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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/01/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26419/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26419/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NARBONA ALBERTO e con Parte_1 C.F._1 studio in VIA DELLO STADIO, 2/D 51100 PISTOIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICCHIUTO PAOLO e dell'avv. GUERRA CP_1 P.IVA_1
GIOVANNI con studio in VIA OSLAVIA, 30 ROMA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come verbale d'udienza.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 79 del Regolamento Europeo n. 679/2016 depositato in data 11 luglio 2024, Pt_1
ha chiesto al Tribunale di Milano di accertare e dichiarare l'inadempimento di
[...] Parte_2 all'obbligo di riscontrare l'istanza di accesso ai dati personali inoltrata dal ricorrente con comunicazione PEC del
3 maggio 2024, e sollecitata con pec del 30 maggio 2024, e per l'effetto di ordinare alla società resistente di trasmettere e fornire riscontro in merito all'esistenza e alle eventuali finalità di un trattamento dei dati personali del ricorrente.
Il ricorrente ha in particolare dedotto di avere compilato nel 2014 un format con i propri dati personali che venivano così raccolti da e di avere ricevuto, nelle tre settimane precedenti all'istanza di accesso, sul CP_1 proprio dispositivo di telefonia mobile alcune chiamate promozionali dalla controparte.
Il ricorrente ha quindi allegato di avere richiesto a mediante la sopra indicata comunicazione di posta CP_1 elettronica, di avere conferma sull'esistenza di un trattamento di dati personali che lo riguardavano e, in caso di conferma, l'accesso a tali dati, con indicazione delle finalità del trattamento, delle categorie dei dati personali trattati, dei destinatari delle comunicazioni di tali dati e di tutte le altre informazioni previste dall'art.15 del
Regolamento UE n.679/2016.
Secondo la prospettazione del ricorrente, nonostante la rituale ricezione della comunicazione, la resistente non aveva dato alcun riscontro nel termine di 30 giorni previsto dagli artt. 12 e 15 del Regolamento Europeo n.
679/2016, né aveva richiesto il differimento del termine per la complessità delle informazioni da fornire.
Si è costituita la resistente che ha preliminarmente eccepito la nullità del ricorso per CP_1 violazione dell'art. 414 c.p.c., data la genericità della allegazione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda. Co Nel merito, ha contestato la veridicità dei fatti allegati nel ricorso in quanto il nominativo del sig. Per_1 Co
non era inserito nelle cd liste di contattabilità utilizzate da per la gestione delle relazioni con i propri
[...] clienti.
La resistente ha poi dedotto che non vi era stato effettivo esercizio del diritto di accesso in quanto il messaggio pec inviato non era stato sottoscritto con firma digitale e non dava quindi alcuna garanzia sulla effettiva titolarità dell'account PEC. Co Inoltre, secondo la tesi di , la mancata sottoscrizione del messaggio con firma digitale o ad essa assimilata escludeva la possibilità di qualificarlo come atto scritto a norma dell'art. 20 CAD.
Infine, la resistente ha dedotto di avere inviato una comunicazione di riscontro dopo la notifica del ricorso, da considerarsi quale primo esercizio del diritto di accesso previsto dall'art. 15 del GDPR ed ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo provveduto ad evadere la richiesta come da documentazione trasmessa.
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti hanno concordemente chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, ma il ricorrente ha chiesto la condanna della resistente alla rifusione delle spese di lite.
pagina 2 di 4 Come richiesto dalle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda ex art. 15 del Regolamento Europeo 679/2016 atteso che ha proceduto a dare riscontro alla richiesta di CP_1 accesso formulata dalla parte.
Si tratta di fatto che, avendo realizzato l'interesse cui mirava il ricorrente con il presente giudizio, fa venire meno l'interesse ad una pronuncia sul merito della controversia.
Poiché tra le parti permane il contrasto sulle spese di lite, va formulata una valutazione sul merito della pretesa ai fini di decidere su tale aspetto secondo il principio della soccombenza virtuale.
Orbene, al riguardo occorre svolgere le seguenti considerazioni.
Preliminarmente non si ritiene fondata l'eccezione di nullità del ricorso, in quanto le seppur sintetiche allegazioni contenute nel ricorso consentono di evincere i fatti e le ragioni giuridiche poste a base della domanda
Nel merito, dai documenti prodotti risulta che la richiesta di accesso ai dati personali ex art. 15 del Co Co Regolamento Europeo 2016/679 è stata trasmessa a in data 3 maggio 2024 e che non ha risposto nel termine di un mese dalla ricezione dell'istanza previsto dall'art. 12 comma 3 del predetto regolamento, ma soltanto dopo la notifica dell'atto introduttivo.
Venendo alle deduzioni svolte dalla resistente sulle modalità di esercizio del diritto di accesso, si osserva che, come emerge dalla documentazione prodotta, la richiesta di accesso è stata inviata a mezzo posta elettronica certificata da parte dello stesso titolare dei dati, ; alla comunicazione risulta allegata copia della Parte_1 carta di identità e della tessera sanitaria della parte.
In base all'art. 15 del citato regolamento europeo, la richiesta di accesso ai dati personali deve provenire dall'interessato al trattamento e quindi dalla persona a cui si riferiscono i dati personali.
Tale presupposto ricorre nel caso di specie.
Se è vero che l'utilizzo della pec garantisce esclusivamente la l'identità della casella di posta elettronica da cui proviene il messaggio, è pur vero che nel caso in esame la richiesta di accesso risulta corredata anche di copia del documento di identità e della tessera sanitaria, il che fa ritenere che la resistente fosse in possesso di elementi sufficienti ai fini della valutazione sulla provenienza dell'istanza dal titolare dei dati.
Al riguardo occorre considerare che le regole poste dal GDPR sono improntate alla massima semplificazione delle modalità della richiesta di accesso.
Invero il considerando n. 63 del Regolamento ha specificato che il diritto di accesso, per essere effettivo, deve poter essere esercitato facilmente;
inoltre, l'art. 12, par. 2, prescrive che il titolare deve agevolare l'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato.
Ciò implica la libertà delle forme del diritto di accesso e il divieto per il titolare del trattamento di limitare il diritto di accesso con particolari modalità od oneri.
Occorre poi fare richiamo all'art. 12 paragrafo 6 del regolamento, secondo cui, nel caso in cui il titolare del trattamento nutra dei dubbi in merito all'effettiva identità dell'interessato, lo stesso può richiedere ulteriori informazioni per confermare l'identità.
pagina 3 di 4 Co Orbene, nel caso in esame da un lato , pur a fronte della seconda istanza inviata dal ricorrente in data 30 maggio 2024, non ha dato alcuna risposta alla richiesta dell'interessato, né ha dimostrato di avere richiesto eventuali informazioni aggiuntive a conferma dell'identità.
Peraltro, in base al quadro sopra delineato, la richiesta di informazioni aggiuntive sarebbe stata superflua proprio Co in considerazione del fatto che aveva ricevuto copia dei documenti personali di identità del richiedente, il che porterebbe ad escludere la concreta configurabilità di un ragionevole dubbio sulla provenienza della istanza.
Ciò posto ai fini della regolamentazione delle spese occorre considerare che manca la prova della sussistenza di una ipotesi di legittimo rifiuto di soddisfare la richiesta del ricorrente e che, conseguentemente, il mancato rispetto del termine previsto dalla citata normativa ha determinato l'onere per il ricorrente di instaurare il giudizio.
Al contempo va valutato il fatto che vi è stato un riscontro, anche se tardivo, da parte della resistente.
Ne deriva che, in base ai citati rilievi, sussistono giustificati motivi per compensare nella misura del 50% le spese del giudizio, ponendo a carico della resistente, data la prevalente soccombenza virtuale, il residuo 50% delle spese.
Le spese si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore indeterminabile di complessità bassa (da 26.000 a 52.000) limitatamente ai compensi della fase di studio, alla fase introduttiva ed alla fase decisoria, ridotti del 50% rispetto ai valori medi, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda svolta da nei Parte_1 confronti di CP_1
-compensa nella misura del 50% le spese del giudizio e condanna la resistente alla rifusione in favore CP_1 del ricorrente del residuo 50% delle spese che liquida, già al netto della compensazione, in € 1.452,50 per compensi, oltre spese generali, Iva (se dovuta) e Cpa come per legge.
Milano, 28 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26419/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NARBONA ALBERTO e con Parte_1 C.F._1 studio in VIA DELLO STADIO, 2/D 51100 PISTOIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICCHIUTO PAOLO e dell'avv. GUERRA CP_1 P.IVA_1
GIOVANNI con studio in VIA OSLAVIA, 30 ROMA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come verbale d'udienza.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 79 del Regolamento Europeo n. 679/2016 depositato in data 11 luglio 2024, Pt_1
ha chiesto al Tribunale di Milano di accertare e dichiarare l'inadempimento di
[...] Parte_2 all'obbligo di riscontrare l'istanza di accesso ai dati personali inoltrata dal ricorrente con comunicazione PEC del
3 maggio 2024, e sollecitata con pec del 30 maggio 2024, e per l'effetto di ordinare alla società resistente di trasmettere e fornire riscontro in merito all'esistenza e alle eventuali finalità di un trattamento dei dati personali del ricorrente.
Il ricorrente ha in particolare dedotto di avere compilato nel 2014 un format con i propri dati personali che venivano così raccolti da e di avere ricevuto, nelle tre settimane precedenti all'istanza di accesso, sul CP_1 proprio dispositivo di telefonia mobile alcune chiamate promozionali dalla controparte.
Il ricorrente ha quindi allegato di avere richiesto a mediante la sopra indicata comunicazione di posta CP_1 elettronica, di avere conferma sull'esistenza di un trattamento di dati personali che lo riguardavano e, in caso di conferma, l'accesso a tali dati, con indicazione delle finalità del trattamento, delle categorie dei dati personali trattati, dei destinatari delle comunicazioni di tali dati e di tutte le altre informazioni previste dall'art.15 del
Regolamento UE n.679/2016.
Secondo la prospettazione del ricorrente, nonostante la rituale ricezione della comunicazione, la resistente non aveva dato alcun riscontro nel termine di 30 giorni previsto dagli artt. 12 e 15 del Regolamento Europeo n.
679/2016, né aveva richiesto il differimento del termine per la complessità delle informazioni da fornire.
Si è costituita la resistente che ha preliminarmente eccepito la nullità del ricorso per CP_1 violazione dell'art. 414 c.p.c., data la genericità della allegazione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda. Co Nel merito, ha contestato la veridicità dei fatti allegati nel ricorso in quanto il nominativo del sig. Per_1 Co
non era inserito nelle cd liste di contattabilità utilizzate da per la gestione delle relazioni con i propri
[...] clienti.
La resistente ha poi dedotto che non vi era stato effettivo esercizio del diritto di accesso in quanto il messaggio pec inviato non era stato sottoscritto con firma digitale e non dava quindi alcuna garanzia sulla effettiva titolarità dell'account PEC. Co Inoltre, secondo la tesi di , la mancata sottoscrizione del messaggio con firma digitale o ad essa assimilata escludeva la possibilità di qualificarlo come atto scritto a norma dell'art. 20 CAD.
Infine, la resistente ha dedotto di avere inviato una comunicazione di riscontro dopo la notifica del ricorso, da considerarsi quale primo esercizio del diritto di accesso previsto dall'art. 15 del GDPR ed ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo provveduto ad evadere la richiesta come da documentazione trasmessa.
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti hanno concordemente chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, ma il ricorrente ha chiesto la condanna della resistente alla rifusione delle spese di lite.
pagina 2 di 4 Come richiesto dalle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda ex art. 15 del Regolamento Europeo 679/2016 atteso che ha proceduto a dare riscontro alla richiesta di CP_1 accesso formulata dalla parte.
Si tratta di fatto che, avendo realizzato l'interesse cui mirava il ricorrente con il presente giudizio, fa venire meno l'interesse ad una pronuncia sul merito della controversia.
Poiché tra le parti permane il contrasto sulle spese di lite, va formulata una valutazione sul merito della pretesa ai fini di decidere su tale aspetto secondo il principio della soccombenza virtuale.
Orbene, al riguardo occorre svolgere le seguenti considerazioni.
Preliminarmente non si ritiene fondata l'eccezione di nullità del ricorso, in quanto le seppur sintetiche allegazioni contenute nel ricorso consentono di evincere i fatti e le ragioni giuridiche poste a base della domanda
Nel merito, dai documenti prodotti risulta che la richiesta di accesso ai dati personali ex art. 15 del Co Co Regolamento Europeo 2016/679 è stata trasmessa a in data 3 maggio 2024 e che non ha risposto nel termine di un mese dalla ricezione dell'istanza previsto dall'art. 12 comma 3 del predetto regolamento, ma soltanto dopo la notifica dell'atto introduttivo.
Venendo alle deduzioni svolte dalla resistente sulle modalità di esercizio del diritto di accesso, si osserva che, come emerge dalla documentazione prodotta, la richiesta di accesso è stata inviata a mezzo posta elettronica certificata da parte dello stesso titolare dei dati, ; alla comunicazione risulta allegata copia della Parte_1 carta di identità e della tessera sanitaria della parte.
In base all'art. 15 del citato regolamento europeo, la richiesta di accesso ai dati personali deve provenire dall'interessato al trattamento e quindi dalla persona a cui si riferiscono i dati personali.
Tale presupposto ricorre nel caso di specie.
Se è vero che l'utilizzo della pec garantisce esclusivamente la l'identità della casella di posta elettronica da cui proviene il messaggio, è pur vero che nel caso in esame la richiesta di accesso risulta corredata anche di copia del documento di identità e della tessera sanitaria, il che fa ritenere che la resistente fosse in possesso di elementi sufficienti ai fini della valutazione sulla provenienza dell'istanza dal titolare dei dati.
Al riguardo occorre considerare che le regole poste dal GDPR sono improntate alla massima semplificazione delle modalità della richiesta di accesso.
Invero il considerando n. 63 del Regolamento ha specificato che il diritto di accesso, per essere effettivo, deve poter essere esercitato facilmente;
inoltre, l'art. 12, par. 2, prescrive che il titolare deve agevolare l'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato.
Ciò implica la libertà delle forme del diritto di accesso e il divieto per il titolare del trattamento di limitare il diritto di accesso con particolari modalità od oneri.
Occorre poi fare richiamo all'art. 12 paragrafo 6 del regolamento, secondo cui, nel caso in cui il titolare del trattamento nutra dei dubbi in merito all'effettiva identità dell'interessato, lo stesso può richiedere ulteriori informazioni per confermare l'identità.
pagina 3 di 4 Co Orbene, nel caso in esame da un lato , pur a fronte della seconda istanza inviata dal ricorrente in data 30 maggio 2024, non ha dato alcuna risposta alla richiesta dell'interessato, né ha dimostrato di avere richiesto eventuali informazioni aggiuntive a conferma dell'identità.
Peraltro, in base al quadro sopra delineato, la richiesta di informazioni aggiuntive sarebbe stata superflua proprio Co in considerazione del fatto che aveva ricevuto copia dei documenti personali di identità del richiedente, il che porterebbe ad escludere la concreta configurabilità di un ragionevole dubbio sulla provenienza della istanza.
Ciò posto ai fini della regolamentazione delle spese occorre considerare che manca la prova della sussistenza di una ipotesi di legittimo rifiuto di soddisfare la richiesta del ricorrente e che, conseguentemente, il mancato rispetto del termine previsto dalla citata normativa ha determinato l'onere per il ricorrente di instaurare il giudizio.
Al contempo va valutato il fatto che vi è stato un riscontro, anche se tardivo, da parte della resistente.
Ne deriva che, in base ai citati rilievi, sussistono giustificati motivi per compensare nella misura del 50% le spese del giudizio, ponendo a carico della resistente, data la prevalente soccombenza virtuale, il residuo 50% delle spese.
Le spese si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore indeterminabile di complessità bassa (da 26.000 a 52.000) limitatamente ai compensi della fase di studio, alla fase introduttiva ed alla fase decisoria, ridotti del 50% rispetto ai valori medi, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda svolta da nei Parte_1 confronti di CP_1
-compensa nella misura del 50% le spese del giudizio e condanna la resistente alla rifusione in favore CP_1 del ricorrente del residuo 50% delle spese che liquida, già al netto della compensazione, in € 1.452,50 per compensi, oltre spese generali, Iva (se dovuta) e Cpa come per legge.
Milano, 28 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
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