Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 81
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Illegittimità della riqualificazione delle vendite in assegnazioni

    La Corte ha ritenuto che l'accertamento presupposto, relativo alla riqualificazione delle cessioni immobiliari, era stato definito dalla società ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 218/1997, con conseguente definitività dello stesso e preclusione alla contestazione in questa sede.

  • Rigettato
    Infondatezza della stima OMI

    La Corte ha ritenuto che le perizie di parte prodotte dalla ricorrente non fossero sufficienti a smentire la ricostruzione dell'Ufficio, anche in considerazione della definitività dell'accertamento presupposto.

  • Rigettato
    Assenza di prova della percezione di utili da parte dei soci

    La Corte ha ritenuto che, in presenza di una società a ristretta base partecipativa, l'accertamento di maggiori redditi in capo alla società legittima la presunzione di distribuzione di utili occulti ai soci. Le doglianze della ricorrente non sono idonee a superare tale presunzione.

  • Rigettato
    Conflittualità interna e arbitrarietà dell'imputazione selettiva

    La Corte ha ritenuto che la conflittualità interna e l'estraneità delle socie alla gestione non fossero idonee a superare la presunzione di distribuzione degli utili, data la ristretta base partecipativa.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 81
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza
    Numero : 81
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

    Testo completo