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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 08/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
13/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CO PP, Presidente
AL ANDREA, RE
DI FLORIO GIAMPIERO, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 18/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Sa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 276/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PESCARA sez.
2 e pubblicata il 17/05/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO 2018
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2019
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 710/2025 depositato il 14/10/2025
Richieste delle parti:
come in atti e da discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Resistente_1 S.A., con sede in Lussemburgo che rappresenta e gestisce il fondo comune di investimento Nominativo_1 ricorreva avverso il silenzio rifiuto formatosi in relazione alle istanze di rimborso per un importo complessivo pari a € 629.485,11 di ritenute di imposta applicate sugli utili distribuiti da società italiane a soggetti non residenti con riferimento alle annualità 2018,
2019 e 2020 per violazione del Trattato su Funzionamento dell'unione Europea (TFUE).
2. La ricorrente premetteva di gestire il citato fondo comune di investimento tedesco - Nominativo_1 – armonizzato e conforme con le disposizioni della Direttiva 2009/65/ CEE – che aveva detenuto, negli anni 2018, 2019 e 2020 delle partecipazioni in società residenti in Italia con azioni quotate in borsa. Pur trattandosi di organismi di investimento collettivo di valori mobiliari soggetti alla direttiva UCITS ed ai controlli esercitati dalle competenti autorità finanziarie, i dividendi che il fondo aveva percepito per tali partecipazioni sono stati assoggettati a ritenuta titolo di imposta (imposta sostitutiva) nella misura variabile, a seconda degli anni, del 20% o del 26% ai sensi degli artt. 27 comma 3 e 27-ter comma 1 DPR 600/73. Ciò a differenza degli analoghi OICVM/OICR italiani i cui redditi ai sensi dell'art. 73
c. 5 quinquies DPR n. 917 del 22 dicembre 1986 (TUIR) sono esenti da IRES, purché i fondi o i soggetti incaricati della gestione siano sottoposti a forme di vigilanza prudenziale. Rilevava, pertanto, l'oggettiva disparità di trattamento fiscale da parte dell'Italia dei dividendi di fonte domestica percepiti da un OICR tedeschi, sottoposti ad imposizione mediante ritenuta/imposta sostitutiva domestica pari al 20% o 26%, rispetto ad analoghi dividendi percepiti da un OICR italiano totalmente esenti da imposizione con conseguente violazione dell'art. 63 del TFUE.
3. Con sentenza N. 276/2024 depositata in data 17.5.2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara accoglieva parzialmente il ricorso, ravvisando la lamentata disparità di trattamento e la conseguente violazione dell'art. 63 TFUE. In particolare, affermava espressamente che “tenuto conto che vi è stata una discriminazione con riferimento al trattamento tributario sui dividendi percepiti da parte ricorrente in violazione dell'art. 63 TFUE, che trattasi di fondo di investimento rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva “2009/65/Ce”, che il fondo è soggetto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), che il fondo è stato istituito ed opera in conformità alla direttiva UCITS, che il fondo è soggetto a specifici obblighi di differenziazione del rischio e restrizioni agli investimenti in conformità con la direttiva UCITS, che la documentazione in atti comprova tali requisiti, che l'Amministrazione non ha fornito, come avrebbe dovuto, prove contrarie al di là di affermazioni di principio, corrette sul piano potenziale ma prive di adeguata prova, il ricorso va accolto… con particolare riferimento alla sussistenza di presupposti che giustifichino la diversità di trattamento”. Tuttavia, l'accoglimento era solo parziale posto che la stessa Corte ha ritenuto che sui dividendi corrisposti alla ricorrente andasse comunque applicata la ritenuta dell'1,20% di cui all'art. 27-ter DPR 600/73, “tenuto conto che la richiesta di rimborso ha riguardato le ritenute subite nel 2017 – come da prospetto nel ricorso – e che non può beneficiare di un trattamento di esenzione con conseguente disparità a danno delle SICAV residenti per i dividendi alle stesse corrisposti nel medesimo periodo di imposta.”
4. Il Centro Operativo dell'Agenzia delle Entrate presentava appello avverso detta sentenza, deducendo
“violazione e falsa applicazione degli artt. 63 e 65 TFUE, in combinato disposto con l'art. 2697 c.c.” attesa l'assenza di prova della discriminazione, nonchè “violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc in combinato disposto con l'art. 360 c. 1 n. 5 cpc;
sulle carenze della documentazione esibita” per omessa considerazione delle eccezioni sollevate dall'ufficio sulla documentazione esibita ritenuta carente e inidonea a far considerare assolto l'onere probatorio gravante sulla ricorrente.
5. Con atto di controdeduzioni Resistente_1 S.A. si costituiva nel giudizio di appello, contestando tutte le censure mosse dall'ufficio alla sentenza impugnata. Proponeva, altresì, appello incidentale richiedendo la restituzione di tutte le ritenute subite sui dividendi e censurando la sentenza nella sola parte in cui ha proceduto alla rideterminazione del quantum del rimborso spettante nella misura pari alla differenza tra le ritenute operate e quella comunque dovuta nella misura dell'1,20%, rilevando, in particolare, l'inidoneità di tale rideterminazione ad eliminare la riconosciuta disparità di trattamento, atteso che, in realtà, “nessuna imposta nella misura dell'1,20% è dovuta dagli OICR Italiani né lo è mai stata”.
6. All'udienza del 13/10/2025 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo tratteneva la causa in decisione, depositando successivamente il dispositivo e la motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato e va, pertanto, rigettato.
All'esito di un'attenta e completa disamina del quadro normativo di riferimento, i giudici di primo grado hanno correttamente rilevato che la normativa fiscale italiana, garantendo un regime di esenzione o, comunque, di tassazione minima agli OICVM/OICR italiani (SICAV incluse) e imponendo, al contempo, una ritenuta alla fonte ai dividendi in uscita, comunque in misura significativamente superiore, ha introdotto una tipica restrizione al movimento dei capitali, dissuadendo i non residenti dall'effettuare investimenti in territorio nazionale. Come espressamente ribadito dai primi giudici, tale trattamento discriminatorio realizza una evidente violazione dell'art. 63 TFUE che garantisce la libera circolazione dei capitali all'interno dei paesi dell'Unione, posto che tale violazione “può prodursi non solo laddove il sistema tributario di uno Stato membro preveda trattamenti discriminatori sulla base della residenza fiscale dei soggetti coinvolti, ma anche allorquando i requisiti per accedere a taluni regimi di favore siano talmente stringenti per i soggetti esteri da dissuaderli dall'effettuare investimenti nello Stato membro”.
D'altro canto, sia la legislazione sia la giurisprudenza della Corte di Cassazione più recenti hanno progressivamente posto rimedio a simili trattamenti discriminatori, ispirandosi al principio generale del diritto degli OICR UE a beneficiare del medesimo trattamento spettante, in analoghe condizioni, ad un OICR italiano.
In relazione al caso di specie, tale discriminazione appare sussistente anche in concreto non ravvisandosi ragioni giustificative di un trattamento diseguale in virtù del disposto di cui all'art. 65 del TFUE. Infatti, la deroga al principio di non discriminazione è disciplinata in maniera stringente e deve giustificarsi in ragione della necessità di non sovvertire la coerenza intera dell'ordinamento in materia tributaria e di controllo delle istituzioni finanziarie;
oppure deve essere giustificata da “motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza”. Come correttamente ribadito dai primi giudici, nel caso di specie, in realtà, non sono ravvisabili nel quadro giuridico di riferimento tali ordini di ragioni in grado di giustificare la deroga alla oggettiva disparità di trattamento tra gli OICR residenti esentati dal pagamento dell'imposta sui dividendi e gli omologhi fondi di investimento europei che a tale imposta sono assoggettati. Nè sono stati forniti elementi persuasivi in tal senso dall'ufficio che, avendo sollevato la relativa eccezione, doveva ritenersi gravato dal relativo onere probatorio ex art. 2697 c.c.
Ancora privi di pregio appaiono i rilievi circa la carenza di documentazione esibita dalla ricorrente in ordine ai presupposti per il conseguimento del rimborso. Come analiticamente evidenziato nelle controdeduzioni di parte appellata, sono stati adeguatamente documentati i presupposti oggettivi per il conseguimento del rimborso ex art. 38 DPR 602/73 nonchè l'effettiva sottoposizione ad imposta sui dividendi, dovendosi al riguardo precisare che non rientra tra tali presupposti anche la prova dell'effettivo assoggettamento ad imposizione dei dividendi in Lussemburgo. Trattasi infatti di requisito non necessario, posto che l'originaria istanza di rimborso non si fondava sulla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo, ma sulla violazione dei principi eurounitari di libertà di stabilimento e di divieto di trattamenti discriminatori: rispetto ai quali risulta del tutto irrilevante la circostanza che i medesimi dividendi siano stati sottoposti a tassazione in Lussemburgo.
Infine, deve accogliersi l'appello incidentale posto che come correttamente evidenziato dalla società ricorrente, il riconoscimento dell'imposta nella minore misura prevista dall'art. 27 c. 3 ter DPR 600/73 non eliminerebbe l'accertata discriminazione a fronte di un'esenzione totale degli OICR italiani non soggetti neppure a tale tassazione minima.
La regolamentazione delle spese deve seguire il criterio generale della soccombenza.
P.Q.M.
respinge l'appello principale, accoglie l'appello incidentale, e condanna il COP al pagamento delle spese del grado, liquidate in € 15.000, oltre accessori di legge.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
13/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CO PP, Presidente
AL ANDREA, RE
DI FLORIO GIAMPIERO, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 18/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Sa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 276/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PESCARA sez.
2 e pubblicata il 17/05/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO 2018
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2019
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 710/2025 depositato il 14/10/2025
Richieste delle parti:
come in atti e da discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Resistente_1 S.A., con sede in Lussemburgo che rappresenta e gestisce il fondo comune di investimento Nominativo_1 ricorreva avverso il silenzio rifiuto formatosi in relazione alle istanze di rimborso per un importo complessivo pari a € 629.485,11 di ritenute di imposta applicate sugli utili distribuiti da società italiane a soggetti non residenti con riferimento alle annualità 2018,
2019 e 2020 per violazione del Trattato su Funzionamento dell'unione Europea (TFUE).
2. La ricorrente premetteva di gestire il citato fondo comune di investimento tedesco - Nominativo_1 – armonizzato e conforme con le disposizioni della Direttiva 2009/65/ CEE – che aveva detenuto, negli anni 2018, 2019 e 2020 delle partecipazioni in società residenti in Italia con azioni quotate in borsa. Pur trattandosi di organismi di investimento collettivo di valori mobiliari soggetti alla direttiva UCITS ed ai controlli esercitati dalle competenti autorità finanziarie, i dividendi che il fondo aveva percepito per tali partecipazioni sono stati assoggettati a ritenuta titolo di imposta (imposta sostitutiva) nella misura variabile, a seconda degli anni, del 20% o del 26% ai sensi degli artt. 27 comma 3 e 27-ter comma 1 DPR 600/73. Ciò a differenza degli analoghi OICVM/OICR italiani i cui redditi ai sensi dell'art. 73
c. 5 quinquies DPR n. 917 del 22 dicembre 1986 (TUIR) sono esenti da IRES, purché i fondi o i soggetti incaricati della gestione siano sottoposti a forme di vigilanza prudenziale. Rilevava, pertanto, l'oggettiva disparità di trattamento fiscale da parte dell'Italia dei dividendi di fonte domestica percepiti da un OICR tedeschi, sottoposti ad imposizione mediante ritenuta/imposta sostitutiva domestica pari al 20% o 26%, rispetto ad analoghi dividendi percepiti da un OICR italiano totalmente esenti da imposizione con conseguente violazione dell'art. 63 del TFUE.
3. Con sentenza N. 276/2024 depositata in data 17.5.2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara accoglieva parzialmente il ricorso, ravvisando la lamentata disparità di trattamento e la conseguente violazione dell'art. 63 TFUE. In particolare, affermava espressamente che “tenuto conto che vi è stata una discriminazione con riferimento al trattamento tributario sui dividendi percepiti da parte ricorrente in violazione dell'art. 63 TFUE, che trattasi di fondo di investimento rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva “2009/65/Ce”, che il fondo è soggetto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), che il fondo è stato istituito ed opera in conformità alla direttiva UCITS, che il fondo è soggetto a specifici obblighi di differenziazione del rischio e restrizioni agli investimenti in conformità con la direttiva UCITS, che la documentazione in atti comprova tali requisiti, che l'Amministrazione non ha fornito, come avrebbe dovuto, prove contrarie al di là di affermazioni di principio, corrette sul piano potenziale ma prive di adeguata prova, il ricorso va accolto… con particolare riferimento alla sussistenza di presupposti che giustifichino la diversità di trattamento”. Tuttavia, l'accoglimento era solo parziale posto che la stessa Corte ha ritenuto che sui dividendi corrisposti alla ricorrente andasse comunque applicata la ritenuta dell'1,20% di cui all'art. 27-ter DPR 600/73, “tenuto conto che la richiesta di rimborso ha riguardato le ritenute subite nel 2017 – come da prospetto nel ricorso – e che non può beneficiare di un trattamento di esenzione con conseguente disparità a danno delle SICAV residenti per i dividendi alle stesse corrisposti nel medesimo periodo di imposta.”
4. Il Centro Operativo dell'Agenzia delle Entrate presentava appello avverso detta sentenza, deducendo
“violazione e falsa applicazione degli artt. 63 e 65 TFUE, in combinato disposto con l'art. 2697 c.c.” attesa l'assenza di prova della discriminazione, nonchè “violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc in combinato disposto con l'art. 360 c. 1 n. 5 cpc;
sulle carenze della documentazione esibita” per omessa considerazione delle eccezioni sollevate dall'ufficio sulla documentazione esibita ritenuta carente e inidonea a far considerare assolto l'onere probatorio gravante sulla ricorrente.
5. Con atto di controdeduzioni Resistente_1 S.A. si costituiva nel giudizio di appello, contestando tutte le censure mosse dall'ufficio alla sentenza impugnata. Proponeva, altresì, appello incidentale richiedendo la restituzione di tutte le ritenute subite sui dividendi e censurando la sentenza nella sola parte in cui ha proceduto alla rideterminazione del quantum del rimborso spettante nella misura pari alla differenza tra le ritenute operate e quella comunque dovuta nella misura dell'1,20%, rilevando, in particolare, l'inidoneità di tale rideterminazione ad eliminare la riconosciuta disparità di trattamento, atteso che, in realtà, “nessuna imposta nella misura dell'1,20% è dovuta dagli OICR Italiani né lo è mai stata”.
6. All'udienza del 13/10/2025 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo tratteneva la causa in decisione, depositando successivamente il dispositivo e la motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato e va, pertanto, rigettato.
All'esito di un'attenta e completa disamina del quadro normativo di riferimento, i giudici di primo grado hanno correttamente rilevato che la normativa fiscale italiana, garantendo un regime di esenzione o, comunque, di tassazione minima agli OICVM/OICR italiani (SICAV incluse) e imponendo, al contempo, una ritenuta alla fonte ai dividendi in uscita, comunque in misura significativamente superiore, ha introdotto una tipica restrizione al movimento dei capitali, dissuadendo i non residenti dall'effettuare investimenti in territorio nazionale. Come espressamente ribadito dai primi giudici, tale trattamento discriminatorio realizza una evidente violazione dell'art. 63 TFUE che garantisce la libera circolazione dei capitali all'interno dei paesi dell'Unione, posto che tale violazione “può prodursi non solo laddove il sistema tributario di uno Stato membro preveda trattamenti discriminatori sulla base della residenza fiscale dei soggetti coinvolti, ma anche allorquando i requisiti per accedere a taluni regimi di favore siano talmente stringenti per i soggetti esteri da dissuaderli dall'effettuare investimenti nello Stato membro”.
D'altro canto, sia la legislazione sia la giurisprudenza della Corte di Cassazione più recenti hanno progressivamente posto rimedio a simili trattamenti discriminatori, ispirandosi al principio generale del diritto degli OICR UE a beneficiare del medesimo trattamento spettante, in analoghe condizioni, ad un OICR italiano.
In relazione al caso di specie, tale discriminazione appare sussistente anche in concreto non ravvisandosi ragioni giustificative di un trattamento diseguale in virtù del disposto di cui all'art. 65 del TFUE. Infatti, la deroga al principio di non discriminazione è disciplinata in maniera stringente e deve giustificarsi in ragione della necessità di non sovvertire la coerenza intera dell'ordinamento in materia tributaria e di controllo delle istituzioni finanziarie;
oppure deve essere giustificata da “motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza”. Come correttamente ribadito dai primi giudici, nel caso di specie, in realtà, non sono ravvisabili nel quadro giuridico di riferimento tali ordini di ragioni in grado di giustificare la deroga alla oggettiva disparità di trattamento tra gli OICR residenti esentati dal pagamento dell'imposta sui dividendi e gli omologhi fondi di investimento europei che a tale imposta sono assoggettati. Nè sono stati forniti elementi persuasivi in tal senso dall'ufficio che, avendo sollevato la relativa eccezione, doveva ritenersi gravato dal relativo onere probatorio ex art. 2697 c.c.
Ancora privi di pregio appaiono i rilievi circa la carenza di documentazione esibita dalla ricorrente in ordine ai presupposti per il conseguimento del rimborso. Come analiticamente evidenziato nelle controdeduzioni di parte appellata, sono stati adeguatamente documentati i presupposti oggettivi per il conseguimento del rimborso ex art. 38 DPR 602/73 nonchè l'effettiva sottoposizione ad imposta sui dividendi, dovendosi al riguardo precisare che non rientra tra tali presupposti anche la prova dell'effettivo assoggettamento ad imposizione dei dividendi in Lussemburgo. Trattasi infatti di requisito non necessario, posto che l'originaria istanza di rimborso non si fondava sulla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo, ma sulla violazione dei principi eurounitari di libertà di stabilimento e di divieto di trattamenti discriminatori: rispetto ai quali risulta del tutto irrilevante la circostanza che i medesimi dividendi siano stati sottoposti a tassazione in Lussemburgo.
Infine, deve accogliersi l'appello incidentale posto che come correttamente evidenziato dalla società ricorrente, il riconoscimento dell'imposta nella minore misura prevista dall'art. 27 c. 3 ter DPR 600/73 non eliminerebbe l'accertata discriminazione a fronte di un'esenzione totale degli OICR italiani non soggetti neppure a tale tassazione minima.
La regolamentazione delle spese deve seguire il criterio generale della soccombenza.
P.Q.M.
respinge l'appello principale, accoglie l'appello incidentale, e condanna il COP al pagamento delle spese del grado, liquidate in € 15.000, oltre accessori di legge.