Sentenza 16 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00191/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00433/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 433 del 2025, proposto dai sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. Stefania Aurora Pedà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asp di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
per l'accertamento:
- del diritto del minore alla presa in carico in via diretta o indiretta da parte dall'ASP di Reggio Calabria per la terapia con metodologia ABA alla luce della L. 134/2015;
e per il risarcimento:
- del danno risultante dal dover provvedere privatamente ad una terapia che dovrebbe essere garantita dall’ASP;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa RO AZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 2.08.2025 e depositato in data 21.08.2025, i ricorrenti, all’uopo rinviando alla documentazione sanitaria in atti, hanno premesso di esercitare la potestà genitoriale sul figlio -OMISSIS-, nato a [...] il -OMISSIS-, affetto da disturbo dello spettro autistico, giusta diagnosi effettuata, in data 14.06.2017, dal Neuropsichiatra Infantile dott. -OMISSIS- - il quale prescriveva l’avvio della terapia cognitivo comportamentale con metodo ABA – e confermata dall’ASP di Reggio Calabria in data 17.01.2018.
A seguito di ricorso giudiziario, il minore veniva riconosciuto invalido al 100%, con diritto all’indennità di accompagnamento, nonché portatore di uno stato di handicap, ex art. 3 comma 3 della L. n. 104/92.
1.1 A far data dal 2017, non essendo erogata dall’ASP di Reggio Calabria, il minore veniva avviato alla terapia ABA privatamente presso il centro Prometeo per 6 ore settimanali.
In data 09.07.2021, l’UOC di Neuropsichiatria Infantile di Messina prescriveva la prosecuzione della terapia con metodologia ABA, in maniera intensiva per almeno 20 ore settimanali.
2. Stante l’impossibilità di continuare a sostenere gli ingenti costi del trattamento terapeutico erogato privatamente, i ricorrenti, con nota dell’11.06.2021, inviata a mezzo pec all’ASP di Reggio Calabria ed alla Regione Calabria, chiedevano una immediata presa in carico del minore con l’erogazione della terapia, con metodologia ABA, nonché il rimborso degli importi medio tempore corrisposti per la medesima terapia riabilitativa.
3. I ricorrenti avviavano, quindi, nei confronti dell’A.S.P. di Reggio Calabria, un’azione ex art. 700 c.p.c., innanzi al Tribunale Reggio Calabria, sezione Lavoro (ricorso n. -OMISSIS- R.G.).
3.1 Nel corso del giudizio cautelare, veniva disposta C.T.U. all’esito della quale, con ordinanza del -OMISSIS-, il G.L., in accoglimento del ricorso, condannava l’ASP di Reggio Calabria «a provvedere, direttamente o indirettamente, in favore del minore -OMISSIS- -OMISSIS- alla erogazione di 20 ore di terapia con metodo ABA comprensive della formazione e supporto della famiglia e dell’insegnante; o, in subordine, a sostenere l’onere economico di tale terapia con conseguente diritto di rivalsa dei ricorrenti, e tanto almeno fino al compimento del 13° anno di età ».
4. L’azione di merito, successivamente avviata dai ricorrenti unitamente ai genitori di altri minori, affetti dalla medesima patologia (ricorso n. -OMISSIS- R.G.), veniva dichiarata inammissibile dal Tribunale Reggio Calabria, sezione Lavoro, per difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo (sentenza n. -OMISSIS-).
5. I ricorrenti proponevano, quindi, un ricorso cumulativo, in riassunzione, dinanzi a questo Tribunale (n. -OMISSIS- REG.RIC.), definito con sentenza (n. -OMISSIS-) di inammissibilità, per ragioni di rito.
6. In considerazione di quanto sopra, gli odierni istanti si sono, dunque, determinati all’instaurazione del ricorso in esame, chiedendo di accertare e dichiarare:
- il diritto del minore a ricevere a carico del Sistema Sanitario regionale l’erogazione del trattamento riabilitativo e, per l’effetto, condannarsi la ASP di Reggio Calabria a prendere in carico il minore in via diretta o indiretta per l’esecuzione dei suddetti trattamenti, nei modi e nei tempi statuiti dalla pronuncia del Tribunale Civile di Reggio Calabria in via cautelare;
- il diritto dei genitori ad ottenere il rimborso di tutte le spese fin qui sostenute, a titolo di corrispettivo per la terapia abilitativa erogata, pari al complessivo importo di € 35.945,00, oltre interessi e rivalutazione da ciascuna fattura sino all’effettivo soddisfo;
- che l’inadempimento dell’ASP di Reggio Calabria ha cagionato un grave danno sia al minore in termini di perdita di chance, che ai genitori in termini di danno patrimoniale e non patrimoniale, nonché da ritardo; per l’effetto, condannare l’ASP di Reggio Calabria al relativo risarcimento del danno per l’importo che risulterà in corso di causa, ovvero per l’importo che sarà ritenuto di giustizia.
7. Il ricorso risulta affidato ad un'unica articolata censura appresso sintetizzata.
- “ 1. Violazione della L. n. 134/15. Violazione dell’art. 32 della Costituzione - eccesso di potere per ingiustizia manifesta – irragionevolezza – inefficacia ed inefficienza dell’azione Amministrativa .”;
Il diritto del minore a ricevere dall’ASP territorialmente competente, quale trattamento del disturbo dello spettro autistico da cui è affetto, la somministrazione di terapia, mediante metodologia A.B.A., troverebbe titolo, innanzitutto, nell’art. 32 della Costituzione, nonché nelle fonti normative appresso indicate, funzionali a darvi concreta attuazione: l’art. 1 commi 2 e 3 D.lgs. n. 502/92; la L. n. 833/78; L. n. 134/2015 la quale prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico (art. 1), prescrivendo (art. 2) che l'Istituto Superiore di Sanità aggiorni le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali; le cd. “Linee guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti”, pubblicate nel 2011, aggiornate nel 2015 ed inserite nel sistema nazionale delle Linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute, le quali avrebbero riconosciuto espressamente la validità scientifica del metodo cd. A.B.A. relativamente ai soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico.
8. L’ASP di Reggio Calabria non si è costituita in giudizio.
9. In occasione della pubblica udienza del 28 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
10. La domanda spiegata dai genitori del minore -OMISSIS-, tendente alla condanna dell'ASP di Reggio Calabria al riconoscimento del diritto di quest’ultimo ad essere sottoposto ad uno specifico ed individualizzato trattamento terapeutico, coincidente con la terapia comportamentale con il metodo A.B.A., sia in modalità diretta che per equivalente monetario, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010.
11. Il ricorso è fondato, nei termini appresso indicati e, come tale, deve essere accolto.
12. Viene all’esame del Collegio l’accertamento del diritto soggettivo del minore -OMISSIS-, nato a [...] il -OMISSIS-, affetto da disturbo dello spettro autistico, giusta diagnosi confermata dall’ASP di Reggio Calabria, in data 17.01.2018, ad essere sottoposto al trattamento terapeutico mediante la metodologia dell’analisi comportamentale applicata, cd. A.B.A. (Applied Behaviour Analysis), a cura della medesima ASP, territorialmente competente.
13. L’apprezzamento – quanto all’ an debeatur - del diritto del minore ad essere sottoposto, a carico del Servizio Sanitario Nazionale, alla sopra citata terapia passa dalla preliminare ricognizione della normativa vigente in materia.
Occorre, cioè, ricostruire il quadro normativo di riferimento per comprendere se il trattamento A.B.A. (analisi comportamentale applicata - Applied Behaviour Analysis), invocato dai ricorrenti, rientri nel novero delle prestazioni sanitarie per le quali sussistono evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute e, come tale, sia sussumibile nei c.d. Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.) erogati dal Servizio sanitario nazionale.
Vengono, dunque, in rilievo, oltre alle previsioni normative di cui agli artt. 1 e 3 septies commi 4 e 5 D.lgs. n. 502/92, D.lgs. n. 502/92, la disposizione di cui all’art. 26 L. n. 833/1978, rubricato “Prestazioni di riabilitazione” secondo cui: « Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale ».
14. Con specifico riferimento ai disturbi dello spettro autistico, soccorrono, altresì, le disposizioni di cui alla L. n. 134/2015 («Disposizioni in materia di diagnosi, cura e riabilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie») secondo cui:
- art. 2: “ L'Istituto superiore di sanità aggiorna le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali ”;
- art. 3: « Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e tenuto conto del nuovo Patto per la salute 2014-2016, con la procedura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili »;
- art. 4: « Entro centoventi giorni dall'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza previsto dall'articolo 3, comma 1, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, provvede, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza medesimi, all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 22 novembre 2012. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale ».
15. Nel 2015, il predetto Istituto Superiore ha aggiornato le Linee guida n. 21 del 2011 concernenti «il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti», le quali contengono un chiaro riferimento al fatto che la maggioranza dei programmi intensivi comportamentali per i disturbi dello spettro autistico si basano sui principi della modificazione comportamentale utilizzando l’analisi comportamentale applicata (Applied Behaviour Analysis, ABA). Si tratta di programmi intensivi, di solito da 20 a 40 ore la settimana, il cui obiettivo primario è l’intervento precoce rivolto a bambini di età prescolare, solitamente mediato dai genitori, con il supporto di professionisti specializzati.
15.1 Il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 (avente a oggetto la «definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502») ha, poi, definito i nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA).
In particolare, per quanto qui di interesse, l’articolo 60, comma 1, ha previsto che « ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche », con la precisazione, di cui al comma successivo, secondo cui « ai sensi dell'art. 4 della legge 18 agosto 2015, n. 134, entro centoventi giorni dall'adozione del presente decreto, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza, all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 22 novembre 2012. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale ».
Le Linee guida concernenti «il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti» sono state di recente aggiornate dall’Istituto Superiore di Sanità (09/10/2023).
16. La ricostruzione sopra operata circa le fonti del diritto sul tema consente di affermare come, in coerenza con quanto sostenuto dai ricorrenti, tra i programmi funzionali alla cura dell'autismo, erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ex art. 60 D.P.C.M. 12 gennaio 2017, in quanto contemplati nelle Linee Guida dell’Istituto superiore della sanità in applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (cd. L.E.A.), l'analisi comportamentale applicata (Applied Behaviour Analysis – A.B.A.) costituisca uno dei modelli prescritti per l’approccio terapeutico nei confronti dell’autismo.
Si tratta di una metodica basata sull'uso della scienza del comportamento per la modifica di comportamenti socialmente significativi, che, come del resto affermato dallo stesso Consiglio di Stato, « rientra pienamente nella previsione di cui all'art. 1, comma 7, d.lvo n. 502/1992, intercettando tipologie di assistenza, servizi e prestazioni sanitarie "che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate", nonché tra le metodiche basate sulle più avanzate evidenze scientifiche di cui all'art. 60 del DPCM 12 gennaio 2017 » (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 23 marzo 2022, n. 2129).
17. Ebbene siffatto trattamento non è stato prescritto dall’ASP di Reggio Calabria - che pure ha riconosciuto la patologia da cui è affetto il piccolo -OMISSIS- - né stato prescritto un trattamento alternativo, specificamente indicato per la cura dei disturbi autistici, essendosi l’amministrazione limitata ad indicare generiche terapie riabilitative, non rientranti tra quelle elettive per la cura della patologia in questione.
18. Tanto premesso in linea generale e venendo al caso in esame, il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalle puntuali valutazioni rese, innanzi al giudice ordinario, adito ex art. 700 c.p.c., dal nominato C.T.U., dott. Domenico D’Agostino, Specialista in Neuropsichiatria Infantile.
18.1 L’utilizzabilità di siffatta Consulenza Tecnica d’Ufficio nell’ambito del presente giudizio deve ritenersi ammessa, ai sensi dell’art. 11 comma 6 c.p.a., viepiù in considerazione della peculiare natura degli accertamenti demandati al dott. D’Agostino, siccome espletati, nel pieno contraddittorio delle medesime parti che risultano coinvolte nell’ambito dell’odierno giudizio, da un soggetto tecnicamente qualificato che ha assunto il munus di ausiliario del Giudice.
19. Il suddetto Consulente, previo esame della documentazione medica in atti e sottoposizione a visita del minore, ha rassegnato le conclusioni appresso trascritte:
« 1) Il bambino -OMISSIS- -OMISSIS- è affetto da Disturbo dello Spettro Autistico con disfunzionalità di grado moderato e negli ultimi anni ha ottenuto un miglioramento del linguaggio e del comportamento con terapia ABA;
2) la cura che sta effettuando con metodologia ABA è scientificamente valida e porta un concreto beneficio alla salute della minore;
3) tenendo in considerazione la linea guida dell’Istituto Superiore della Sanità e le condizioni cliniche di -OMISSIS-, lo stesso necessita, per la sua età, di un trattamento sia intensivo (in quanto a numero di ore settimanali) che di lunga durata; si ritengono pertanto necessarie e sufficienti venti ore settimanali di trattamento con modello ABA delle quali cinque devono essere utilizzate per la formazione e supporto della famiglia e degli insegnanti;
4) la durata del trattamento, visto il grave deficit del linguaggio ed i disturbi comportamentali, è da considerare almeno fino all’ età di 13 (tredici) anni con successiva rivalutazione sull’efficacia della terapia e sulla necessità di continuazione della stessa ».
Le suddette valutazioni peritali in uno al quadro normativo sopra tratteggiato, comprovano, dunque, l’assoluta inadeguatezza delle cure fin prestate dall’ASP nei confronti del minore e, dunque, il diritto di quest’ultimo ad essere preso in carico dall’ASP di Reggio Calabria ai fini dell’erogazione, in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute da terzi, del trattamento terapeutico nei termini sopra indicati.
20. Deve essere accolta, ma soltanto in parte, anche la domanda avente ad oggetto il rimborso, a cura dell’amministrazione, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, delle spese documentate in atti avuto, tuttavia, esclusivo riguardo a quelle espressamente corrispondenti alla somministrazione della terapia A.B.A. prestata in favore del minore da parte di professionisti privati.
Dalla documentazione versata in giudizio si evince invero come il minore, a far data dal 17.01.2018, veniva preso in carico dall’ASP di R.C. (cfr. certificazione in atti), senza tuttavia la prescrizione, ancorché in forma indiretta, a carico del S.S.N. di uno specifico trattamento terapeutico per la cura dell’autismo, men che meno quello con metodologia A.B.A., ritenuta dal C.T.U. “scientificamente valida” ed idonea ad apportare un concreto beneficio alla salute del minore (così si legge nelle conclusioni della perizia in atti).
21. Ne consegue l’obbligo ( an debeatur ) dell’A.S.P. di fornire al minore, il trattamento terapeutico con metodologia A.B.A., mediante rimborso delle spese sostenute, a tale titolo, ma soltanto a far data dal 17.01.2018, ed il conseguente diritto dei ricorrenti al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dall’inadempimento, da parte dell’A.S.P., del suddetto obbligo.
Tali danni coincidono con l’importo complessivo delle note di debito quietanzate/fatture che l’Associazione Prometeo ha emesso a fronte, per come complessivamente desumibile dalla documentazione in atti, della somministrazione del trattamento terapeutico in questione (cd. A.B.A.) in favore del minore. Tale importo complessivo è pari ad € 34.167,00 (dalla nota di debito quietanzata n. 30 del 6.02.2018, il cui importo deve essere dimezzato in quanto relativa alla terapia somministrata durante tutto il mese di gennaio 2018, alla fattura n. 519 del 17.11.2021).
Alle somme in questione dovranno essere detratte quelle che, eventualmente, l’A.S.P. ha già corrisposto a titolo di rimborso delle fatture fin qui inoltrate.
22. Merita di essere accolta anche la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dai genitori del minore in termini di ansia e frustrazione derivanti, in via presuntiva ed indiziaria, ex art. 2729 c.c., dalla difficoltà di far fronte alle ingenti spese mediche, fin qui sostenute.
Trattandosi di un pregiudizio relativo ad un bene immateriale, la prova per presunzioni è non solo ammissibile, ma è invero la prova principale (così T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 5.10.2023, n. 747; 30/12/2017, n. 990; 13/01/2016, n.39; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 21/11/2016, n. 2679; 22/04/2016, n.975; anche Tar Campania, Napoli, IV, 25 settembre 2012, n. 3936).
23. Avuto riguardo al cd. quantum debeatur , le disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. legittimano la liquidazione in via equitativa dei danni non patrimoniali (cfr. tra le tante, Cassazione civile sez. VI, 13/04/2022, n. 11930).
Ciò posto, appare equo liquidare, in favore dei genitori, la somma complessiva pari ad € 2.000,00 a titolo di danni non patrimoniali subiti per effetto del mancato riscontro, da parte dell’ASP di Reggio Calabria, all’istanza di attivazione del trattamento terapeutico richiesto in favore del minore.
24. Quanto alla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, per perdita di chance, patiti dal minore, la stessa deve essere accolta.
I ricorrenti hanno chiesto di essere risarciti, per equivalente, del danno corrispondente ai miglioramenti che il minore avrebbe potuto ottenere se avesse beneficiato di un trattamento terapeutico con una frequenza superiore rispetto a quella fin qui assicurata.
Gli accertamenti medici svolti dal C.T.U. dott. Domenico D’Agostino, da cui non vi è ragione di discostarsi e che sono stati condivisi dagli odierni istanti, hanno confermato la necessità della terapia A.B.A. con una modalità (20 ore settimanali) superiore rispetto a quella fin qui erogata, ovvero 10 ore di terapia settimanali (per come accertato dal C.T.U. e per come risulta dalle fatture in atti). Sicché, ad avviso del Collegio, sussistono in atti elementi e circostanze di fatto da cui poter inferire che ove il minore fosse stato sottoposto a 20 anziché a 10 ore settimanali avrebbe avuto una chance di miglioramento ulteriore, rispetto a quello riscontrato dal C.T.U. quale conseguenza immediata e diretta della terapia svolta da professionisti privati. Tale perdita di chance è risarcibile per equivalente e, tenuto conto della natura non patrimoniale dei nocumenti patiti, può essere liquidata in via equitativa, ex artt. 1226 e 2056 c.c., nella somma di € 2.000,00 (cfr. tra le tante, Cassazione civile sez. VI, 13/04/2022, n. 11930).
25. In conclusione, il ricorso è fondato quanto alla domanda di accertamento del diritto del minore -OMISSIS-, nato a [...] il -OMISSIS-, ad essere preso in carico dall’ASP di Reggio Calabria ai fini dell’erogazione, in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, di trattamento sia intensivo (in quanto a numero di ore settimanali) che di lunga durata; si ritengono pertanto necessarie e sufficienti venti (20) ore settimanali di trattamento con modello ABA delle quali cinque devono essere utilizzate per la formazione e supporto della famiglia e degli insegnanti. La durata del trattamento, visto il grave deficit del linguaggio ed i disturbi comportamentali, è da considerare almeno fino all’età di 13 (tredici) anni con successiva rivalutazione sull’efficacia della terapia e sulla necessità di continuazione della stessa.
26. È fondata, sia pure in parte, anche la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, con la conseguente condanna dell’A.S.P. di Reggio Calabria al pagamento, in favore dei genitori, della complessiva somma di € 34.167,00. Alle somme in questione dovranno essere detratte quelle che, eventualmente, l’A.S.P. ha già corrisposto a titolo di rimborso delle fatture fin qui inoltrate dai ricorrenti.
27. È, altresì, fondata e va accolta, per le ragioni sopra esposte, la domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni non patrimoniali patiti dai genitori del minore, con conseguente condanna dell’A.S.P. di Reggio Calabria al pagamento, in favore degli stessi, della complessiva somma di € 2.000,00.
27.1 È, infine, fondata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale patito dal minore a titolo di perdita di chance, liquidato in via equitativa nella somma di € 2.000,00.
28. Sulle somme dovute a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali sono dovuti, quali accessori naturali del credito, la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale, sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, da calcolarsi dalla scadenza dei trenta giorni decorrenti dalla presentazione dell’istanza dell’11.06.2021 rimasta inevasa, fino al soddisfo (cfr. Cassazione civile sez. III, 01/02/2023, n. 2979; Cassazione civile sez. III, 04/11/2020, n. 24468).
29. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, accertando e dichiarando il diritto del minore -OMISSIS-, nato a [...] il -OMISSIS-, ad essere preso in carico dall’ASP di Reggio Calabria ai fini dell’erogazione, in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, del trattamento terapeutico con metodologia cd. A.B.A., ai sensi e nei termini di cui in motivazione.
Per l’effetto condanna l’ASP di Reggio Calabria alla definitiva presa in carico del minore, ai fini dell’erogazione, in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute da terzi, di un trattamento sia intensivo (in quanto a numero di ore settimanali) che di lunga durata pari a venti (20) ore settimanali di trattamento con modello ABA da effettuare, almeno fino all’età di 13 (tredici) anni con successiva rivalutazione sull’efficacia della terapia e sulla necessità di continuazione della stessa.
Accoglie, in parte, la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali fin qui patiti dai genitori del minore, per le ragioni di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna l’ASP di Reggio Calabria al pagamento, in favore degli stessi, dell’importo complessivo di € 34.167,00 detratte le somme che, eventualmente, l’amministrazione ha già corrisposto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, nei termini di cui in motivazione.
Accoglie la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dai genitori e, per l’effetto, condanna l’ASP di Reggio Calabria al pagamento, in favore degli stessi, della complessiva somma di € 2.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, nei termini di cui in motivazione.
Accoglie la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale patito dal minore a titolo di perdita di chance e, per l’effetto, condanna l’ASP di Reggio Calabria al pagamento, in favore dei ricorrenti, quali esercenti la potestà genitoriale sul minore, della complessiva somma di € 2.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, nei termini di cui in motivazione.
Condanna l’ASP al pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di € 1.000,00 a titolo di spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge da distrarsi nei confronti del procuratore che ne ha fatto richiesta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER RI, Presidente
RO AZ, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO AZ | ER RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.