TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 191
TAR
Sentenza 16 marzo 2026

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  • Accolto
    Diritto alla terapia ABA

    La normativa nazionale (L. 134/2015, DPCM 12/01/2017) e le linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità riconoscono la validità scientifica e l'efficacia della terapia ABA per i disturbi dello spettro autistico, rendendola prestazioni erogabile dal SSN. La CTU ha confermato la necessità e l'efficacia della terapia per il minore.

  • Accolto
    Rimborso spese per terapia ABA

    L'ASP non ha provveduto alla presa in carico del minore con la terapia ABA prescritta, obbligando i genitori a sostenerne i costi privatamente. Pertanto, l'ASP è condannata al rimborso delle spese documentate relative alla terapia ABA a partire dalla data di riconoscimento della patologia da parte dell'ASP stessa.

  • Accolto
    Danno da ansia e frustrazione dei genitori

    Il mancato riscontro dell'ASP all'istanza di attivazione del trattamento terapeutico ha causato ai genitori un pregiudizio in termini di ansia e frustrazione, liquidabile equitativamente.

  • Accolto
    Perdita di chance del minore

    La minore intensità della terapia ricevuta dal minore rispetto alle 20 ore settimanali raccomandate dalla CTU ha comportato una perdita di chance di miglioramento ulteriore, risarcibile in via equitativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 191
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 191
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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