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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 81/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANDUZIO STEFANO, Presidente
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Relatore
MINERVINI ANTONIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 207/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Piazza Pontelandolfo 25 36100 Vicenza VI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6507CV03181 IMP SOSTITUTIVA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2018, Ricorrente_1 S.r.l. ha ceduto due unità immobiliari (con annessi posti auto) alle socie Nominativo_1 ed Nominativo_2, per un corrispettivo complessivo di € 48.000. L'Agenzia delle Entrate, a seguito di verifica, ha riqualificato tali cessioni come “destinazione di beni a finalità estranee all'impresa” ex art. 86, comma 1, lett. c) TUIR, sostituendo il corrispettivo con il valore normale determinato secondo quotazioni OMI e annunci immobiliari (€ 165.855).
Conseguentemente, l'Ufficio ha recuperato a tassazione una minusvalenza indeducibile (€ 65.620,52) e accertato una plusvalenza imponibile (€ 52.234,48), per un totale di maggior reddito di € 117.855.
L'avviso di accertamento presupposto (IRES) è stato definito dalla società ex art. 15 D.Lgs. 218/1997.
Sulla base della ristretta base sociale (tre soci: Società_1 S.A.S. 50%, Nominativo_2 25%, Nominativo_2 25%), l'Ufficio ha presunto la distribuzione ai soci Nominativo_2 dell'intero maggior reddito, contestando a Ricorrente_1 S.r.l. l'omesso versamento di ritenute su dividendi occulti per € 30.642,30.
La società ha impugnato l'atto, deducendo: l'illegittimità della riqualificazione delle vendite in assegnazioni, l'infondatezza della stima OMI, l'assenza di prova della percezione di utili da parte dei soci, la conflittualità interna e l'arbitrarietà dell'imputazione selettiva. Sono state prodotte perizie asseverate (arch. Nominativo_3) che stimano i valori degli immobili, al 2024, in
€ 28.500 (Nominativo_2) e € 34.000 (Nominativo_1), inferiori ai prezzi di vendita attualizzati dal 2018. L'Ufficio ha resistito, ribadendo la legittimità della presunzione di distribuzione e la fondatezza della stima
OMI, nonché l'inammissibilità delle contestazioni sulla definitività dell'accertamento presupposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla riqualificazione delle cessioni immobiliari e sulla definitività dell'accertamento presupposto
L'avviso impugnato trae origine dalla riqualificazione, operata dall'Ufficio nell'accertamento presupposto, delle cessioni immobiliari del 2018 in favore delle socie Nominativo_2 come “destinazione di beni a finalità estranee all'impresa” ex art. 86, comma 1, lett. c), TUIR, con conseguente applicazione del valore normale ai sensi dell'art. 9 TUIR e recupero a tassazione della minusvalenza dedotta.
Tale accertamento presupposto risulta definito dalla società ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 218/1997, con pagamento delle somme dovute. La definizione per acquiescenza comporta la definitività dell'accertamento, precludendo la possibilità di contestare, in questa sede, la legittimità della riqualificazione operata dall'Ufficio e la determinazione del maggior reddito d'impresa.
Sulla presunzione di distribuzione di utili extra-bilancio ai soci
L'avviso impugnato si fonda sulla presunzione di distribuzione di utili extra-bilancio ai soci, in ragione della ristretta base sociale e della natura delle operazioni contestate. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in presenza di una società a ristretta base partecipativa, l'accertamento di maggiori redditi in capo alla società costituisce elemento grave, preciso e concordante che legittima la presunzione di distribuzione di utili occulti ai soci (cfr. Cass. 26428/2010; Cass. 24572/2014; Cass. 19680/2012; Cass.
10679/2022).
Nel caso di specie, la società era partecipata da tre soci, di cui due (Nominativo_1 ed Nominativo_2) acquirenti degli immobili oggetto di riqualificazione. L'Ufficio ha individuato in tali soggetti i percettori effettivi degli utili extra-bilancio, in ragione della specificità delle operazioni e della destinazione dei beni.
Le doglianze della ricorrente, incentrate sulla mancanza di prova della percezione di utili, sulla presunta estraneità delle socie alla gestione e sulla conflittualità interna, non sono idonee a superare la presunzione, atteso che la complicità e la conoscenza degli affari sociali sono insite nella ristretta base partecipativa, anche in assenza di rapporti di parentela o di coesione gestionale assoluta (Cass.
3831/2022; Cass. 21158/2024).
Sulla determinazione del valore normale e sulla prova della distribuzione
L'Ufficio ha determinato il valore normale degli immobili ceduti sulla base delle quotazioni OMI e di raffronti con annunci immobiliari, ritenendo il prezzo di vendita dichiarato significativamente inferiore al valore di mercato. Le perizie di parte prodotte dalla ricorrente, pur evidenziando alcune criticità manutentive e di contesto, non risultano sufficienti a smentire in modo decisivo la ricostruzione dell'Ufficio, anche in considerazione della definitività dell'accertamento presupposto.
Quanto alla prova della distribuzione, la presunzione di attribuzione degli utili ai soci acquirenti trova riscontro nella natura delle operazioni e nella ristretta base sociale, non essendo necessaria la dimostrazione di specifici movimenti finanziari o incrementi patrimoniali, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Spese a carico di parte soccombente per € 1.500,00.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANDUZIO STEFANO, Presidente
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Relatore
MINERVINI ANTONIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 207/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Piazza Pontelandolfo 25 36100 Vicenza VI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6507CV03181 IMP SOSTITUTIVA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2018, Ricorrente_1 S.r.l. ha ceduto due unità immobiliari (con annessi posti auto) alle socie Nominativo_1 ed Nominativo_2, per un corrispettivo complessivo di € 48.000. L'Agenzia delle Entrate, a seguito di verifica, ha riqualificato tali cessioni come “destinazione di beni a finalità estranee all'impresa” ex art. 86, comma 1, lett. c) TUIR, sostituendo il corrispettivo con il valore normale determinato secondo quotazioni OMI e annunci immobiliari (€ 165.855).
Conseguentemente, l'Ufficio ha recuperato a tassazione una minusvalenza indeducibile (€ 65.620,52) e accertato una plusvalenza imponibile (€ 52.234,48), per un totale di maggior reddito di € 117.855.
L'avviso di accertamento presupposto (IRES) è stato definito dalla società ex art. 15 D.Lgs. 218/1997.
Sulla base della ristretta base sociale (tre soci: Società_1 S.A.S. 50%, Nominativo_2 25%, Nominativo_2 25%), l'Ufficio ha presunto la distribuzione ai soci Nominativo_2 dell'intero maggior reddito, contestando a Ricorrente_1 S.r.l. l'omesso versamento di ritenute su dividendi occulti per € 30.642,30.
La società ha impugnato l'atto, deducendo: l'illegittimità della riqualificazione delle vendite in assegnazioni, l'infondatezza della stima OMI, l'assenza di prova della percezione di utili da parte dei soci, la conflittualità interna e l'arbitrarietà dell'imputazione selettiva. Sono state prodotte perizie asseverate (arch. Nominativo_3) che stimano i valori degli immobili, al 2024, in
€ 28.500 (Nominativo_2) e € 34.000 (Nominativo_1), inferiori ai prezzi di vendita attualizzati dal 2018. L'Ufficio ha resistito, ribadendo la legittimità della presunzione di distribuzione e la fondatezza della stima
OMI, nonché l'inammissibilità delle contestazioni sulla definitività dell'accertamento presupposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla riqualificazione delle cessioni immobiliari e sulla definitività dell'accertamento presupposto
L'avviso impugnato trae origine dalla riqualificazione, operata dall'Ufficio nell'accertamento presupposto, delle cessioni immobiliari del 2018 in favore delle socie Nominativo_2 come “destinazione di beni a finalità estranee all'impresa” ex art. 86, comma 1, lett. c), TUIR, con conseguente applicazione del valore normale ai sensi dell'art. 9 TUIR e recupero a tassazione della minusvalenza dedotta.
Tale accertamento presupposto risulta definito dalla società ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 218/1997, con pagamento delle somme dovute. La definizione per acquiescenza comporta la definitività dell'accertamento, precludendo la possibilità di contestare, in questa sede, la legittimità della riqualificazione operata dall'Ufficio e la determinazione del maggior reddito d'impresa.
Sulla presunzione di distribuzione di utili extra-bilancio ai soci
L'avviso impugnato si fonda sulla presunzione di distribuzione di utili extra-bilancio ai soci, in ragione della ristretta base sociale e della natura delle operazioni contestate. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in presenza di una società a ristretta base partecipativa, l'accertamento di maggiori redditi in capo alla società costituisce elemento grave, preciso e concordante che legittima la presunzione di distribuzione di utili occulti ai soci (cfr. Cass. 26428/2010; Cass. 24572/2014; Cass. 19680/2012; Cass.
10679/2022).
Nel caso di specie, la società era partecipata da tre soci, di cui due (Nominativo_1 ed Nominativo_2) acquirenti degli immobili oggetto di riqualificazione. L'Ufficio ha individuato in tali soggetti i percettori effettivi degli utili extra-bilancio, in ragione della specificità delle operazioni e della destinazione dei beni.
Le doglianze della ricorrente, incentrate sulla mancanza di prova della percezione di utili, sulla presunta estraneità delle socie alla gestione e sulla conflittualità interna, non sono idonee a superare la presunzione, atteso che la complicità e la conoscenza degli affari sociali sono insite nella ristretta base partecipativa, anche in assenza di rapporti di parentela o di coesione gestionale assoluta (Cass.
3831/2022; Cass. 21158/2024).
Sulla determinazione del valore normale e sulla prova della distribuzione
L'Ufficio ha determinato il valore normale degli immobili ceduti sulla base delle quotazioni OMI e di raffronti con annunci immobiliari, ritenendo il prezzo di vendita dichiarato significativamente inferiore al valore di mercato. Le perizie di parte prodotte dalla ricorrente, pur evidenziando alcune criticità manutentive e di contesto, non risultano sufficienti a smentire in modo decisivo la ricostruzione dell'Ufficio, anche in considerazione della definitività dell'accertamento presupposto.
Quanto alla prova della distribuzione, la presunzione di attribuzione degli utili ai soci acquirenti trova riscontro nella natura delle operazioni e nella ristretta base sociale, non essendo necessaria la dimostrazione di specifici movimenti finanziari o incrementi patrimoniali, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Spese a carico di parte soccombente per € 1.500,00.