Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/06/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2366/2024
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2366/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
Controparte_2
RESISTENTI
Oggi 4 giugno 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. ASCOLESE VERONICA, oggi sostituita dall'avv. Fulvia Rossi Parte_1
Per Per Controparte_1 Controparte_2
il dott.
[...] Persona_1
L'avv. Rossi si riporta al ricorso ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
in denegata ipotesi di soccombenza, chiede che sia disposta la compensazione delle spese processuali, essendo stata l'amministrazione resistente difesa da un funzionario delegato;
richiama, a tal fine, Cass.
S.L. ord. n. 2362/2020.
Il dott. si riporta alla memoria di costituzione ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni Per_1
ivi rassegnate, con condanna alle spese di parte ricorrente.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2366/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ASCOLESE Parte_1 C.F._1
VERONICA, con elezione di domicilio in VIA SORRENTINO 59 80040 POGGIOMARINO, presso il difensore avv. ASCOLESE VERONICA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, con il patrocinio del funzionario delegato dott. Controparte_2
Persona_1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 3.07.2024, ha esposto che, in data Parte_1
26.05.2024, il Dirigente Scolastico dell' di Firenze Controparte_3
disponeva la sua esclusione dalle graduatorie ATA di 3° fascia per il triennio 2017/2020, per avere falsamente dichiarato, nella domanda di inserimento, il servizio prestato presso la scuola paritaria La
Fenice di LO LI, dal 6.10.2016 al 31.08.2017.
Deducendo la tardività delle verifiche effettuate dall'amministrazione resistente, in violazione dei principi di legittimo affidamento e di buona fede, nonché la violazione dell'art. 55 ter D.lgs. 165/2001
e dell'art. 21 nonies L. 241/1990 e l'illegittimità dell'esercizio del potere in autotutela da parte dell'amministrazione resistente, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “In via principale: - con effetto ex tunc, accertare e dichiarare la nullità, annullabilità, illegittimità, invalidità, dei provvedimento del Dirigente dell' di Firenze. Disapplicare in ogni Controparte_4
caso ogni altro provvedimento anche se non conosciuto connesso o collegato a quello impugnato. -
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre Cpa e quant'altro dovuto per legge”.
2 Dopo avere ricevuto, in data 2.09.2024, la comunicazione del D.S. del Controparte_5
di Firenze di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato concluso inter partes
[...] nell'a/s 2021/2022, per il profilo di collaboratore scolastico, sulla base del provvedimento prot. n.
5232/2024 del 26.07.2024, di esclusione dalla graduatoria ATA 24 mesi, il ricorrente ha proposto una istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., in corso di causa, depositata il 4.09.2024, chiedendo all'intestato
Tribunale di: “IN VIA CAUTELARE Previo annullamento/eventuale disapplicazione dei provvedimenti richiamati in premessa, dichiarare illegittimo il licenziamento. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in favore del sottoscritto procuratore.”.
Si è costituito nella fase cautelare il , contestando la fondatezza Controparte_6
della domanda cautelare, per insussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, e chiedendone, pertanto, la reiezione.
Con ordinanza del 4.11.2024, l'intestato Tribunale ha respinto la svolta domanda cautelare, per insussistenza del requisito del fumus boni iuris.
La predetta ordinanza è stata confermata in sede di reclamo dal Collegio, con ordinanza del
27.12.2024.
Si è costituito nella presente fase di merito il , contestando il Controparte_6
ricorso e chiedendone la reiezione, in quanto infondato;
con vittoria di spese.
In particolare, parte resistente ha dedotto ed eccepito: a) di avere acquisito, in data 8.01.2024, dalla sede di NO NF, comunicazione di annullamento del rapporto di lavoro intercorso tra il CP_7
ricorrente e la scuola paritaria La Fenice di LO LI, per il periodo 6.10.2016-31.08.2017
(provvedimento di disconoscimento dell' del 9.12.2020, notificato al lavoratore tramite lettera CP_7 raccomandata), per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2094 c.c., e di avere, pertanto, immediatamente avviavo il procedimento finalizzato alla esclusione del ricorrente dalla graduatoria
ATA di III fascia triennio 2017/2020, ai sensi dell'art. 8, commi 2, lett. d, e 4, per la presentazione di una dichiarazione mendace circa i titoli di servizio relativi alle scuole paritarie;
b) che, con nota del
12.01.2024, Agenzia delle Entrate la informava che non risultavano redditi comunicati in anagrafe tributaria dall'istituto La Fenice di LO LI a carico del lavoratore, per il periodo indicato;
c) il difetto di prova in ordine alla sussistenza di un effettivo servizio retribuito svolto presso la scuola paritaria, nel periodo 6.10.2016-31.08.2017, come dichiarato dal ricorrente nella domanda di inserimento nelle graduatorie di III fascia personale ATA per il triennio 2017/2020, presentata alla scuola capofila I.C. Ghiberti di Firenze;
d) che la risoluzione del contratto a tempo indeterminato veniva disposta ai sensi dell'art. 75 DPR 445/2000, essendo stato il ricorrente illegittimamente inserito nelle graduatorie ATA di 3° fascia sulla base di dichiarazioni mendaci.
3 La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti ed è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
L'art. 8 D.M. 640/2017 prevede che: “2. L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che: (…) d) - abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false (…) 4. Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 5. Tutti gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato,
l'esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione”.
Con comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 1408/2024 del 29.01.2024, il D.S. dell'
[...]
di Firenze ha comunicato al ricorrente l'avvio del procedimento Controparte_3
amministrativo di esclusione dalla graduatoria di terza fascia ATA per il triennio 2017-2020, ai sensi dell'art. 8, commi 2, lett. d), e 4 D.M. 640 del 30.08.2017, e di conseguente disconoscimento del servizio prestato presso le scuole statali nel predetto triennio (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte ricorrente).
Con successivo decreto, il D.S. dell' ha Controparte_8 decretato l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria di III fascia personale ATA triennio 2017-2020, in applicazione dell'art. 8, commi 2, lett. d), e 4 D.M. 640 del 30.08.2017, con conseguente decadenza dai benefici e con l'effetto che il servizio prestato nelle scuole statali nel triennio di riferimento è da considerarsi servizio prestato di fatto, non suscettibile di valutazione nell'ambito delle procedure di reclutamento del personale ATA, avendo il ricorrente effettuato una dichiarazione mendace circa i servizi prestati nella scuola paritaria (istituto La Fenice di LO LI), dal 6.10.2016 al 31.08.2017, non risultando essere stato effettivamente prestato il predetto servizio, come da comunicazione della sede di NO NF (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte ricorrente). CP_7
In particolare, la sede di NO NF, con nota acquisita dal Ministero resistente prot. 192 CP_7 dell'8.01.2024, ha comunicato, all'esito di accertamento ispettivo, l'annullamento del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la scuola paritaria La Fenice di LO LI, per il periodo dal
6.10.2016 al 31.08.2017 (provvedimento di disconoscimento n. 0373257 del 9.12.2020, notificato al lavoratore tramite lettera raccomandata – avverso il quale il lavoratore ha dichiarato di avere proposto
4 ricorso amministrativo – asseritamente rimasto senza esito -, ma non giudiziario); v. doc. n. 4 del fascicolo di parte resistente (“42. A seguito di accertamento ispettivo al sig. CF: Parte_1
è stato annullato il rapporto di lavoro intercorso tra il lavoratore in questione e C.F._1 la scuola paritaria “La Fenice di LO LI” per il periodo dal 06/10/2016 al 31/08/2017. Al lavoratore è stato notificato tramite raccomandata il provvedimento di disconoscimento avente prot.
N.0373257 del 09/12/2020”).
Parte resistente ha, altresì, prodotto, con il doc. n. 3 del proprio fascicolo di parte, documentazione relativa al procedimento penale, pendente dinnanzi al Tribunale di NO NF, nel quale sono indagati, tra gli altri, i legali rappresentanti ed il consulente del lavoro dell'istituto La Fenice di LO
LI, per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, falso, abuso di ufficio, con particolare riferimento alla finalità di alterare le graduatorie del CP_1
resistente per il personale docente e ATA, mediante la fittizia e retrodatata assunzione di centinaia di lavoratori del comparto della scuola, presso istituti paritari di modeste dimensioni, che non necessitavano di un siffatto numero di dipendenti, con conseguente sproporzione tra le dimensioni delle strutture e la forza lavoro assunta (indagine avviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di NO NF, a seguito dei controlli operati dall'Ufficio ispettivo dell' di NO NF CP_7
presso alcuni istituti paritari del nocerese, tra i quali è compreso La Fenice di LO LI).
Si legge, in particolare, nell'ordinanza di applicazione di misure cautelari del 28.10.2022, emessa dal
GIP del Tribunale di NO NF nell'ambito del procedimento RGNR. 4756/2018 e RGGIP.
4779/2018, che: “Le risultanze investigative ottenute hanno consentito di ricostruire e delineare in ogni ramificazione l'esistenza di una vera e propria associazione per delinquere finalizzata alla fittizia assunzione di centinaia di soggetti. I lavoratori, rivolgendosi a "faccendieri" orbitanti nel mondo delle scuole private, si sono costruiti ad hoc un profilo professionale fittizio, privo di ogni fondamento, in contrasto a quanto stabilito dalla normativa che disciplina il normale iter amministrativo in merito alle assunzioni di personale. Tali lavoratori, in spregio a qualsiasi regola, procedevano alla compilazione della domanda nel periodo dal 30 settembre al 30 ottobre 2017, indicando in essa titoli e periodi lavorati fittizi al solo fine di acquisire un maggiore punteggio in graduatoria e quindi scavalcare coloro che, senza alcun raggiro, avevano indicato il vero stato di servizio.”.
Con specifico riferimento all' , nella predetta ordinanza, richiamando Parte_2 gli esiti dell'accertamento ispettivo, si legge che: “Durante la gestione e riguardante gli anni Pt_3
scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016, risultano in forza da comunicazioni un totale Pt_4
massimo di 84 dipendenti, di cui 1 direttore didattico, 63 docenti, 4 bidelli, 9 collaboratori scolastici e
7 assistenti amministrativi. In seguito alla nomina a presidente di LO LI e a consulente del
5 lavoro di , si ha un cambio gestionale improntato ad un aumento spropositato di forza Parte_5
lavoro infatti in poco più di un anno (da aprile 2016 ad agosto 2017), la forza lavoro passa da 83 a
510 unità. Dall'esame della documentazione trasmessa dalla LO LI;
in qualità di gestore dell'Istituto Paritario "La Fenice" al MIUR - Ufficio di Salerno - risulta che la stessa ha inviato le schede di funzionamento relative al solo anno scolastico 2016/2017, allegando i prospetti del personale docente e A.T.A. Per l'anno scolastico precedente 2015/2016, le suddette schede sono state notificate al MIUR dal , precedente gestore dell'Istituto Paritario. (…) Come si evince Persona_2
dalla tabella sottostante, che contiene un raffronto tra le schede di funzionamento trasmesse al
M.I.U.R. dalle due gestioni negli anni scolastici 2015/16 e 2016/17, l'Istituto "La Fenice di LO
LI" ha dichiarato di aver assunto 27 docenti per l'anno scolastico 2016/17 e di essersi avvalso, a decorrere dal 12.04.2016, di personale A.T.A. in numero di 13 unità complessive. Di queste, l unità rivestiva la qualifica di D.S.G.A., 3 unità rivestivano la qualifica di assistenti amministrativi, mentre le restanti 9 unità rivestivano la qualifica di collaboratore scolastico. (…) Il Dirigente del MIUR, nella nota prot. 14227 del 7.08.2019, con riferimento alla documentazione già inviata con note prot. 5576 dell'11/04/2019 e prot. 9271 del 28/05/2019, ha inoltre specificato in relazione a "La Fenice" di
LO LI "che è stato prodotto tutto quanto pervenuto dalla scuola nei singoli funzionamenti e che agli atti dello scrivente Ufficio non vi sono ulteriori documenti riguardanti la predetta scuola".
Emerge chiaramente che l'istituto scolastico "La Fenice" ha denunciato una forza lavoro che non trova riscontro con le 510 assunzioni effettuate tramite unilav. (…) Anche in questo caso, è evidente la discrasia tra la forza lavoro denunciata all attraverso i flussi Uni-Emens e il personale CP_7
Part dichiarato all con le schede di funzionamento. Addirittura a luglio e agosto, periodo in cui le attività didattiche sono ridotte e/o sospese, è stato denunciato un numero notevole di dipendenti
(rispettivamente 423 e 416). (…) L'analisi dei dati fiscali e contributivi, in uno con il comportamento aziendale, evidenzia un volume di affari largamente insufficiente a bilanciare già solo i costi relativi al personale denunciato. (…) Nel corso degli accertamenti, è stata, inoltre, acquisita presso gli
[...]
la documentazione presentata dalla scuola in oggetto, così Controparte_9
come previsto dalle norme di riferimento vigenti. Detta documentazione, rappresentata anzitutto dagli elenchi nominativi del personale docente e non docente (cd. schede di funzionamento), ha consentito di acquisire un primo dato di riferimento, utile a percepire la dimensione occupazionale dell'azienda. I significativi scostamenti tra l'elevato numero di rapporti di lavoro formalmente instaurati dall'Istituzione scolastica, mediante le previste comunicazioni unilav, e il più esiguo numero di lavoratori rilevato dalle schede di funzionamento prodotte all'Ufficio provinciale M.I.U.R. e da quest'ultimo consegnate agli ispettori, hanno fornitoriscontri e conferme alle informazioni già raccolte
6 nel corso degli accertamenti preliminari, sulla scorta delle quali risultava irragionevole e spropositato il numero smisurato di rapporti di lavoro denunciati per personale docente e soprattutto non docente.
(…) Ed invero le regolarizzazioni presentate dalla ditta riguardano per la maggior parte il personale
A.T.A. e sono state effettuate quasi in concomitanza con l'uscita del bando di concorso M.I.U.R. indetto con il Decreto del Ricerca n. 640 del 30/08/2017 relativo Controparte_6 Controparte_10
all'aggiornamento degli elenchi del personale A.T.A. per il triennio 2017/2018, 2018/2919 e
2019/2020. (…) Ebbene, proprio in concomitanza all'emanazione di detto decreto si verifica un irragionevole aumento della forza lavoro dichiarata sulla base delle comunicazioni di assunzione unilav e dei corrispondenti invii dei flussi Uni-Emens che non trova corrispondenza con quella comunicata nella documentazione trasmessa al M.I.U.R. - Ufficio di Salerno (prospetti del personale e schede di funzionamento). CONCLUSIONI Per quanto sopra esposto, col presente verbale si procede: all'annullamento delle posizioni contributive elencate nelle sottostanti tabelle. Ai fini dell'individuazione delle posizioni contributive da annullare si è fatto riferimento ai seguenti elementi: dati inviati dalla ditta all relativi al funzionamento Controparte_11
dell'attività scolastica (v. punto a); elevato numero di personale ATA denunciato (v. punto b); sproporzione tra il personale denunciato con la qualifica di docente e quello denunciato con la qualifica di ATA (v. punto b); ingiustificato incremento del personale AT.A. denunciato nel periodo
2016/2017 rispetto a quello utilizzato per il normale funzionamento delle attività scolastiche nella gestione precedente sulla base degli alunni iscritti e della dimensione aziendale (v. par.
3. Gestione dell'istituto paritario); ingiustificato incremento del personale A.T.A. denunciato rispetto a quello utilizzato per il normale funzionamento delle attività scolastiche sulla base degli alunni iscritti, della dimensione aziendale e delle tabelle annesse al decreto MIUR 3 agosto 2016, n. 181 che stabiliscono un determinato numero di assistenti ammnistrativi e collaboratori scolastici, in relazione al numero di alunni a seconda dell'ordine e grado dell'Istituto scolastico di riferimento (v. punto b); elevato numero di personale A.T.A. occupato contemporaneamente rilevato dalla documentazione esaminata e non rispondente a quello emerso dalle dichiarazioni raccolte (es. da aprile a giugno 2017) (v. punto b); comunicazioni unilav (di inizio, rettifica, proroga, cessazioni e annullamenti) effettuate con rilevante ritardo rispetto agli asseriti periodi di occupazione (v. punto b); invio flussi Uni-Emens all con CP_7
rilevante ritardo rispetto alle scadenze previste per la loro presentazione, in alcuni casi integrativi di quelli già trasmessi, con ciò determinando un notevole incremento del numero dei lavoratori (v. punto c); mancata e/o parziale corrispondenza, rilevata frequentemente, tra i dati indicati nelle comunicazioni unilav e quelli nei flussi Uni-Emens; forte discordanza tra l'elevato numero di rapporti di lavoro formalmente instaurati mediante le previste comunicazioni unilav (vedi punto b) grafico n. 3)
7 e le denunce Uni-Emens (vedi punto c) grafico n. 4) e il più esiguo numero di lavoratori dichiarato nelle schede di funzionamento all (vedi punto a) tab. n. 2 e grafico n. l); richieste di Pt_6
regolarizzazioni connesse all'instaurazione retroattiva dei rapporti di lavoro presentata dalla scuola all con rilevante ritardo, alle quali non è seguito un corretto comportamento aziendale circa il CP_7
versamento della contribuzione previdenziale (v. punti d) ed f); compensazione attraverso MODD. F24
(di cui hanno richiesto successivo annullamento) della contribuzione denunciata in fase di regolarizzazione (v. punti d) e f); dichiarazioni fiscali integrative con le quali il consulente del lavoro ha inteso provvedere ad annullare i crediti Iva utilizzati per la compensazione dei debiti contributivi;
adempimenti fiscali effettuati solo per una parte dei lavoratori (es. mod. 770 – certificazioni uniche); volume d'affari largamente insufficiente a bilanciare già solo i costi relativi a tutto il personale denunciato;
dichiarazioni, notizie e informazioni assunte nel corso dell'accertamento ispettivo. Si precisa che si procederà all'annullamento dei rapporti di lavoro relativi al personale A.T.A. e docente assunto durante la gestione LO LI: non presente nelle schede di funzionamento trasmesse all per l'anno scolastico 2015/2016 dalla gestione , e per il Controparte_11 Pt_3
quale non sono emersi, dalle dichiarazioni raccolte, elementi tali da ritenere veritiere le costituzioni dei suddetti rapporti di lavoro;
non presente nelle schede di funzionamento trasmesse all
[...]
per l'anno scolastico 2016/2017 dalla e per il quale non Controparte_11 CP_12
sono emersi, dalle dichiarazioni raccolte, elementi tali da ritenere veritiere le costituzioni dei suddetti rapporti di lavoro;
non presente nelle schede di funzionamento trasmesse all Controparte_11
successivamente dalla , subentrata alla Gestione della LO e per il
[...] Controparte_13
quale nel corso dell'accertamento, non sono emersi, dalle dichiarazioni raccolte, elementi tali da ritenere veritiere le costituzioni dei suddetti rapporti di lavoro. (…)”.
In conclusione, il G.I.P. ha rilevato che: “l'Istituto paritario ha denunciato di avere in forza un numero tale di personale A.T.A. da superare inverosimilmente il numero dei docenti in forza;
ad es. nel mese di aprile 2017, a fronte di 43 docenti risultano assunti 364 collaboratori scolastici e 34 assistenti amministrativi. Addirittura a luglio ed agosto 2017, periodo in cui le attività didattiche sono sospese o comunque ridotte, risultano in carico da unilav rispettivamente un totale di 416 dipendenti (di cui 378 personale A.T.A.) e di 402 dipendenti (di cui 367 personale A.T.A.).”.
A pag. n. 356 della predetta ordinanza cautelare, al numero 192, è indicato il nominativo del ricorrente.
Ciò posto, a fronte della radicale contestazione di parte resistente in ordine alla effettività del servizio prestato dal ricorrente presso la scuola paritaria, per il quale vi sia stata retribuzione (v. D.M. 640/2017, in particolare, le note alla tabella di valutazione), nel periodo ottobre 2016-agosto 2017, non limitandosi la contestazione del resistente al profilo relativo all'omesso versamento CP_1
8 contributivo per il suddetto periodo, incombe su parte ricorrente il relativo onere probatorio;
onere che si ritiene che il ricorrente non abbia sufficientemente assolto.
Sono, infatti, insufficienti, ai fini della prova dell'effettività del servizio asseritamente prestato presso la scuola paritaria La Fenice di LO LI, nel periodo da ottobre 2016 ad agosto 2017, e della percezione della relativa retribuzione, le buste paga di cui al doc. n. 4 del fascicolo di parte ricorrente e la certificazione rilasciata dal coordinatore delle attività didattiche del predetto istituto.
Al contrario, non è stata prodotta documentazione dalla quale emerga l'effettivo pagamento delle retribuzioni (contabili di bonifico, estratti di conto corrente, quietanze di pagamento, ecc.); si veda, sul punto, quanto condivisibilmente statuito dal Tribunale di Firenze con la sent. n. 646/2021, pubblicata il
30.09.2021, in una fattispecie analoga alla presente: “9. Ritiene, pertanto, il giudicante che, a fronte del disconoscimento operato dalla p.a. resistente, gravasse sulla ricorrente (in quanto fatto costituivo del preteso diritto al punteggio per cui è causa) l'onere di provare nel presente giudizio che il servizio asseritamente prestato presso la scuola materna paritaria XXX fosse valutabile - ossia, effettivamente prestato o, comunque, relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi fosse stata retribuzione, anche ridotta - e che tale onere non sia stato assolto. 10. Come, infatti, risulta dagli atti e documenti di causa, la ricorrente non ha prodotto i contratti di lavoro subordinato eventualmente sottoscritti con XXX, né le buste paga eventualmente alla stessa consegnate dalla scuola datrice, né, ha comprovato di aver effettivamente ricevuto il pagamento delle retribuzioni (contabili di bonifici, estratti di conto corrente, quietanze di pagamento etc.). (…) 13. Di conseguenza, non è pertinente alla fattispecie concreta la giurisprudenza in materia, sia ordinaria che amministrativa, che reputa insufficiente al disconoscimento del servizio prestato la mera irregolarità contributiva, atteso che tale indirizzo giurisprudenziale presuppone che sia certa, appunto, l'effettività del servizio. Solo in tale ipotesi di provata effettività del servizio, il disconoscimento ai fini giuridici risulterebbe, infatti, assumere la funzione di una illegittima sanzione per il dipendente a fronte di un inadempimento contributivo imputabile al suo datore di lavoro privato. (…) 15. Proprio riguardo a detto certificato di servizio in atti reputa, del resto, il Tribunale che ad esso non possano riconoscersi la natura e l'efficacia probatoria proprie dell'atto pubblico: in esso, infatti, non è indicata l'identità del soggetto che ha redatto e sottoscritto il documento;
vi è apposta una firma illeggibile;
il numero di protocollo non risulta conforme a quanto prescritto dall'art. 55 D.P.R. 445/2000. 16. Quanto al contenuto del certificato di servizio in questione deve evidenziarsi come esso si limiti a indicare del tutto genericamente che la XXX avrebbe prestato servizio dal 1.9.10 al 31.8.17 nel profilo di assistente amministrativo, senza specificare i giorni di effettivo servizio e, correlativamente i giorni di assenza,
9 né indicare l'orario di lavoro osservato, il CCNL applicato, il livello di inquadramento, la retribuzione concordata”.
Si veda, altresì, Corte d'Appello di Firenze, sent. n. 327/2023, che ha confermato la predetta sentenza dell'intestato Tribunale;
nonché l'ordinanza del Tribunale di Grosseto emessa in una fattispecie analoga alla presente in data 7.08.2024 (nel procedimento R.G.N. 562-1/2024) ed allegata alla memoria di parte resistente depositata nel sub procedimento cautelare (ordinanza poi confermata in sede di merito, con sentenza del 13.05.2025, versata in atti da parte resistente).
Per quanto attiene alla produzione del contratto di lavoro subordinato asseritamente concluso con l' si evidenzia che, soltanto con nota del 15.10.2024 (non Parte_2
autorizzata), parte ricorrente ha prodotto un documento non sottoscritto dal lavoratore e contenente una firma non leggibile con riferimento alla parte datoriale.
Ancora, in ordine all'estratto contributivo esibito dal ricorrente all'udienza del 9.10.2024, si osserva che lo stesso è datato 15.09.2017 e, dunque, è antecedente rispetto al disconoscimento del rapporto successivamente operato dall' . Controparte_14
Per quanto attiene, poi, alla lamentata tardività dei controlli operati dal D.S., l'art. 7, comma 5, D.M.
640/2017 stabilisce che i controlli su tutte le situazioni dichiarate dall'aspirante debbano essere tempestivamente effettuati, senza fissare alcun termine perentorio, limitandosi a richiamare una nozione equivalente alla celerità. Anche l'art. 72 D.P.R. 445/2001 non prevede un termine perentorio di trenta giorni per le verifiche, ma dispone unicamente che: “3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione” (v. Tribunale di Firenze, sent. n. 646/2021).
Peraltro, il comma 5 dell'art. 8 D.M. 640/2017 stabilisce che: “Tutti gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione”.
Ciò posto, nella fattispecie risulta documentalmente che la comunicazione della sede di NO CP_7
NF di annullamento del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la scuola paritaria La
Fenice di LO LI, per il periodo ottobre 2016-agosto 2017, per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2094 c.c., sia pervenuta al Ministero resistente in data 8.01.2024 e che quest'ultimo si sia tempestivamente attivato (v. la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 1408/2024 del
29.01.2024), provvedendo all'adozione del provvedimento di depennamento in data 26.05.2024, con conseguente infondatezza delle doglianze in ordine alla prospettata tardività delle verifiche, la cui
10 doverosità è comunque prevista sulla base del sopra richiamato D.M., che disciplina, parimenti, le conseguenze dell'eventuale esito negativo dei controlli ed accertamenti sul possesso dei titoli auto dichiarati dagli aspiranti nelle domande di inserimento.
Ulteriormente, si evidenzia che l'art. 71 DPR 445/2000 prevede l'obbligo per le amministrazioni di effettuare i controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, con conseguente decadenza del privato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di una dichiarazione non veritiera.
Infine, si osserva che il decreto del 20.08.2024 di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 1.09.2021 discende dalla esclusione del ricorrente dalla graduatoria
ATA 24 mesi, esclusione, a sua volta, motivata dal depennamento del ricorrente dalla graduatoria ATA per il triennio 2017/2020, con la conseguenza che non sembrano venire in rilievo, nella fattispecie, le previsioni di cui agli artt. 55 e ss. D.lgs. 165/2001.
A tal proposito, si veda quanto condivisibilmente affermato dall'intestato Tribunale in composizione collegiale con l'ordinanza n. 9162/2024, emessa nel procedimento di reclamo R.G.N. 3741/2024, che ha confermato l'ordinanza del 4.11.2024; in particolare: “la mancata dimostrazione di un effettivo rapporto di lavoro esclude in radice lo stato di buona fede in capo al , che ha attestato una Pt_1
certificazione che, riguardando un rapporto giuridico a lui riferibile, non poteva non sapere essere falsa;
• sono irrilevanti in questa sede i riferimenti alla disciplina del procedimento disciplinare nel pubblico impiego (artt. 55 ss. D.Lgs. 165/2001) e all'art. 21-novies L. 241/1990, in quanto il provvedimento censurato non ha costituito esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro, né ha rappresentato espressione del potere di autotutela amministrativa in capo al medesimo: esso, al contrario, è stato adottato in conformità alle previsioni degli artt. 7 e 8 D.M. 640/2017 e degli artt. 71 ss. D.P.R. 445/2020, quale conseguenza della perdita del requisito necessario per l'assunzione
(iscrizione nelle graduatorie), che ha determinato la nullità del contratto di lavoro in esame, senza che quindi possa rilevare che il ricorrente avrebbe comunque avuto il punteggio per l'attribuzione di incarichi anche escludendo il servizio disconosciuto;
né l'art. 7, comma 5, D.M. 640/20171, né l'art. 72 D.P.R. 445/20012 fissano dei termini perentori entro cui avviare e concludere i controlli, che peraltro nel caso di specie sono stati tempestivamente attivati, posto che alla comunicazione di CP_7 annullamento del rapporto di lavoro pervenuta al MIM l'8.1.2024 è seguita già in data 29.1.2024, da parte di quest'ultimo, comunicazione di avvio del procedimento che poi ha portato al depennamento dalle graduatorie” (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte resistente).
Si veda, altresì, la giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale, emessa in fattispecie analoghe Cont alla presente, allegata dal al proprio fascicolo di parte.
11 Le considerazioni che precedono comportano il rigetto del ricorso, con assorbimento di ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio.
Spese
Le spese sia della doppia fase cautelare, che della presente fase di merito, seguono la soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022, con la riduzione del
20%, ai sensi dell'art. 152 bis c.p.c., essendo stato il resistente difeso da un funzionario CP_1
delegato, non potendo trovare applicazione, nella fattispecie, il principio di diritto affermato da Cass.
S.L. ord. n. 2362/2020 (richiamata dalla procuratrice di parte ricorrente all'odierna udienza), in quanto relativo ad un giudizio instaurato anteriormente al 1.01.2012.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, istanza e domanda disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, a favore del resistente, delle spese di lite, sia della CP_1
doppia fase cautelare, che della presente fase di merito, liquidate in complessivi € 3.401,60 per compensi, già operata la riduzione del 20%, ai sensi dell'art. 152 bis c.p.c., essendo stato il CP_1
resistente difeso da un funzionario delegato, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 4 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
12