CASS
Sentenza 27 aprile 2023
Sentenza 27 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2023, n. 17544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17544 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TT SS nato a [...] il [...]; avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Sassari del 17/08/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AN CI , che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 1 Num. 17544 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 24/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con il decreto in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Sassari ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla istanza avanzata dal detenuto ES NA (ristretto in regime ex art.41-bis Ord. pen.), con la quale era stata chiesta la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione alla ordinanza in data 27 novembre 2018 emessa dal medesimo Magistrato, con la quale era stato autorizzato ad usare il computer acquistato e messo in sicurezza. 2.Avverso detto provvedimento ES NA, per mezzo dell'avv. Maria ES A. TU, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Egli denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b). cod. proc. pen., violazione di legge con riguardo agli artt.666, comma secondo, cod. proc. pen. e 35-bis, settimo comma, Ord. pen. ed osserva che non poteva essere dichiarato il non luogo a provvedere sulla sua richiesta poiché, pur essendo vero che egli è ristretto in regime di custodia cautelare, sussisteva ancora il suo interesse all'ottemperanza della citata ordinanza relativa all'uso del personal computer. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Preliminarmente occorre evidenziare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, "in tema di ordinamento penitenziario, il reclamo giurisdizionale di cui agli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. - a differenza del reclamo generico ex art. 35, comma 1, n. 5, Ord. pen. - non è volto alla tutela di un mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione della pena, ma ha ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto e attuale sofferto dal medesimo in conseguenza di un comportamento dell'amministrazione lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo, che, pur in difetto di un espresso riconoscimento di legge, ben può consistere nella proiezione di un diritto intangibile della persona" (Cass. Sez. 1, n. 54117 del 14/06/2017, Rv. 271905 - 01) 1 e che, sempre secondo costante giurisprudenza di legittimità in tema di ordinamento penitenziario, a fronte del reclamo proposto dal detenuto, il magistrato di sorveglianza è chiamato a procedere alla corretta qualificazione dello 2 strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo e se vi sia una correlazione tra tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria;
in caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico ex art. 35, comma 1, n. 5, Ord. Pen., trattandosi di materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativo provvedimento deve essere ritenuto non impugnabile (Cass. Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Rv. 281998 - 01). 2.1. Va, altresì, ricordato che il provvedimento assunto dal giudice dell'esecuzione de plano, senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, se accertata in sede di legittimità, comporta l'annullamento della decisione impugnata (cfr. Cass. Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020, Rv. 279452 - 01; Cass. Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, Rv. 280524 - 01). 2.2. Tanto premesso, osserva il Collegio che, nel caso di specie, il Magistrato di sorveglianza ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla sopra citata istanza sul presupposto che ES NA si trova ristretto in regime di custodia cautelare ritenendo, per tale ragione, di escludere la configurabilità di un diritto soggettivo - e, quindi, l'esperibilità del reclamo giurisdizionale ai sensi dell'art. 35- bis Ord. Pen. - perché non si sarebbe in presenza di un diritto soggettivo,sebbene riconosciuto con la ordinanza oggetto della richiesta di nomina di un commissario ad acta. 3. Ciò posto, deve riconoscersi che ogni reclamo che si riferisce ad un diritto (come quello in esame per il quale era intervenuta una apposita ordinanza del Magistrato di sorveglianza) deve essere trattato nel contraddittorio delle parti con il rimedio previsto dall'art. 35-bis Ord. Pen.. 4. Concludendo, il Collegio osserva che il Magistrato di sorveglianza di Sassari è incorso in un duplice errore di diritto: a) perché ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta del detenuto senza spiegare perché il regime di custodia cautelare sarebbe incompatibile con la suddetta richiesta;
b) perché ha deciso de plano, in violazione del principio del contraddittorio. Si impone, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio, per nuovo giudizio, al Magistrato di sorveglianza di Sassari , che dovrà procedere nel contraddittorio delle parti ai sensi del citato art. 35-bis. 3
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Sassari. Così deciso il 24 febbraio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AN CI , che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 1 Num. 17544 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 24/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con il decreto in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Sassari ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla istanza avanzata dal detenuto ES NA (ristretto in regime ex art.41-bis Ord. pen.), con la quale era stata chiesta la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione alla ordinanza in data 27 novembre 2018 emessa dal medesimo Magistrato, con la quale era stato autorizzato ad usare il computer acquistato e messo in sicurezza. 2.Avverso detto provvedimento ES NA, per mezzo dell'avv. Maria ES A. TU, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Egli denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b). cod. proc. pen., violazione di legge con riguardo agli artt.666, comma secondo, cod. proc. pen. e 35-bis, settimo comma, Ord. pen. ed osserva che non poteva essere dichiarato il non luogo a provvedere sulla sua richiesta poiché, pur essendo vero che egli è ristretto in regime di custodia cautelare, sussisteva ancora il suo interesse all'ottemperanza della citata ordinanza relativa all'uso del personal computer. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Preliminarmente occorre evidenziare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, "in tema di ordinamento penitenziario, il reclamo giurisdizionale di cui agli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. - a differenza del reclamo generico ex art. 35, comma 1, n. 5, Ord. pen. - non è volto alla tutela di un mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione della pena, ma ha ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto e attuale sofferto dal medesimo in conseguenza di un comportamento dell'amministrazione lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo, che, pur in difetto di un espresso riconoscimento di legge, ben può consistere nella proiezione di un diritto intangibile della persona" (Cass. Sez. 1, n. 54117 del 14/06/2017, Rv. 271905 - 01) 1 e che, sempre secondo costante giurisprudenza di legittimità in tema di ordinamento penitenziario, a fronte del reclamo proposto dal detenuto, il magistrato di sorveglianza è chiamato a procedere alla corretta qualificazione dello 2 strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo e se vi sia una correlazione tra tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria;
in caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico ex art. 35, comma 1, n. 5, Ord. Pen., trattandosi di materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativo provvedimento deve essere ritenuto non impugnabile (Cass. Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Rv. 281998 - 01). 2.1. Va, altresì, ricordato che il provvedimento assunto dal giudice dell'esecuzione de plano, senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, se accertata in sede di legittimità, comporta l'annullamento della decisione impugnata (cfr. Cass. Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020, Rv. 279452 - 01; Cass. Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, Rv. 280524 - 01). 2.2. Tanto premesso, osserva il Collegio che, nel caso di specie, il Magistrato di sorveglianza ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla sopra citata istanza sul presupposto che ES NA si trova ristretto in regime di custodia cautelare ritenendo, per tale ragione, di escludere la configurabilità di un diritto soggettivo - e, quindi, l'esperibilità del reclamo giurisdizionale ai sensi dell'art. 35- bis Ord. Pen. - perché non si sarebbe in presenza di un diritto soggettivo,sebbene riconosciuto con la ordinanza oggetto della richiesta di nomina di un commissario ad acta. 3. Ciò posto, deve riconoscersi che ogni reclamo che si riferisce ad un diritto (come quello in esame per il quale era intervenuta una apposita ordinanza del Magistrato di sorveglianza) deve essere trattato nel contraddittorio delle parti con il rimedio previsto dall'art. 35-bis Ord. Pen.. 4. Concludendo, il Collegio osserva che il Magistrato di sorveglianza di Sassari è incorso in un duplice errore di diritto: a) perché ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta del detenuto senza spiegare perché il regime di custodia cautelare sarebbe incompatibile con la suddetta richiesta;
b) perché ha deciso de plano, in violazione del principio del contraddittorio. Si impone, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio, per nuovo giudizio, al Magistrato di sorveglianza di Sassari , che dovrà procedere nel contraddittorio delle parti ai sensi del citato art. 35-bis. 3
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Sassari. Così deciso il 24 febbraio 2023.