Sentenza 21 aprile 2009
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale, il termine entro il quale il prefetto deve emettere l'ordinanza-ingiunzione - vigenti gli artt. 203, comma 2, e 204 del codice della strada, come modificati dal d.l. n. 151 del 2003, conv., con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003 - è complessivamente di 180 giorni, giacché al termine di 120 giorni, previsto dall'art. 204, deve essere aggiunto quello di 60 giorni, stabilito dal precedente art. 203, per la trasmissione degli atti al prefetto da parte del comando accertatore al quale viene presentato il ricorso. Ai fini del rispetto del termine entro cui il prefetto deve emettere l'ordinanza ingiunzione è, poi, sufficiente la semplice emissione - e non la notifica - dell'ordinanza suddetta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/04/2009, n. 9420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9420 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - rel. Consigliere -
Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NN MI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRISCIANO 43, presso lo studio dell'avvocato TUFANI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA FIRENZE;
- intimata -
avverso la sentenza n. 3223/2005 del GIUDICE DI PACE di FIRENZE del 19/05/05, depositata il 31/05/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 02/12/2008 dal Consigliere e Relatore Dott. MIGLIUCCI Emilio;
udito l'Avvocato TUFANI GIUSEPPE per il ricorrente che insiste per l'accoglimento del ricorso e chiede la trattazione in Pubblica Udienza;
udito il P.G. in persona del Dott. CARESTIA Antonietta, che conferma le conclusioni scritte.
FATTO E DIRITTO
HE NN ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il Giudice di Pace aveva rigettato l'opposizione dal medesimo proposta avverso l'ordinanza - ingiunzione emessa per violazione dell'art. 158 C.d.S., comma 2, lett. i) e comma 6.
Non ha svolto attività difensiva l'intimato.
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c. il Procuratore Generale ha inviato richiesta scritta di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.
Il ricorso è manifestamente infondato e va rigettato. Con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 204 C.d.S. nullità della sentenza per totale incongruenza della motivazione, deduce che il Giudice di Pace aveva erroneamente ritenuto tempestiva l'ingiunzione depositata il 26/5/2004, ovvero dopo i 90+30 giorni previsti dalla L. n. 340 del 2000 all'epoca in vigore e notificata il 5/6/2004, atteso che il ricorso al Prefetto era stato depositato il 10/12/2003. Il motivo va disatteso.
La normativa in vigore al momento in cui era stato presentato il ricorso amministrativo al Prefetto era quella dettata dal D.L. n. 151 del 2003 conv. con modificazioni nella L. n. 214 del 2003, ex art.203, comma 2, e art. 204, commi 1 e 1 bis, secondo i quali l'ordinanza ingiunzione deve essere emessa dal Prefetto nel complessivo termine di 180 giorni, giacché al termine di centoventi giorni previsto dall'art. 204 C.d.S. (citato D.L. n. 151 del 2003, ex art. 4, comma quater conv. con modificazioni nella L. n. 214 del 2003) deve essere aggiunto il termine stabilito dall'art. 203 C.d.S.
per la trasmissione degli atti al Prefetto da parte del responsabile dell'ufficio o del comando accertatore della violazione, al quale viene presentato il ricorso ai fini del rispetto del termine (stabilito dall'art. 204 C.d.S.) entro cui il Prefetto deve emettere l'ordinanza - ingiunzione, è sufficiente la semplice emissione - e non anche la notifica - dell'ordinanza suddetta (Cass. 3140/2004):
nella specie, secondo quanto accertato dallo stesso Giudice di Pace, l'ingiunzione venne emessa il 26/5/2004 nel rispetto dell'anzidetto temine dalla presentazione del ricorso (il 10/12/2003). Con il secondo motivo il ricorrente,lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 324 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., censura la decisione gravata che, in considerazione del principio del dedotto e del deducibile, aveva escluso l'esistenza del giudicato, atteso che con le sentenze del Giudice di Pace di Firenze n. 85 e 86 del 2002 era stata accertata la natura privata e non pubblica dell'area sulla quale era stata rilevata la pretesa infrazione e ritenuta, di conseguenza, l'insussistenza dell'infrazione stessa e del potere sanzionatorio della P.A..
Il motivo va disatteso.
Anzi tutto, va escluso che la Prefettura fosse tenuta a dimostrare la natura pubblica dell'area della quale si discute, in quanto natura siffatta è oggetto di presunzione posta dallo stesso ordinamento, se pure iuris tantum. Tale presunzione di demanialità, in base alla quale va ritenuta la natura pubblica dell'area in discussione e, conseguentemente, affermata la legittimità dell'ordinanza sindacale con la quale sull'area stessa è stata imposta la zona pedonale, è, infatti, espressamente prevista dalla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art.22, comma 3, all. F., norma dalla quale si dispone che "nell'interno delle città e dei villaggi fanno parte delle strade comunali, le piazze gli spazi e i vicoli ad essi adiacenti ed aperti sul suolo pubblico, restando ferme le consuetudini, le convenzioni esistenti e i diritti acquisiti". Presunzione che va, dunque, considerata operante sin quando non sia superata, senza bisogno di prova in senso positivo - confermativo da parte della P.A., ad opera della parte che da una diversa qualificazione dell'area intenda trarre conseguenze a sè favorevoli, mediante elementi probatori idonei a dimostrare, in senso negativo rispetto alla presunzione stessa, l'esistenza di convenzioni che attribuiscano la proprietà dell'area a soggetti diversi dal Comune e/o di consuetudini locali che ne escludano la demanialità.
Ne consegue che, in difetto di prova contraria fornita dall'opponente, il giudice a quo non poteva, in ogni caso, ritenere la natura privata dell'area e disapplicare l'ordinanza sindacale. Nessuna rilevanza poteva, poi, avere la pronunzia già resa da altro G.d.P. su questione analoga, e non soltanto perché evidentemente errata in quanto resa, in violazione della surrichiamata norma, sulla mancata prova, da parte della P.A. resistente, in ordine alla natura pubblica dell'area. La devoluzione al giudice ordinario dell'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di pena pecuniaria per infrazione al C.d.S. o ad altre disposizioni presidiate da sanzione amministrativa consente, infatti, al detto giudice, per il caso in cui l'opposizione medesima lo richieda, lo svolgimento d'un'indagine sulla legittimità del provvedimento amministrativo, integrativo della norma la cui violazione è stata posta a fondamento di detta sanzione, costituente il presupposto del provvedimento sanzionatorio, ma tale indagine ha carattere meramente incidentale e l'efficacia dell'operato accertamento è limitata al caso deciso.
Premesso, infatti, che con la locuzione "pregiudiziale in senso logico" s'indica il fatto costitutivo del diritto che si fa valere davanti al giudice o, come si sostiene in dottrina, "il rapporto giuridico dal quale nasce l'effetto dedotto in giudizio", è indubbio che l'efficacia del giudicato copre, in ogni caso, non soltanto la pronunzia finale, ma anche l'accertamento che si presenta come necessaria premessa o come presupposto logico - giuridico della pronuncia medesima;
la necessità della formazione del giudicato anche sul punto pregiudiziale, pur in assenza di un'apposita richiesta, deriva dal fatto che oggetto della decisione è, in primo luogo, l'indagine circa l'esistenza del rapporto giuridico sul quale la pretesa si fonda. Diversamente è a dirsi per la "pregiudiziale in senso tecnico", con la quale s'indica una situazione che, pur rappresentando un presupposto dell'effetto dedotto in giudizio, è, tuttavia, distinta ed indipendente dal fatto costitutivo sul quale si fonda quell'effetto; tale situazione, poiché non concerne l'oggetto del processo, è solamente passibile d'accertamento in via incidentale, ove non sia richiesta una decisione con efficacia di giudicato per legge od a seguito d'apposita ed ammissibile domanda formulata da una delle parti.
Ne deriva che nella specie, in assenza di un'espressa domanda di una delle parti - comunque inammissibile per difetto di legittimazione attiva e passiva delle parti in giudizio in ordine all'oggetto d'una domanda siffatta, spettanti, rispettivamente, al soggetto privato che intendesse rivendicare a sè la proprietà dell'area in discussione ed al Comune - ed escluso che la legge lo richiedesse, l'accertamento compiuto dal giudice di merito su tale situazione non può passare in giudicato, essendo stata la situazione stessa conosciuta incidenter tantum e ben potendo, quindi, la medesima essere decisa ex novo, anche in modo difforme, in un diverso ed autonomo giudizio instaurato fra le stesse parti.
Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.
Non va adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese relative alla presente fase,non avendo l'intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2008. Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2009