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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/12/2025, n. 2130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2130 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. IA Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3985/2018 R.G.
promossa da
• nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale corrente in Rosolini
[...]
(SR), Contrada Fondo San Filippo p.i. P.IVA_1
• nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
,
[...] entrambi residenti in [...] Contrada San Filippo, con la rappresentanza e la difesa dell' Avv.
RA LF del Foro di Catania;
- Parte attrice / opponente a d.i.- contro
• , in persona del legale rappresentante p.t., p.iva CP_1
, e per essa in persona del legale rappresentante P.IVA_2 CP_2
p.t., con sede legale in Verona, Piazzetta Monte n.1, con la rappresentanza e la difesa dell' Avv. Antonina Fede Maci del Foro di Catania
- Parte convenuta / opposta- avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
• Risulta dagli atti di causa che l'odierno opponente , in qualità Parte_1 di titolare dell'omonima ditta individuale, intratteneva con la CP_1 odierna opposta, il rapporto di c/c n. 530090 con apertura di credito fino all'importo di € 10.000, nonché il mutuo agrario di € 45.000 contraddistinto dal n. 4240646 ed altro mutuo agrario di scopo di € 30.500 contraddistinto dal n.
4470058. Detto ultimo rapporto di finanziamento (per l'appunto contraddistinto dal n. 4470058) era garantito fino all'importo di €. 30.500 dalla fideiubente
, pure odierna attrice. Parte_2
• Che in data 24.04.18, su ricorso della il Tribunale di Controparte_1
Siracusa ha emesso il decreto ingiuntivo n. 1014/2018 (R.G. 964/18) notificato il giorno 01.06.2018, con cui è stato intimato il pagamento della somma di €
59.456,34, oltre interessi e spese, a in solido con la Parte_1 Pt_2
nei limiti della fideiussione prestata da quest'ultima. Precisamente
[...] detto credito derivante:
o per euro 11.664,61, quale saldo dovuto al 30.01.18, oltre interessi per euro 2,87, a titolo di saldo c/c n. 530090;
o per euro 16.012,77 quale saldo dovuto al 30.01.18 con riferimento al mutuo n. 4240646, oltre euro 3,92 per interessi;
o per euro 31.764,39 quale saldo dovuto al 30.01.18 con riferimento al mutuo n. 4470058, oltre 7,78 per interessi.
• Che i predetti signori / si sono opposti a detto d.i., con rituale Pt_1 Pt_2 citazione per l'udienza del 07.02.2019, così concludendo:
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e difesa:
i.) nel merito, accertare e dichiarare, ove la banca non integri la produzione, che il credito reclamato in ordine al c/c n.530090 non è provato;
ii.) per l'effetto, revocare, annullare e/o privare di qualsivoglia efficacia il provvedimento monitorio opposto;
iii.) in subordine, nel merito, accertare e dichiarare la nullità, del contratto di c/c n. 530090 ai sensi dell'art. 1419 c.c., attesa la pattuizione di condizioni economiche indeterminate, in violazione degli artt. 1284 e
1384 c.c., in ordine il tutto come riferito al § 3.1.; nel merito, accertare
e dichiarare per quanto riferito ai § 4 e 5, in ordine ai finanziamenti in causa, ove la banca non integri la produzione, che il credito non è provato;
iv.) per l'effetto, revocare, annullare e/o privare di qualsivoglia efficacia il provvedimento monitorio opposto;
• Si costituiva in giudizio la opposta, a ministero del suo difensore avv. CP_3
IA VO, così concludendo:
Per l'esposto Piaccia al Tribunale, reiectis adversis,
o preliminarmente ed in rito dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo alla garante Sig.a per i motivi esposti in narrativa, Parte_2 conseguentemente dichiarare l'improcedibilità della proposta opposizione con
pag. 2/6 susseguente conferma del provvedimento monitorio impugnato nei limiti della garanzia prestata;
o dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio per carenza di specificità e determinatezza e quindi per violazione del disposto di cui all'art.
163, commi IV e V, c.p.c.;
o concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, vista la conclamata carenza di prova scritta in ordine alle eccezioni proposte e
l'infondatezza delle difese ammannite da controparte;
o nel merito rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto con conseguente conferma del provvedimento monitorio impugnato;
o in subordine e nel merito accertare e dichiarare il buon diritto della convenuta ad ottenere il pagamento della somma a suo tempo ingiunta, ovvero quella maggiore o minore che nel corso del giudizio dovesse risultare dovuta, con il favore delle spese.
• Con ordinanza di questo Giudice del 26.03.19, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, veniva concessa la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto e fissata udienza per il 13.01.2020, poi differita al
20.01.2020, con invito alle parti ad esperire il tentativo di mediazione;
• Che alla udienza del 20.01.2020, depositato il verbale di media-conciliazione con esito negativo, questo Giudice concedeva alle parti i richiesti termini istruttori ex art 183 comma VI c.p.c.
• Con provvedimento 16.07.21 questo Giudice nominava CTU contabile nella persona del dott. . Persona_1
• Con comparsa di costituzione 03.01.22 si costituiva in giudizio, quale nuovo procuratore di parte convenuta, l'avvocato Antonina Fede Maci, in sostituzione del precedente legale avv. IA VO;
• Con provvedimento reso alla udienza del 10.10.22, essendo sorta contestazione sulla produzione documentale della opposta, questo Giudice sospendeva la CTU contabile e nominava quale ulteriore Consulente l'ing. al fine di Persona_2 procedere all'apertura dei file allegati alla seconda memoria istruttoria della banca opposta, al fine di verificarne il contenuto.
• Nelle more, con comparsa di costituzione 10.03.23, si costituiva in giudizio, quale nuovo procuratore di parte attrice, l'avvocato RA LF in sostituzione del precedente legale avv. Davide Cassì;
• Con relazione 14.04.23 il Consulente ing. depositava sua Persona_2 relazione con cui così concludeva:
“… In risposta al quesito:
• è stato accertato che in data 01/07/2020 l'Avv.to Controparte_4 depositava un atto costituito dall' atto principale:
o ATTO PRINCIPALE: SECONDA 183 VI co cpc RG 3985-2018 TRIB SR per .pdf.p7m CP_5 Parte_3
pag. 3/6 • che è stato regolarmente decompresso e letto in sede di CTU;
✓ Gli allegati presenti fruibili sono: ALL D. Piano di ammortamento – ALL. E Piano di ammortamento;
Attestazione di conformità;
✓ Vi è traccia di ulteriori 3 allegati ID4 – ID5 – ID6 che potrebbero essere i tre allegati mancanti (ed elencati) e che il software usato per la creazione della busta, non ha ben interpretato, probabilmente per qualche errore dell'operatore o del software nella fase di invio, e che pertanto gli stessi, non risultano leggibili nel contenuto di origine in quanto corrotti…”
• Alla udienza del 05.06.23 il legale di parte opposta, alla luce delle risultanze della perizia redatta dall'ing. , chiedeva la rimessione in termini la fine Per_2 di produrre i documenti depositati dal precedente difensore della banca con la seconda memoria ex art. 183 comma VI cpc. Stante la non opposizione del legale dell'opponente, questo Giudice rimetteva in termini la assegnando CP_3 congruo termine per la produzione e rinviava la causa per la nuova udienza del
18.09.23. A detta udienza del 18.09.23, il Giudice fissava nuova udienza del
11.03.24 per consentire il deposito della CTU contabile.
• Avendo il CTU contabile già nominato (dott. ) rinunciato all'incarico, Per_1 con nuovo provvedimento questo Tribunale nominava quale nuovo CTU il dott.
al fine di rispondere al mandato di cui all'ordinanza del Persona_3
22.07.21.
• In data 08.10.24 il CTU dott. depositava sua relazione, nella Persona_3 quale dava atto che nessuna parte aveva depositato osservazioni, così statuendo:
“… In base ai conteggi eseguiti e specificando che per i due prestiti non è stato possibile effettuare una comparazione precisa al 30/01/2018 in quanto la banca non certifica le differenze tra quote capitali e interesse, si ha la seguente posizione contabile:
SOMME INGIUNTE RICALCOLO DIFFERENZA
CONTO CORRENTE 11.664,61 4.810,31 6.854,30
16.012,77 15.501,93 510,84 Parte_4
31.764,39 30.500,00 1.264,39 Parte_5
pag. 4/6 • Con provvedimento 03.08.25 la causa è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cpc per il depsoito di memorie conclusionali e repliche
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il procedimento monitori è stato azionato per diverse causali, e precisamente:
i. per euro 11.664,61, quale saldo dovuto al 30.01.18, oltre interessi per euro 2,87, a titolo di saldo c/c n. 530090;
ii. per euro 16.012,77 quale saldo dovuto al 30.01.18 con riferimento al mutuo n. 4240646, oltre euro 3,92 per interessi;
iii. per euro 31.764,39 quale saldo dovuto al 30.01.18 con riferimento al mutuo n. 4470058, oltre 7,78 per interessi.
2. La CTU espletata dal dott. non ha ricevuto dalle parti Persona_3 alcuna osservazione. Essa CTU, in quanto logica e ben motivata (e non contestata dalle parti in alcuna misura) va da questo Giudice condivisa. La CTU concludeva affermando
• che, al 30.01.18, il debito quale saldo di c/c era non 11.664, ma 4.810,31.
• Quanto invece al mutuo n. 4240646, il saldo non era € 16.012, ma € 15.501,93 di quota capitale.
• Quanto invece al mutuo n. 4470058, il saldo non era di € 31.764, ma € 30.500 di quota capitale.
3. Va quindi, in accoglimento per questa parte dell'opposizione a D.I., revocato lo stesso, stante che il credito di cui è stata raggiunta prova è inferiore a quello ingiunto.
4. Va però al contempo emessa condanna al pagamento degli importi detti dovuti dal CTU, con consulenza non contrastata da alcuna delle parti.
5. Stante che la riduzione del debito è minima, corretto appare che, nel revocarsi il
D.I., rimangano a carico della parte ricorrente per D.I. le spese del monitorio, per il cui pagamento non viene quindi emesso condannatorio;
che invece le spese peritali siano addebitate integralmente alla parte opponente. Le spese legali vanno liquidate come da dispositivo, ed in disparte ovviamente le spese generali al 15 %, Cassa Previdenza ed IVA se dovuta, per esse va emessa CP_ condanna a carico degli attori / opponenti a in favore dell'opposta. Il
pag. 5/6 condannatorio per le spese peritali e legali attinge in solido gli attori, ex art. 1292 e 1294 c.c. (v. Cass. 21894/17).
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice onorario dott. IA Todaro, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3985/2018 R.G disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
• In parziale accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Siracusa n. 1014/2018, lo revoca;
• Condanna al pagamento di euro 4.810,31 oltre interessi Parte_1 contrattualmente previsti dal 30.01.18 per scopertura di c/c n. 530090;
• Condanna al pagamento di euro 15.501.93 oltre interessi Parte_1 contrattualmente previsti dal 30.01.18 per prestito chirografario n. 4240646;
• Condanna al pagamento di euro 30.500 oltre interessi Parte_1 contrattualmente previsti dal 30.01.18 per prestito chirografario n. 4470058: detta condanna è da intendersi solidale nei confronti di Parte_2 fidejubente.
• A carico degli attori / opponenti a D.I. sono poste le spese peritali tutte come liquidate in atti, nonché le spese legali per euro 8.126,00, oltre spese generali al
15%, CPA, ed IVA, questa se per legge dovuta.
Così deciso in Siracusa, in data 22 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. IA Todaro
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. IA Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3985/2018 R.G.
promossa da
• nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale corrente in Rosolini
[...]
(SR), Contrada Fondo San Filippo p.i. P.IVA_1
• nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
,
[...] entrambi residenti in [...] Contrada San Filippo, con la rappresentanza e la difesa dell' Avv.
RA LF del Foro di Catania;
- Parte attrice / opponente a d.i.- contro
• , in persona del legale rappresentante p.t., p.iva CP_1
, e per essa in persona del legale rappresentante P.IVA_2 CP_2
p.t., con sede legale in Verona, Piazzetta Monte n.1, con la rappresentanza e la difesa dell' Avv. Antonina Fede Maci del Foro di Catania
- Parte convenuta / opposta- avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
• Risulta dagli atti di causa che l'odierno opponente , in qualità Parte_1 di titolare dell'omonima ditta individuale, intratteneva con la CP_1 odierna opposta, il rapporto di c/c n. 530090 con apertura di credito fino all'importo di € 10.000, nonché il mutuo agrario di € 45.000 contraddistinto dal n. 4240646 ed altro mutuo agrario di scopo di € 30.500 contraddistinto dal n.
4470058. Detto ultimo rapporto di finanziamento (per l'appunto contraddistinto dal n. 4470058) era garantito fino all'importo di €. 30.500 dalla fideiubente
, pure odierna attrice. Parte_2
• Che in data 24.04.18, su ricorso della il Tribunale di Controparte_1
Siracusa ha emesso il decreto ingiuntivo n. 1014/2018 (R.G. 964/18) notificato il giorno 01.06.2018, con cui è stato intimato il pagamento della somma di €
59.456,34, oltre interessi e spese, a in solido con la Parte_1 Pt_2
nei limiti della fideiussione prestata da quest'ultima. Precisamente
[...] detto credito derivante:
o per euro 11.664,61, quale saldo dovuto al 30.01.18, oltre interessi per euro 2,87, a titolo di saldo c/c n. 530090;
o per euro 16.012,77 quale saldo dovuto al 30.01.18 con riferimento al mutuo n. 4240646, oltre euro 3,92 per interessi;
o per euro 31.764,39 quale saldo dovuto al 30.01.18 con riferimento al mutuo n. 4470058, oltre 7,78 per interessi.
• Che i predetti signori / si sono opposti a detto d.i., con rituale Pt_1 Pt_2 citazione per l'udienza del 07.02.2019, così concludendo:
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e difesa:
i.) nel merito, accertare e dichiarare, ove la banca non integri la produzione, che il credito reclamato in ordine al c/c n.530090 non è provato;
ii.) per l'effetto, revocare, annullare e/o privare di qualsivoglia efficacia il provvedimento monitorio opposto;
iii.) in subordine, nel merito, accertare e dichiarare la nullità, del contratto di c/c n. 530090 ai sensi dell'art. 1419 c.c., attesa la pattuizione di condizioni economiche indeterminate, in violazione degli artt. 1284 e
1384 c.c., in ordine il tutto come riferito al § 3.1.; nel merito, accertare
e dichiarare per quanto riferito ai § 4 e 5, in ordine ai finanziamenti in causa, ove la banca non integri la produzione, che il credito non è provato;
iv.) per l'effetto, revocare, annullare e/o privare di qualsivoglia efficacia il provvedimento monitorio opposto;
• Si costituiva in giudizio la opposta, a ministero del suo difensore avv. CP_3
IA VO, così concludendo:
Per l'esposto Piaccia al Tribunale, reiectis adversis,
o preliminarmente ed in rito dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo alla garante Sig.a per i motivi esposti in narrativa, Parte_2 conseguentemente dichiarare l'improcedibilità della proposta opposizione con
pag. 2/6 susseguente conferma del provvedimento monitorio impugnato nei limiti della garanzia prestata;
o dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio per carenza di specificità e determinatezza e quindi per violazione del disposto di cui all'art.
163, commi IV e V, c.p.c.;
o concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, vista la conclamata carenza di prova scritta in ordine alle eccezioni proposte e
l'infondatezza delle difese ammannite da controparte;
o nel merito rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto con conseguente conferma del provvedimento monitorio impugnato;
o in subordine e nel merito accertare e dichiarare il buon diritto della convenuta ad ottenere il pagamento della somma a suo tempo ingiunta, ovvero quella maggiore o minore che nel corso del giudizio dovesse risultare dovuta, con il favore delle spese.
• Con ordinanza di questo Giudice del 26.03.19, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, veniva concessa la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto e fissata udienza per il 13.01.2020, poi differita al
20.01.2020, con invito alle parti ad esperire il tentativo di mediazione;
• Che alla udienza del 20.01.2020, depositato il verbale di media-conciliazione con esito negativo, questo Giudice concedeva alle parti i richiesti termini istruttori ex art 183 comma VI c.p.c.
• Con provvedimento 16.07.21 questo Giudice nominava CTU contabile nella persona del dott. . Persona_1
• Con comparsa di costituzione 03.01.22 si costituiva in giudizio, quale nuovo procuratore di parte convenuta, l'avvocato Antonina Fede Maci, in sostituzione del precedente legale avv. IA VO;
• Con provvedimento reso alla udienza del 10.10.22, essendo sorta contestazione sulla produzione documentale della opposta, questo Giudice sospendeva la CTU contabile e nominava quale ulteriore Consulente l'ing. al fine di Persona_2 procedere all'apertura dei file allegati alla seconda memoria istruttoria della banca opposta, al fine di verificarne il contenuto.
• Nelle more, con comparsa di costituzione 10.03.23, si costituiva in giudizio, quale nuovo procuratore di parte attrice, l'avvocato RA LF in sostituzione del precedente legale avv. Davide Cassì;
• Con relazione 14.04.23 il Consulente ing. depositava sua Persona_2 relazione con cui così concludeva:
“… In risposta al quesito:
• è stato accertato che in data 01/07/2020 l'Avv.to Controparte_4 depositava un atto costituito dall' atto principale:
o ATTO PRINCIPALE: SECONDA 183 VI co cpc RG 3985-2018 TRIB SR per .pdf.p7m CP_5 Parte_3
pag. 3/6 • che è stato regolarmente decompresso e letto in sede di CTU;
✓ Gli allegati presenti fruibili sono: ALL D. Piano di ammortamento – ALL. E Piano di ammortamento;
Attestazione di conformità;
✓ Vi è traccia di ulteriori 3 allegati ID4 – ID5 – ID6 che potrebbero essere i tre allegati mancanti (ed elencati) e che il software usato per la creazione della busta, non ha ben interpretato, probabilmente per qualche errore dell'operatore o del software nella fase di invio, e che pertanto gli stessi, non risultano leggibili nel contenuto di origine in quanto corrotti…”
• Alla udienza del 05.06.23 il legale di parte opposta, alla luce delle risultanze della perizia redatta dall'ing. , chiedeva la rimessione in termini la fine Per_2 di produrre i documenti depositati dal precedente difensore della banca con la seconda memoria ex art. 183 comma VI cpc. Stante la non opposizione del legale dell'opponente, questo Giudice rimetteva in termini la assegnando CP_3 congruo termine per la produzione e rinviava la causa per la nuova udienza del
18.09.23. A detta udienza del 18.09.23, il Giudice fissava nuova udienza del
11.03.24 per consentire il deposito della CTU contabile.
• Avendo il CTU contabile già nominato (dott. ) rinunciato all'incarico, Per_1 con nuovo provvedimento questo Tribunale nominava quale nuovo CTU il dott.
al fine di rispondere al mandato di cui all'ordinanza del Persona_3
22.07.21.
• In data 08.10.24 il CTU dott. depositava sua relazione, nella Persona_3 quale dava atto che nessuna parte aveva depositato osservazioni, così statuendo:
“… In base ai conteggi eseguiti e specificando che per i due prestiti non è stato possibile effettuare una comparazione precisa al 30/01/2018 in quanto la banca non certifica le differenze tra quote capitali e interesse, si ha la seguente posizione contabile:
SOMME INGIUNTE RICALCOLO DIFFERENZA
CONTO CORRENTE 11.664,61 4.810,31 6.854,30
16.012,77 15.501,93 510,84 Parte_4
31.764,39 30.500,00 1.264,39 Parte_5
pag. 4/6 • Con provvedimento 03.08.25 la causa è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cpc per il depsoito di memorie conclusionali e repliche
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il procedimento monitori è stato azionato per diverse causali, e precisamente:
i. per euro 11.664,61, quale saldo dovuto al 30.01.18, oltre interessi per euro 2,87, a titolo di saldo c/c n. 530090;
ii. per euro 16.012,77 quale saldo dovuto al 30.01.18 con riferimento al mutuo n. 4240646, oltre euro 3,92 per interessi;
iii. per euro 31.764,39 quale saldo dovuto al 30.01.18 con riferimento al mutuo n. 4470058, oltre 7,78 per interessi.
2. La CTU espletata dal dott. non ha ricevuto dalle parti Persona_3 alcuna osservazione. Essa CTU, in quanto logica e ben motivata (e non contestata dalle parti in alcuna misura) va da questo Giudice condivisa. La CTU concludeva affermando
• che, al 30.01.18, il debito quale saldo di c/c era non 11.664, ma 4.810,31.
• Quanto invece al mutuo n. 4240646, il saldo non era € 16.012, ma € 15.501,93 di quota capitale.
• Quanto invece al mutuo n. 4470058, il saldo non era di € 31.764, ma € 30.500 di quota capitale.
3. Va quindi, in accoglimento per questa parte dell'opposizione a D.I., revocato lo stesso, stante che il credito di cui è stata raggiunta prova è inferiore a quello ingiunto.
4. Va però al contempo emessa condanna al pagamento degli importi detti dovuti dal CTU, con consulenza non contrastata da alcuna delle parti.
5. Stante che la riduzione del debito è minima, corretto appare che, nel revocarsi il
D.I., rimangano a carico della parte ricorrente per D.I. le spese del monitorio, per il cui pagamento non viene quindi emesso condannatorio;
che invece le spese peritali siano addebitate integralmente alla parte opponente. Le spese legali vanno liquidate come da dispositivo, ed in disparte ovviamente le spese generali al 15 %, Cassa Previdenza ed IVA se dovuta, per esse va emessa CP_ condanna a carico degli attori / opponenti a in favore dell'opposta. Il
pag. 5/6 condannatorio per le spese peritali e legali attinge in solido gli attori, ex art. 1292 e 1294 c.c. (v. Cass. 21894/17).
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice onorario dott. IA Todaro, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3985/2018 R.G disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
• In parziale accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Siracusa n. 1014/2018, lo revoca;
• Condanna al pagamento di euro 4.810,31 oltre interessi Parte_1 contrattualmente previsti dal 30.01.18 per scopertura di c/c n. 530090;
• Condanna al pagamento di euro 15.501.93 oltre interessi Parte_1 contrattualmente previsti dal 30.01.18 per prestito chirografario n. 4240646;
• Condanna al pagamento di euro 30.500 oltre interessi Parte_1 contrattualmente previsti dal 30.01.18 per prestito chirografario n. 4470058: detta condanna è da intendersi solidale nei confronti di Parte_2 fidejubente.
• A carico degli attori / opponenti a D.I. sono poste le spese peritali tutte come liquidate in atti, nonché le spese legali per euro 8.126,00, oltre spese generali al
15%, CPA, ed IVA, questa se per legge dovuta.
Così deciso in Siracusa, in data 22 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. IA Todaro
pag. 6/6