Articolo 31 della Legge 23 dicembre 1956, n. 1417
Articolo 30Articolo 32
Versione
13 gennaio 1957
Art. 31. Commissioni di disciplina

La Commissione di disciplina e' costituita di un direttore centrale che la presiede, di due funzionari delle carriere direttive che rivestono qualifica di ispettore generale e di due rappresentanti del personale scelti tra i dipendenti in attivita' di servizio fra terne proposte dalle organizzazioni sindacali, a carattere nazionale del personale stesso.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva che riveste qualifica non inferiore a quella di ispettore amministrativo.
Per ogni componente la Commissione e il segretario e' nominato un supplente con qualifica non inferiore a quella del titolare.
Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di tutti i componenti.
Nessuno puo' far parte della Commissione per piu' di quattro anni consecutivi.
La nomina dei componenti la Commissione e del segretario e' effettuata, all'inizio di ogni biennio, dal Ministro per le finanze.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1957