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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/10/2025, n. 2256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2256 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. RGVG 10352/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
IA MA Presidente rel.
AN RE IC
ON NI IC
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 26/072024, regolarmente notificato, rimessa al Collegio con provvedimento del
16.10.2025 tra
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MO ON presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura allegata al ricorso,
e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
UN LB presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
OGGETTO: Divorzio congiunto
1 CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: come da ricorso introduttivo le cui conclusioni sono state confermate con note scritte depositate in data 10/10/2025 che si riportano:
1) darsi atto che le parti chiedono la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio una volta decorso il termine di legge di sei mesi dalla loro comparizione, in sede di separazione, avanti al IC ai sensi dell'art. 473bis.51 e, per l'effetto, una volta passata in giudicato la sentenza di divorzio, disporsi l'annotazione della stessa a margine dell'atto di matrimonio concordatario contratto in data 06/09/2014 a SAN NI
UP (VR), trascritto nel comune del medesimo luogo al N. 15 parte 2 serie A - anno
2014;
2) assegnarsi la casa coniugale sita in S. OV AT (VR), Via Benvenuto Cellini
n.1, con tutti gli arredi e corredi, alla sig.ra che continuerà ad abitarla Parte_1 unitamente ai figli minori e che provvederà entro 15 giorni dal deposito del presente ricorso alla volturazione delle utenze a proprio nome. Il sig. ha già lasciato la casa Parte_2 coniugale ed asporterà i propri effetti personali entro 15 giorni dal deposito del presente ricorso;
3) affidarsi i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale durante i periodi di rispettiva spettanza e con collocamento prevalente dei medesimi presso la madre;
4) stabilirsi il diritto-dovere di visita del padre di vederli e tenerli con sé a weekend alternati dal sabato mattina ore 10.00 alla domenica sera ore 21.00, nonché un giorno infrasettimanale previo accordo con la madre, oltre a 5 giorni durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno con ciascun genitore il giorno di Natale con il capodanno, 3 giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno con ciascun genitore il giorno di Pasqua con il lunedì dell'Angelo, nonché 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, previo accordo sul periodo entro il 31 maggio di ogni anno;
le parti si riservano di concordare diversi giorni e/o orari tenuto conto delle esigenze scolastiche e parascolastiche dei minori nonché delle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
5) dichiararsi il sig. tenuto a corrispondere a favore della sig.ra Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 500,00 mensili (€
[...]
250,00 per ciascun figlio), da versarsi a mezzo bonifico bancario continuativo entro il giorno
20 di ogni mese a far data dal deposito del presente ricorso e sino all'indipendenza economica dei medesimi, oltre alla rivalutazione annuale secondo gli Indici Istat Famiglie a far data dal mese di giugno 2025;
2 6) disporsi che l'assegno unico e universale venga percepito in misura integrale dalla sig.ra
; Pt_1
7) disporsi l'obbligo per ciascun genitore di contribuire nella misura del 50% cadauno, al pagamento delle seguenti spese straordinarie in favore dei figli, come da protocollo Famiglia attualmente in vigore:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio ANitario Nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal
S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio, differenziato (BES); VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
darsi atto che nell'ambito delle spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due genitori che ritenga necessaria od utile la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività esprima in forma scritta entro dieci giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della
3 stessa, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse dei figli, la spesa dovrà, comunque, essere ripartita tra entrambi i genitori al 50%. Il rimborso della spesa straordinaria dovrà avvenire entro il mese successivo a quello di presentazione delle pezze giustificative;
8) esonero dell'ascolto dei minori: giusto il terzo comma dell'articolo 473- bis.4 c.p.c. si rimette all'adita Giustizia ogni valutazione in ordine alla necessità di procedere all'ascolto dei minori;
i ricorrenti evidenziano che stante l'accordo raggiunto parrebbe rendere manifestamente superflua la loro audizione;
9) ciascun genitore presta sin d'ora il consenso al rilascio del passaporto al minore su richiesta dell'altro;
10) spese della procedura compensate con rinuncia al vincolo di solidarietà professionale tra i rispettivi genitori.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “visto, nulla si oppone”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona con ricorso depositato in data 26/07/2024 ex art. 473 bis n. 51 cpc di dichiarare la separazione e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza depositata in data n. 2808/2024 pubblicata in data 11/12/2024 è stata dichiarata la separazione tra le parti e la sentenza è passata in giudicato, sono inoltre decorsi i termini di legge tra il deposito delle note scritte per la separazione e il deposito delle note scritte per il divorzio. Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett. b) L.898/70
e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le parti, con note scritte depositate in data 10/10/2025 chiedevano la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi riportate.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
4 Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 06/09/20214 in
AN OV AT (VR) tra e Parte_1 [...]
, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione. Parte_2
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato della stessa, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN
NI UP (VR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (anno 2014, Numero 15, Parte II, Serie A).
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 16.10.2025
La Presidente rel.
IA MA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
IA MA Presidente rel.
AN RE IC
ON NI IC
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 26/072024, regolarmente notificato, rimessa al Collegio con provvedimento del
16.10.2025 tra
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MO ON presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura allegata al ricorso,
e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
UN LB presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
OGGETTO: Divorzio congiunto
1 CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: come da ricorso introduttivo le cui conclusioni sono state confermate con note scritte depositate in data 10/10/2025 che si riportano:
1) darsi atto che le parti chiedono la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio una volta decorso il termine di legge di sei mesi dalla loro comparizione, in sede di separazione, avanti al IC ai sensi dell'art. 473bis.51 e, per l'effetto, una volta passata in giudicato la sentenza di divorzio, disporsi l'annotazione della stessa a margine dell'atto di matrimonio concordatario contratto in data 06/09/2014 a SAN NI
UP (VR), trascritto nel comune del medesimo luogo al N. 15 parte 2 serie A - anno
2014;
2) assegnarsi la casa coniugale sita in S. OV AT (VR), Via Benvenuto Cellini
n.1, con tutti gli arredi e corredi, alla sig.ra che continuerà ad abitarla Parte_1 unitamente ai figli minori e che provvederà entro 15 giorni dal deposito del presente ricorso alla volturazione delle utenze a proprio nome. Il sig. ha già lasciato la casa Parte_2 coniugale ed asporterà i propri effetti personali entro 15 giorni dal deposito del presente ricorso;
3) affidarsi i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale durante i periodi di rispettiva spettanza e con collocamento prevalente dei medesimi presso la madre;
4) stabilirsi il diritto-dovere di visita del padre di vederli e tenerli con sé a weekend alternati dal sabato mattina ore 10.00 alla domenica sera ore 21.00, nonché un giorno infrasettimanale previo accordo con la madre, oltre a 5 giorni durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno con ciascun genitore il giorno di Natale con il capodanno, 3 giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno con ciascun genitore il giorno di Pasqua con il lunedì dell'Angelo, nonché 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, previo accordo sul periodo entro il 31 maggio di ogni anno;
le parti si riservano di concordare diversi giorni e/o orari tenuto conto delle esigenze scolastiche e parascolastiche dei minori nonché delle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
5) dichiararsi il sig. tenuto a corrispondere a favore della sig.ra Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 500,00 mensili (€
[...]
250,00 per ciascun figlio), da versarsi a mezzo bonifico bancario continuativo entro il giorno
20 di ogni mese a far data dal deposito del presente ricorso e sino all'indipendenza economica dei medesimi, oltre alla rivalutazione annuale secondo gli Indici Istat Famiglie a far data dal mese di giugno 2025;
2 6) disporsi che l'assegno unico e universale venga percepito in misura integrale dalla sig.ra
; Pt_1
7) disporsi l'obbligo per ciascun genitore di contribuire nella misura del 50% cadauno, al pagamento delle seguenti spese straordinarie in favore dei figli, come da protocollo Famiglia attualmente in vigore:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio ANitario Nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal
S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio, differenziato (BES); VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
darsi atto che nell'ambito delle spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due genitori che ritenga necessaria od utile la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività esprima in forma scritta entro dieci giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della
3 stessa, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse dei figli, la spesa dovrà, comunque, essere ripartita tra entrambi i genitori al 50%. Il rimborso della spesa straordinaria dovrà avvenire entro il mese successivo a quello di presentazione delle pezze giustificative;
8) esonero dell'ascolto dei minori: giusto il terzo comma dell'articolo 473- bis.4 c.p.c. si rimette all'adita Giustizia ogni valutazione in ordine alla necessità di procedere all'ascolto dei minori;
i ricorrenti evidenziano che stante l'accordo raggiunto parrebbe rendere manifestamente superflua la loro audizione;
9) ciascun genitore presta sin d'ora il consenso al rilascio del passaporto al minore su richiesta dell'altro;
10) spese della procedura compensate con rinuncia al vincolo di solidarietà professionale tra i rispettivi genitori.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “visto, nulla si oppone”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona con ricorso depositato in data 26/07/2024 ex art. 473 bis n. 51 cpc di dichiarare la separazione e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza depositata in data n. 2808/2024 pubblicata in data 11/12/2024 è stata dichiarata la separazione tra le parti e la sentenza è passata in giudicato, sono inoltre decorsi i termini di legge tra il deposito delle note scritte per la separazione e il deposito delle note scritte per il divorzio. Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett. b) L.898/70
e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le parti, con note scritte depositate in data 10/10/2025 chiedevano la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi riportate.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
4 Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 06/09/20214 in
AN OV AT (VR) tra e Parte_1 [...]
, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione. Parte_2
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato della stessa, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN
NI UP (VR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (anno 2014, Numero 15, Parte II, Serie A).
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 16.10.2025
La Presidente rel.
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