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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/02/2025, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Bellesi ha pronunciato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 289/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SILVIA MARIA VERCELLONI presso la quale è elettivamente domiciliato in Bresso
Via Manzoni, 16 per delega in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. STEFANO OTTOLENGHI, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma Piazza Antonio Salviati, 1, per delega in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTA
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
ATTORE:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
a) ridurre l'iscrizione del fermo amministrativo sulla vettura Mazda A6 2.0 16V Wagon targata GL952GA di proprietà del Sig. sino alla concorrenza di € 28.784,74; Pt_1
b) dichiarare inesigibili per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali i seguenti crediti – a titolo di interessi, interessi di mora su interessi, sanzioni, interessi di mora su sanzioni e aggio coattivo su interessi e sanzioni come meglio specificato in atti:
c) accertare e dichiarare che gli importi ancora dovuti dal Sig. sono quelli Pt_1
relativi alle seguenti cartelle esattoriali:
pagina 2 di 11 pagina 3 di 11 Con vittoria di spese e compensi, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, CPA e
IVA.”
CONVENUTA:
“IN VIA PRELIMINARE, dichiari il proprio difetto di giurisdizione in favore della
Corte di Giustizia Tributaria in riferimento alle doglianze dell'opponente sui crediti di cui alle cartelle di pagamento nn. 068
20060204910154000, 06820080015727904000, 068 2011 0369286450000,
06820110411971228000, 06820120009987102000, 06820120194456137000,
06820130134928739000, 06820130170173517000, 06820140091392182000,
06820150110570482000, 06820170062124728000, 0682017 0064767746000,
06820170062124728000, 06820190001625661000, 06820190089460323000.
• IN VIA PRELIMINARE, dichiari la incompetenza del Tribunale a conoscere delle doglianze dell'opponente sui crediti di cui alle cartelle di pagamento nn. pagina 4 di 11 06820110432987006000, 06820120154370814000, 06820120218893507000,
06820130001149552000, 06820140019937151000 in favore dell'Ufficio del Giudice di
Pace di Milano, assumendo ogni conseguente statuizione di legge;
• IN VIA CAUTELARE, rigettare la richiesta di sospensione dell'atto oggetto del presente giudizio, non sussistendone i presupposti di legge.
• NEL MERITO, rigettare l'avversa opposizione e relativa domanda di accertamento negativo del credito, in quanto infondata.
• IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore dello scrivente procuratore ex art. 93 c.p.c.”
pagina 5 di 11 Motivi della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio l esponendo quanto segue: Controparte_2
- in data 16 ottobre 2023, egli ha ricevuto dall Controparte_1
la notifica della comunicazione preventiva di fermo
[...]
amministrativo n. 06880202300005416000 avente ad oggetto l'autovettura
Mazda 6 2.0 16V Wagon targata GL952GA;
- il credito posto a fondamento di detta comunicazione deriva da 25 cartelle esattoriali, mai impugnate e oramai divenute definitive, per un importo totale dovuto – alla data del 20 ottobre 2023 – di € 43.118,61;
- dalla data di notifica delle predette cartelle esattoriali, fino alla data di notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
06880202300005416000, non sono pervenute altre richieste di pagamento;
- in applicazione dei termini prescrizionali previsti dalla legge e in assenza di validi atti interruttivi, i crediti vantati dall Controparte_1
sono in larga parte estinti per intervenuta prescrizione: l'importo effettivamente dovuto, dunque, ammonta a € 3.944,23 (mentre il restante importo di € 38.634,23 è oramai prescritto);
- con PEC del 7 novembre 2023, ha trasmesso alla Parte_1
convenuta un'istanza di autotutela al fine di veder riconosciuta l'intervenuta prescrizione del credito di € 38.634,23 e la debenza della somma di € 3.944,23;
- con PEC del 16 novembre 2023, l ha Controparte_2
respinto la predetta istanza di autotutela e ha indotto l'attore ad agire in giudizio;
- la giurisdizione del Giudice ordinario sussiste anche per le cartelle esattoriali aventi ad oggetto debiti tributari, posto che l'opposizione è fondata su fatti estintivi verificatesi successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali.
2. L' si è costituita ritualmente in giudizio e ha Controparte_2
pagina 6 di 11 articolato le proprie difese.
In via preliminare, l' ha contestato la Controparte_2
giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, con riferimento cartelle di pagamento nn. 06820060204910154000, 06820080015727904000,
06820110369286450000, 06820110411971228000, 06820120009987102000,
06820120194456137000, 06820130134928739000, 06820130170173517000,
06820140091392182000, 06820150110570482000, 06820170062124728000,
06820170064767746000, 06820170062124728000, 06820190001625661000 e
06820190089460323000. L'oggetto delle predette cartelle di pagamento è rappresentato da crediti di natura tributaria e, come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, la cognizione in ordine alle vicende dei tributi rientra nella competenza esclusiva della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.
In secondo luogo, l'Agente della Riscossione ha affermato l'incompetenza per materia del Tribunale, con riferimento alle cartelle di pagamento nn.
06820110432987006000, 06820120154370814000, 06820120218893507000,
06820130001149552000, 06820140019937151000. Tali cartelle hanno per oggetto sanzioni comminate ai sensi del Codice della strada, per cui è prevista ex lege la competenza esclusiva del Giudice di Pace.
In terzo luogo, l'Agente della Riscossione ha negato l'intervenuta prescrizione dei crediti posti a fondamento delle cartelle di pagamento. Da un lato, infatti, il termine prescrizionale è stato validamente interrotto dalle intimazioni di pagamento nn. 06820159022258484000, 06820169032047630000,
06820189017536659000 e 06820229014020779000. Dall'altro, invece, l'art. 68
D.L. 18/2020 ha disposto la proroga di tutti i termini in scadenza nel periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione a causa dell'emergenza
COVID-19.
Infine, l si è opposta alla richiesta di Controparte_2
pagina 7 di 11 sospensione del fermo amministrativo, non sussistendo il presupposto né del fumus boni iuris né del periculum in mora.
3. Con memoria integrativa ex art. 171-ter n. 1 c.p.c., ha Parte_1
replicato alle affermazioni della controparte.
Anzitutto, l'attore ha ribadito la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione al caso di specie. La controversia ha per oggetto un fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali e, per questa ragione, la potestas iudicandi si radica in capo al Tribunale.
In secondo luogo, ha dichiarato superata l'eccezione di Parte_1
incompetenza del Tribunale con riferimento alle sanzioni amministrative comminate ai sensi del Codice della strada. L'attore ha riconosciuto che per tali crediti sono intervenuti atti che hanno validamente interrotto la prescrizione e per essi, dunque, ha rinunciato alla richiesta di declaratoria di inesigibilità.
In terzo luogo, ha riconosciuto che le intimazioni di Parte_1
pagamento hanno interrotto la maturazione del termine prescrizionale per la quasi totalità dei crediti tributari (pari a un importo complessivo di € 28.784,74).
L'attore ha tuttavia sottolineato, con riferimento alle cartelle n.
06820060204910154000 e n. 06820080015727904000, che la prima intimazione di pagamento è intervenuta a distanza di più di 5 anni dalla notifica della cartella esattoriale (segnatamente in data 28 aprile 2015). Posto che per gli interessi e per le sanzioni amministrative è previsto un termine prescrizionale quinquennale, ha chiesto di dichiarare inesigibili per intervenuta Parte_1
prescrizione i crediti sottesi alle predette cartelle esattoriali, limitatamente agli interessi e alle sanzioni ammnistrative, per un importo totale di € 14.333,87.
Infine, l'attore ha rappresentato che – nelle more del giudizio – l'agente per la riscossione ha iscritto il fermo amministrativo sino alla concorrenza di €
43.118,61 sull'autovettura Mazda 6 2.0 16V Wagon targata GL952GA.
Considerato che gli importi dal medesimo dovuti, in virtù dell'intervenuta pagina 8 di 11 prescrizione, sono pari a complessivi € 28.784,74, ha chiesto Parte_1
che l'iscrizione del fermo amministrativo sia ridotta sino alla concorrenza del predetto importo.
4. Con memoria integrativa ex art. 171-ter n. 2 c.p.c., l' Controparte_2
ha ribadito le tesi esposte nell'atto introduttivo e si è riportata alle
[...]
conclusioni già previamente formulate. La difesa, inoltre, ha chiesto la distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
5. L'eccezione della convenuta è fondata. Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria in favore della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado.
Giova rammentare come i confini della giurisdizione tributaria siano determinati dall'art. 2 D. Lgs. 546/1992, secondo cui “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio.
Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
La questione concernente il perimetro della giurisdizione ordinaria rispetto a quella tributaria è stata oggetto di molteplici arresti da parte della Suprema Corte, la quale ha affermato che “l'attribuzione al giudice tributario della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria” (Cass. S.U. n.
8770/2016). La Corte di Cassazione ha avuto altresì modo di precisare che “anche
pagina 9 di 11 l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione” (Cass. S.U. n. 23832/2007). Può dunque considerarsi ius receptum, in seno alla giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui
“alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (Cass. S.U. n. 26817/2024 e Cass. S.U. n. 21642/2021 e Cass.
S.U. n. 7822/2020).
Ebbene, facendo corretta applicazione dei principi appena enunciati, appare evidente come la controversia de qua sfugga alla cognizione del giudice ordinario e debba essere rimessa alla Corte di Giustizia di primo grado.
Da un lato, infatti, deve sottolinearsi come il preavviso di fermo amministrativo non costituisca un atto dell'esecuzione. Esso è un provvedimento meramente prodromico e anticipatorio, espressamente impugnabile dinanzi al giudice tributario, a mente dell'art. 19 D. Lgs. 546/1992
Dall'altro lato, invece, bisogna evidenziare come l'attore invochi a fondamento della propria domanda l'intervenuta prescrizione del credito tributario, asseritamente verificatasi tra la notifica della cartella esattoriale e l'intimazione di pagina 10 di 11 pagamento. L'accertamento di fatti estintivi dell'obbligazione tributaria, laddove verificatisi in epoca antecedente all'intimazione di pagamento, spetta alla Corte di
Giustizia tributaria ed è sottratto alla cognizione del giudice ordinario.
Quest'ultimo, infatti, può conoscere tale thema decidendum soltanto laddove il fatto estintivo si verifichi in epoca successiva alla notifica dell'intimazione di pagamento ovvero laddove la controversia riguardi gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento (o altri atti ad essi assimilati).
6. Il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., impone la condanna dell'attore al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo in base al valore della causa e all'attività processuale svolta, secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022.
Tali spese devono essere distratte in favore del difensore della parte convenuta, come espressamente richiesto nella memoria integrativa, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado;
2) condanna a rifondere all Parte_1 Controparte_2
le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €
[...]
7.000,00, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e accessori, da distrarsi in favore dell'avv. Stefano Ottolenghi, antistatario.
Milano, 14 febbraio 2025
Il giudice
Anna Bellesi
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Francesco Anello, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Bellesi ha pronunciato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 289/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SILVIA MARIA VERCELLONI presso la quale è elettivamente domiciliato in Bresso
Via Manzoni, 16 per delega in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. STEFANO OTTOLENGHI, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma Piazza Antonio Salviati, 1, per delega in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTA
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
ATTORE:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
a) ridurre l'iscrizione del fermo amministrativo sulla vettura Mazda A6 2.0 16V Wagon targata GL952GA di proprietà del Sig. sino alla concorrenza di € 28.784,74; Pt_1
b) dichiarare inesigibili per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali i seguenti crediti – a titolo di interessi, interessi di mora su interessi, sanzioni, interessi di mora su sanzioni e aggio coattivo su interessi e sanzioni come meglio specificato in atti:
c) accertare e dichiarare che gli importi ancora dovuti dal Sig. sono quelli Pt_1
relativi alle seguenti cartelle esattoriali:
pagina 2 di 11 pagina 3 di 11 Con vittoria di spese e compensi, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, CPA e
IVA.”
CONVENUTA:
“IN VIA PRELIMINARE, dichiari il proprio difetto di giurisdizione in favore della
Corte di Giustizia Tributaria in riferimento alle doglianze dell'opponente sui crediti di cui alle cartelle di pagamento nn. 068
20060204910154000, 06820080015727904000, 068 2011 0369286450000,
06820110411971228000, 06820120009987102000, 06820120194456137000,
06820130134928739000, 06820130170173517000, 06820140091392182000,
06820150110570482000, 06820170062124728000, 0682017 0064767746000,
06820170062124728000, 06820190001625661000, 06820190089460323000.
• IN VIA PRELIMINARE, dichiari la incompetenza del Tribunale a conoscere delle doglianze dell'opponente sui crediti di cui alle cartelle di pagamento nn. pagina 4 di 11 06820110432987006000, 06820120154370814000, 06820120218893507000,
06820130001149552000, 06820140019937151000 in favore dell'Ufficio del Giudice di
Pace di Milano, assumendo ogni conseguente statuizione di legge;
• IN VIA CAUTELARE, rigettare la richiesta di sospensione dell'atto oggetto del presente giudizio, non sussistendone i presupposti di legge.
• NEL MERITO, rigettare l'avversa opposizione e relativa domanda di accertamento negativo del credito, in quanto infondata.
• IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore dello scrivente procuratore ex art. 93 c.p.c.”
pagina 5 di 11 Motivi della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio l esponendo quanto segue: Controparte_2
- in data 16 ottobre 2023, egli ha ricevuto dall Controparte_1
la notifica della comunicazione preventiva di fermo
[...]
amministrativo n. 06880202300005416000 avente ad oggetto l'autovettura
Mazda 6 2.0 16V Wagon targata GL952GA;
- il credito posto a fondamento di detta comunicazione deriva da 25 cartelle esattoriali, mai impugnate e oramai divenute definitive, per un importo totale dovuto – alla data del 20 ottobre 2023 – di € 43.118,61;
- dalla data di notifica delle predette cartelle esattoriali, fino alla data di notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
06880202300005416000, non sono pervenute altre richieste di pagamento;
- in applicazione dei termini prescrizionali previsti dalla legge e in assenza di validi atti interruttivi, i crediti vantati dall Controparte_1
sono in larga parte estinti per intervenuta prescrizione: l'importo effettivamente dovuto, dunque, ammonta a € 3.944,23 (mentre il restante importo di € 38.634,23 è oramai prescritto);
- con PEC del 7 novembre 2023, ha trasmesso alla Parte_1
convenuta un'istanza di autotutela al fine di veder riconosciuta l'intervenuta prescrizione del credito di € 38.634,23 e la debenza della somma di € 3.944,23;
- con PEC del 16 novembre 2023, l ha Controparte_2
respinto la predetta istanza di autotutela e ha indotto l'attore ad agire in giudizio;
- la giurisdizione del Giudice ordinario sussiste anche per le cartelle esattoriali aventi ad oggetto debiti tributari, posto che l'opposizione è fondata su fatti estintivi verificatesi successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali.
2. L' si è costituita ritualmente in giudizio e ha Controparte_2
pagina 6 di 11 articolato le proprie difese.
In via preliminare, l' ha contestato la Controparte_2
giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, con riferimento cartelle di pagamento nn. 06820060204910154000, 06820080015727904000,
06820110369286450000, 06820110411971228000, 06820120009987102000,
06820120194456137000, 06820130134928739000, 06820130170173517000,
06820140091392182000, 06820150110570482000, 06820170062124728000,
06820170064767746000, 06820170062124728000, 06820190001625661000 e
06820190089460323000. L'oggetto delle predette cartelle di pagamento è rappresentato da crediti di natura tributaria e, come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, la cognizione in ordine alle vicende dei tributi rientra nella competenza esclusiva della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.
In secondo luogo, l'Agente della Riscossione ha affermato l'incompetenza per materia del Tribunale, con riferimento alle cartelle di pagamento nn.
06820110432987006000, 06820120154370814000, 06820120218893507000,
06820130001149552000, 06820140019937151000. Tali cartelle hanno per oggetto sanzioni comminate ai sensi del Codice della strada, per cui è prevista ex lege la competenza esclusiva del Giudice di Pace.
In terzo luogo, l'Agente della Riscossione ha negato l'intervenuta prescrizione dei crediti posti a fondamento delle cartelle di pagamento. Da un lato, infatti, il termine prescrizionale è stato validamente interrotto dalle intimazioni di pagamento nn. 06820159022258484000, 06820169032047630000,
06820189017536659000 e 06820229014020779000. Dall'altro, invece, l'art. 68
D.L. 18/2020 ha disposto la proroga di tutti i termini in scadenza nel periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione a causa dell'emergenza
COVID-19.
Infine, l si è opposta alla richiesta di Controparte_2
pagina 7 di 11 sospensione del fermo amministrativo, non sussistendo il presupposto né del fumus boni iuris né del periculum in mora.
3. Con memoria integrativa ex art. 171-ter n. 1 c.p.c., ha Parte_1
replicato alle affermazioni della controparte.
Anzitutto, l'attore ha ribadito la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione al caso di specie. La controversia ha per oggetto un fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali e, per questa ragione, la potestas iudicandi si radica in capo al Tribunale.
In secondo luogo, ha dichiarato superata l'eccezione di Parte_1
incompetenza del Tribunale con riferimento alle sanzioni amministrative comminate ai sensi del Codice della strada. L'attore ha riconosciuto che per tali crediti sono intervenuti atti che hanno validamente interrotto la prescrizione e per essi, dunque, ha rinunciato alla richiesta di declaratoria di inesigibilità.
In terzo luogo, ha riconosciuto che le intimazioni di Parte_1
pagamento hanno interrotto la maturazione del termine prescrizionale per la quasi totalità dei crediti tributari (pari a un importo complessivo di € 28.784,74).
L'attore ha tuttavia sottolineato, con riferimento alle cartelle n.
06820060204910154000 e n. 06820080015727904000, che la prima intimazione di pagamento è intervenuta a distanza di più di 5 anni dalla notifica della cartella esattoriale (segnatamente in data 28 aprile 2015). Posto che per gli interessi e per le sanzioni amministrative è previsto un termine prescrizionale quinquennale, ha chiesto di dichiarare inesigibili per intervenuta Parte_1
prescrizione i crediti sottesi alle predette cartelle esattoriali, limitatamente agli interessi e alle sanzioni ammnistrative, per un importo totale di € 14.333,87.
Infine, l'attore ha rappresentato che – nelle more del giudizio – l'agente per la riscossione ha iscritto il fermo amministrativo sino alla concorrenza di €
43.118,61 sull'autovettura Mazda 6 2.0 16V Wagon targata GL952GA.
Considerato che gli importi dal medesimo dovuti, in virtù dell'intervenuta pagina 8 di 11 prescrizione, sono pari a complessivi € 28.784,74, ha chiesto Parte_1
che l'iscrizione del fermo amministrativo sia ridotta sino alla concorrenza del predetto importo.
4. Con memoria integrativa ex art. 171-ter n. 2 c.p.c., l' Controparte_2
ha ribadito le tesi esposte nell'atto introduttivo e si è riportata alle
[...]
conclusioni già previamente formulate. La difesa, inoltre, ha chiesto la distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
5. L'eccezione della convenuta è fondata. Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria in favore della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado.
Giova rammentare come i confini della giurisdizione tributaria siano determinati dall'art. 2 D. Lgs. 546/1992, secondo cui “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio.
Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
La questione concernente il perimetro della giurisdizione ordinaria rispetto a quella tributaria è stata oggetto di molteplici arresti da parte della Suprema Corte, la quale ha affermato che “l'attribuzione al giudice tributario della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria” (Cass. S.U. n.
8770/2016). La Corte di Cassazione ha avuto altresì modo di precisare che “anche
pagina 9 di 11 l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione” (Cass. S.U. n. 23832/2007). Può dunque considerarsi ius receptum, in seno alla giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui
“alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (Cass. S.U. n. 26817/2024 e Cass. S.U. n. 21642/2021 e Cass.
S.U. n. 7822/2020).
Ebbene, facendo corretta applicazione dei principi appena enunciati, appare evidente come la controversia de qua sfugga alla cognizione del giudice ordinario e debba essere rimessa alla Corte di Giustizia di primo grado.
Da un lato, infatti, deve sottolinearsi come il preavviso di fermo amministrativo non costituisca un atto dell'esecuzione. Esso è un provvedimento meramente prodromico e anticipatorio, espressamente impugnabile dinanzi al giudice tributario, a mente dell'art. 19 D. Lgs. 546/1992
Dall'altro lato, invece, bisogna evidenziare come l'attore invochi a fondamento della propria domanda l'intervenuta prescrizione del credito tributario, asseritamente verificatasi tra la notifica della cartella esattoriale e l'intimazione di pagina 10 di 11 pagamento. L'accertamento di fatti estintivi dell'obbligazione tributaria, laddove verificatisi in epoca antecedente all'intimazione di pagamento, spetta alla Corte di
Giustizia tributaria ed è sottratto alla cognizione del giudice ordinario.
Quest'ultimo, infatti, può conoscere tale thema decidendum soltanto laddove il fatto estintivo si verifichi in epoca successiva alla notifica dell'intimazione di pagamento ovvero laddove la controversia riguardi gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento (o altri atti ad essi assimilati).
6. Il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., impone la condanna dell'attore al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo in base al valore della causa e all'attività processuale svolta, secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022.
Tali spese devono essere distratte in favore del difensore della parte convenuta, come espressamente richiesto nella memoria integrativa, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado;
2) condanna a rifondere all Parte_1 Controparte_2
le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €
[...]
7.000,00, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e accessori, da distrarsi in favore dell'avv. Stefano Ottolenghi, antistatario.
Milano, 14 febbraio 2025
Il giudice
Anna Bellesi
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Francesco Anello, magistrato ordinario in tirocinio.
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