Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1412.
(Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante).
Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante, questi puo' revocare il beneficio anche con una disposizione testamentaria e quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne profittare, salvo che, in quest'ultimo caso, lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca.
La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purche' il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente.
(Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante).
Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante, questi puo' revocare il beneficio anche con una disposizione testamentaria e quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne profittare, salvo che, in quest'ultimo caso, lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca.
La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purche' il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente.
Commentari • 69
- 1. contratto a favore di terzihttps://www.brocardi.it/ · 292.20172
[…] una polizza assicurativa sulla propria vita a beneficio della banca...» Consulenza legale Q202438903 ( Articolo 1412 Codice Civile - Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante) «La richiesta dell'istituto di credito è legittima, […] Il caso della premorienza del beneficiario nel contratto di polizza vita...» Consulenza legale Q202333537 ( Articolo 1412 Codice Civile - Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante) «La situazione qui descritta trova soluzione nel combinato disposto degli artt. 1920 e 1412 c.c . e di essa se ne è occupata in diverse occasioni la Corte di Cassazione....» Consulenza legale Q202333368 ( Articolo 1412 Codice Civile […]
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Giurisprudenza • 105
- 1. Trib. Livorno, sentenza 14/03/2024, n. 396Provvedimento: […] Ciò comporta che il beneficiario acquista immediatamente un diritto proprio ai van- taggi dell'assicurazione (cioè, all'indennità): è sufficiente che al momento della morte dello stipulante, il beneficiario rivesta la qualità di erede “indipendentemente dalla rinunzia o dall'accettazione della vocazione…. perchè ….. qui il termine "ere- di" viene attribuito dalla designazione allo scopo precipuo di fornire all'assicurato- re un criterio univoco di individuazione del creditore della prestazione, e perciò prescinde dall'effettiva vocazione.”. La Corte ha infine chiarito che anche al contratto di assicurazione sulla vita a favore di terzo si applica la norma di cui all'art. 1412 c.c. che dispone:Leggi di più...
- art. 1412 c.c.·
- eredi testamentari·
- contratto a favore di terzo·
- diritto proprio·
- soccombenza·
- rinuncia eredità·
- eredi legittimi·
- beneficiario·
- art. 1920 c.c.·
- assicurazione sulla vita