Ordinanza cautelare 20 giugno 2018
Ordinanza collegiale 31 maggio 2019
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 23/06/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01094/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00574/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 574 del 2018, proposto da
IV NG, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Durano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
contro
Comune di Brindisi, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Guarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brindisi, p.zza Matteotti;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- della nota prot. n. 34909 del 10 aprile 2018, con la quale il Dirigente del Settore Attività Produttive del Comune di Brindisi ha dato riscontro negativo alla richiesta di autorizzazione per pubblico spettacolo stagionale, ai sensi dell’art. 68 del T.U.L.P.S. n. 773/1931, da svolgersi nell’area sita in contrada “ Baccatani ”, presso la struttura “ Torre NA AN ”;
- della nota prot. n. 39719 del 23 aprile 2018 a firma del Dirigente dell’Ufficio Commercio a posto Fisso - Assessorato Attività Produttive del Comune di Brindisi, con cui è stata revocata l’autorizzazione n. 1161 del 04.11.1999 per la somministrazione di alimenti e bevande di tipo “ B ” svolta nei locali siti in Brindisi, contrada “ Baccatani ” all’insegna “ Torre NA AN ”;
- della nota prot. n. 32397 del 4 aprile 2018 del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Brindisi;
- della nota prot. n. 33579 del 6 aprile 2018 del Comune di Brindisi, di comunicazione avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione amministrativa n. 1161/1999;
- di qualsiasi altro atto ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi;
Vista l’ordinanza collegiale di questa Sezione n. 911/2019;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 il dott. Carlo Iacobellis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 17 maggio 2018 e depositato in data 28 maggio 2018, il ricorrente - locatario di una struttura denominata “ Torre NA AN ” in agro di Brindisi contrada Baccatani, nella quale ha svolto l’attività economica di intrattenimento e pubblico spettacolo, congiuntamente a quella di somministrazione di alimenti e bevande, a carattere stagionale, nell’area esterna della Masseria - ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della nota dirigenziale prot. n. 34909 del 10/04/2018, con la quale il Comune di Brindisi gli ha negato il rilascio di autorizzazione per pubblico spettacolo stagionale ai sensi dell’art. 68 del T.U.L.P.S. n. 773/1931 (di cui all’istanza prot. n. 28051 del 21/03/2018), della nota dirigenziale prot. n. 39719 del 23/04/2018 con cui il Comune di Brindisi gli ha revocato “ l’autorizzazione n. 1161 del 04.11.1999 per la somministrazione di alimenti e bevande di tipo B svolta nei locali siti in Brindisi c.t. “Baccatani” all’insegna “Torre NA AN ””; della nota prot. n. 32397 del 04/04/2018 del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Brindisi; della nota prot. n. 33579 del 06/04/2018 di comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca della licenza amministrativa n. 1161/1999 predetto, nonché di qualsiasi altro atto ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I - Violazione e falsa applicazione art. 10 bis della Legge n. 241/1990 (introdotto dalla Legge n. 15/2005) - Violazione delle regole del procedimento e dei principi in materia di partecipazione – Difetto di motivazione.
II - Violazione e falsa applicazione del R.D. n. 773/1931 – Difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione.
Sul provvedimento di revoca dell’autorizzazione n. 1161 del 04 novembre 1999 per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande – tipologia B.
III - Violazione dell’art. 62, comma 6, della Legge Regionale del 16 aprile 2015, n. 24 (codice del commercio) – Violazione delle norme sul procedimento e sulla partecipazione – Difetto di motivazione.
IV - Eccesso di potere per difetto dei presupposti e difetto di istruttoria – Violazione e falsa applicazione della normativa in materia di revoca delle autorizzazioni amministrative -Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 quinquies L. n. 241/1990 – Difetto di motivazione – Sviamento.
V - Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dei principi in materia di autotutela amministrativa – Violazione dell’art. 21 nonies della Legge n. 241/1990 - Difetto di motivazione e di istruttoria.
VI - Violazione e falsa applicazione della Legge Regionale n. 24/2015 – Difetto di istruttoria e di motivazione.
VII - Violazione dell’art. 31 comma 2 del Decreto Legge del 06 novembre 2011 n. 201 conv. in Legge del 22 dicembre 2011 n. 214 – Violazione dei principi in materia di liberalizzazione delle attività commerciali – Difetto di motivazione e di istruttoria.
VIII - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, assenza di motivazione e difetto dei presupposti sotto altro profilo.
IX - Falsa ed erronea applicazione dell’art. 48 delle N.T.A. del P.R.G. – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione – Contraddittorietà.
X - Violazione e falsa applicazione dell’art. 41, comma 2, della Legge Regionale del 16 aprile 2015, n. 24 - Difetto di istruttoria e di motivazione sotto ulteriore profilo.
Il 15 giugno 2018, si è costituito il giudizio il Comune di Brindisi, eccependo la irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso, chiedendo il rigetto dello stesso e della connessa istanza cautelare.
Con ordinanza cautelare n. 312/2018, pubblicata il 20 giugno 2018, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare incidentalmente proposta dalla parte ricorrente, con la seguente motivazione: “ Rilevato, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, che il ricorso risulta assistito dal necessario fumus di fondatezza, in quanto (premesso che i provvedimenti impugnati - revoca dell’autorizzazione amministrativa n. 1161/1999 per la somministrazione di alimenti e bevande di tipo “B” e diniego dell’istanza pervenuta al Comune il 21 marzo 2018 per l’autorizzazione amministrativa stagionale per pubblico spettacolo - si basano tutti, esclusivamente, sul ravvisato contrasto dell’attività commerciale stagionale de qua - già esercitata, in virtù di pregressi provvedimenti autorizzativi rilasciati dal medesimo Comune, da circa diciannove anni nelle aree esterne della struttura -con le prescrizioni di cui all’art. 48 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. del Comune di Brindisi, che destinano la zona all’attività agricola, nonché sulla - generica - “assenza di autorizzazioni”) sembrano fondate le principali censure formulate dal ricorrente: omissione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990; violazione dell’art. 62 della Legge Regionale pugliese n. 24/2015, inerente alla revoca/decadenza delle autorizzazioni commerciali; omessa considerazione del pregresso rilascio delle autorizzazioni edilizie comunali n. 3883/1999 e n. 4164/1999, per la sistemazione, sia pure temporanea, delle aree esterne della Masseria, come risultante dall’attestazione dell’Ufficio Tecnico Comunale del 13 aprile 2000 (permanendo l’uso agricolo degli edifici esistenti), per lo svolgimento dell’attività commerciale stagionale di che trattasi; Rilevata, altresì, la sussistenza del dedotto pregiudizio grave e irreparabile “.
Ha sospeso, quindi, l’efficacia degli atti impugnati, e ha fissato, per la trattazione nel merito del ricorso, la seconda udienza pubblica del mese di gennaio 2019.
Il 19 dicembre 2018, la parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva, rappresentando in punto di fatto che, a seguito della predetta ordinanza cautelare di accoglimento n. 312 del 20/06/2018, il Comune di Brindisi ha emanato l’ordinanza di demolizione n. 331 del 23/07/2018 di talune opere, ritenute abusive, presso la struttura di cui trattasi e il provvedimento prot. n. 80608 del 13/08/2018 di (ulteriore) rigetto della medesima istanza prot. n. 28051 del 21/03/2018, tesa al rilascio della licenza stagionale per attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento (entrambi impugnati dal ricorrente medesimo con ricorso n. 1225/2018, proposto dinnanzi alla Seconda Sezione di questo T.A.R.) e ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Il 19 dicembre 2018, il Comune di Brindisi ha depositato una memoria difensiva, eccependo la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso in capo all’istante in considerazione di entrambi i sopravvenuti succitati provvedimenti del Comune di Brindisi (ordinanza di demolizione e nuovo rigetto della richiesta licenza stagionale per attività di pubblico spettacolo e intrattenimento), insistendo, infine, per il rigetto del ricorso.
Il 28 dicembre 2018, la parte ricorrente ha depositato delle memorie di replica, ribadendo l’interesse a coltivare l’impugnativa proposta e insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Nella pubblica udienza del 22 gennaio 2019, il Presidente di questa Sezione, a fronte della richiesta di rinvio, sollevata dalla difesa del ricorrente, in attesa della pronuncia di merito della Seconda Sezione di questo Tribunale sul ricorso connesso n. 1225/2018, ha disposto il rinvio della causa alla pubblica udienza del 30 aprile 2019.
Il 29 marzo 2019, la parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva, rappresentando che il summenzionato ricorso connesso n. 1225/2018 è stato respinto con sentenza n. 441 del 14 marzo 2019 della Seconda Sezione di questo T.A.R., che il ricorrente ha dichiarato di voler appellare, insistendo, quindi, per l’accoglimento del ricorso.
Con ordinanza collegiale n. 911/2019, pubblicata il 31 maggio 2019, il Collegio ha ritenuto necessario disporre - sussistendo l’evidente pregiudizialità del ricorso n. 1225/2018 rispetto a quello per cui è causa - la sospensione del presente giudizio, ai sensi degli artt. 79, comma 1, c.p.a. e 295, c.p.c., fino al passaggio in giudicato della richiamata sentenza del T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione II^, 14 marzo 2019 n. 441, resa sul ricorso n. 1225/2018.
Il 06 maggio 2025, il Comune di Brindisi ha depositato in giudizio la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VII^, n. 9238/2023, pubblicata il 25 ottobre 2023, con la quale i giudici di Palazzo Spada hanno respinto l’appello proposto dal ricorrente per la riforma della sentenza del T.A.R. per la Puglia - Lecce, Sezione II, n. 441/2019.
Il 14 maggio 2025, il difensore della parte ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, dichiarando di non avere più interesse al ricorso proposto contro il Comune di Brindisi, chiedendo che sia dichiarata la improcedibilità dello stesso per sopravvenuta carenza d’interesse, con contestuale compensazione delle spese e competenze di lite.
Nella pubblica udienza del 18 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Osserva, il Collegio, che l’art. 80 c.p.a, come integrato dall’art. 17, comma 7, lett. a) n. 4), D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, dispone che: “ 1. In caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione. 2. Il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo presenta nuova istanza di fissazione di udienza. 3. Se non avviene la prosecuzione ai sensi del comma 2, il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione. 3-bis. In tutti i casi di sospensione e interruzione del giudizio il presidente può disporre istruttoria per accertare la persistenza delle ragioni che le hanno determinate e l’udienza è fissata d’ufficio trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni. ”
Ciò posto, il ricorso introduttivo del presente giudizio deve essere dichiarato estinto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 80 comma 1 c.p.a. e 35 comma 2 lett. a) c.p.a..
Invero, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la recente decisione n. 4/2024 ha affermato i seguiti principi.
“ L’art. 297 c.p.c. dispone che, se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l’udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione, nel termine ivi previsto. L’art. 297 c.p.c., che è collocato sistematicamente sia dopo l’art. 295 che dopo l’art. 296 c.p.c., si riferisce a tutti i casi di sospensione del processo, e a tutte le ordinanze di sospensione, sia quelle che fisiologicamente non fissano l’udienza di prosecuzione (art. 295 c.p.c.), sia quelle per le quali la mancata fissazione della data della nuova udienza costituisca una patologia che non ha trovato rimedio. A sua volta l’art. 80 c.p.a. dispone che, in caso di sospensione del processo, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione, senza fare distinzione tra i diversi casi di sospensione del processo, e tra i casi di ordinanze che fisiologicamente non fissano l’udienza di prosecuzione e i casi di ordinanze che patologicamente non fissano la data della nuova udienza.
Si deve escludere che l’onere di parte di chiedere la fissazione dell’udienza, anche quando l’ordinanza di sospensione sia illegittima, possa essere supplito da un impulso d’ufficio. Occorre a questo punto dare conto della previsione recata dall’art. 80, comma 3-bis, c.p.a., di ambigua formulazione, che potrebbe prestarsi alla lettura che un impulso d’ufficio sia consentito. Dispone l’art. 80, comma 3-bis, c.p.a., per quel che qui interessa, che in tutti i casi di sospensione del giudizio (oltre che di interruzione), il presidente può disporre istruttoria per accertare la persistenza delle ragioni che la hanno determinata e “l’udienza è fissata d’ufficio trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni”, ossia dopo che è scaduto il termine per l’impulso di parte (pari a novanta giorni nell’ipotesi dell’art. 80, comma 1, c.p.a. e a tre mesi nell’ipotesi dell’art. 80, comma 3, c.p.a.). Tale previsione sembra, in base al suo tenore letterale, prevedere un impulso d’ufficio sia nella verifica del perdurare delle cause di sospensione che nella prosecuzione del giudizio, ma una siffatta esegesi contrasterebbe:
(i) con la perdurante regola secondo cui è onere della parte proseguire o riassumere il giudizio sospeso o interrotto, entro un termine imposto a pena di estinzione del processo (art. 80, commi 1, 2, 3, c.p.a.; art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.);
(ii) con la natura dispositiva del processo e con il principio di parità delle parti;
(iii) con l’eccezionalità della rimessione in termini di una parte per un adempimento processuale, che postula il presupposto dell’errore scusabile, interpretato in senso restrittivo dall’Adunanza Plenaria (Cons. St., Ad. Plen., 2.12.2010 n. 3; Id., 10.12.2014 n. 33, ord.; Id., 27.7.2017 n. 22);
(iv) con la stessa natura discrezionale del potere officioso presidenziale.
Il meccanismo officioso di cui all’art. 80, comma 3-bis, c.p.a., va interpretato nel senso che esso mira a eliminare situazioni di stallo nella verifica del perdurare delle cause di sospensione, in relazione a giudizi sospesi da lungo tempo e in cui le parti non informano l’ufficio dell’esito della vicenda pregiudiziale, attraverso un’istruttoria presidenziale. Una volta accertato che la causa di sospensione è cessata, e acclarato che sono decorsi i tre mesi che costituiscono lo spatium deliberandi per l’impulso di parte, la previsione non consente di sostituire con un’iniziativa d’ufficio l’onere di impulso di parte per la riattivazione del processo a seguito della cessazione di una causa di sospensione del processo. La fissazione di ufficio dell’udienza è finalizzata non già necessariamente alla prosecuzione del processo, ma alla verifica da parte del collegio se la causa di sospensione sia effettivamente cessata e se l’inerzia delle parti sia o meno giustificata; ove ingiustificata, ne consegue l’estinzione del processo per mancata tempestiva prosecuzione. Invero, il citato comma 3-bis dispone che l’udienza è fissata d’ufficio “trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni”, ossia “dopo” il decorso del termine per l’iniziativa di parte. Il che implica che l’udienza viene fissata per trarre le conseguenze processuali dell’inerzia delle parti ”.
In definitiva, nel caso di sospensione del processo amministrativo ai sensi dell’art. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., ove non sia stata fissata una nuova udienza per la prosecuzione del giudizio, è necessario un impulso di parte ai sensi dell’art.80 comma 1 c.p.a..
Applicando le suindicate coordinate testuali ed ermeneutiche nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, rileva il Tribunale che la causa di sospensione del presente processo (come disposta con la citata ordinanza collegiale della Sezione n. 911/2019) è cessata a seguito della pubblicazione e comunicazione all’interessato della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VII^, n. 9238/2023, pubblicata il 25 ottobre 2023, con la quale i giudici di Palazzo Spada hanno respinto l’appello proposto dal ricorrente per la riforma della sentenza del T.A.R. per la Puglia - Lecce, Sezione II, n. 441/2019., e che (ciònonostante) parte ricorrente, non ha - a tutt’oggi - provveduto a richiedere la fissazione dell’udienza pubblica nel termine (perentorio) di 90 giorni come prescritto dal citato art. 80, comma 1 c.p.a..
Da tanto consegue la necessità di dichiarare immediatamente l’estinzione del presente giudizio in relazione al ricorso indicato in epigrafe.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il relativo giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 80 comma 1 c.p.a. e 35 comma 2 lett. a) c.p.a..
Spese compensate.
Si comunichi alle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario
Carlo Iacobellis, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Iacobellis | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO