Cass. civ., sez. II, sentenza 21/04/2009, n. 9420
CASS
Sentenza 21 aprile 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale, il termine entro il quale il prefetto deve emettere l'ordinanza-ingiunzione - vigenti gli artt. 203, comma 2, e 204 del codice della strada, come modificati dal d.l. n. 151 del 2003, conv., con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003 - è complessivamente di 180 giorni, giacché al termine di 120 giorni, previsto dall'art. 204, deve essere aggiunto quello di 60 giorni, stabilito dal precedente art. 203, per la trasmissione degli atti al prefetto da parte del comando accertatore al quale viene presentato il ricorso. Ai fini del rispetto del termine entro cui il prefetto deve emettere l'ordinanza ingiunzione è, poi, sufficiente la semplice emissione - e non la notifica - dell'ordinanza suddetta.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 21/04/2009, n. 9420
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9420
    Data del deposito : 21 aprile 2009

    Testo completo