Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/05/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 24.2.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 671 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'Avv. Giulio Lanzetti Parte_1
appellante
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Gianluca Mancini e Fabrizio Allegrini
appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Cosenza. Infortunio sul lavoro.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 19.7.22 esponeva: a) che il 24.9.19 era rimasto vittima di infortunio Parte_1 nello svolgimento della sua attività di calciatore professionista, al cui esito aveva riportato un “trauma contusivo-distorsivo del ginocchio dx con lesione di II grado del LCL”; b) che a seguito di regolare denuncia dell'infortunio, l' aveva riconosciuto solo un periodo di inabilità temporanea assoluta CP_2
“ma nessun danno biologico”; c) che pur avendo riconosciuto l'eziologia professionale delle CP_2 lesioni, anche a seguito di opposizione avverso il primo giudizio, aveva ribadito la sua valutazione di insussistenza di postumi permanenti.
2) Sosteneva che, contrariamente alle decisioni assunte dall'istituto, dall'infortunio del 24.9.19 era derivata, come da consulenza di parte, una inabilità permanente pari al 5% delle tabelle da CP_2
3) Concludeva quindi per la condanna dell' al pagamento dell'indennizzo in capitale per una CP_2 menomazione di natura permanente nella misura non inferiore al 6% delle tabelle valutata CP_2 congiuntamente alla menomazione pari al 4% dell'ulteriore infortunio sul lavoro.
4) Nella resistenza dell' con la sentenza impugnata il tribunale di Cosenza ha respinto il ricorso CP_2 con le seguenti motivazioni:
“Il ricorso deve essere respinto per assenza di allegazione e prova circa le circostanze e le modalità dell'infortunio e la riconducibilità dell'evento lesivo “de quo” alla “occasione di lavoro”. Si osserva, sul punto, che è ormai consolidata la giurisprudenza di legittimità nell'affermare il principio della piena autonomia tra accertamento giudiziale dei presupposti delle prestazioni assicurative in materia di infortuni sul lavoro ed accertamento amministrativo degli stessi. Il rapporto tra procedimento amministrativo ed azione giudiziaria, infatti, si esaurisce nella configurazione del primo come condizione di procedibilità della seconda, cosicché, realizzatasi tale condizione, non sussiste alcuna preclusione per la proposizione, nel rispetto del rito speciale, di deduzioni, eccezioni, difese, contestazioni e prove, che non abbiano formato oggetto di trattazione in sede amministrativa (Cass. 30 maggio 1989 n. 2596; Cass. 28 giugno 1984 n. 3796, richiamate da
Cass. n. 9475/2003). A tanto consegue che l'eventuale erogazione da parte dello stesso di prestazioni, non comporta riconoscimento dell'evento come infortunio sul lavoro. La S.C. con orientamento ormai consolidato (cfr. sent. n. 6255/99, conf. 2848/2017) afferma che “In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il provvedimento affermativo del diritto all'indennità giornaliera per inabilità temporanea vale esclusivamente ad attribuire il detto beneficio, ma non esprime la volontà dell'istituto assicuratore di vincolarsi al riconoscimento di tutte le possibili prestazioni ricollegabili all'avveramento dell'infortunio, in relazione alle quali la fattispecie di volta in volta considerata esige la ricorrenza di specifici requisiti e l'espletamento di un'apposita procedura amministrativa, strumentale all'accertamento dell'esistenza dell'obbligazione previdenziale e all'adempimento di essa. (Nella specie la sentenza di merito, confermata dalla S.C., che al provvedimento di liquidazione della rendita per inabilità temporanea potesse attribuirsi il valore di ammissione dell'indennizzabilità dell'infortunio valida una volta per sempre e per tutte le prestazioni erogabili e, in particolare, per la rendita per inabilità permanente).
In applicazione del principio la Suprema Corte ha affermato che, in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il provvedimento affermativo del diritto all'indennità giornaliera per inabilità temporanea vale esclusivamente ad attribuire il detto beneficio, ma non esprime la volontà dell'Istituto assicuratore di vincolarsi al riconoscimento di tutte le possibili prestazioni ricollegabili all'avveramento dell'infortunio. Giuridicamente, infatti, il riconoscimento di un diritto non equivale alla attestazione dell'esistenza di un fatto, anche se si tratti del fatto che sta a fondamento del diritto stesso;
e, trattandosi di materia della quale l'istituto previdenziale non può disporre a mezzo di atti negoziali, il riconoscimento della inabilità temporanea non solo non equivale a confessione in ordine alla ricorrenza di un infortunio indennizzabile, ma non produce neppure i limitati effetti di cui all'art. 1988 c.c e neanche può assumere rilievo per l'ammissibilità dell'indennizzo per tutte le prestazioni esigibili dall' . (cfr Cass. sez. lav. n. 9040/2001 in motivazione nel riprendere il principio CP_1 affermato in Cass. sez. lav. n. 6256/1999; cfr anche Cass. sez. lav. n. 1642/2012 e Cass. ord. N.
2849/2017 già citata). È da escludere, dunque, che nel caso di specie il riconoscimento del diritto all'indennizzo in capitale valga come attestazione del fatto posto a fondamento dello stesso, sicchè il ricorrente avrebbe dovuto tempestivamente dedurre nel ricorso istanze istruttorie aventi ad oggetto circostanze dalle quali inferire un preciso e concreto nesso di derivazione eziologica tra l'attività lavorativa e l'evento infortunistico dedotto e a tal fine non può sopperire la chiesta ctu ovvero la ctp in atti che assolvono la diversa funzione di valutazione delle lesioni lamentate. Orbene, in applicazione di tali principi, sarebbe stato onere della parte ricorrente provare le modalità dell'evento infortunistico e il suo verificarsi per causa violenta in occasione di lavoro. Parte ricorrente avrebbe dovuto cioè assolvere all'onere della prova del fatto costitutivo della pretesa azionata che, invero, incombe sul lavoratore che assume di essersi infortunato a causa dell'attività lavorativa in base alle ordinarie regole di riparto dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.). Invero, secondo giurisprudenza consolidata, l'onere della prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio (in argomento, si veda Cass. 28 novembre 1998 n. 12136) incombe sul lavoratore che assume di essersi infortunato a causa dell'attività lavorativa svolta (si veda, tra le altre, Cass. 27 giugno 1998 n. 17809).
Nel caso che occupa, parte ricorrente deduce di aver subito in data 24.9.2019 un infortunio sul lavoro ma tale circostanza (ossia verificazione dell'evento infortunistico, nonché delle sue concrete modalità), la parte non ha fornito - né ha chiesto di fornire – alcuna prova – e a monte nulla ha allegato al riguardo in seno al ricorso.
Il ricorrente non ha, invero, articolato alcun mezzo istruttorio al riguardo, essendosi limitato a chiedere l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, e la documentazione prodotta è inidonea a dimostrare la sussistenza di un infortunio sul lavoro. Infine, si osserva che con sentenza n. 2174/2021, la Suprema Corte di Cassazione, nell'accogliere il motivo di ricorso dell' (che denunciava violazione degli artt. 113, 115, 116 e 416 c.p.c., in CP_2 relazione agli artt. 2, 101, 102, 103 e 104, T.U. n. 1124/1965, nonché violazione dell'art. 2697 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto provati i fatti relativi all'infortunio per cui è causa per non essere stati specificamente contestati né nel corso del processo né nella pregressa fase amministrativa) nel ritenere fondato tale motivo, ha richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli che siano estranei alla sua sfera di conoscibilità (cfr. Cass. n. 14652 del 2016 e, da ult., Cass. n. 87 del 2019), come logicamente deve ritenersi per l'ente previdenziale il fatto costitutivo della domanda di prestazione, traendo esso origine dal rapporto di lavoro al quale l'ente è appunto estraneo;
che a non diverse conclusioni induce l'ulteriore rilievo della sentenza secondo cui i fatti relativi all'infortunio «erano stati riportati negli stessi esatti termini nella denuncia di infortunio inviata all dal datore di lavoro [...] e CP_2 neppure in sede amministrativa l' aveva contestato la dinamica ivi descritta» (così la sentenza CP_2 impugnata, pag. 3), dovendo ribadirsi il principio secondo cui l'attribuzione di efficacia di allegazione a fatti contenuti in un atto extraprocessuale (quale, nella specie, la denuncia d'infortunio) verrebbe ad interrompere la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova di cui al combinato disposto degli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c. (così da ult. Cass. n. 31704 del 2019)”.
5) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando che secondo la stessa Parte_1 giurisprudenza di legittimità richiamata dal tribunale l'onere della prova a carico dell'attore risulta assolto qualora vi sia stato da parte dell' “… l'espletamento di un'apposita procedura
CP_2 amministrativa, strumentale all'accertamento dell'esistenza dell'obbligazione previdenziale e all'adempimento della stessa”. L'appellante ha aggiunto che solo dopo aver esperito tale iter amministrativo, l' emette un provvedimento con il quale, se non ritiene sussistente la
CP_2 professionalità dell'infortunio, comunica all'infortunato che il caso viene trasmesso all'Inps per competenza, mentre, qualora dagli elementi acquisiti in via amministrativa il caso risulti di competenza dell' il provvedimento, come nel caso in questione, conferma l'indennizzabilità del
CP_2 sinistro e indica anche la valutazione del danno biologico, sia che raggiunga la soglia minima indennizzabile sia che sia stata valutata dall'Istituto in misura inferiore al 6%. Nel caso in esame, come risulta dalla documentazione depositata in atti in primo grado e da quanto sostenuto dalla stessa controparte in ogni fase del giudizio di prima istanza, l' ha svolto l'intero iter
CP_2 amministrativo sopra descritto e ha inoltre sottoposto il Sig. a ben due visite, in sede Pt_1 amministrativa, ambedue aventi l'unico scopo di valutare il grado di danno biologico residuato al ricorrente a seguito dell'infortunio di cui si tratta. La prima visita si è conclusa, come detto, con un provvedimento che riconosce l'indennizzabilità del caso ma uno 0% di danno biologico. La seconda visita, in collegiale medica, svolta a seguito di opposizione amministrativa, ha avuto il medesimo esito (entrambi i provvedimenti risultano già depositati agli atti in primo grado). E' di tutta evidenza, pertanto, che, nel caso in esame, l' ha espletato, “…l'apposita procedura amministrativa CP_2 strumentale all'accertamento dell'esistenza dell'obbligazione previdenziale e all'adempimento della stessa….” (indennizzo in capitale del danno biologico) e che detta procedura si è sempre conclusa con il riconoscimento della professionalità dell'infortunio, in quanto avvenuto in costanza di lavoro, ed escludendo la sussistenza di dolo o rischio elettivo da parte del lavoratore infortunato. Non è chi non veda come per addivenire a tale conclusione l' abbia dovuta approfonditamente valutare CP_2 sia le circostanze che le modalità dell'infortunio in esame, decidendo, infine, di ammettere la propria competenza ed escludendo, in tal modo quella dell'INPS cui, in caso contrario, avrebbe dovuto trasferire la pratica. Il ricorrente, conformemente, a quanto asserito dalla stessa sentenza citata da controparte, non può, pertanto, essere più gravato dall'onere di provare “…il fatto costitutivo dell'obbligazione”. Il tribunale, inoltre, non aveva fatto corretto uso del principio di non contestazione, dal momento che nel caso di specie non aveva contestato la sussistenza dell'infortunio e la sua indennizzabilità, CP_2 né in fase amministrativa, nel corso della quale, come detto, ha sottoposto il ricorrente a due visite per valutare l'entità del danno biologico, né, tantomeno, in fase giudiziale, dove, addirittura, ha esplicitamente formulato la richiesta istruttoria di nomina di una CTU volta ad accertare il grado di danno biologico residuato al Sig. a seguito del sinistro. Pt_1
6) si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. CP_2
7) Le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
8) L'appello è infondato.
9) Nel caso di specie è del tutto pacifico che la domanda giudiziale era caratterizzata dalla assenza sia di allegazioni circa le concrete modalità dell'infortunio dedotto in giudizio, sia di richieste di prova riferite alla verificazione del sinistro, alla sua specifica dinamica e alla sua riconducibilità all'attività lavorativa del ricorrente.
10) Ciò detto, contrariamente a quanto sostenuto in appello la sentenza impugnata risulta conforme agli insegnamenti di legittimità in materia, secondo cui deve escludersi che il mero riconoscimento del diritto alle prestazioni per inabilità temporanea assoluta possa valere come attestazione del fatto posto a fondamento dello stesso.
11) La conseguenza è che il ricorrente avrebbe dovuto tempestivamente dedurre nel ricorso le istanze istruttorie aventi ad oggetto circostanze dalle quali inferire sia l'infortunio sul lavoro, sia un preciso e concreto nesso di derivazione eziologica tra l'attività lavorativa e l'evento infortunistico dedotto.
Ciò che, come detto, non è avvenuto.
12) Su tali basi è evidente che la consulenza medico-legale chiesta in ricorso risultava superflua ed esplorativa, in mancanza dei fatti su cui la valutazione circa la sussistenza del nesso di causa doveva essere effettuata. 13) Ulteriore conseguenza è che il riconoscimento dell'infortunio e del suo accadimento in occasione dello svolgimento dell'attività lavorativa non può essere affermato sol perché l' ha espletato il CP_2 procedimento amministrativo di cui al Dpr 1124/65, riconoscendo la prestazione prevista per la sola inabilità temporanea assoluta.
14) Quanto, infine, all'asserito errore riferito al principio di non contestazione in cui il tribunale sarebbe incorso, non può che richiamarsi la pronuncia di legittimità (Cass. 2174/21), resa proprio in materia di infortunio sul lavoro, secondo cui “L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte e dedotti nel processo, non anche per quelli ad essa ignoti o allegati in sede extraprocessuale, atteso che il principio di non contestazione trova fondamento nel fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova, di cui agli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c., che è tipico delle vicende processuali. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l' avesse l'obbligo di contestare i fatti CP_2 posti alla base della domanda giudiziale di indennità temporanea da infortunio sul lavoro, perché il fatto costitutivo della prestazione trae origine dal rapporto di lavoro cui l'ente è estraneo, restando irrilevante, ai fini della non contestazione, quanto dedotto dal lavoratore in sede amministrativa con la denuncia d'infortunio)”.
15) Le spese di lite, nella persistente mancanza della dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att.
c.p.c. e in assenza di gravi ed eccezionali ragioni che ne giustifichino la compensazione, devono seguire l'ordinario principio della soccombenza. Esse si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della controversia dichiarato dallo stesso appellante.
16) dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Cosenza n° 182/23, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.000,00, oltre accessori di legge;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 31.3.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale