Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/06/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 5594/2022
Tribunale Ordinario di Latina
II Sezione Civile
Addì 17.6.2025 innanzi al Giudice dr.ssa Laura Gigante, chiamata la causa:
Parte_1
c/
CP_1
Sono comparsi:
per l'opponente l'avv. Daniela Massa
per l'opposto l'avv. Andrea Ceccaroni in sostituzione dell'avv. QUARISA
MICHELE
L'avv. Massa si riporta alle note illustrative ed agli scritti difensivi di cui chiede l'integrale accoglimento. Insiste in particolare nella declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale in quanto non chiesto il differimento. L'avv. Ceccaroni si riporta alle note conclusionali chiedendo il rigetto dell'opposizione e l'accoglimento della domanda riconvenzionale.
IL GIUDICE
A seguito della discussione orale delle parti, si ritira in camera di consiglio.
È verbale
Il Giudice
Dr.ssa Laura Gigante
Il giudice all'esito della camera di consiglio, decide la causa come da seguente dispositivo di cui dà lettura alla pubblica udienza e contestuale deposito della relativa motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5594/2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
, rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, Parte_1 dall'avv. Daniela Massa, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina, via
C. Battisti, n.18;
RICORRENTE
E in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di Controparte_1
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Michele Quarisa, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, via di Villa Emiliani n. 24;
RESISTENTE
E
residente come in atti Testimone_1
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi, note illustrative e verbali di causa in atti.
Decisa all'udienza del 17.06.2025 con lettura del dispositivo in pubblica udienza all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito della relativa motivazione.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato,
esponeva che in data 07.10.2022 le veniva notificato atto di convalida Parte_1
di sfratto per morosità dell'immobile sito in Latina, via Franco Faggiana
n.1716/1718, palazzina B, int.10, piano 2, distinto al NCEU Comune di Latina al fg.204, part.117-sub 20, con contestuale decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ex art 644 c.p.c., per l'importo di € 13.331,01, per canoni di locazione scaduti da maggio 2014 a gennaio 2016, oltre quelli a scadere, agli interessi legali dalle singole scadenze e alle spese vive liquidate in € 150,00 e ai compensi liquidati in € 825,00 oltre accessori di legge, il tutto unitamente ad atto di precetto per rilascio d'immobile. La ricorrente rappresentava che i predetti titoli venivano ottenuti dalla precedente proprietaria, Giomi Real Estate s.p.a., in data 12.04.2016 (Tribunale di
Latina, R.G. n. 2057/2016) e non erano mai stati azionati.
In via preliminare, deduceva l'inefficacia del decreto ingiuntivo per decorrenza del termine di cui all'art.644 c.p.c. poiché la notifica era avvenuta il
07.10.2022, circa sette anni dopo l'emissione del decreto stesso, avvenuta il
12.04.2016, di cui chiedeva la revoca. Eccepiva, altresì, la prescrizione del credito ingiunto giacché il decreto opposto, emesso il 12.04.2016, risultava notificato solo in data 07.10.2022, senza alcuna intermedia diffida di pagamento, per cui i crediti ingiunti dovevano ritenersi prescritti. In ogni caso, deduceva che i canoni da aprile
2017 non erano dovuti, non solo perché prescritti, ma anche perché la stessa aveva rilasciato l'immobile ad aprile 2017, a differenza dell'ex coniuge di Testimone_1
cui chiedeva la chiamata in garanzia, che continuava ad occuparlo senza titolo ed era pertanto da ritenersi la persona tenuta al pagamento. In via subordinata, la ricorrente, nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte della domanda attrice, chiedeva di accertare e dichiarare tenuto a garantire e Testimone_1
manlevare la ricorrente di tutte le somme dovute a . CP_1
Si costituiva in giudizio la quale deduceva l'efficacia Controparte_1
del decreto ingiuntivo opposto, in virtù del fatto che l'emissione del decreto ingiuntivo in sede di procedimento per convalida di sfratto, alla luce di un previo contradditorio tra le parti ritualmente instaurato, non è soggetto alla comminatoria di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c. Contestava l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente in quanto il credito ingiunto, contenuto nel decreto
3 ingiuntivo emesso in data 12.04.2016, doveva essere soggetto alla prescrizione decennale. La resistente, quindi, chiedeva la condanna al pagamento del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, chiedeva le ulteriori somme maturate a titolo di indennità di occupazione a far data dal febbraio 2016, data dell'intimazione, fino al febbraio 2023, data del rilascio dell'immobile, per l'importo complessivo di € 59.997,25.
Prodotta documentazione, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, autorizzata la chiamata in causa del terzo, espletata la prova testimoniale, all'udienza del 17.06.2025, svoltasi la discussione della causa, il sottoscritto giudice ha deciso la stessa come da dispositivo con deposito contestuale della relativa motivazione.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del terzo chiamato,
non costituitosi in giudizio benchè ritualmente chiamato in causa su Testimone_1
impulso di parte ricorrente.
Nel merito l'opposizione è fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Parte ricorrente ha dedotto l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in data 12.04.2016 e notificato solamente in data 07.10.2022.
In ordine all'eccepita inefficacia del d.i. perché notificato oltre il temine di
60gg., la Suprema Corte ha precisato che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale sommario procedimento monitorio (ex-art. 633, 644 e ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio tra le parti secondo le norme del procedimento ordinario (art.
645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione ..[..].. è investito del potere- dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione
(nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ. n.
1184/2007; Cass. civ. n. 13001/2006).
4 Ciò vale anche, come nel caso di specie, per l'ipotesi di inefficacia del decreto ingiuntivo, divenuto tale per tardività della notifica sicché, in caso di opposizione, lo stesso deve essere trattato alla stessa stregua di una comune domanda giudiziale, sulla quale il giudice dell'opposizione non può esimersi dal giudicare, valutando il merito della questione. Pertanto anche l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto perché notificato oltre il termine di legge, non esime il giudice dalla cognizione sul rapporto di credito vantato dalle parti. (Corte di
Cassazione, sentenza n. 3908 del 29.02.2016).
Pertanto, l'oggetto del presente giudizio non investirà la validità o efficacia del d.i. opposto, ma la fondatezza della pretesa creditoria, essendo stata introdotta con l'opposizione un'autonoma domanda di cognizione.
E ciò in quanto la notificazione del decreto ingiuntivo, per la giurisprudenza di legittimità, pur se inefficace, poiché non notificato nel termine dei 60 giorni, ex art. 644, c.p.c., manifesta la volontà del creditore di volersi valere del titolo giuridico ivi azionato “…escludendo la presunzione di abbandono del ricorso che
è alla base della previsione di inefficacia dell'art. 644 c.p.c..”. (Cass., civ., Sez. III,
n. 3908 del 2016, cit.) e che “…detta notificazione, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso.”. (Cass.Civ., Sez.
III, n. 17478 del 2011).
Esaminando pertanto il merito della pretesa, il credito vantato era stato azionato dalla (precedente proprietaria), in sede di Controparte_2
domanda di intimazione di sfratto per morosità ove aveva ottenuto la contestuale ingiunzione di pagamento per i canoni locatizi dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2014, per tutto l'anno 2015 e per il mese di gennaio 2016 per la somma complessiva di € 13.331,01, oltre i canoni a scadere.
Sul punto deve accogliersi l'eccezione di prescrizione sollevata nel proprio atto introduttivo da parte ricorrente.
Inconferente è la deduzione di parte opposta per la quale si applicherebbe il termine lungo decennale ex art. 2953 c.c.
Infatti il decreto ingiuntivo, per essere equiparabile a titolo passato in giudicato, deve essere munito di formula ex art. 647 c.p.c. che non risulta apposta
5 nel caso di specie, essendo lo stesso stato opposto.
I canoni di locazione sono soggetti a prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, n. 3, c.c. ed il termine decorre, trattandosi di prestazioni autonome, distinte e periodiche, dalle singole scadenze di pagamento, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse del creditore a ciascun adempimento (cfr. tra le altre, Trib. di Roma n. 1900/2023).
Nel caso di specie, deve ritenersi che si è verificato un primo atto interruttivo, perfezionatosi nel mese di marzo 2016, data di notifica dell'atto di convalida di sfratto per morosità e della contestuale domanda di pagamento dei canoni scaduti (cfr. doc. all. n. 1 di parte ricorrente); in assenza di ulteriori atti interruttivi intervenuti prima della data del 07.10.2022 (data di notifica del decreto ingiuntivo emesso in sede di convalida di sfratto), devono ritenersi prescritti per decorso del termine quinquennale tutti i canoni anteriori al 7.10.2017.
In ordine alle somme successive al 7.10.2017, risulta documentalmente provato che dal 31.05.2017, la ha cambiato residenza trasferendosi a Parte_1
Latina, via Urano n.3.
Detta circostanza è ulteriormente comprovata dalle dichiarazioni testimoniali rese dalla figlia, , al quale all'udienza del 03.10.2024, Testimone_2 dichiarava: “i miei genitori erano già separati legalmente, ma fino alla metà del
2017 vivevano ancora insieme. Non ricordo a quando risale la separazione. Io sono andata via insieme a mia madre. Siamo tornate dopo per prendere alcuni effetti personali e mio padre continuava ad abitare nell'immobile in oggetto”. In particolare confermava di aver lasciato con la madre l'immobile in Latina via
Franco Faggiana n.1716/1718, palazzina B, int.10, piano 2, per trasferirsi alla via
Urano n.3.
Ad ulteriore conferma di ciò, il verbale dell'udienza presidenziale di divorzio prodotto in atti dalla ricorrente (cfr. doc. all. n. 8 di parte ricorrente) riporta che il abbia dichiarato che la ex coniuge avesse Testimone_1 Parte_1
rilasciato dall'aprile 2017 l'immobile sito in Latina via Franco Faggiana, nn. 1716-
1718, pal. B, int. 10, per trasferirsi in Latina, via Urano n. 3.
Nulla pertanto è dovuto dalla opponente in favore Parte_1 dell'opposta, non essendo la stessa nel godimento dell'immobile dall'aprile 2017.
6 In conseguenza è assorbita la domanda di manleva nei confronti di Tes_1
[...]
La ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna della Controparte_1
al pagamento delle somme relative alle mensilità successive alla data Parte_1 dell'intimazione e sino al rilascio dell'immobile avvenuto in data 03.03.2023, per la somma complessiva di € 59.997,25, a titolo di indennità di occupazione.
La domanda riconvenzionale di parte resistente, va dichiarata inammissibile in quanto non è stata formulata l'istanza di differimento dell'udienza prevista dall'art. 418 c.p.c. a pena di decadenza dalla domanda stessa.
L'inosservanza dell'onere, posto dall'art. 418 c.p.c., a carico del convenuto di chiedere la fissazione di una nuova udienza, comporta la decadenza dalla riconvenzionale e l'inammissibilità della stessa.
Il suddetto termine di decadenza ha carattere assoluto ed è rilevabile d'ufficio anche in presenza di eventuale acquiescenza della parte attrice e non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio da parte dell'attore né dall'emissione da parte del giudice del decreto di fissazione della nuova udienza
(Cassazione civile sez. III, 26/05/2014, n.11679 , Cass. n. 9965/2001).
L'opposizione pertanto va accolta ed il decreto ingiuntivo opposto revocato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile) concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
La ricorrente è stata ammessa al gratuito patrocinio come da provvedimento agli atti, per cui deve essere disposto il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. 115/2002. Nulla per spese in favore della parte contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
7 a) dichiara la contumacia di Testimone_1
b) accoglie dell'opposizione e, per l'effetto, revoca il d.i. R.G. n. 2057/2016, emesso in data 12.04.2016 dal Tribunale di Latina;
c) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di parte resistente;
d) condanna parte opposta, alla rifusione delle spese di lite in favore della opponente che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute, come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato;
e) nulla per spese in favore della parte contumace.
Così deciso in Latina il 17.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
8