TRIB
Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/12/2024, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 8853/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati
Dott. Bruno Perla Presidente
Dott.ssa Francesca Neri Componente
Dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 8853/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato ROSSI Parte_1 C.F._1
RITA
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avvocati CP_1 C.F._2
GIURIATO LINDA e LI CALZI ROBERTA
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Separazione consensuale
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni in data 01.05.2004 in
ASSEMINI (CA), matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di ASSEMINI (CA)
(Atto di Matrimonio n. 5, Parte 2, Serie n. A, anno 2004).
Dall'unione sono nati i figli: (17.04.2010) e (19.08.2013) Per_1 Per_2
FATTO
pagina 1 di 5 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, rimanendo la casa coniugale sita a
Pegola di Malalbergo (BO) via Longarone 1/1, condotta in locazione dai coniugi, assegnata alla moglie che continuerà ad abitarvi insieme ai figli minori e Alla scadenza del contratto nel Per_1 Per_2
2025, la SI.ra si obbliga ad intestare la locazione della casa familiare direttamente a sé essendo Pt_1 all'attualità unico conduttore il SI. Inoltre, entro 15 giorni dalla data in cui il marito uscirà CP_1
dalla casa coniugale, la SI.ra provvederà a chiedere il subentro a suo nome di tutte le utenze;
Pt_1
2) Il sig. si trasferirà in altro immobile, rilasciando la casa coniugale nell'esclusiva disponibilità CP_1
della moglie e dei figli. Il trasferimento del sig. avverrà entro il 31 dicembre 2024, termine da CP_1
considerarsi inderogabile, salvo diverso accordo. Sino a quando il SI. rimarrà presso la casa CP_1
coniugale provvederà per intero alle spese di locazione e delle utenze della casa coniugale come forma diretta di mantenimento dei figli;
3) I figli minori e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori. La Per_1 Per_2
responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Le decisioni relative alla gestione ordinaria dei figli saranno assunte da ciascun genitore autonomamente nei tempi di permanenza dei figli presso di sé.
4) Il SI. potrà tenere con sé i figli secondo i seguenti tempi e modalità: CP_1
- considerato che il sig. svolge un lavoro su turni di 7 giorni su 7 e h 24, un weekend al mese CP_1
(l'unico disponibile in base ai suoi turni lavorativi), dal sabato mattina alle ore 9.00 fino alla domenica sera dopo cena alle ore 21.00;
- nei due giorni di riposo settimanale con il pernottamento nel giorno entrante o nel giorno uscente;
- vacanze natalizie: il 24 dicembre, giorno del suo compleanno;
le giornate di Natale e di Santo Stefano e il 31 dicembre e il giorno di Capodanno vengono alternati di anno in anno tra i genitori. Per i restanti giorni delle vacanze natalizie viene seguito il calendario ordinario;
- vacanze pasquali: tre giorni, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con la madre;
- vacanze estive: per l'estate 2024 e l'estate 2025 due settimane non consecutive.
pagina 2 di 5 Dall'estate 2026 due settimane anche consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
5) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei CP_1 Pt_1 figli e fino all'indipendenza economica di ciascuno, l'importo mensile di euro 400,00= Per_1 Per_2
(200,00= euro per ciascun figlio), oltre adeguamento ISTAT annuale, con bonifico sul conto corrente indicato dalla sig.ra entro il giorno 11 di ogni mese e con decorrenza dall'11 del mese Pt_1
successivo rispetto a quello in cui il marito lascerà la casa coniugale.
5.a. Le spese straordinarie per i figli verranno suddivise al 60% a carico del sig. e al 40 % a CP_1
carico della sig.ra secondo quanto previsto, anche per le modalità del rimborso, dal Protocollo Pt_1
sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare, adottato ed applicato dal Tribunale di
Bologna.
6) L'assegno unico universale e, più in generale, gli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro e/o da enti pubblici e/o privati nell'interesse dei figli spetteranno al 100% alla madre.
La percezione dell'assegno unico da parte della SI.ra avverrà successivamente al momento in Pt_1
cui il marito lascerà la casa coniugale, poiché fino a quel momento verrà percepito al 100% dal SI.
CP_1
7) A seguito dei postumi derivanti dall'incidente stradale che ha coinvolto la famiglia CP_2 nell'aprile 2022, il figlio minore percepisce mensilmente una pensione d'invalidità civile che Per_2
viene versata su un libretto di deposito a risparmio rilasciato a fronte del contratto di deposito a risparmio nominativo n. 040004359 presso BCC EMILBANCA Agenzia n. 40 - Altedo (BO) a lui intestato.
Inoltre, in data 21/06/2023 ha percepito un acconto sulla liquidazione dei danni subiti a Per_2
seguito del suddetto incidente stradali pari ad euro 25.000,00
Pertanto, si conferma che i genitori dovranno previamente concordare tutte le spese per che Per_2
verranno sostenute con il denaro di medesimo. Per_2
Sempre in data 21/06/2023 i genitori hanno depositato in un libretto a risparmio n. 005382/47 la somma di € 25.000,00 anche per la figlia presso EM a titolo di danno parentale per la Per_1
morte della nonna paterna.
8). Le parti concordano a che l'auto Dacia tg. GB342VL rimanga in uso e nella disponibilità del marito, mentre l'auto C3 tg. DF806KL rimanga in uso e nella disponibilità della moglie.
9) I coniugi si dichiarano economicamente autonomi e rinunciano a qualsiasi pretesa inerente al proprio mantenimento.
pagina 3 di 5 10) I coniugi si danno reciprocamente autorizzazione al rilascio e rinnovo del passaporto per sé e per i figli minori e Per_1 Per_2
11) Le spese del procedimento di separazione sono compensate tra le parti.
Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1° dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni.
Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Era data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 6-4-2023.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e rilevato che le clausole relative ai minori non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve considerarsi non necessario (art 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni riguardanti ai figli e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P . Q . M .
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 4 di 5 1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata a [...] il [...]) Parte_1
e (nato a [...] il [...]) uniti in matrimonio celebrato a CP_1
ASSEMINI (CA) il 01/05/2004 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
ASSEMINI (CA) al n.5 parte II serie A anno 2004;
2. Ordina al Comune di ASSEMINI (CA) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3. Omologa le condizioni di separazione inerenti ai figli ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
4. Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
5. Spese di lite al definitivo.
6. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ASSEMINI (CA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
7. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore
Dott.ssa Arianna D'Addabbo.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 19/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE
Dott. Bruno Perla
pagina 5 di 5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati
Dott. Bruno Perla Presidente
Dott.ssa Francesca Neri Componente
Dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 8853/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato ROSSI Parte_1 C.F._1
RITA
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avvocati CP_1 C.F._2
GIURIATO LINDA e LI CALZI ROBERTA
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Separazione consensuale
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni in data 01.05.2004 in
ASSEMINI (CA), matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di ASSEMINI (CA)
(Atto di Matrimonio n. 5, Parte 2, Serie n. A, anno 2004).
Dall'unione sono nati i figli: (17.04.2010) e (19.08.2013) Per_1 Per_2
FATTO
pagina 1 di 5 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, rimanendo la casa coniugale sita a
Pegola di Malalbergo (BO) via Longarone 1/1, condotta in locazione dai coniugi, assegnata alla moglie che continuerà ad abitarvi insieme ai figli minori e Alla scadenza del contratto nel Per_1 Per_2
2025, la SI.ra si obbliga ad intestare la locazione della casa familiare direttamente a sé essendo Pt_1 all'attualità unico conduttore il SI. Inoltre, entro 15 giorni dalla data in cui il marito uscirà CP_1
dalla casa coniugale, la SI.ra provvederà a chiedere il subentro a suo nome di tutte le utenze;
Pt_1
2) Il sig. si trasferirà in altro immobile, rilasciando la casa coniugale nell'esclusiva disponibilità CP_1
della moglie e dei figli. Il trasferimento del sig. avverrà entro il 31 dicembre 2024, termine da CP_1
considerarsi inderogabile, salvo diverso accordo. Sino a quando il SI. rimarrà presso la casa CP_1
coniugale provvederà per intero alle spese di locazione e delle utenze della casa coniugale come forma diretta di mantenimento dei figli;
3) I figli minori e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori. La Per_1 Per_2
responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Le decisioni relative alla gestione ordinaria dei figli saranno assunte da ciascun genitore autonomamente nei tempi di permanenza dei figli presso di sé.
4) Il SI. potrà tenere con sé i figli secondo i seguenti tempi e modalità: CP_1
- considerato che il sig. svolge un lavoro su turni di 7 giorni su 7 e h 24, un weekend al mese CP_1
(l'unico disponibile in base ai suoi turni lavorativi), dal sabato mattina alle ore 9.00 fino alla domenica sera dopo cena alle ore 21.00;
- nei due giorni di riposo settimanale con il pernottamento nel giorno entrante o nel giorno uscente;
- vacanze natalizie: il 24 dicembre, giorno del suo compleanno;
le giornate di Natale e di Santo Stefano e il 31 dicembre e il giorno di Capodanno vengono alternati di anno in anno tra i genitori. Per i restanti giorni delle vacanze natalizie viene seguito il calendario ordinario;
- vacanze pasquali: tre giorni, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con la madre;
- vacanze estive: per l'estate 2024 e l'estate 2025 due settimane non consecutive.
pagina 2 di 5 Dall'estate 2026 due settimane anche consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
5) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei CP_1 Pt_1 figli e fino all'indipendenza economica di ciascuno, l'importo mensile di euro 400,00= Per_1 Per_2
(200,00= euro per ciascun figlio), oltre adeguamento ISTAT annuale, con bonifico sul conto corrente indicato dalla sig.ra entro il giorno 11 di ogni mese e con decorrenza dall'11 del mese Pt_1
successivo rispetto a quello in cui il marito lascerà la casa coniugale.
5.a. Le spese straordinarie per i figli verranno suddivise al 60% a carico del sig. e al 40 % a CP_1
carico della sig.ra secondo quanto previsto, anche per le modalità del rimborso, dal Protocollo Pt_1
sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare, adottato ed applicato dal Tribunale di
Bologna.
6) L'assegno unico universale e, più in generale, gli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro e/o da enti pubblici e/o privati nell'interesse dei figli spetteranno al 100% alla madre.
La percezione dell'assegno unico da parte della SI.ra avverrà successivamente al momento in Pt_1
cui il marito lascerà la casa coniugale, poiché fino a quel momento verrà percepito al 100% dal SI.
CP_1
7) A seguito dei postumi derivanti dall'incidente stradale che ha coinvolto la famiglia CP_2 nell'aprile 2022, il figlio minore percepisce mensilmente una pensione d'invalidità civile che Per_2
viene versata su un libretto di deposito a risparmio rilasciato a fronte del contratto di deposito a risparmio nominativo n. 040004359 presso BCC EMILBANCA Agenzia n. 40 - Altedo (BO) a lui intestato.
Inoltre, in data 21/06/2023 ha percepito un acconto sulla liquidazione dei danni subiti a Per_2
seguito del suddetto incidente stradali pari ad euro 25.000,00
Pertanto, si conferma che i genitori dovranno previamente concordare tutte le spese per che Per_2
verranno sostenute con il denaro di medesimo. Per_2
Sempre in data 21/06/2023 i genitori hanno depositato in un libretto a risparmio n. 005382/47 la somma di € 25.000,00 anche per la figlia presso EM a titolo di danno parentale per la Per_1
morte della nonna paterna.
8). Le parti concordano a che l'auto Dacia tg. GB342VL rimanga in uso e nella disponibilità del marito, mentre l'auto C3 tg. DF806KL rimanga in uso e nella disponibilità della moglie.
9) I coniugi si dichiarano economicamente autonomi e rinunciano a qualsiasi pretesa inerente al proprio mantenimento.
pagina 3 di 5 10) I coniugi si danno reciprocamente autorizzazione al rilascio e rinnovo del passaporto per sé e per i figli minori e Per_1 Per_2
11) Le spese del procedimento di separazione sono compensate tra le parti.
Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1° dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni.
Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Era data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 6-4-2023.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e rilevato che le clausole relative ai minori non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve considerarsi non necessario (art 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni riguardanti ai figli e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P . Q . M .
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 4 di 5 1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata a [...] il [...]) Parte_1
e (nato a [...] il [...]) uniti in matrimonio celebrato a CP_1
ASSEMINI (CA) il 01/05/2004 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
ASSEMINI (CA) al n.5 parte II serie A anno 2004;
2. Ordina al Comune di ASSEMINI (CA) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3. Omologa le condizioni di separazione inerenti ai figli ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
4. Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
5. Spese di lite al definitivo.
6. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ASSEMINI (CA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
7. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore
Dott.ssa Arianna D'Addabbo.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 19/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE
Dott. Bruno Perla
pagina 5 di 5