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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N.V.G. 2604/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 3.3.2025 da
1) signora Parte_1
Nata a Treia (MC) il 30.09.1986 cittadina: italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Monica Piscozzi, con studio in Milano, via G. Mameli n. 20 (PEC
Email_1 presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) signor Parte_2
Nato ad Ancona (AN) il 17.10.1981 cittadino: italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Monica Piscozzi, con studio in Milano, via G. Mameli n. 20 (PEC
Email_1 presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 19.05.2018
(Anno 2018, Atto n. 0036, Reg. 05, Parte I)
In separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 3.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi signori e , con Parte_1 Parte_2 addebito della stessa in capo alla signora;
Pt_1
1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2) La signora si impegna a restituire al marito signor la somma Parte_1 Parte_2 di € 5.000,00, da questi anticipata per permettere alla moglie di trovare un'iniziale sistemazione a Copenaghen, alle seguenti scadenze:
- € 1.200,00 entro e non oltre il 5.04.2025;
- il residuo, pari a € 3.800,00, in n. 10 rate mensili da € 380,00 ciascuna, con scadenza dal
5.05.2025 e termine al 5.02.2026;
3) Il signor si impegna a consentire alla moglie signora l'accesso Parte_2 Parte_1 nell'abitazione coniugale previo congruo preavviso, al fine di completare l'asporto dei beni ed effetti personali della signora;
4) I coniugi provvederanno a estinguere quanto prima il conto corrente tra loro cointestato, la CP_1 cui giacenza finale competerà in via esclusiva alla signora;
Pt_1
5) I coniugi, fatto salvo quanto disposto ai punti 2) e 4), dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia ragione o titolo.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi signori e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Milano il 19.05.2018, con addebito della separazione in capo alla signora Parte_1
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte 3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di lite a carico della signora Parte_1
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 26.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 3.3.2025 da
1) signora Parte_1
Nata a Treia (MC) il 30.09.1986 cittadina: italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Monica Piscozzi, con studio in Milano, via G. Mameli n. 20 (PEC
Email_1 presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) signor Parte_2
Nato ad Ancona (AN) il 17.10.1981 cittadino: italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Monica Piscozzi, con studio in Milano, via G. Mameli n. 20 (PEC
Email_1 presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 19.05.2018
(Anno 2018, Atto n. 0036, Reg. 05, Parte I)
In separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 3.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi signori e , con Parte_1 Parte_2 addebito della stessa in capo alla signora;
Pt_1
1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2) La signora si impegna a restituire al marito signor la somma Parte_1 Parte_2 di € 5.000,00, da questi anticipata per permettere alla moglie di trovare un'iniziale sistemazione a Copenaghen, alle seguenti scadenze:
- € 1.200,00 entro e non oltre il 5.04.2025;
- il residuo, pari a € 3.800,00, in n. 10 rate mensili da € 380,00 ciascuna, con scadenza dal
5.05.2025 e termine al 5.02.2026;
3) Il signor si impegna a consentire alla moglie signora l'accesso Parte_2 Parte_1 nell'abitazione coniugale previo congruo preavviso, al fine di completare l'asporto dei beni ed effetti personali della signora;
4) I coniugi provvederanno a estinguere quanto prima il conto corrente tra loro cointestato, la CP_1 cui giacenza finale competerà in via esclusiva alla signora;
Pt_1
5) I coniugi, fatto salvo quanto disposto ai punti 2) e 4), dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia ragione o titolo.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi signori e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Milano il 19.05.2018, con addebito della separazione in capo alla signora Parte_1
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte 3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di lite a carico della signora Parte_1
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 26.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG