TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 13/03/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1138/2024 del ruolo degli affari di volontaria giurisdizione promosso da
(cf: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Alessandra Bova, presso il cui studio, sito a Termini Imerese in via Bevuto n. 7, è elettivamente domiciliata e
(cf: ), nato a [...] il [...], rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Gabriele Del Castillo, presso il cui studio, sito a Palermo in via Sferracavallo n. 146/A, è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio;
conclusioni delle parti: come da ricorso e verbale di udienza del 7.2.2025 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc depositato in data 7.6.2024, e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio concordatario il 10.9.2014 a CP_1
Lascari –trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 3, parte II, seria A, dell'anno 2014 –, dal quale sono nate le figlie , il 30.3.2015, e Persona_1 [...]
, il 9.6.2017, hanno chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti Per_2 civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso.
In particolare, le parti hanno previsto l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso il domicilio materno, regolamentando il diritto di visita paterno;
hanno, poi, pattuito l'obbligo, a carico di , di versare a CP_1
la complessiva somma mensile di € 300,00 (€150,00 per ciascuna) Parte_1
a titolo di contribuito al mantenimento delle figlie, oltre a contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie (analiticamente indicate nel ricorso); hanno, altresì, stabilito che la casa coniugale, sita a Collesano in c.da Pozzetti, sia assegnata alla madre che vi abiterà insieme alle figlie;
i ricorrenti hanno rinunciato reciprocamente all'assegno divorzile, essendo economicamente autosufficienti.
All'udienza del 7.2.2025 le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di voler addivenire al divorzio secondo le condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
la causa, preso atto del deposito della documentazione integrativa richiesta con ordinanza del 14.11.2024, è stata dunque posta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui il procedimento è stato ritualmente comunicato, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
Orbene, ad avviso del Tribunale, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo di legge a partire dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Termini Imerese nel procedimento di separazione consensuale (n. 1265/2022 R.G.);
- la separazione tra i coniugi è stata omologata dal Tribunale di Termini Imerese con decreto n. 17324/2022 depositato il 29.0.2022;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I ricorrenti, inoltre, hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio compiutamente indicando le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, da intendersi in questa sede integralmente richiamate.
Orbene, siffatte condizioni non sono contrarie al buon costume, né all'ordine pubblico, né agli interessi della prole.
In considerazione del contenuto dell'accordo, non è necessario l'ascolto dei figli minori
(art. 473 bis.4 cpc).
La natura del procedimento e la sua instaurazione su ricorso congiunto fanno sì che nulla debba disporsi sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e a Lascari il 10.9.2014, trascritto nel registro degli atti di
[...] CP_1 matrimonio del predetto comune al n. 3, parte II, serie A, dell'anno 2014, alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 7.6.2024; nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
369/2000.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.