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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/05/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 265/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Massimo Pulvirenti PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Antonia Favara GIUDICE RELATORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 265/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SABELLINI PIERO
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come in atti, qui da intendersi integralmente richiamati.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, ha domandato la modifica del Parte_1
decreto n. 14029/2021 del 23.7.2021 di Questo Tribunale, in particolare chiedendo disporsi l'affidamento esclusivo in proprio favore dei figli IE (9.1.2009), (9.10.2011), Per_1 Per_2
(4.5.2017), nati dalla relazione more uxorio con rappresentando che, a Controparte_1
pagina 1 di 3 far data dalla regolamentazione, il padre ha esercitato il diritto di visita in modo sporadico e discontinuo e dal giugno 2023 non contribuisce più al mantenimento dei minori.
Sentito personalmente all'udienza del 9.5.2024, la ricorrente ha confermato quanto dedotto in ricorso.
Pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_1
****
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che il disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, sotto forma di omissioni nell'esercizio del diritto di visita e nel versamento del contributo di mantenimento (del tutto omesso a far data dal 2023 e antecedentemente versato direttamente dal datore di lavoro) sia indicativo di una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale nei confronti dei figli.
E infatti, è ben vero che, nel decidere sull'affidamento della prole, il giudice deve far riferimento in via prioritaria al principio della bi-genitorialità, con conseguente affidamento dei figli a entrambi i genitori, mentre deve disporre l'affidamento esclusivo solo se l'affidamento condiviso risulti in contrasto con il supremo interesse dei minori, ma l'adozione da parte di un genitore di condotte gravemente omissive nei confronti dei minori legittima certamente la pronuncia di affido esclusivo all'altro genitore
In definitiva, a conferma delle statuizioni di cui all'ordinanza del 21.5.2024, con cui sono stati adottati provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei minori, va disposto l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, disponendo altresì che la stessa percepisca per intero l'assegno unico per i minori, confermando, per il resto, le statuizioni di cui al decreto reso nel procedimento iscritto al n. 714/2021 R.G.V.G.
Non merita infatti accoglimento la domanda di modifica nella parte in cui è stato domandato di rimodulare il diritto di visita del padre, nel senso di ridurlo a due soli pomeriggi a settimana, non emergendo dagli atti sufficienti elementi sopravvenuti tali da far ritenere giustificata una modifica in tal senso.
Le spese di lite (da liquidarsi in favore dell'erario, senza alcuna dimidiazione, in ragione dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato) seguono la maggior pagina 2 di 3 soccombenza di nella misura di 2/3 e si intendono compensate per il Controparte_1
residuo 1/3.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica del proprio decreto n. 14029/2021 del 23/28.7.2021 (proc.
714/2021 R.G.V.G.), così dispone:
- affida i minori IE, e in via esclusiva alla madre Per_1 Persona_3
Parte_1
- dispone che l'assegno unico per i minori IE, e venga Per_1 Persona_3
erogato integralmente alla madre Parte_1
- rigetta ogni altra domanda proposta da Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario, Controparte_1
che si liquidano in € 1.270,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
- compensa le spese per il resto.
Ragusa, 24 maggio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela Antonia Favara dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Massimo Pulvirenti PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Antonia Favara GIUDICE RELATORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 265/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SABELLINI PIERO
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come in atti, qui da intendersi integralmente richiamati.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, ha domandato la modifica del Parte_1
decreto n. 14029/2021 del 23.7.2021 di Questo Tribunale, in particolare chiedendo disporsi l'affidamento esclusivo in proprio favore dei figli IE (9.1.2009), (9.10.2011), Per_1 Per_2
(4.5.2017), nati dalla relazione more uxorio con rappresentando che, a Controparte_1
pagina 1 di 3 far data dalla regolamentazione, il padre ha esercitato il diritto di visita in modo sporadico e discontinuo e dal giugno 2023 non contribuisce più al mantenimento dei minori.
Sentito personalmente all'udienza del 9.5.2024, la ricorrente ha confermato quanto dedotto in ricorso.
Pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_1
****
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che il disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, sotto forma di omissioni nell'esercizio del diritto di visita e nel versamento del contributo di mantenimento (del tutto omesso a far data dal 2023 e antecedentemente versato direttamente dal datore di lavoro) sia indicativo di una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale nei confronti dei figli.
E infatti, è ben vero che, nel decidere sull'affidamento della prole, il giudice deve far riferimento in via prioritaria al principio della bi-genitorialità, con conseguente affidamento dei figli a entrambi i genitori, mentre deve disporre l'affidamento esclusivo solo se l'affidamento condiviso risulti in contrasto con il supremo interesse dei minori, ma l'adozione da parte di un genitore di condotte gravemente omissive nei confronti dei minori legittima certamente la pronuncia di affido esclusivo all'altro genitore
In definitiva, a conferma delle statuizioni di cui all'ordinanza del 21.5.2024, con cui sono stati adottati provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei minori, va disposto l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, disponendo altresì che la stessa percepisca per intero l'assegno unico per i minori, confermando, per il resto, le statuizioni di cui al decreto reso nel procedimento iscritto al n. 714/2021 R.G.V.G.
Non merita infatti accoglimento la domanda di modifica nella parte in cui è stato domandato di rimodulare il diritto di visita del padre, nel senso di ridurlo a due soli pomeriggi a settimana, non emergendo dagli atti sufficienti elementi sopravvenuti tali da far ritenere giustificata una modifica in tal senso.
Le spese di lite (da liquidarsi in favore dell'erario, senza alcuna dimidiazione, in ragione dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato) seguono la maggior pagina 2 di 3 soccombenza di nella misura di 2/3 e si intendono compensate per il Controparte_1
residuo 1/3.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica del proprio decreto n. 14029/2021 del 23/28.7.2021 (proc.
714/2021 R.G.V.G.), così dispone:
- affida i minori IE, e in via esclusiva alla madre Per_1 Persona_3
Parte_1
- dispone che l'assegno unico per i minori IE, e venga Per_1 Persona_3
erogato integralmente alla madre Parte_1
- rigetta ogni altra domanda proposta da Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario, Controparte_1
che si liquidano in € 1.270,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
- compensa le spese per il resto.
Ragusa, 24 maggio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela Antonia Favara dott. Massimo Pulvirenti
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