Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 06/06/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1087/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di conIGlio in data 3.6.2025, letti gli atti della causa n. 1087/2024 r.g., ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ), nata in [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
DA (CH) in via Trento e Trieste n. 11, rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Di Luzio del
Foro di Chieti
ricorrente e
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
(PE) in via Lambro n. 12, rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora Diodato del Foro di Pescara
resistente e
presso questo Tribunale Controparte_2
interventore necessario
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte della ricorrente e del resistente: dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra essi concordate.
Conclusioni del p.m.: //
FATTO E DIRITTO
degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a DA (CH) in data 28.7.2007 con il IG.
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 5, Parte II, Controparte_1
Serie A, Ufficio 1, anno 2007) e dal quale sono nati i figli (a Pescara il 6.6.2005), (a Chieti il Per_1 Per_2
25.9.2010) e (a Chieti il 31.1.2013). Per_3
Ha chiesto l'assegnazione a sé della casa coniugale, l'affidamento esclusivo e il collocamento dei figli minori presso di sé, la disciplina del diritto di visita da parte del padre alle condizioni indicate nel suo ricorso, la previsione dell'obbligo, a carico del IG. di versarle contributi di mantenimento mensili in favore CP_1
dei figli, di importo complessivo pari ad € 650,00 (€ 776,10 comprensivi di rivalutazione), oltre alla ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie necessarie per i figli.
Ha dichiarato che la sua separazione dal IG. si è protratta ininterrottamente dal giorno della loro CP_1
comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del procedimento di separazione e che non sussistono possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra loro.
Il IG. si è costituito in giudizio, non opponendosi alla domanda di divorzio e alla Controparte_1
disciplina del diritto di visita dei figli prospettata dalla ricorrente, ma contestando la domanda di affidamento esclusivo dei figli minori alla madre e l'importo dei contributi di mantenimento da quest'ultima richiesti.
Ha dichiarato di essere sottoposto ad un programma trattamento previsto dal Se.R.D. per il superamento dello stato di tossicodipendenza da cui è affetto, di essere disoccupato e di versare in condizioni di indigenza.
Ha chiesto quindi che venga previsto l'obbligo a suo carico di versare contributi di mantenimento in favore dei soli figli minori, e che l'importo dei predetti contributi venga determinato in complessivi € 300,00
mensili, che non venga posto a suo carico alcun obbligo di mantenimento in favore del figlio maggiorenne o, in subordine, che lo stesso venga limitato all'importo di € 50,00 mensili e che le spese straordinarie Per_1
sostenute nell'interesse dei figli vengano ripartite nella misura del 30% a suo carico e del 70% a carico della ricorrente.
Emessa la sentenza non definitiva di divorzio n. 199/2025 del 15.4.2025, all'udienza del 21.5.2025, con istanza congiunta, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio che hanno chiesto al Tribunale di fare proprio con compensazione delle spese di lite tra loro.
L'accordo concluso tra le parti prevede testualmente che: “1. Affidamento dei minori.
I figli minorenni e vengono affidati in via esclusiva alla madre con Per_3 Persona_4 Parte_1
l'impegno della stessa, ove siano mutate le condizioni di salute e personali del IG. ad accettare Controparte_1
l'affido condiviso con accordo da ratificarsi tra le parti, con eventuale assistenza dei difensori.
2. Modalità di visita del genitore non affidatario. Il padre potrà avere e tenere con sé i figli e nei pomeriggi del martedì e giovedì, con impegno dello Per_3 Per_2
stesso ad accompagnarli agli allenamenti di calcio nei predetti pomeriggi, con rientro per le ore 20,00 presso l'abitazione della madre.
La madre, stante le attuali condizioni di salute e personali del IG. , autorizza il prelievo dei ragazzi Controparte_1
per mezzo dei nonni paterni.
In ogni caso, il diritto di visita del padre rimane libero a sua richiesta, previo accordo con la madre e, comunque, fermi restando gli impegni dei minori.
L'orario di rientro potrà essere di volta in volta concordato con la madre, con possibilità di pernotto presso i nonni paterni dove attualmente vive il IG. . Controparte_1
Durante le vacanze natalizie il padre e la madre, salvo diversi accordi tra le parti, terranno con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio. Durante le vacanze pasquali ad anni alterni i minori, salvo diversi accordi fra le parti, trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo
e viceversa. Nel periodo delle vacanze estive i figli, salvo diversi accordi tra le parti ed in deroga al regime ordinario del diritto di visita, trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.
I minori, salvo diverso accordo tra le parti, potranno trascorrere con il padre il giorno della festa del papà e con la madre il giorno della festa della mamma, nonché quello dei compleanni dei rispettivi genitori.
3. Mantenimento.
Il IG. corrisponderà alla IG.ra quale somma per il contributo al mantenimento Controparte_1 Parte_1
dei figli minori, e la somma mensile di € 500,00 (DA INTENDERSI 250,00 EURO PER CIASCUN Per_3 Per_2
FIGLIO) entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di gennaio 2026 e, così di anno in anno, e senza richiesta alcuna. Tale assegno comprende: vitto,
abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (incluse le utenze), spese per tasse scolastiche (ad eccezione di quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco (compresi gli antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali), spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, baby sitter, prescuola, doposcuola, trattamenti estetici, attività ricreative abituali (quali cinema, feste, attività conviviali).
Il pagamento delle spese straordinarie diverse da quelle appena descritte sarà posto a carico di ciascun genitore nella misura del 50% purché previamente concordate (salvo quelle obbligatorie) e debitamente documentate come da
“protocollo famiglia C.N.F.” che qui si abbia per riportato e trascritto.
Tali spese extra assegno saranno ulteriormente distinte in obbligatorie, rispetto alle quali non è richiesta concertazione tra i genitori, e spese subordinate al consenso dei genitori. Nella prima categoria rientrano
(senza consenso): libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco,
spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Nella seconda categoria (con consenso) rientrano invece: - tra le scolastiche: iscrizione e rette di scuole private,
iscrizione rette ed eventuali spese per fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi,
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio baby sitting laddove debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
- spese di natura ludica o parascolastica: corsi di informatica, centri estivi,
viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private. - Spese sportive: attività sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. - Spese
medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN,
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. - Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta formalizzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. In difetto di riscontro il silenzio sarà inteso quale consenso. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
L'assegno unico e universale (c.d. assegni familiari o similari) sarà attribuito, in aggiunta all'assegno di mantenimento,
interamente alla IG.ra . Il IG. sin d'ora presta il suo consenso e si impegna a compiere Parte_1 CP_1
ogni attività necessaria affinché la IG.ra possa richiedere personalmente e per l'intero i suddetti assegni. Parte_1
4. Consenso all'espatrio / Trasferimento di residenza dei minori e comunicazioni circa la variazione dei propri recapiti.
Le parti esprimono reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di entrambi. In ogni caso, qualsiasi futuro trasferimento di residenza dei minori dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo dovranno rivolgersi al Giudice competente per accertare il prevalente interesse dei figli a trasferirsi o meno.
I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e, comunque, gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori”.
1. Essendo già stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la sentenza non definitiva del 15.4.2025, osserva il collegio che le condizioni stabilite nell'accordo concluso tra le parti sono integralmente condivisibili dato che:
• la richiesta di affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, è una diretta conseguenza dello stato di tossicodipendenza in cui si trova attualmente il IG. , che è in Controparte_1
cura presso il Se.R.D., e la disciplina del diritto di visita da parte del padre e l'importo dei contributi di mantenimento da egli dovuti sono conformi all'interesse dei figli e alle condizioni economiche delle parti;
• il figlio maggiorenne ha iniziato a svolgere un'attività lavorativa e pertanto non Per_1
necessita di contributi di mantenimento.
2. Deve essere poi disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, come esse stesse hanno richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla IG.ra Parte_1
nei confronti del IG. , con ricorso presentato in data 3.10.2024, così decide:
[...] Controparte_1
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti a
DA (CH) il 28.7.2007 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 5, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2007, alle condizioni oggetto dell'accordo concluso tra le parti, testualmente riportato in motivazione;
• dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
• in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
Chieti, 3.6.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco