Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/02/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: DE UN de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1808 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa ai sensi degli artt. 281- sexies e 350-bis, co. 1, c.p.c. all'udienza del giorno 3.2.2025 tra
INO (cod. fisc. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Roma, Via Trionfale n. 160, presso il suo studio, rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c.;
-appellante-
e
(cod. fisc. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del procuratore speciale, elettivamente domici- Controparte_2 liata in Roma, Via Antonio Bosio n. 2, presso lo studio dell'avv. Massimo
Luconi, che la rappresenta e difende per procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata- e e per essa la procuratrice Controparte_3
Controparte_4
-appellata contumace- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis Parte_2 reiectis, in riforma della sentenza n.3979/2023 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Civile, Giudice dott. A. Ruggiero nell'ambito del giudizio
- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa del proposto appello le domande dispiegate in primo grado e di conseguenza:
- condannar al risarcimento del danno Controparte_1 ex art. 96 co. 1 e/o co. 3 c.p.c.;
- condannare in ogni caso la soccombente convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese ge- nerali, IVA e CPA come per legge, del presente grado di giudizio”; per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Controparte_1 adìta, disattesa ogni contraria istanza, e per tutti i motivi di cui in narrativa: (…)
In via principale:
- rigettare l'appello spiegato dall'Avv. in quanto infondato Parte_2 per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2979/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 21/2/2023 e notifi- cata il 24/2/2023.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 9.1.2019, l'avv. Parte_2 ha citato innanzi al Tribunale di Roma la Controparte_5 segnando le seguenti conclusioni “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi suesposti: in via principale e nel merito
- accertare e dichiarare illegittima, illegale, illecita o semplicemente erronea la chiusura del fido concesso sul c.c.b. n-15939,44 per fatto ed esclusiva responsabilità della dipendente sig.ra , alla data del Controparte_6
28.08.2012, in carica presso l'Agenzia n. 3 di Roma di
[...]
in Via Cola di Rienzo;
Controparte_1
- accertare e dichiarare la illegittima, illegale, illecita trasformazione dello stato dei cointestatari correntisti ed in particolare dell'attore Avv. Pt_2
2 da “intra fido” a “scoperto di conto”, per fatto ed esclusiva re- Parte_2 sponsabilità del Direttore in carica dell'Agenzia n.3 di Roma d
[...]
e di conseguenza accertare e dichiarare che l'appli- Controparte_1 cazione del diverso tasso di interesse è parimenti illegittimo, illegale ed ille- cito a danno dei citati cointestatari correntisti;
- accertare e dichiarare l'inadempimento della Controparte_1
all'accordo raggiunto a seguito di accettazione verbale da parte
[...] dell'attore Avv. alla proposta formulata dalla Parte_2 [...]
, Agenzia n.3 di Roma, a firma di tale Sig.ra Controparte_1 [...]
e datata 16.05.2013; Per_1
- accertare e dichiarare l'inadempimento della Controparte_1
all'obbligo previsto dall'art. 119 TUB di rimettere copia dei docu-
[...] menti contabili bancari fino a dieci anni dalla richiesta e di quelli contrattuali sin dall'apertura del rapporto bancario e per l'effetto, previo accoglimento della istanza ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ. e 119 T.U.B., in caso di mancato spontaneo deposito in copia dei documenti bancari da parte della convenuta MPS, e pertanto nel perdurante inadempimento, provvedere all''acquisizione in originale e/o in copia: a) del contratto di apertura di conto corrente bancario relativo al c.c.b. n.15939.44, acceso presso l'Agenzia n.3 di Roma in Via Cola di Rienzo, ed eventuali sue modifiche, b) contratto di apertura di fido e sue eventuali modifiche, c) degli estratti conto c.d. “sca- lare”, ossia comprensivi dei conti debitori e creditori, d) più in generale, di ogni documento o contratto riferibile al conto corrente bancario su indicato e al saldo intimato. Relativamente agli estratti conto, si chiede il rilascio di copia a decorrere dalla apertura del conto corrente bancario medesimo o quanto meno a decorrere dal decennio precedente alla prima richiesta di documenti, formulata oralmente in agenzia l'11.11.2013, o dalla successiva data del 16.06.2014, a cui ha fatto riscontro anche la Banca d'Italia;
- raccolti i documenti e i contratti bancari relativi al c.c.b. n. 15939.44:
a) accertare e dichiarare nullo, per violazione dell'art. 50 T.U.B., il saldo rela- tivo al c.c.b. n. 15939.44 cointestato a ed Parte_2 Parte_3
[...]
b) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1482 c.c., delle condizioni generali di contratto
3 riguardanti la determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza, e per l'effetto dichiarare la inefficacia degli addebiti in c/c per interesse ultralegale, provvigioni di massimo scoperto trimestrali, anatocismo trimestrale (o di dif- ferente cadenza), giorni di valuta, commissioni e spese applicati nel corso dell'intero rapporto e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
c) accertare e dichiarare, comunque, la violazione da parte della convenuta banca delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del com- plesso contratto di conto corrente impugnato e per l'effetto dichiarare la non debenza dell'interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto tri- mestrali, dell'anatocismo trimestrale (o di differente cadenza), dei giorni di valuta, delle commissioni e delle spese applicate, in quanto prive di causa negoziale;
d) determinare il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) dell'indicato rapporto ban- cario;
e) accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge n. 108/96, in quanto eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1412 c.c., della applicazione al tasso legale senza capitalizzazione;
f) accertare e dichiarare, l'illegittimo ricorso allo ius variandi ai fini della va- riazione unilaterale delle condizioni economiche pratiche nel tempo dell'im- pugnato rapporto;
g) accertare e dichiarare, per l'effetto, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare-avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile sia dei rapporti attualmente sia di quelli medio tempore giroconti per estinzione, in ragione di saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni, con elimina- zione di ogni ulteriore competenza rilevata, e comunque alla riduzione del credito, nella misura che verrà accertata in corso di causa;
con ogni conse- guenza sulla ripetibilità delle somme già corrisposte a parziale rimborso dello stesso;
4 h) accertare e dichiarare la illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi dell'Avv. eventualmente già eseguita dalla convenuta a Parte_2 danno dell'attore, e di conseguenza liquidare i danni patrimoniali, per l'ef- fetto ordinare a di provvedere alla Controparte_1 cancellazione delle segnalazioni nominative con efficacia retroattiva e conse- guentemente condannare e al risarci- Controparte_1 mento del danno non patrimoniale, da quantificarsi in via equitativa;
e per l'effetto anche dell'art. 2049 c.c.
- condannar al risarcimento del danno Controparte_1 patrimoniale, conseguente agli espletandi accertamenti econometrici, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale e morale da liquidarsi in via equi- tativa, il tutto a favore dell'attore Avv , entro i limiti di valore Parte_2 dichiarato ai fini del versamento del contributo unificato;
- condannar al risarcimento del danno Controparte_1 ex art.96 c.p.c.;
- condannare in ogni caso la soccombente convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
In particolare, l'attore ha dedotto come la Banca convenuta avesse posto in essere le seguenti condotte: (i) erronea – in quanto non chiesta dai correntisti
– chiusura del contratto di affidamento sul conto corrente bancario n. 15939.44 cointestato con la ex coniuge, l'avv. Emanuela Silvestrini: (ii) man- cato rispetto dell'accordo di ripristino della posizione bancaria erroneamente estinta, proposto dalla medesima e accettato dall'attore; (iii) mancato CP_1 rispetto dell'obbligazione ex art. 119 T.U.B., formulata per iscritto alla
[...] il 28.7.2014 e alla Banca d'Italia con re- Controparte_1 clamo, quale sollecito della richiesta verbale del novembre 2013; (iv) illecita applicazione di tassi di “scoperto di conto” in luogo di quelli previsti per il fido;
(v) segnalazione di entrambi i correntisti alla Centrale Rischi della Banca d'Italia. E ha chiesto, dunque, il ricalcolo del saldo del conto corrente banca- rio n. 15939.44, eliminando gli interessi di scoperto di conto illegittima- mente applicati, nonché quelli anatocistici, usurari, le c.m.s. e altre spese non dovute, nonché la condanna della Banca a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dallo stesso in ragione delle condotte illecite sopra de- scritte e ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
5 2. Con ricorso ex artt. 700 e 669-quater c.p.c. depositato in data 28.1.2019, l'avv. ha adito il Tribunale di Roma “affinché vo[lesse], rigettata Parte_2 ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione:
1) In via principale -con decreto inaudita altera parte- ordinare la cancella- zione della segnalazione a proprio carico comunicata dal Controparte_1
alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, previa ricollocazione del
[...] rapporto bancario in stato di “non sofferenza”; contestualmente, fissare l'u- dienza di comparizione delle parti davanti a sé assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'emittendo decreto, considerata l'urgenza, mediante autorizzazione della notifica a mezzo pec, per la conferma con ordinanza del provvedimento di cancellazione;
2) in via subordinata, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto inaudita altera parte, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno e, comun- que, emettendo con ordinanza, provvedimento d'urgenza che appaia, se- condo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto, e comunque la cancellazione della segnalazione a proprio carico comunicata da Controparte_1
alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, previa ricollocazione del rap-
[...] porto bancario in stato di “non sofferenza”;
3) Condannare in ogni caso la parte resistente al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura”;
Nel procedimento d'urgenza in corso di causa così introdotto si è costituita la resistente chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso, “mancando del tutto i presupposti per l'emissione di un'ordinanza cautelare, sia sotto il profilo del fumus boni iuris che del periculum in mora”.
Con ordinanza riservata depositata in data 17.6.2019, il giudice designato del Tribunale di Roma ha così deciso: “1) in accoglimento della domanda cautelare proposta d all Parte_2 Pt_4 [...] di provvedere, in via provvisoria, alla cancellazione della Controparte_7 segnalazione del nominativo del ricorrente presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia nella categoria 'sofferenze'; 2) spese al merito”.
Tale ordinanza non è stata reclamata.
6 3. Si è quindi costituita anche nel giudizio di merito la
[...]
la quale ha contestato quanto allegato in fatto dall'at- Controparte_1 tore e dedotto in diritto dall'attore, allegando che: (i) solo otto mesi dopo la revoca del fido e il parziale ripianamento dell'esposizione debitoria, l'attore aveva richiesto l'accoglimento di una nuova richiesta di fido, senza richiedere l'annullamento della chiusura del precedente affidamento;
(ii) in ogni caso, l'attore non ha provato di non avere chiesto la chiusura dell'affidamento ban- cario e di avere chiesto la consegna di documentazione ai sensi dell'art. 119 T.U.B.; (iii) nonostante ciò, l'avv. aveva continuato a movimentare Parte_2 il conto corrente precedentemente affidato, aumentando l'esposizione debi- toria, tanto che l'attore ha più volte riconosciuto il debito, promuovendo proposte transattive. E ha dedotto come la convenuta non avesse CP_1 agito in violazione di correttezza e buona fede, avendo anche eseguito degli ordini di pagamento mensili sulla carta di credito collegata al conto affidato, il quale, essendo stato già chiuso l'affidamento, operava dunque sullo sco- perto;
e, inoltre, ha eccepito la prescrizione con riguardo alle movimentazioni risalenti a prima del 9.1.2009.
Parte convenuta ha quindi concluso come segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi di cui in premessa,
- in via principale: rigettare tutte le domande spiegate da parte attrice, per- ché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, non provate e comunque prescritte;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante dovesse ritenere di porre a carico della convenuta il pagamento di CP_1 somme in favore dell'attore, ridurre il quantum del risarcimento tenendo conto del concorso di colpa dell'Avv nella vicenda per cui è causa Parte_2 ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
In data 7.5.2019 si è costituita nel giudizio di primo grado la
[...] quale procuratrice della Controparte_4 Controparte_3 che ha spiegato intervento, esponendo che, a seguito di
[...] scissione dalla era divenuta cessio- Controparte_1 naria di crediti della stessa, tra i quali quello oggetto del presente giudizio;
7 e deducendo come non fosse legittimata passiva per eventuali rapporti pas- sivi, inerenti a richieste risarcitorie per fatti antecedenti alla scissione. E, quindi, la terza intervenuta ha fatto proprie le difese e le conclusioni formu- late da Controparte_1
4. Con la sentenza n. 2979/2023 emessa il 21.2.2023 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha così disposto: “1. accoglie la domanda e, per l'effetto, determina il saldo del conto corrente n. 15939.44 in € 6.692,89 a debito del correntista-attore;
2. rigetta le restanti domande ri- sarcitorie;
3. dispone la compensazione delle spese processuali;
4. pone a carico delle parti le spese di CTU, da suddividersi in eguale misura tra le parti costituite ed intervenuta, già liquidate in separato provvedimento”.
Avverso la suddetta decisione ha tempestivamente proposto appello
[...]
, che ha svolto i motivi riportati di seguito e ha concluso come in Parte_2 epigrafe.
Nel presente grado di giudizio si è costituita la Controparte_1
che ha contestato la fondatezza delle censure svolte dall'appel-
[...] lante e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
Con ordinanza assunta all'udienza cartolare del 27.5.2024, rilevato come parte appellante avesse evocato nel presente giudizio di appello esclusiva- mente la e non anche la Controparte_1 [...]
e per essa la procuratrice Controparte_3 [...]
e considerato come, sebbene tanto la Controparte_4 [...] quanto la Controparte_1 Controparte_3
e per essa la procuratrice fossero assistiti Controparte_4 nel giudizio di primo grado dal medesimo difensore, si tratti di due soggetti giuridici distinti, oltre al rilievo – invero assorbente – per cui la notifica effet- tuata all'avv. Massimo Luconi risulta effettuata espressamente quale difen- sore della Banca, e non anche della cessionaria;
è stata disposta l'integra- zione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della e per essa la procuratrice Controparte_3 [...]
Controparte_8
Con note di trattazione scritta depositate in data 30.12.2024 l'appellante ha documentato di avere provveduto all'integrazione del contraddittorio di- sposta con la suddetta ordinanza.
8 La e per essa la procuratrice Controparte_3 pure ritualmente evocata nel presente Controparte_4 giudizio, non si è costituita e, pertanto, con la presente sentenza ne deve essere dichiarata la contumacia.
5. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza emessa dal Tribunale di Roma nella parte in cui ha rigettato la domanda proposta dall'avv.
[...]
volta a conseguire la condanna della convenuta (e, invero, an- CP_9 CP_1 che della cessionaria intervenuta nel giudizio di primo grado) al risarcimento dei danni ai sensi sia del co. 3 sia del co. 1 dell'art. 96 c.p.c., deducendo come la decisione impugnata presenti sul punto una motivazione soltanto apparente e, in ogni caso, come – con specifico riguardo alla domanda pro- posta ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c. – “il giudice aveva tutti gli elementi per poter concludere che il danno era da valutarsi come ex se, in relazione all'inadempimento della banca, in sede stragiudiziale, che aveva impedito alla “parte debole” del rapporto di pervenire al 'giusto' saldo esigibile dalla banca”.
Il motivo non è fondato.
5.1. Come rileva la stessa parte appellante, il giudice di primo grado ha rite- nuto che le “residue” richieste risarcitorie dell'attore fossero infondate e, per- tanto, andassero rigettate, in quanto non sono state “corroborate” da alle- gazione puntuale, tanto con l'atto di citazione quanto con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1) c.p.c. In altri termini, il giudice di prime cure ha ritenuto che non potesse ritenersi assolto l'onere di allegazione del danno patito per “ge- nericità e incompletezza delle pretese”, ancora prima dunque di quello di prova dello stesso. E ciò ha statuito – con tutta evidenza – in relazione a tutte le domande risarcitorie proposte.
Nello specifico, il giudice monocratico del Tribunale di Roma ha così motivato il rigetto delle domande risarcitorie: “relativamente alle residue richieste ri- sarcitorie formulate da parte attrice a titolo di riparazione per i danni patri- moniali e non patrimoniali asseritamente causati dalla condotta illegittima della Convenuta, questo Tribunale ritiene che le stesse siano infondate e che debbano essere rigettate Invero, l'atto di citazione, sul punto, si risolve in una generica riproduzione di talune sentenze di merito e di legittimità con- cernenti la natura e la qualificazione del danno patrimoniale e non
9 patrimoniale, senza però che tali affermazioni siano state corroborate da qualsivoglia allegazione puntuale sorretta dai necessari riscontri in assolvi- mento dell'onere probatorio. La genericità e la incompletezza delle pretese risarcitorie non sono state colmate nemmeno con il deposito della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., la quale si presenta altrettanto gene- rica”.
Dalla lettura della motivazione della sentenza appellata emerge come con
“residue” il giudice di prime cure intenda fare riferimento - con tutta evidenza
– a tutte le domande ulteriori rispetto a quelle di accertamento proposte dall'avv. nell'introdurre il giudizio di primo grado, le quali sono Parte_2 appunto domante risarcitorie. Il riferimento è, allora, non a un'unica domanda risarcitoria, legata a una specifica condotta illecita della – processuale CP_1
o meno – dedotta dall'odierno appellante, ma più domande risarcitorie, tra cui sono comprese anche quelle di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., sia ai sensi del co. 1 che del co. 3.
5.2. La rubrica dell'art. 96 c.p.c. recita, infatti, “Responsabilità aggravata”, chiaramente evidenziando come le fattispecie previste da tale disposizione costituiscano appunto ipotesi di responsabilità. Ne consegue che nella sta- tuizione del giudice di primo grado sopra riportata, relativa alle domande risarcitorie proposte da nei confronti della Parte_2 [...]
vi rientrino anche quelle ai sensi di tale disposizione, Controparte_1 sia del co. 1 che del co. 3.
Il comportamento che la legge sanziona con la disposizione in questione, e segnatamente – per quanto di interesse ai fini del presente giudizio – con le previsioni normative di cui ai co. 1 e 3 dell'art. 96 c.p.c., è appunto una responsabilità aggravata, vale a dire una responsabilità che si aggrava in quanto, essendo fondata su un illecito, comporta l'obbligo di risarcire tutti i danni che conseguono all'aver dovuto partecipare ad un processo privo di fondamento alcuno. Con specifico riguardo alla fattispecie di cui all'art. 96, co. 1, c.p.c. la giurisprudenza ha affermato che configura un'ipotesi partico- lare di atto illecito e si pone in un rapporto di specie a genere rispetto all'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. L, 27.11.2007, n. 24645).
Sebbene si tratti di fattispecie distinte, cumulabili tra loro, e seppure quella ai sensi del co. 3 dell'art. 96 c.p.c. vada posta inscindibilmente in relazione
10 alla condanna alle spese di lite, quelle in questione – e sul cui rigetto il giu- dice di primo grado non avrebbe motivato, avendo fornito una motivazione soltanto apparente – sono pur sempre domande di risarcimento del danno, seppure vadano (o almeno andrebbero, come si dirà meglio di seguito) poste in relazione a una condotta illecita della che viene definita, sintetica- CP_1 mente, di c.d. lite temeraria, vale a dire il comportamento della parte che, nonostante o sia consapevole dell'infondatezza della sua domanda o ecce- zione (mala fede), la propone ugualmente, costringendo la controparte a par- tecipare a un processo che non ha ragione di essere celebrato;
o non abbia usato quel minimo di diligenza richiesta per l'acquisizione di tale consape- volezza (colpa grave). Ciò nondimeno quelle di cui all'art. 96 c.p.c. costitui- scono, appunto, fattispecie di responsabilità, e quindi devono essere ricom- prese in quelle “residue richieste risarcitorie formulate da parte attrice a ti- tolo di riparazione per i danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente causati dalla condotta illegittima della Convenuta” esaminate dal giudice di primo grado, che ha rigettato le stesse sulla base della motivazione sopra riportata.
5.3. Ciò chiarito, è di tutta evidenza, allora, come non si possa affermare che, con riguardo alla decisione appellata, ricorra il vizio di “motivazione appa- rente” dedotto dall'avv. . Parte_2
Tale fattispecie è integrata, infatti, quando la motivazione, pur essendo materialmente esistente nel documento contenente il provvedimento del giudice, non chiarisca le ragioni della decisione. In particolare, è apparente la motivazione carente del giudizio di fatto, perché basata su un'afferma- zione generale e astratta (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 15.2.2024, n. 4166).
Nel caso in esame, invece, il giudice monocratico del Tribunale di Roma ha fornito una motivazione, specificamente riferita al caso posto al suo esame, in ordine alle ragioni per cui non potessero essere accolte le domande risarcitorie proposte dall'attore, tutte le domande risarcitorie (anche quelle a titolo di responsabilità aggravata, dunque): la mancanza di allegazione specifica di quale sarebbero i danni patiti dallo stesso.
Del resto, che una motivazione riferita al caso posto al suo esame sia stata fornita dal Tribunale di Roma si ricava dal fatto che l'avv. CP_10
anche questa, nell'ambito del primo motivo.
[...]
11 5.4. Con riguardo al “merito” delle domande risarcitorie in questione, infatti,
l'avv. deduce che il “giudice aveva tutti gli elementi per poter Parte_2 concludere che il danno era da valutarsi come ex se, in relazione all'inadem- pimento della banca, in sede stragiudiziale, che aveva impedito alla 'parte debole' del rapporto di pervenire al 'giusto' saldo esigibile dalla banca”.
La liquidazione del danno da responsabilità aggravata postula che la parte istante abbia quanto meno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari a identificarne concretamente l'esi- stenza e idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equi- tativa (cfr., tra molte, Cass. civ., Sez. III, ord. 30.5.2023, n. 15175; Cass. civ., Sez. I, 12.12.2005, n. 27383; Cass. civ., Sez. III, 19.7.2004, n. 13355). Il giudice di primo grado ha ritenuto, con la motivazione sopra riportata, che l'odierno appellante non avesse allegato in ragione a quali elementi di fatto, emergenti dagli atti di causa, si dovessero ritenere integrate le fattispecie di responsabilità aggravata azionate.
Tale valutazione operata con la sentenza appellata non merita censura, ad avviso di questo giudicante. Infatti, l'avv. non ha allegato – ancora Parte_2 prima che provato – la sussistenza in capo alla convenuta dell'ele- CP_1 mento soggettivo richiesto sia in relazione alla fattispecie di cui al co. 1 che di quella di cui al co. 3, vale a dire di avere resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. E ciò in via del tutto assorbente rispetto al rilievo per cui non siano invero sussumibili nelle fattispecie richiamate le condotte della indicate nel proporre appello, vale a Controparte_1 dire l'inadempimento alla “obbligazione conseguente all'art.119 TUB, che impone alla banca di mettere a disposizione del cliente tutta la documenta- zione (dagli estratti conto ai contratti)”, lamentando parte appellante che il giudice di primo grado “non solo ha omesso di trattare in sentenza l'inadem- pimento della convenuta banca all'obbligazione in esame, ma altresì nessuna decisione risarcitoria o sanzionatoria ha ritenuto dover assumere”.
5.5. L'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96, co. 1, c.p.c. presuppone l'accertamento sia dell'elemento sogget- tivo (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). In particolare, con riguardo all'elemento soggetto la Suprema Corte ha più volte statuito che esso, traducendosi nel carattere temerario della lite,
12 va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (cfr., tra tante, Cass. civ., Sez. I, 21.7.2000, n. 9579; Cass. civ., Sez. II, 3.8.2001, n. 10731; Cass. civ., Sez. II, 1°.10.2003, n. 14583; Cass. civ., Sez. L, 27.11.2007, n. 24645; Cass. civ., Sez. I,
9.2.2007, n. 3464).
Quanto poi alla responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che con- sente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento proces- suale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (cfr. Cass. civ., SS.UU., 20.4.2018, n. 9912).
6. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per avere compensato integralmente le spese di lite. In particolare, l'appel- lante, premesso che “La soccombenza reciproca si verifica quando vengono rigettate sia la domanda principale che quella riconvenzionale;
la soccom- benza parziale invece di verifica nell'ipotesi in cui vengano accolte solo al- cune delle domande (proposte da un'unica parte) o alcuni capi dell'unica do- manda proposta”, deduce come, nel caso in esame, non vi sarebbe alcuna soccombenza reciproca.
Con il terzo motivo di appello si deduce, inoltre, come il giudice di primo grado “In circa 10 pagine di sentenza il Giudice di primo grado non ha fatto menzione alcuna del giudizio cautelare, inerente la illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia effettuata da MPS ai danni e nei con- fronti dello scrivente appellante”. E, segnatamente, come non abbia tenuto
13 conto di quanto disposto in quella sede in ordine alle spese del procedi- mento cautelare, da liquidare all'esito del giudizio di merito.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto sono stret- tamente connessi tra loro, e non sono fondati.
6.1. Come hanno affermato le EZ TE della Suprema Corte, “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande con- trapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non con- sente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti pre- visti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (così Cass. civ., SS.UU., 31.10.2022, n. 32061).
Sebbene il caso in esame sia in realtà riconducibile al diverso caso del par- ziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, nondimeno ciò non può indurre a ritenere che possa in tale ipotesi darsi luogo, diversamente da quello cui è specificamente riferito l'arresto delle EZ TE (domanda articolata in un unico capo) e argomentando a contrario, ad una condanna alle spese, sia pur parziale, della parte parzialmente vittoriosa. Nella motiva- zione del richiamato arresto delle EZ TE si osserva, infatti, che “non può condividersi l'ampia applicazione del principio di causalità propugnata dall'orientamento giurisprudenziale che ritiene ammissibile la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali, nonostante il parziale accoglimento della domanda. Se è vero, infatti, che nel nostro ordinamento processuale coesistono criteri diversi di regolamentazione delle spese di lite, non tutti improntati al principio di soccombenza e destinati a far fronte a situazioni diverse, è anche vero, però, che al di fuori di tali ipotesi torna a trovare applicazione la regola generale, la quale esige che a sopportare le spese del processo sia colui che, come affermato da un'autorevole dottrina, risulta vinto nella lotta giudiziale: e tale è indubbiamente anche la parte che, pur avendo agito o resistito in giudizio con argomentazioni ritenute parzial- mente fondate dal giudice, abbia visto accogliere, sia pure in misura ridotta,
14 quelle della controparte. In tal senso depone chiaramente l'insistenza del Giudice delle leggi sulla 'gravità ed eccezionalità' delle ragioni richieste ai fini della compensazione, nonché la sottolineatura da parte dello stesso del rischio, posto in rilievo anche dall'ordinanza interlocutoria, che la prospettiva di una condanna alle spese possa scoraggiare la parte che ha ragione dal far valere in giudizio i propri diritti, con conseguente menomazione del diritto alla tutela giurisdizionale, garantito dagli artt. 24 e 111 Cost.”.
Considerazioni queste che risultano pienamene calzanti anche all'ipotesi di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi.
In tal senso, del resto, si è già più volte espressa la giurisprudenza di legit- timità, enunciando il principio secondo cui, nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c. dalla legge 18.6.2009, n. 69, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vit- toriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a ri- fondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccom- benza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipo- tesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'e- ventuale proposta conciliativa (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 23.1.2018, n. 1572; Cass. civ., Sez. III, ord. 24.10.2018, n. 26918). A ben considerare, tale principio, nella parte che rileva in questa sede riferita (anche) al parziale accoglimento di domanda unica articolata in più capi, non risulta espressa- mente contraddetto dalle EZ TE.
In conclusione, si deve ritenere che, in caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 15.5.2023, n. 13212).
6.2. Nel caso in esame, la statuizione di integrale compensazione delle spese di lite è giustificata dalla reciproca soccombenza e, inoltre, dal divisato e in sé nemmeno contestato minore peso economico della statuizione favorevole all'appellante rispetto a quella sfavorevole: condizioni queste che, se, per quanto detto, non possono giustificare la condanna, in nessuna misura, della parte vittoriosa, paiono tuttavia più coerenti a un'integrale compensazione
15 delle spese piuttosto che ad una condanna, ancorché solo parziale, della controparte.
In particolare, vero è che – come deduce l'appellante – nel giudizio di primo grado sono state accolte, nel procedimento cautelare d'urgenza in corso di causa, la domanda volta a conseguire la cancellazione dell'illegittima segna- lazione del nominativo dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia, e in quello di merito, quelle di accertamento di erronea radiazione di fido, di accerta- mento di illegittima applicazione di interessi di scoperto di conto piuttosto che di fido, di esibizione dei documenti bancari per violazione dell'art. 119 T.U.B., in più, violato nonostante il sollecito della Banca d'Italia, di accerta- mento di illecita, illegale o illegittima applicazione di interessi anatocistici e di accertamento del giusto saldo di conto corrente bancario. A fronte di tale accertamento, tuttavia, non è stata accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
In particolare, con la sentenza appellata sono state rigettate in quanto gene- riche e non provate la domanda di responsabilità della convenuta per CP_1
l'operato dei propri dipendenti ex art. 2049 c.c.; la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente a fatto illecito dell'istituto di credito convenuto;
la domanda di risarcimento dei danni as- seritamente subìti dall'attore come conseguenza della segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia; la domanda di condanna della Banca per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Come ha lucidamente osservato la Suprema Corte, in tema di liquidazione delle spese giudiziali, nessuna norma prevede, per il caso di soccom- benza reciproca delle parti, un criterio di valutazione della preva- lenza della soccombenza dell'una o dell'altra basato sul numero delle do- mande accolte o respinte per ciascuna di esse, dovendo essere valutato l'og- getto della lite nel suo complesso (cfr. Cass. civ., Sez. I, 24.1.2013, n. 1703, la quale peraltro ha ritenuto prevalente proprio la statuizione di carattere patrimoniale).
Nel caso in esame, le domande di accertamento proposte nel giudizio di merito erano – con tutta evidenza – per lo più funzionali a conseguire il risarcimento del danno, avendo l'attore conseguito l'interesse per cui ha agito con l'accoglimento del ricorso cautelare in corso di causa. Ne consegue
16 che il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto sussistente la reci- proca soccombenza valutando, da un lato, l'accoglimento della domanda cautelare proposta dall'avv. nei confronti della Parte_2 [...]
sicuramente la “vittoria” più rilevante nell'ambito del Controparte_1 giudizio di primo grado (incluso il procedimento cautelare celebrato nel corso dello stesso) e dall'altro il rigetto della domanda risarcitoria proposta dallo stesso nell'introdurre il giudizio di merito.
Ed è appena il caso di rilevare che, in tale valutazione di reciproca soccom- benza, il giudice di primo grado abbia valutato anche il procedimento cau- telare in corso di causa introdotto dall'odierno appellante, e nel disporre l'integrale compensazione delle spese di lite abbia statuito anche su quelle di tale procedimento.
7. In conclusione, l'appello proposto dall'avv. avverso la sen- Parte_2 tenza n. 2979/2023 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione mono- cratica, il 21.2.2023 deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo tra l'appellante e la
[...]
Nessuna statuizione deve essere assunta in ordine Controparte_1 alle spese del presente giudizio di appello tra l'appellante e la
[...]
e per essa la procuratrice Controparte_3 Controparte_11 che non si è costituita nel presente grado di giudizio, e
[...] dunque non ha svolto alcuna attività difensiva.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quarter, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza, anche istruttoria, di- sattesa, così provvede: dichiara la contumacia della Controparte_3
e per essa la procuratrice Controparte_4
17 rigetta l'appello proposto dall'avv. avverso la sentenza Parte_2
n. 2979/2023 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 21.2.2023; condanna l'avv. a rimborsare alla Parte_2 [...] le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € Controparte_7
7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m.
10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presuppo- sti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 3.2.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro DE Thellung de Courtelary
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