Articolo 1412 del Codice civile
Articolo 1411Articolo 1413
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19 aprile 1942
Art. 1412.

(Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante).

Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante, questi puo' revocare il beneficio anche con una disposizione testamentaria e quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne profittare, salvo che, in quest'ultimo caso, lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca.

La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purche' il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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