Art. 23.
Per le imprese che svolgono attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sono abrogate le agevolazioni fiscali consentite ai fini dell'imposta di ricchezza mobile dall' art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598 , e successive aggiunte e modificazioni.
Per le imprese che svolgono attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sono abrogate le agevolazioni fiscali consentite ai fini dell'imposta di ricchezza mobile dall' art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598 , e successive aggiunte e modificazioni.