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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/04/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione Civile
&&&&&&
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella persona del Giudice Unico Onorario GOT Avv. Onofrio Natoli, ha emesso ai sensi dell'art. 190 cpc (con termini ridotti alla metà per il deposito degli atti conclusivi), con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (cfr. in generale art. 132 n. 4 cpc), la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. RG 146 \2020
TRA
, nato a [...] il [...] , C.F. Parte_1 C.F._1
e , nata a [...] il [...] CF , rappresentati Parte_2 C.F._2
e difesi dall'Avv. Giovanni Bonanno;
CONTRO
, in persona del suo LR pro tempore, C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. LA PEDALINA MAURIZIO SAVIO, P.IVA_1
convenuto;
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom. .
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 9.1.20 gli attori premettevano ed in buona parte documentavano (in ordine all'iter cronologico ed alle evenienze del caso di specie): di essersi riunita in seconda convocazione in data 29.11.19 l'assemblea straordinaria del convenuto che deliberava sui seguenti punti all'ordine del giorno CP_1
(nell'assenza degli attori): 1 (modalità e termini di corresponsione di acconto all'Avv. Maurizio S. La Paladina per costituirsi nel giudizio promosso dagli attori stessi a seguito dell'incarico conferitogli in data 30.9.19, con autorizzazione al pagamento della prima rata di acconto per € 2.049,11), 2 (modalità conferimento e sistemazione cassonetti comunali in area condominiale), 3 (messa in sicurezza del fabbricato), 4
(messa in sicurezza per lo smaltimento acque meteoriche nel parcheggio condominiale, con approvazione del progetto a firma del Geom. , 5 (varie ed Controparte_2
eventuali); che la stessa delibera era ritenuta illegittima quanto al punto 1 dell'ODG per aversi autorizzato all'uopo l'utilizzo del fondo cassa lavori, pertinenti anche agli attori medesimi;
stessa illegittimità e conseguente invalidità anche con riferimento all'incarico alla ditta;
con contestuale genericità ed Parte_3
indeterminatezza dell'oggetto, con delibera contra legem anche per quest'aspetto. Gli attori chiedevano quindi al Tribunale voler: preliminarmente disporre la sospensione dell'efficacia delle dette delibere del 29.11.09; nel merito ritenere e dichiarare l'eccepita illegittimità, dichiarando nulle o comunque annullare le stesse delibere impugnate.
Il si costituiva con comparsa del 5.3.20 sostenendo: preliminarmente la CP_1
nullità dell'atto introduttivo per l'omesso avvertimento delle decadenze di cui all'art. 38 cpc, e comunque per la previsione di un termine libero a comparire inferiore a 90 giorni;
l'infondatezza del profilo di nullità deliberato di cui al punto 1 dell'ODG per carenza di interesse ex art. 100 cpc, non sussistendo alcuna “distrazione” di fondi.
Comuni, con la effettuata spesa destinata a lavori urgenti ed indifferibili, per dove apprestare idonea difesa legale entro il 29.11.19, onde assicurare l'adempimento di un'obbligazione condominiale;
rilevando in ogni caso la carenza di interesse degli opponenti, in quanto gli stessi espressamente esclusi dalla partecipazione alle spese di patrocinio del giudizio in parola;
l'inammissibilità ed infondatezza anche con riferimento al punto n. 4 dell'ODG in relazione alla previsione di cui al 2° comma dell'art. 1137, non occorrendo nel caso di specie controllo tra preventivi ed un adeguato computo metrico, nel contesto del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea, senza alcuna ipotesi di eccesso di potere;
anche sotto l'aspetto dell'omesso canone di prudenza nell'agire, stante anche la loro assenza all'assemblea; con l'incarico conferito al geom. ovvero una professionalità interna al CP_2 condominio, che ha sempre posto a disposizione le proprie competenze del tutto gratuitamente;
con la modesta quantificazione dei lavori in circa € 200,00, con quel che ne conseguiva. Chiedeva quindi al Tribunale voler: preliminarmente ritenere la nullità dell'atto di citazione, fissandosi ex art. 164 cpc nuova udienza di comparizione nel rispetto dei termini di legge;
rigettare l'istanza di sospensiva;
rigettare nel merito le avverse domande;
ritenere e dichiarare la responsabilità ex art. 96 cpc.
In esito alla prima udienza del 25.1.22 venivano concessi i chiesti termini ex art. 183 comma 6 cpc. Alla successiva del 30.11.22 il convenuto nell'assenza degli attori chiedeva potersi fissare l'udienza di precisazione conclusioni. Con provvedimento fuori udienza depositato il 5.12.22 questo GOT dava atto che agli attori non risultava comunicata il rinvio dell'udienza originariamente prevista, fissando altra data pur rilevando che non risultava coltivata la domanda preliminare di sospensiva svolta dagli attori. All'udienza del 23.5.24 gli stessi contestavano ciò, dando però atto che stanti i tempi maturati risultava cessata l'esigenza cautelare. Il rilevava che era CP_1
stato approvato il bilancio cui afferiva l'opposizione oggetto del giudizio, circostanza questa però che secondo gli attori non aveva alcun “effetto sanante” dell'illegittimità della delibera. Con provvedimento fuori udienza veniva -motivatamente- fissata l'udienza di precisazione conclusioni, discussione orale e decisione del giudizio, ex art. 281 sexies cpc, ma a detta udienza del 25.2.25 si procedeva alla sola precisazione delle conclusioni, con l'introito della causa a sentenza ex art. 190 cpc con i termini ridotti alla metà.
In punto di decisione, dato atto di quanto sopra anche quale motivazione in parte a qua, si ritiene di dover innanzitutto rigettare le eccezioni del convenuto per le -formali- violazioni sostenute, posto che l'omesso avviso ex art. 38 cpc e del termine a comparire inferiore ai previsti gg. 90, costituiscono appunto errori solo di forma e non di sostanza, quand'anche si è svolta costituzione e completa difesa in punto di merito, con quel che ne consegue nel pieno contraddittorio. Nel merito, richiamata l'esposizione processuale del giudizio, vanno rigettate le domande attrici. Con riferimento al punto
1 dell'ordine del giorno non si può reputare che vi sia stata “distrazione” del fondo comune, in quanto la prestazione richiesta al legale risultava già conferita precedentemente (con atto da reputarsi legittimo), potendosi equiparare ad una ipotesi prestazione urgente ed indifferibile stante la necessità di costituzione in giudizio entro il 29.11.19. Nel contesto della stessa autorizzazione alla spesa in via provvisoria e temporanea per assicurare l'adempimento di un'obbligazione condominiale, per come condivisibilmente dedotto dallo stesso ente di gestione, escludendosi peraltro il condomino . Stessa sorte si ritiene dover adottare anche per il punto 4 Parte_1
dello stesso ordine del giorno. Invero il conferimento di un incarico di messa in sicurezza, ad una professionalità interna al condominio sostanzialmente a Parte_4
titolo gratuito, rientra infra l'esercizio di un potere discrezionale da parte dell'assemblea, non violandosi il disposto di cui all'art. 1137 CC, stante anche la vantaggiosità della scelta operata, dovendosi quindi escludere l'ambito del sindacato giudiziale. Ovvero diversamente opinando nella rientranza infra le attribuzioni previste ex n. 4 dell'art. 1130 CC, o perché l'intervento ricade nella previsione di cui all'art. 1135 c. 2 CC, con quanto si reputa potersi compiere senza necessità di approvazione assembleare, per come in via generale in materia di sicurezza. E nella modestia della quantificazione della prestazione. Potendosi quindi escludere ipotesi di distrazione di fondi, per tutto quanto ut supra.
Il rigetto in punto di merito prescinde dalle valutazioni a riguardo la non coltivazione o meno della richiesta di sospensione della delibera impugnata, peraltro superata per stessa ammissione degli attori. Così come dall'altro lato la pur intervenuta approvazione del bilancio in parte a qua non può incidere oltre in questa sede decisionale. Non si ritiene infine poter accedere a pronunzia ex art. 96 cpc, in mancanza di concreti elementi di colpa grave o dolo in capo agli attori, oltre all'inesistenza di qualsivoglia elemento di quantificazione.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, dato atto di quanto sinora, si ritiene giusto ed equo compensarle per 1\2 (leggasi rigetto eccezioni preliminari del convenuto e quant'altro evidenziato giusto provvedimento del 23.5.24), con la restante metà posta a carico degli attori, liquidandole in tale proporzione come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, in persona del sottoscritto GOT, sentiti i procuratori delle parti e definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da + 1, nei Parte_1 confronti del convenuto, ogni diversa istanza, difesa e deduzione disattesa CP_1
od assorbita, così provvede:
1-rigetta le eccezioni preliminari del convenuto e le domande attrici, per le causali svolte;
2-compensa per 1\2 le spese di liti, condannando gli attori alla rifusione della restante metà a favore del condominio, liquidandole in tale proporzione in € 20,00 per spese vive forfettarie ed in € 900,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute.
Così deciso in Messina in data 9.4.25 alla scadenza dei termini ex art. 190 cpc.
IL GOT
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella persona del Giudice Unico Onorario GOT Avv. Onofrio Natoli, ha emesso ai sensi dell'art. 190 cpc (con termini ridotti alla metà per il deposito degli atti conclusivi), con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (cfr. in generale art. 132 n. 4 cpc), la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. RG 146 \2020
TRA
, nato a [...] il [...] , C.F. Parte_1 C.F._1
e , nata a [...] il [...] CF , rappresentati Parte_2 C.F._2
e difesi dall'Avv. Giovanni Bonanno;
CONTRO
, in persona del suo LR pro tempore, C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. LA PEDALINA MAURIZIO SAVIO, P.IVA_1
convenuto;
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom. .
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 9.1.20 gli attori premettevano ed in buona parte documentavano (in ordine all'iter cronologico ed alle evenienze del caso di specie): di essersi riunita in seconda convocazione in data 29.11.19 l'assemblea straordinaria del convenuto che deliberava sui seguenti punti all'ordine del giorno CP_1
(nell'assenza degli attori): 1 (modalità e termini di corresponsione di acconto all'Avv. Maurizio S. La Paladina per costituirsi nel giudizio promosso dagli attori stessi a seguito dell'incarico conferitogli in data 30.9.19, con autorizzazione al pagamento della prima rata di acconto per € 2.049,11), 2 (modalità conferimento e sistemazione cassonetti comunali in area condominiale), 3 (messa in sicurezza del fabbricato), 4
(messa in sicurezza per lo smaltimento acque meteoriche nel parcheggio condominiale, con approvazione del progetto a firma del Geom. , 5 (varie ed Controparte_2
eventuali); che la stessa delibera era ritenuta illegittima quanto al punto 1 dell'ODG per aversi autorizzato all'uopo l'utilizzo del fondo cassa lavori, pertinenti anche agli attori medesimi;
stessa illegittimità e conseguente invalidità anche con riferimento all'incarico alla ditta;
con contestuale genericità ed Parte_3
indeterminatezza dell'oggetto, con delibera contra legem anche per quest'aspetto. Gli attori chiedevano quindi al Tribunale voler: preliminarmente disporre la sospensione dell'efficacia delle dette delibere del 29.11.09; nel merito ritenere e dichiarare l'eccepita illegittimità, dichiarando nulle o comunque annullare le stesse delibere impugnate.
Il si costituiva con comparsa del 5.3.20 sostenendo: preliminarmente la CP_1
nullità dell'atto introduttivo per l'omesso avvertimento delle decadenze di cui all'art. 38 cpc, e comunque per la previsione di un termine libero a comparire inferiore a 90 giorni;
l'infondatezza del profilo di nullità deliberato di cui al punto 1 dell'ODG per carenza di interesse ex art. 100 cpc, non sussistendo alcuna “distrazione” di fondi.
Comuni, con la effettuata spesa destinata a lavori urgenti ed indifferibili, per dove apprestare idonea difesa legale entro il 29.11.19, onde assicurare l'adempimento di un'obbligazione condominiale;
rilevando in ogni caso la carenza di interesse degli opponenti, in quanto gli stessi espressamente esclusi dalla partecipazione alle spese di patrocinio del giudizio in parola;
l'inammissibilità ed infondatezza anche con riferimento al punto n. 4 dell'ODG in relazione alla previsione di cui al 2° comma dell'art. 1137, non occorrendo nel caso di specie controllo tra preventivi ed un adeguato computo metrico, nel contesto del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea, senza alcuna ipotesi di eccesso di potere;
anche sotto l'aspetto dell'omesso canone di prudenza nell'agire, stante anche la loro assenza all'assemblea; con l'incarico conferito al geom. ovvero una professionalità interna al CP_2 condominio, che ha sempre posto a disposizione le proprie competenze del tutto gratuitamente;
con la modesta quantificazione dei lavori in circa € 200,00, con quel che ne conseguiva. Chiedeva quindi al Tribunale voler: preliminarmente ritenere la nullità dell'atto di citazione, fissandosi ex art. 164 cpc nuova udienza di comparizione nel rispetto dei termini di legge;
rigettare l'istanza di sospensiva;
rigettare nel merito le avverse domande;
ritenere e dichiarare la responsabilità ex art. 96 cpc.
In esito alla prima udienza del 25.1.22 venivano concessi i chiesti termini ex art. 183 comma 6 cpc. Alla successiva del 30.11.22 il convenuto nell'assenza degli attori chiedeva potersi fissare l'udienza di precisazione conclusioni. Con provvedimento fuori udienza depositato il 5.12.22 questo GOT dava atto che agli attori non risultava comunicata il rinvio dell'udienza originariamente prevista, fissando altra data pur rilevando che non risultava coltivata la domanda preliminare di sospensiva svolta dagli attori. All'udienza del 23.5.24 gli stessi contestavano ciò, dando però atto che stanti i tempi maturati risultava cessata l'esigenza cautelare. Il rilevava che era CP_1
stato approvato il bilancio cui afferiva l'opposizione oggetto del giudizio, circostanza questa però che secondo gli attori non aveva alcun “effetto sanante” dell'illegittimità della delibera. Con provvedimento fuori udienza veniva -motivatamente- fissata l'udienza di precisazione conclusioni, discussione orale e decisione del giudizio, ex art. 281 sexies cpc, ma a detta udienza del 25.2.25 si procedeva alla sola precisazione delle conclusioni, con l'introito della causa a sentenza ex art. 190 cpc con i termini ridotti alla metà.
In punto di decisione, dato atto di quanto sopra anche quale motivazione in parte a qua, si ritiene di dover innanzitutto rigettare le eccezioni del convenuto per le -formali- violazioni sostenute, posto che l'omesso avviso ex art. 38 cpc e del termine a comparire inferiore ai previsti gg. 90, costituiscono appunto errori solo di forma e non di sostanza, quand'anche si è svolta costituzione e completa difesa in punto di merito, con quel che ne consegue nel pieno contraddittorio. Nel merito, richiamata l'esposizione processuale del giudizio, vanno rigettate le domande attrici. Con riferimento al punto
1 dell'ordine del giorno non si può reputare che vi sia stata “distrazione” del fondo comune, in quanto la prestazione richiesta al legale risultava già conferita precedentemente (con atto da reputarsi legittimo), potendosi equiparare ad una ipotesi prestazione urgente ed indifferibile stante la necessità di costituzione in giudizio entro il 29.11.19. Nel contesto della stessa autorizzazione alla spesa in via provvisoria e temporanea per assicurare l'adempimento di un'obbligazione condominiale, per come condivisibilmente dedotto dallo stesso ente di gestione, escludendosi peraltro il condomino . Stessa sorte si ritiene dover adottare anche per il punto 4 Parte_1
dello stesso ordine del giorno. Invero il conferimento di un incarico di messa in sicurezza, ad una professionalità interna al condominio sostanzialmente a Parte_4
titolo gratuito, rientra infra l'esercizio di un potere discrezionale da parte dell'assemblea, non violandosi il disposto di cui all'art. 1137 CC, stante anche la vantaggiosità della scelta operata, dovendosi quindi escludere l'ambito del sindacato giudiziale. Ovvero diversamente opinando nella rientranza infra le attribuzioni previste ex n. 4 dell'art. 1130 CC, o perché l'intervento ricade nella previsione di cui all'art. 1135 c. 2 CC, con quanto si reputa potersi compiere senza necessità di approvazione assembleare, per come in via generale in materia di sicurezza. E nella modestia della quantificazione della prestazione. Potendosi quindi escludere ipotesi di distrazione di fondi, per tutto quanto ut supra.
Il rigetto in punto di merito prescinde dalle valutazioni a riguardo la non coltivazione o meno della richiesta di sospensione della delibera impugnata, peraltro superata per stessa ammissione degli attori. Così come dall'altro lato la pur intervenuta approvazione del bilancio in parte a qua non può incidere oltre in questa sede decisionale. Non si ritiene infine poter accedere a pronunzia ex art. 96 cpc, in mancanza di concreti elementi di colpa grave o dolo in capo agli attori, oltre all'inesistenza di qualsivoglia elemento di quantificazione.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, dato atto di quanto sinora, si ritiene giusto ed equo compensarle per 1\2 (leggasi rigetto eccezioni preliminari del convenuto e quant'altro evidenziato giusto provvedimento del 23.5.24), con la restante metà posta a carico degli attori, liquidandole in tale proporzione come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, in persona del sottoscritto GOT, sentiti i procuratori delle parti e definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da + 1, nei Parte_1 confronti del convenuto, ogni diversa istanza, difesa e deduzione disattesa CP_1
od assorbita, così provvede:
1-rigetta le eccezioni preliminari del convenuto e le domande attrici, per le causali svolte;
2-compensa per 1\2 le spese di liti, condannando gli attori alla rifusione della restante metà a favore del condominio, liquidandole in tale proporzione in € 20,00 per spese vive forfettarie ed in € 900,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute.
Così deciso in Messina in data 9.4.25 alla scadenza dei termini ex art. 190 cpc.
IL GOT