso;
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata negli Emirati Arabi il Parte_1 18.01.1991, e nato in [...] il [...], celebrato a Sale Parte_2 (Marocco) il 19.07.2011 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN GIOVANNI IN PERSICETO al n. 90 parte 2 serie C anno 2023; 2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
- I coniugi vivranno separati, come già vivono dal primo giorno della separazione;
- I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni e qualsiasi assegno alimentare essendo entrambi autosufficienti;
- Il signor e la sig.ra trasferiranno la propria residenza appena Parte_2 Parte_1 troveranno una sistemazione abitativa;
- Le figlie minori, collocate presso la madre, saranno affidate ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, sempre tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
- Il padre potrà visitare e tenere con sé le figlie, sempre compatibilmente con le inclinazioni, gli impegni ed i desideri delle stesse, nonché gli impegni lavorativi del padre, a week – end alterni, dal sabato mattina alle ore 10.00 fino alla domenica alle ore 12.00;
- Il padre terrà con sé le figlie, oltre ai tempi già previsti, anche per due pomeriggi la settimana, personalmente o a mezzo di persona di fiducia da lui delegata, in giornate da concordare fra le parti, dall'uscita di scuola fino alle 19,00, nel periodo scolastico. Ciò al fine di permettere alla moglie di reperire una occupazione stabile;
- Le permanenze notturne decorreranno dal momento in cui padre avrà rinvenuto una abitazione idonea e stabile. Sino a quel momento, egli visiterà e terrà con sé le figlie come indicato al paragrafo precedente;
- Il padre terrà altresì con sé le figlie nei periodi estivi, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, per quattro settimane estive anche non consecutive, da concordare entro la fine del mese di aprile di ogni anno, n. 7 giorni (6 notti) nelle vacanze invernali (includendo ad anni alterni il giorno di Natale e Capodanno), n. 3 giorni (2 notti) nelle vacanze pasquali (includendo ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo);
- Il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 23 di ogni mese euro 600 mensili a titolo di contributo di mantenimento delle figlie, rivalutati annualmente in base all'indice Istat;
sino a quando la sig.ra non avrà provveduto a reperire un'altra soluzione abitativa, Parte_1 in luogo dell'assegno di mantenimento il padre corrisponderà il canone di locazione dell'immobile in cui si trovano attualmente le figlie, nelle mani del locatore;
- Il padre corrisponderà inoltre alla madre la quota del 50% delle spese straordinarie previste nel Protocollo del Tribunale di Bologna;
- La signora avrà diritto di percepire la quota del 50% dell'Assegno Unico per le figlie, Pt_1 precisando che essa acquisirà il diritto di percepire la quota del 100% di tale assegno, o di altra analoga misura assistenziale tempo per tempo vigente, nel caso il signor dovesse Pt_2 successivamente trasferire la propria residenza o domicilio fuori dello Stato italiano;
- Nell'ipotesi che il signor dovesse successivamente trasferire la propria residenza o Pt_2 domicilio fuori dello Stato italiano, e che dunque lo stesso non fosse più di pronta reperibilità per fornire le autorizzazioni e sottoscrizioni (scolastiche, ludiche, sanitarie, e similari), dette autorizzazioni potranno essere rilasciate anche solo dalla madre, la quale dovrà comunque in ogni caso tempestivamente informarne il padre;
- Invariate le residue pattuizioni di separazione, in quanto non incompatibili;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di SAN GIOVANNI IN PERSICETO di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. spese compensate.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 08.10.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Roberta Cinosuro IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Roberta Cinosuro Giudice rel. dott.ssa Francesca Neri Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 15921/2024 del Ruolo Generale
promossa dai coniugi
(c.f. ), nata negli Emirati Arabi il 18.01.1991 e Parte_1 C.F._1 residente a [...] e (c.f. , nato in [...] il [...] e residente a San Parte_2 C.F._2 AN in Persiceto (BO), Via Ungarelli n. 27, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocata CERVELLATI LAURA del Foro di Bologna.
Con l'intervento del P.M. in data 07.10.2025;
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
IL TR I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il 23.12.2024; sentiti all'udienza del 12.03.2025 i coniugi che hanno confermato la domanda;
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nate tre figlie, ancora minorenni, , nata Persona_1
a Bologna il 29.03.2012, , nata a [...] il [...] e nata a Persona_2 Persona_3 Bologna il 10.04.2015; rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 04.06.2024 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con sentenza del Tribunale di Bologna del 26.06.2024;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alle figlie minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 07.10.2025 il quale nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso;
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata negli Emirati Arabi il Parte_1 18.01.1991, e nato in [...] il [...], celebrato a Sale Parte_2 (Marocco) il 19.07.2011 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN GIOVANNI IN PERSICETO al n. 90 parte 2 serie C anno 2023; 2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
- I coniugi vivranno separati, come già vivono dal primo giorno della separazione;
- I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni e qualsiasi assegno alimentare essendo entrambi autosufficienti;
- Il signor e la sig.ra trasferiranno la propria residenza appena Parte_2 Parte_1 troveranno una sistemazione abitativa;
- Le figlie minori, collocate presso la madre, saranno affidate ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, sempre tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
- Il padre potrà visitare e tenere con sé le figlie, sempre compatibilmente con le inclinazioni, gli impegni ed i desideri delle stesse, nonché gli impegni lavorativi del padre, a week – end alterni, dal sabato mattina alle ore 10.00 fino alla domenica alle ore 12.00;
- Il padre terrà con sé le figlie, oltre ai tempi già previsti, anche per due pomeriggi la settimana, personalmente o a mezzo di persona di fiducia da lui delegata, in giornate da concordare fra le parti, dall'uscita di scuola fino alle 19,00, nel periodo scolastico. Ciò al fine di permettere alla moglie di reperire una occupazione stabile;
- Le permanenze notturne decorreranno dal momento in cui padre avrà rinvenuto una abitazione idonea e stabile. Sino a quel momento, egli visiterà e terrà con sé le figlie come indicato al paragrafo precedente;
- Il padre terrà altresì con sé le figlie nei periodi estivi, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, per quattro settimane estive anche non consecutive, da concordare entro la fine del mese di aprile di ogni anno, n. 7 giorni (6 notti) nelle vacanze invernali (includendo ad anni alterni il giorno di Natale e Capodanno), n. 3 giorni (2 notti) nelle vacanze pasquali (includendo ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo);
- Il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 23 di ogni mese euro 600 mensili a titolo di contributo di mantenimento delle figlie, rivalutati annualmente in base all'indice Istat;
sino a quando la sig.ra non avrà provveduto a reperire un'altra soluzione abitativa, Parte_1 in luogo dell'assegno di mantenimento il padre corrisponderà il canone di locazione dell'immobile in cui si trovano attualmente le figlie, nelle mani del locatore;
- Il padre corrisponderà inoltre alla madre la quota del 50% delle spese straordinarie previste nel Protocollo del Tribunale di Bologna;
- La signora avrà diritto di percepire la quota del 50% dell'Assegno Unico per le figlie, Pt_1 precisando che essa acquisirà il diritto di percepire la quota del 100% di tale assegno, o di altra analoga misura assistenziale tempo per tempo vigente, nel caso il signor dovesse Pt_2 successivamente trasferire la propria residenza o domicilio fuori dello Stato italiano;
- Nell'ipotesi che il signor dovesse successivamente trasferire la propria residenza o Pt_2 domicilio fuori dello Stato italiano, e che dunque lo stesso non fosse più di pronta reperibilità per fornire le autorizzazioni e sottoscrizioni (scolastiche, ludiche, sanitarie, e similari), dette autorizzazioni potranno essere rilasciate anche solo dalla madre, la quale dovrà comunque in ogni caso tempestivamente informarne il padre;
- Invariate le residue pattuizioni di separazione, in quanto non incompatibili;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di SAN GIOVANNI IN PERSICETO di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. spese compensate.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 08.10.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Roberta Cinosuro IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla