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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/05/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 601/2022
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere Relatore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
nella causa iscritta al n. R.G. 601/2022, promossa da
e quali eredi di Parte_1 Parte_2 _1
( ), e ( ), rappresentati e C.F._1 Parte_3 C.F._2 difesi dall'avv. BAQUE' MICHELANGELO ( , elettivamente C.F._3 domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
APPELLANTI contro
( , Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
( ) e ( ), rappresentati e C.F._5 CP_3 C.F._6 difesi dall'avv. MANCINI GIACOMO ( ), elettivamente domiciliati C.F._7 presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
APPELLATI nel procedimento di appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. cron. N. 1668/2022 emessa dal Tribunale di Siena in data 21.2.2022, all'udienza del 20.5.2025, sulle conclusioni delle parti come rassegnate nei propri scritti difensivi e ribadite oralmente nel corso dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
1.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e convenivano in giudizio , _1 Parte_3 Parte_2 ed per ottenere la restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., di CP_2 CP_3
€ 11.004,00, oltre interessi dal dovuto al saldo. Esponevano che, al fine di consentire ai P_ di poter estinguere la procedura esecutiva immobiliare RGE 161/2010 pendente dinanzi al
Tribunale di Siena nei loro confronti, evitando la vendita dei beni, aveva _1 acquistato il credito vantato dal creditore procedente MPS, pari ad € 143.449,05, e aveva pagato in nome e per conto dei , con provvista messa parzialmente a disposizione dalla P_ FI , il debito che costoro avevano per € 11.000,00 verso il creditore intervenuto Pt_3
Consorzio Agrario di Siena;
quindi intervenuto nella procedura esecutiva per _1 essere subentrato nelle ragioni del creditore procedente MPS, depositava, previa adesione dei creditori intervenuti e dei debitori, istanza di sospensione ex art. 624 bis c.p.c., cui seguiva la rinuncia agli atti da parte dei creditori e l'estinzione della procedura esecutiva, senza che però
i vessero recuperato la somma di € 11.004,00 pagata al Consorzio Agrario di Siena. _1
, e si costituivano chiedendo il rigetto della Parte_2 CP_2 CP_3 domanda, sostenendo l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2033 c.c. invocata dai ricorrenti, non essendoci stato alcun errore nel pagamento effettuato dal _1 al Consorzio Agrario di Siena, poiché si era trattato, eventualmente, di pagamento del terzo ex art. 1180 c.c., recuperabile solo tramite l'azione generale di indebito arricchimento (art. 2041 c.c.); eccepivano, altresì, la carenza di legittimazione attiva di che appariva Parte_3 come soggetto che aveva disposto il pagamento, senza che risultasse aver approntato le somme necessarie.
Respinta la richiesta di mutamento del rito e di quella di prova per testi avanzata dai ricorrenti, quest'ultima ritenuta non sufficientemente circostanziata nei luoghi e nel tempo, il G.I. fissava udienza di decisione della causa, previo scambio autorizzato di memorie conclusionali. Con la propria memoria, i ricorrenti modificavano le conclusioni chiedendo la condanna della controparte alla restituzione di € 11.004,00 oltre interessi, in via principale quale somma indebitamente pagata al Consorzio Agrario di Siena o, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Il primo giudice, con ordinanza ex art. 703 ter c.p.c., rigettava la domanda di restituzione ex art. 2033 c.c. e dichiarava inammissibile la domanda di arricchimento senza causa, condannando i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite.
In primo luogo, il Tribunale respingeva l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di Pt_3 dovendo considerarsi, a tal fine, la prospettazione della parte nella domanda,
[...] prescindendo dalla effettiva titolarità del diritto dedotto in giudizio. Sotto quest'ultimo profilo, osservava che il nome di appariva nella parte inferiore dell'ordine di Parte_3 addebito (doc. 7 ricorrenti), peraltro solo parzialmente leggibile, ed era dunque presumibile che la stessa avesse effettuato l'ordine di pagamento a favore dei , senza che, però, P_ risultassero evidenze idonee a dimostrare che avesse fornito la provvista necessaria per il pagamento e che quindi fosse titolare di un diritto di credito nei confronti dei resistenti, diritto che, comunque, risultava infondato. Infatti, le allegazioni dei ricorrenti in ordine al loro proposito di agevolare i nel pagamento dei loro debiti erano in contrasto con P_
l'inquadramento dell'azione nell'alveo dell'art. 2033 c.c., che si applica quando il solvens paga un debito che non esiste o un debito cui è tenuto ma ad una persona che non ha diritto al pagamento (indebito ex persona debitoris). In particolare, riguardo al pagamento di €
11.000,00 di cui si chiedeva la restituzione, emergeva dall'ordine di bonifico effettuato il 17.6.2011 “a totale stralcio e altri” che il aveva inteso adempiere Controparte_1 _1 all'obbligazione dei estinguendo il loro debito, come confermato anche dalla P_ corrispondenza con cui il Consorzio Agrario di Siena comunicava al 'accettazione del _1 pagamento di € 11.000,00 a saldo e stralcio del credito (“A sua dell'08/06/11 comunico le coordinate bancarie del Consorzio Agrario di Siena ove poter eseguire il bonifico: …….. ho già rimesso alla cliente la rinunzia agli atti per la firma e che depositerò non appena bonificata la somma di € 11.000,00, che verrà accettata a saldo e stralcio di tutto quanto dovuto al Consorzio Agrario di Siena da e altri in forza dei titoli azionati Controparte_1 nell'esecuzione immobiliare n. 161/2010 del Tribunale di Siena”, doc. 6 ricorrenti) e la rinunzia agli atti della procedura esecutiva, poi effettivamente avvenuta il 22.6.2011 (doc. 5 ricorrenti). Il era, dunque, consapevole di adempiere, in qualità di terzo, _1 all'obbligazione dei nei confronti del Consorzio Agrario di Siena. L'operazione andava P_ dunque ricondotta allo schema dell'adempimento del terzo, previsto dall'art. 1180 c.c., fattispecie che “non attribuisce automaticamente al terzo titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, titolo che sussiste soltanto in presenza di una delle ipotesi di surrogazione e regresso previste dalla legge (vedi Cass. 8 novembre 2007, n.23292; 20 luglio 1976 n. 2872)” (Cass. SU n. 9946 del 29.04.2009). Nel caso di specie non ricorreva la surrogazione per volontà del creditore (in mancanza di dichiarazione espressa contemporanea al pagamento che avrebbe dovuto essere fatta dal Consorzio Agrario di Siena - art. 1201 c.c.), né la surrogazione per volontà del debitore (in mancanza di somma presa a mutuo dai debitori con gli essenziali accorgimenti indicati all'art. 1202, secondo comma, c.c.), né, infine, P_ la surrogazione legale di cui all'art. 1203 n. 3 c.c. (in mancanza di un titolo che dimostrasse che il era tenuto con o per i al pagamento del debito, non essendo provato _1 P_
l'accordo col quale i avrebbero incaricato il di pagare in loro nome e conto). P_ _1
Anche l'art. 2036, terzo comma, c.c., che disciplina uno dei casi di surrogazione di diritto stabilita dalla legge (art. 1203 n. 5 c.c.) non poteva trovare applicazione, in quanto essa prevede, nel caso di indebito soggettivo, il subentro di colui che ha pagato nei diritti del creditore solo nel caso in cui la ripetizione non sia ammessa, e dunque quando non sussistono le condizioni stabilite dall'art. 2036, primo comma, c.c., e cioè in caso di pagamento per errore non scusabile quando il creditore si è privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito, ma non nei casi di adempimento spontaneo del debito altrui. Peraltro, dato il vantaggio economico ingiustificatamente ricevuto dal debitore, il solvens può agire con l'azione generale di arricchimento, qualora sussistano i requisiti di legge (Cass. SU
9946/2009). Tale azione, tuttavia, non era stata proposta nell'atto introduttivo, bensì nella memoria di replica autorizzata dal giudice alla prima udienza del 11.11.2021 e a seguito del rigetto della domanda di mutamento di rito, dovendo dunque dichiararsi inammissibile in quanto domanda nuova presentata tardivamente: infatti, oltre a chiedere un bene giuridico diverso – un indennizzo in luogo del corrispettivo pattuito – essa è fondata su una diversa causa petendi, introducendo nel giudizio gli elementi costitutivi della nuova situazione giuridica, consistenti nel proprio depauperamento con altrui arricchimento, elementi che privi di rilievo nel rapporto giuridico allegato nel ricorso introduttivo (indebito oggettivo) a fondamento della richiesta di restituzione;
né la proposizione della nuova domanda poteva ritenersi conseguenziale alle eccezioni formulate da parte resistente, avendo quest'ultima formulato mere difese in diritto.
2. e hanno proposto appello avverso la predetta ordinanza sulla base _1 Parte_3 dei seguenti motivi: I) “Nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 99 - 100 c.p.c., laddove il Giudice di prime cure ha ritenuto il difetto di legittimazione attiva di . Parte_3
Vi sarebbe evidenza documentale che il bonifico bancario di € 11.000,00 in favore del
Consorzio Agrario di Siena era stato disposto da sul proprio conto corrente, Parte_3 essendo dunque evidente la legittimazione attiva in capo alla medesima;
II) “Nullità dell'ordinanza ai sensi degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. - 2721 c.c. s.s., in relazione all'art. 2033 c.c. (di cui anche violazione/falsa applicazione), erronea/illogica valutazione del materiale probatorio, laddove il Giudice di prime cure ha rigettato il capitolo di prova per testi dedotto in ricorso”.
Il capitolo di prova non ammesso dal giudice perché ritenuto non circostanziato (VC i SI.ri
, e in data anteriore e prossima al Controparte_1 Controparte_2 CP_3
17.06.2011 garantivano al Sig. l'integrale restituzione dell'importo di € _1
11.000,00 destinato al Consorzio Agrario di Siena per la rinuncia al relativo atto di intervento nel pignoramento immobiliare su di loro gravante), era da intendersi chiaramente riferito alla data del 17.6.2011, consentendo dunque la piena salvaguardia del diritto a controprova. III) “Nullità dell'ordinanza ai sensi degli artt. 101 – 702 ter co. III c.p.c., in relazione agli artt. 2033 e 2041 c.c. (di cui anche violazione/falsa applicazione), laddove il
Giudice di prime cure ha rigettato la richiesta di conversione del rito.
La richiesta attorea di convertire il rito in cognizione ordinaria era stata subito formulata in conseguenza dell'ampiezza delle difese dei convenuti, proposte con la relativa comparsa, che, seppur non comprendevano l'allegazione di ulteriori/diversi fatti, né produzioni documentali o richieste di prova, erano tuttavia idonee a rendere più opportuna la cognizione ordinaria, poiché, di fronte ai rilievi avversari di infondatezza dell'azione ex art. 2033 c.c. e alle osservazioni contestualmente dedotte sull'istituto dell'adempimento del terzo ex art. 1180 c.c.
e sulla conseguenziale possibilità di esercitare l'azione di arricchimento senza causa, avrebbe garantito idonea tutela al basilare principio del contraddittorio fissato dall'art. 101 c.p.c., a fronte del diverso esito per cui è stata dichiarata tout court inammissibile la domanda restitutoria fondata sull'indebito arricchimento. IV) “La nullità dell'ordinanza ai sensi degli artt. 112 – 115 - 116 c.p.c., in relazione all'art. 2033 c.c. (di cui anche violazione/falsa applicazione), l'erronea/illogica valutazione del materiale probatorio, laddove il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda restitutoria per indebito oggettivo”.
La documentazione allegata al ricorso rappresentava una dinamica dei fatti tipica dell'invocato istituto dell'indebito oggettivo. Infatti, i - a seguito del pagamento in data P_
17.6.2011 di € 11.000,00 da parte del saldo e stralcio del loro debito nei confronti del _1 creditore intervenuto, nonché della cessione del loro debito allo stesso da parte del _1 creditore procedente con atto del 20.6.2011 – aderivano all'istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare che riuniva i predetti debiti, dichiarando di volerli onorare quantomeno in via dilazionata (doc. 6), ma il rimborso, poi, non c'era stato, neanche nella massima estensione possibile del dilazionamento. Si doveva dunque considerare che l'indebito oggettivo è tale, non solamente allorché l'avvenuto pagamento manchi di causa sin dall'origine, ma anche quando il difetto della causa debendi sia sopravvenuto (Cass. SSUU
n. 5624/2009). Essendo pacifico che non ricorresse un'ipotesi di donazione, doveva darsi rilievo al fatto che i erano stati edotti della cessione del credito di MPS, creditore P_ procedente, e che essi avevano aderito alla richiesta di sospensione dell'esecuzione immobiliare avanzata ex art. 624 bis c.p.c. da cui era allegato l'atto di rinuncia _1 agli atti del creditore intervenuto Consorzio Agrario di Siena.
V) “La nullità dell'ordinanza ai sensi degli artt. 112 – 702 bis c.p.c. in relazione agli artt. 2041 - 2042 c.c. (di cui anche violazione/falsa applicazione), laddove il
Giudice di prime cure ha ritenuto inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento dei convenuti.”
La documentazione prodotta in sede di ricorso era idonea a fondare una causa petendi restitutoria incentrata sugli elementi dell'arricchimento ottenuto dai con il bonifico di P_
€ 11.000,00 fatto al Consorzio Agrario di Siena e del complementare depauperamento subito dai per effetto di tale operazione e dunque il giudice, dopo avere analizzato sotto il _1 profilo giuridico il fatto storico esposto, avrebbe dovuto riqualificare la domanda come di indebito arricchimento, essendo essa ricompresa nel petitum formulato nel ricorso, stante l'identità del bene giuridico richiesto, senza alcun ampliamento dei temi di indagine e/o della causa petendi.
VI) “La nullità dell'ordinanza ai sensi degli artt. 115 e 702 ter c.p.c. in relazione all'art.
92 c.p.c. e/o al D.M. 10.03.2014 n. 55 come modificato dal D.M. n. 37/2018. (di cui anche violazione/falsa applicazione), laddove il Giudice di prime cure ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese legali, quantificate in € 3.705,00 oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.”.
La statuizione sulle spese sarebbe meritevole di riforma anche solo per effetto dell'accoglimento dei superiori motivi di appello. In subordine, si sarebbe dovuto considerare che la documentazione versata in atti attestava la fattiva consapevolezza e partecipazione dei alle operazioni poste in essere dagli appellanti nel 2011, di cui si erano avvalsi a loro P_ proprio beneficio, con conseguente opportunità di compensare le spese legali, integralmente o parzialmente. In ogni caso, si sarebbe dovuto tener conto della ridotta attività difensionale svolta dalla controparte che, come osservato dallo stesso primo giudice, aveva “formulato mere difese in diritto”, giustificando l'applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n.
55/2014 e ss. mm., mentre solo per la fase conclusiva era stata riconosciuta la dimidiazione dei compensi, mentre per la fase istruttoria (pur non essendo stata ammessa la prova testimoniale richiesta dalla parte ricorrente) era stata disposta una riduzione del solo 20%, a fronte della previsione astratta di riduzione massima del 70%: in conclusione, a fronte di compensi logicamente liquidabili in € 1.695,50, era stato liquidato più del doppio. e hanno quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma _1 Parte_3
Corte di Appello di Firenze, ogni altra contraria, istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa declaratoria di nullità/annullamento dell'ordinanza n. R.G. 2109/2021 del Tribunale di Siena – Sez. Civile, emessa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. il 21.02.2022 e pubblicata mediante lettura alle Parti in udienza, non notificata e comunicata dalla cancelleria il
22.02.2012, che ha definito con rigetto della domanda attorea la relativa causa civile, con ogni conseguenziale effetto restitutorio in ordine alle somme pagate in esecuzione della stessa, nel merito, in accoglimento del proposto appello e per i motivi di cui in narrativa, in riforma dell'ordinanza impugnata, condannare i SI.ri , Controparte_1 Controparte_2
e , alla restituzione della somma di € 11.004,00 (o quel più o quel meno
[...] CP_3 che sarà ritenuto di giustizia) oltre interessi legali calcolati dal dì del dovuto sino al saldo, nei confronti dei ricorrenti in quanto da questi ultimi indebitamente pagata al Consorzio
Agrario di Siena quale creditore dei convenuti o, in subordine, atteso l'ingiustificato arricchimento degli stessi convenuti a fronte del corrispondente depauperamento dei ricorrenti;
con vittoria di compensi e spese del primo e del secondo grado di giudizio o, in subordine, con compensazione delle spese del 1° grado o comunque con riduzione delle stesse ai minimi parametri o a quanto ritenuto di giustizia o, in maggior subordine, con compensazione per il presente grado di appello. Con ogni ulteriore effetto di legge in punto di ripetizione di quanto indebitamente corrisposto in adempimento dell'ordinanza impugnata”. In via istruttoria, prendere atto dei seguenti documenti:
1. copia dell'ordinanza comunicata dalla cancelleria il 22.02.2022, con dichiarazione di conformità munita di sottoscrizione digitale;
2. fascicolo di primo grado, con dichiarazione di conformità munita di sottoscrizione digitale. Ammettere tutti i mezzi istruttori articolati da parte attrice in atti di primo grado e non accolti dal relativo giudice, in ispecie i seguenti capitoli di prova: 1)
VC i SI.ri , e in data anteriore e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 prossima al 17.06.2011 garantivano al Sig. l'integrale restituzione dell'importo _1 di € 11.000,00 destinato al Consorzio Agrario di Siena per la rinuncia al relativo atto di intervento nel pignoramento immobiliare su di loro gravante. Si indicano come testimoni sul capitolo di prova sopra emarginato i SI.ri residente in [...]
Martiri della Libertà n. 70, , residente in [...] e Testimone_2 domiciliato presso la sede provinciale della in Siena, Viale Europa n. 15 e CP_4
, residente in [...], Loc. Buonconvento.” Testimone_3
Si sono costituiti , e contestando l'avversa Parte_2 CP_2 CP_3 impugnazione, perché inammissibile e/o infondata, e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Corte rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare in toto l'ordinanza impugnata;
con condanna degli appellanti per lite temeraria ex art. 96 IV° comma Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente fase di appello con distrazione delle stesse a favore dello scrivente Avv. Giacomo Mancini quale procuratore antistatario.” In particolare, gli appellati hanno dedotto: che il primo giudice non aveva escluso la legittimazione attiva di ma al contrario l'aveva riconosciuta, tuttavia Parte_3 rigettando nel merito la sua domanda, poiché aveva correttamente valutato come non vi fosse prova che la stessa avesse approntato le somme necessarie al pagamento;
che la richiesta di prova testimoniale non era stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, rendendo inammissibile la censura in sede di appello;
che non vi erano ragioni per disporre il mutamento del rito, essendosi i resistenti limitati a difese di mero diritto;
che era pacifico come il avesse volontariamente e consapevolmente pagato un debito altrui, essendo _1 peraltro altrettanto pacifico che convenuto nelle azioni di ripetizione di indebito la domanda di restituzione vada rivolta a colui che ha ricevuto il pagamento indebito, non certo al debitore originario;
che la domanda ex art. 2041 c.c. era stata ritenuta correttamente inammissibile, in quanto la parte ricorrente l'aveva introdotta solo con la memoria conclusionale, soltanto negli ultimi tre righi e senza alcuna esposizione dei fatti che ne avrebbero dovuto costituire il presupposto;
che la soccombenza era chiara e totale a carico dei ricorrenti né la difesa dei resistenti era stata “seriale” o priva di questioni di diritto.
La Corte, ritenuta la prova testimoniale dedotta dalla parte appellante inammissibile, sia per le ragioni indicate dal primo giudice sia perché comunque vertente su una circostanza irrilevante in relazione alla specifica domanda oggetto di causa, ha fissato udienza per la decisione della causa nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con comparsa di costituzione depositata in data 28.4.2025, si sono costituiti in giudizio e quali eredi di deceduto in data 9.6.2022, Parte_1 Parte_2 _1 riportandosi alle difese articolate dal de cuius. All'udienza del 20.5.2025 le parti hanno discusso la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
Ritenuto in diritto
L'appello non merita di essere accolto.
I) Il primo motivo è infondato nella misura in cui si deduce che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente escluso la legittimazione passiva di Parte_3 laddove invece il Tribunale ha ben argomentato come fosse indubbia la sussistenza di tale presupposto dell'azione, dovendo la legittimazione passiva essere individuata sulla sola base della prospettazione della parte che agisce in giudizio.
Assumendo, invece, che gli appellanti intendessero dolersi della valutazione del primo giudice circa il difetto di titolarità passiva in capo a del diritto Parte_3 fatto valere in giudizio, la questione sarebbe comunque assorbita dall'infondatezza degli altri motivi di impugnazione.
II) Correttamente il primo giudice ha disatteso l'istanza istruttoria reiterata dagli appellanti, essendo il capitolo di prova testimoniale non circostanziato: invero, soltanto indicando dove e in quale occasione i avessero assunto l'impegno di P_ restituire al a somma in contestazione, essi avrebbero avuto la possibilità di _1 dedurre un'idonea controprova. Peraltro, la prova testimoniale in questione non sembra neppure conferente rispetto alla domanda avanzata dai che è stata _1 avanzata sul presupposto di un pagamento indebito e non di un riconoscimento di debito da parte dei Anche il secondo motivo è dunque infondato. P_
III) Non possono gli odierni appellanti, dopo aver volontariamente scelto di agire in giudizio mediante un procedimento sommario di cognizione, dolersi del fatto che il Tribunale, a fronte di difese avversarie di puro diritto, abbia ritenuto insussistenti i presupposti per la modifica del rito da sommario a ordinario, modifica che presuppone, appunto, la necessità di “un'istruzione non sommaria”. Invero “la conversione del rito, ex art. 702 ter, terzo comma, c.p.c., si ha quando il giudice ritenga che non possa farsi luogo ad un giudizio sommario sulla scorta delle difese svolte dalle parti, tenuto conto cioè dei fatti allegati dalle parti e delle loro deduzioni istruttorie già enunciate in limine litis" (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 24538 del 05/10/2018, in motivazione). Né può sostenersi che i con le loro difese, P_ abbiano introdotto nuovi temi di indagine, non potendo ritenersi tali le argomentazioni giuridiche dei resistenti circa l'insussistenza di presupposti per agire ex art. 2033 c.c., ricorrendo se mai quelli per l'azione di indebito arricchimento. Trattasi, infatti, di valutazioni puramente giuridiche che non possono giustificare la pretesa dei i ottenere, tramite la conversione del rito, _1 la possibilità di modificare le proprie domande, risultando il principio del contraddittorio, invocato da parte appellante, adeguatamente garantito dalla possibilità, che non è contestato sia stata data ai ricorrenti, di controdedurre rispetto agli argomenti avversari. Il terzo motivo è pertanto infondato.
IV) Il quarto motivo è, prima ancora che infondato, inammissibile. Infatti, gli appellanti non si confrontano in alcun modo con la articolata motivazione posta a fondamento del rigetto della domanda di indebito oggettivo dal primo giudice, che si è anche speso argomentando perché nella fattispecie, riconducibile allo schema dell'adempimento del terzo, neppure potesse essere ravvisata una delle ipotesi di surrogazione e regresso previste dalla legge. Né si comprende il richiamo di parte appellante al principio affermato dalla Suprema Corte con la sentenza resa a
SS.UU. n. 5624/2009, secondo cui “L'art. 2033 cod. civ., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento "ab origine" indebito, è applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la "causa debendi". Tale principio, invero, è stato affermato in una fattispecie relativa alla ripetizione di somma conseguente ad accordo amichevole sull'indennità di espropriazione, a seguito della revoca sopravvenuta della dichiarazione di pubblica utilità comportante l'inefficacia dell'accordo medesimo, laddove nell'ipotesi in esame il pagamento in favore del Consorzio Agrario di Siena
è stato effettuato a fronte di un credito vantato sulla base di un titolo che non risulta caducato dopo il pagamento.
V) Correttamente il Tribunale ha ritenuto tardiva l'introduzione, tramite le note conclusionali autorizzate dopo la prima udienza, di una nuova domanda, tale essendo senza dubbio quella fondata sull'azione ex art. 2041 c.c. che, come evidenziato dal primo giudice, ha un petitum (indennizzo in luogo di restituzione della somma pagata indebitamente) e una causa petendi (ingiustificato arricchimento in luogo di pagamento indebito) del tutto diversa rispetto all'azione ex art. 2033 c.c. A fronte di una domanda espressamente formulata quale ripetizione di indebito, dunque, il giudice non avrebbe mai potuto riqualificarla quale domanda di indebito arricchimento, sul presupposto dell'essere quest'ultima basata sul medesimo fatto storico allegato dai ricorrenti, in quanto, come da pacifica giurisprudenza di legittimità, “il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la "causa petendi" rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata.” (Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 10402 del 17/04/2024): resta dunque escluso che la domanda proposta ex art. 2033 c.c., fondata sul fatto costitutivo della natura indebita del pagamento, possa essere riqualificata come domanda ex art. 2041 c.c., fondata sul fatto costitutivo dell'ingiustificato arricchimento.
Né si può ritenere ammissibile l'introduzione da parte dei ricorrenti di tale domanda tramite le memorie conclusionali che le parti, alla prima udienza, sono state autorizzate dal giudice a depositare prima dell'udienza destinata alla decisione della causa. Infatti, la natura stessa del procedimento sommario implica che il thema decidendum si cristallizzi con l'atto introduttivo e con la comparsa di costituzione e risposta depositata dalla parte resistente, salve le eccezioni che possano ritenersi conseguenti a quelle sollevate da quest'ultima, comunque da formulare nella prima udienza utile. Invero, stante la specificità del rito sommario ex art. 702 bis c.p.c. “solo attraverso le concrete allegazioni del thema decídendum
e probandum delle parti il giudice può valutare nell'ambito di quel processo se la causa possa o meno essere decisa con una istruzione sommaria e in caso di valutazione negativa disporre il mutamento del rito ex art. 702 ter cpc” (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 24538 del 05/10/2018, sopra citata). L'introduzione di un nuovo thema decidendum successivo alla prima udienza, dunque, deve ritenersi di per sé incompatibile con la specificità del rito, tanto più quando, come nella fattispecie, esso non sia giustificato dalle difese della controparte, che non abbia formulato eccezioni ma mere difese in diritto.
VI) Neppure è fondato il sesto motivo relativo alle spese. La statuizione del primo giudice, infatti, si fonda sulla soccombenza dei ricorrenti, non ricorrendo alcuna delle ipotesi che, ai sensi del secondo comma dell'art. 92 c.p.c., consentono la compensazione totale o parziale delle spese. Quanto alla ridotta attività difensionale, il primo giudice ne ha adeguatamente tenuto conto riducendo i parametri medi relativi alla fase istruttoria e alla fase decisionale.
Le spese, liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui ai vigenti criteri tabellari per lo scaglione di valore di riferimento, esclusa la fase istruttoria (perché non tenuta nel presente giudizio di appello), seguono la soccombenza e andranno versate al procuratore degli appellati, che se ne è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c.
Non può invece essere accolta la domanda avanzata dalla parte appellata ex art. 96, quarto comma, c.p.c., in quanto non vi sono ragioni per affermare che gli appellanti abbiano agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
decidendo nel procedimento istaurato da (e per esso, ora, i suoi eredi _1
e e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
- respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Siena in data 21.2.2022;
- condanna la parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore della parte appellata, liquidate in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva e
Cap come per legge, da versare all'Avv. Giacomo Mancini ex art. 93 c.p.c.;
- dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Firenze, 20/05/2025
La cons. est.
Alessandra Guerrieri La Presidente
Isabella Mariani
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere Relatore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
nella causa iscritta al n. R.G. 601/2022, promossa da
e quali eredi di Parte_1 Parte_2 _1
( ), e ( ), rappresentati e C.F._1 Parte_3 C.F._2 difesi dall'avv. BAQUE' MICHELANGELO ( , elettivamente C.F._3 domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
APPELLANTI contro
( , Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
( ) e ( ), rappresentati e C.F._5 CP_3 C.F._6 difesi dall'avv. MANCINI GIACOMO ( ), elettivamente domiciliati C.F._7 presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
APPELLATI nel procedimento di appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. cron. N. 1668/2022 emessa dal Tribunale di Siena in data 21.2.2022, all'udienza del 20.5.2025, sulle conclusioni delle parti come rassegnate nei propri scritti difensivi e ribadite oralmente nel corso dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
1.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e convenivano in giudizio , _1 Parte_3 Parte_2 ed per ottenere la restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., di CP_2 CP_3
€ 11.004,00, oltre interessi dal dovuto al saldo. Esponevano che, al fine di consentire ai P_ di poter estinguere la procedura esecutiva immobiliare RGE 161/2010 pendente dinanzi al
Tribunale di Siena nei loro confronti, evitando la vendita dei beni, aveva _1 acquistato il credito vantato dal creditore procedente MPS, pari ad € 143.449,05, e aveva pagato in nome e per conto dei , con provvista messa parzialmente a disposizione dalla P_ FI , il debito che costoro avevano per € 11.000,00 verso il creditore intervenuto Pt_3
Consorzio Agrario di Siena;
quindi intervenuto nella procedura esecutiva per _1 essere subentrato nelle ragioni del creditore procedente MPS, depositava, previa adesione dei creditori intervenuti e dei debitori, istanza di sospensione ex art. 624 bis c.p.c., cui seguiva la rinuncia agli atti da parte dei creditori e l'estinzione della procedura esecutiva, senza che però
i vessero recuperato la somma di € 11.004,00 pagata al Consorzio Agrario di Siena. _1
, e si costituivano chiedendo il rigetto della Parte_2 CP_2 CP_3 domanda, sostenendo l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2033 c.c. invocata dai ricorrenti, non essendoci stato alcun errore nel pagamento effettuato dal _1 al Consorzio Agrario di Siena, poiché si era trattato, eventualmente, di pagamento del terzo ex art. 1180 c.c., recuperabile solo tramite l'azione generale di indebito arricchimento (art. 2041 c.c.); eccepivano, altresì, la carenza di legittimazione attiva di che appariva Parte_3 come soggetto che aveva disposto il pagamento, senza che risultasse aver approntato le somme necessarie.
Respinta la richiesta di mutamento del rito e di quella di prova per testi avanzata dai ricorrenti, quest'ultima ritenuta non sufficientemente circostanziata nei luoghi e nel tempo, il G.I. fissava udienza di decisione della causa, previo scambio autorizzato di memorie conclusionali. Con la propria memoria, i ricorrenti modificavano le conclusioni chiedendo la condanna della controparte alla restituzione di € 11.004,00 oltre interessi, in via principale quale somma indebitamente pagata al Consorzio Agrario di Siena o, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Il primo giudice, con ordinanza ex art. 703 ter c.p.c., rigettava la domanda di restituzione ex art. 2033 c.c. e dichiarava inammissibile la domanda di arricchimento senza causa, condannando i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite.
In primo luogo, il Tribunale respingeva l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di Pt_3 dovendo considerarsi, a tal fine, la prospettazione della parte nella domanda,
[...] prescindendo dalla effettiva titolarità del diritto dedotto in giudizio. Sotto quest'ultimo profilo, osservava che il nome di appariva nella parte inferiore dell'ordine di Parte_3 addebito (doc. 7 ricorrenti), peraltro solo parzialmente leggibile, ed era dunque presumibile che la stessa avesse effettuato l'ordine di pagamento a favore dei , senza che, però, P_ risultassero evidenze idonee a dimostrare che avesse fornito la provvista necessaria per il pagamento e che quindi fosse titolare di un diritto di credito nei confronti dei resistenti, diritto che, comunque, risultava infondato. Infatti, le allegazioni dei ricorrenti in ordine al loro proposito di agevolare i nel pagamento dei loro debiti erano in contrasto con P_
l'inquadramento dell'azione nell'alveo dell'art. 2033 c.c., che si applica quando il solvens paga un debito che non esiste o un debito cui è tenuto ma ad una persona che non ha diritto al pagamento (indebito ex persona debitoris). In particolare, riguardo al pagamento di €
11.000,00 di cui si chiedeva la restituzione, emergeva dall'ordine di bonifico effettuato il 17.6.2011 “a totale stralcio e altri” che il aveva inteso adempiere Controparte_1 _1 all'obbligazione dei estinguendo il loro debito, come confermato anche dalla P_ corrispondenza con cui il Consorzio Agrario di Siena comunicava al 'accettazione del _1 pagamento di € 11.000,00 a saldo e stralcio del credito (“A sua dell'08/06/11 comunico le coordinate bancarie del Consorzio Agrario di Siena ove poter eseguire il bonifico: …….. ho già rimesso alla cliente la rinunzia agli atti per la firma e che depositerò non appena bonificata la somma di € 11.000,00, che verrà accettata a saldo e stralcio di tutto quanto dovuto al Consorzio Agrario di Siena da e altri in forza dei titoli azionati Controparte_1 nell'esecuzione immobiliare n. 161/2010 del Tribunale di Siena”, doc. 6 ricorrenti) e la rinunzia agli atti della procedura esecutiva, poi effettivamente avvenuta il 22.6.2011 (doc. 5 ricorrenti). Il era, dunque, consapevole di adempiere, in qualità di terzo, _1 all'obbligazione dei nei confronti del Consorzio Agrario di Siena. L'operazione andava P_ dunque ricondotta allo schema dell'adempimento del terzo, previsto dall'art. 1180 c.c., fattispecie che “non attribuisce automaticamente al terzo titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, titolo che sussiste soltanto in presenza di una delle ipotesi di surrogazione e regresso previste dalla legge (vedi Cass. 8 novembre 2007, n.23292; 20 luglio 1976 n. 2872)” (Cass. SU n. 9946 del 29.04.2009). Nel caso di specie non ricorreva la surrogazione per volontà del creditore (in mancanza di dichiarazione espressa contemporanea al pagamento che avrebbe dovuto essere fatta dal Consorzio Agrario di Siena - art. 1201 c.c.), né la surrogazione per volontà del debitore (in mancanza di somma presa a mutuo dai debitori con gli essenziali accorgimenti indicati all'art. 1202, secondo comma, c.c.), né, infine, P_ la surrogazione legale di cui all'art. 1203 n. 3 c.c. (in mancanza di un titolo che dimostrasse che il era tenuto con o per i al pagamento del debito, non essendo provato _1 P_
l'accordo col quale i avrebbero incaricato il di pagare in loro nome e conto). P_ _1
Anche l'art. 2036, terzo comma, c.c., che disciplina uno dei casi di surrogazione di diritto stabilita dalla legge (art. 1203 n. 5 c.c.) non poteva trovare applicazione, in quanto essa prevede, nel caso di indebito soggettivo, il subentro di colui che ha pagato nei diritti del creditore solo nel caso in cui la ripetizione non sia ammessa, e dunque quando non sussistono le condizioni stabilite dall'art. 2036, primo comma, c.c., e cioè in caso di pagamento per errore non scusabile quando il creditore si è privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito, ma non nei casi di adempimento spontaneo del debito altrui. Peraltro, dato il vantaggio economico ingiustificatamente ricevuto dal debitore, il solvens può agire con l'azione generale di arricchimento, qualora sussistano i requisiti di legge (Cass. SU
9946/2009). Tale azione, tuttavia, non era stata proposta nell'atto introduttivo, bensì nella memoria di replica autorizzata dal giudice alla prima udienza del 11.11.2021 e a seguito del rigetto della domanda di mutamento di rito, dovendo dunque dichiararsi inammissibile in quanto domanda nuova presentata tardivamente: infatti, oltre a chiedere un bene giuridico diverso – un indennizzo in luogo del corrispettivo pattuito – essa è fondata su una diversa causa petendi, introducendo nel giudizio gli elementi costitutivi della nuova situazione giuridica, consistenti nel proprio depauperamento con altrui arricchimento, elementi che privi di rilievo nel rapporto giuridico allegato nel ricorso introduttivo (indebito oggettivo) a fondamento della richiesta di restituzione;
né la proposizione della nuova domanda poteva ritenersi conseguenziale alle eccezioni formulate da parte resistente, avendo quest'ultima formulato mere difese in diritto.
2. e hanno proposto appello avverso la predetta ordinanza sulla base _1 Parte_3 dei seguenti motivi: I) “Nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 99 - 100 c.p.c., laddove il Giudice di prime cure ha ritenuto il difetto di legittimazione attiva di . Parte_3
Vi sarebbe evidenza documentale che il bonifico bancario di € 11.000,00 in favore del
Consorzio Agrario di Siena era stato disposto da sul proprio conto corrente, Parte_3 essendo dunque evidente la legittimazione attiva in capo alla medesima;
II) “Nullità dell'ordinanza ai sensi degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. - 2721 c.c. s.s., in relazione all'art. 2033 c.c. (di cui anche violazione/falsa applicazione), erronea/illogica valutazione del materiale probatorio, laddove il Giudice di prime cure ha rigettato il capitolo di prova per testi dedotto in ricorso”.
Il capitolo di prova non ammesso dal giudice perché ritenuto non circostanziato (VC i SI.ri
, e in data anteriore e prossima al Controparte_1 Controparte_2 CP_3
17.06.2011 garantivano al Sig. l'integrale restituzione dell'importo di € _1
11.000,00 destinato al Consorzio Agrario di Siena per la rinuncia al relativo atto di intervento nel pignoramento immobiliare su di loro gravante), era da intendersi chiaramente riferito alla data del 17.6.2011, consentendo dunque la piena salvaguardia del diritto a controprova. III) “Nullità dell'ordinanza ai sensi degli artt. 101 – 702 ter co. III c.p.c., in relazione agli artt. 2033 e 2041 c.c. (di cui anche violazione/falsa applicazione), laddove il
Giudice di prime cure ha rigettato la richiesta di conversione del rito.
La richiesta attorea di convertire il rito in cognizione ordinaria era stata subito formulata in conseguenza dell'ampiezza delle difese dei convenuti, proposte con la relativa comparsa, che, seppur non comprendevano l'allegazione di ulteriori/diversi fatti, né produzioni documentali o richieste di prova, erano tuttavia idonee a rendere più opportuna la cognizione ordinaria, poiché, di fronte ai rilievi avversari di infondatezza dell'azione ex art. 2033 c.c. e alle osservazioni contestualmente dedotte sull'istituto dell'adempimento del terzo ex art. 1180 c.c.
e sulla conseguenziale possibilità di esercitare l'azione di arricchimento senza causa, avrebbe garantito idonea tutela al basilare principio del contraddittorio fissato dall'art. 101 c.p.c., a fronte del diverso esito per cui è stata dichiarata tout court inammissibile la domanda restitutoria fondata sull'indebito arricchimento. IV) “La nullità dell'ordinanza ai sensi degli artt. 112 – 115 - 116 c.p.c., in relazione all'art. 2033 c.c. (di cui anche violazione/falsa applicazione), l'erronea/illogica valutazione del materiale probatorio, laddove il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda restitutoria per indebito oggettivo”.
La documentazione allegata al ricorso rappresentava una dinamica dei fatti tipica dell'invocato istituto dell'indebito oggettivo. Infatti, i - a seguito del pagamento in data P_
17.6.2011 di € 11.000,00 da parte del saldo e stralcio del loro debito nei confronti del _1 creditore intervenuto, nonché della cessione del loro debito allo stesso da parte del _1 creditore procedente con atto del 20.6.2011 – aderivano all'istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare che riuniva i predetti debiti, dichiarando di volerli onorare quantomeno in via dilazionata (doc. 6), ma il rimborso, poi, non c'era stato, neanche nella massima estensione possibile del dilazionamento. Si doveva dunque considerare che l'indebito oggettivo è tale, non solamente allorché l'avvenuto pagamento manchi di causa sin dall'origine, ma anche quando il difetto della causa debendi sia sopravvenuto (Cass. SSUU
n. 5624/2009). Essendo pacifico che non ricorresse un'ipotesi di donazione, doveva darsi rilievo al fatto che i erano stati edotti della cessione del credito di MPS, creditore P_ procedente, e che essi avevano aderito alla richiesta di sospensione dell'esecuzione immobiliare avanzata ex art. 624 bis c.p.c. da cui era allegato l'atto di rinuncia _1 agli atti del creditore intervenuto Consorzio Agrario di Siena.
V) “La nullità dell'ordinanza ai sensi degli artt. 112 – 702 bis c.p.c. in relazione agli artt. 2041 - 2042 c.c. (di cui anche violazione/falsa applicazione), laddove il
Giudice di prime cure ha ritenuto inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento dei convenuti.”
La documentazione prodotta in sede di ricorso era idonea a fondare una causa petendi restitutoria incentrata sugli elementi dell'arricchimento ottenuto dai con il bonifico di P_
€ 11.000,00 fatto al Consorzio Agrario di Siena e del complementare depauperamento subito dai per effetto di tale operazione e dunque il giudice, dopo avere analizzato sotto il _1 profilo giuridico il fatto storico esposto, avrebbe dovuto riqualificare la domanda come di indebito arricchimento, essendo essa ricompresa nel petitum formulato nel ricorso, stante l'identità del bene giuridico richiesto, senza alcun ampliamento dei temi di indagine e/o della causa petendi.
VI) “La nullità dell'ordinanza ai sensi degli artt. 115 e 702 ter c.p.c. in relazione all'art.
92 c.p.c. e/o al D.M. 10.03.2014 n. 55 come modificato dal D.M. n. 37/2018. (di cui anche violazione/falsa applicazione), laddove il Giudice di prime cure ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese legali, quantificate in € 3.705,00 oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.”.
La statuizione sulle spese sarebbe meritevole di riforma anche solo per effetto dell'accoglimento dei superiori motivi di appello. In subordine, si sarebbe dovuto considerare che la documentazione versata in atti attestava la fattiva consapevolezza e partecipazione dei alle operazioni poste in essere dagli appellanti nel 2011, di cui si erano avvalsi a loro P_ proprio beneficio, con conseguente opportunità di compensare le spese legali, integralmente o parzialmente. In ogni caso, si sarebbe dovuto tener conto della ridotta attività difensionale svolta dalla controparte che, come osservato dallo stesso primo giudice, aveva “formulato mere difese in diritto”, giustificando l'applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n.
55/2014 e ss. mm., mentre solo per la fase conclusiva era stata riconosciuta la dimidiazione dei compensi, mentre per la fase istruttoria (pur non essendo stata ammessa la prova testimoniale richiesta dalla parte ricorrente) era stata disposta una riduzione del solo 20%, a fronte della previsione astratta di riduzione massima del 70%: in conclusione, a fronte di compensi logicamente liquidabili in € 1.695,50, era stato liquidato più del doppio. e hanno quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma _1 Parte_3
Corte di Appello di Firenze, ogni altra contraria, istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa declaratoria di nullità/annullamento dell'ordinanza n. R.G. 2109/2021 del Tribunale di Siena – Sez. Civile, emessa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. il 21.02.2022 e pubblicata mediante lettura alle Parti in udienza, non notificata e comunicata dalla cancelleria il
22.02.2012, che ha definito con rigetto della domanda attorea la relativa causa civile, con ogni conseguenziale effetto restitutorio in ordine alle somme pagate in esecuzione della stessa, nel merito, in accoglimento del proposto appello e per i motivi di cui in narrativa, in riforma dell'ordinanza impugnata, condannare i SI.ri , Controparte_1 Controparte_2
e , alla restituzione della somma di € 11.004,00 (o quel più o quel meno
[...] CP_3 che sarà ritenuto di giustizia) oltre interessi legali calcolati dal dì del dovuto sino al saldo, nei confronti dei ricorrenti in quanto da questi ultimi indebitamente pagata al Consorzio
Agrario di Siena quale creditore dei convenuti o, in subordine, atteso l'ingiustificato arricchimento degli stessi convenuti a fronte del corrispondente depauperamento dei ricorrenti;
con vittoria di compensi e spese del primo e del secondo grado di giudizio o, in subordine, con compensazione delle spese del 1° grado o comunque con riduzione delle stesse ai minimi parametri o a quanto ritenuto di giustizia o, in maggior subordine, con compensazione per il presente grado di appello. Con ogni ulteriore effetto di legge in punto di ripetizione di quanto indebitamente corrisposto in adempimento dell'ordinanza impugnata”. In via istruttoria, prendere atto dei seguenti documenti:
1. copia dell'ordinanza comunicata dalla cancelleria il 22.02.2022, con dichiarazione di conformità munita di sottoscrizione digitale;
2. fascicolo di primo grado, con dichiarazione di conformità munita di sottoscrizione digitale. Ammettere tutti i mezzi istruttori articolati da parte attrice in atti di primo grado e non accolti dal relativo giudice, in ispecie i seguenti capitoli di prova: 1)
VC i SI.ri , e in data anteriore e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 prossima al 17.06.2011 garantivano al Sig. l'integrale restituzione dell'importo _1 di € 11.000,00 destinato al Consorzio Agrario di Siena per la rinuncia al relativo atto di intervento nel pignoramento immobiliare su di loro gravante. Si indicano come testimoni sul capitolo di prova sopra emarginato i SI.ri residente in [...]
Martiri della Libertà n. 70, , residente in [...] e Testimone_2 domiciliato presso la sede provinciale della in Siena, Viale Europa n. 15 e CP_4
, residente in [...], Loc. Buonconvento.” Testimone_3
Si sono costituiti , e contestando l'avversa Parte_2 CP_2 CP_3 impugnazione, perché inammissibile e/o infondata, e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Corte rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare in toto l'ordinanza impugnata;
con condanna degli appellanti per lite temeraria ex art. 96 IV° comma Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente fase di appello con distrazione delle stesse a favore dello scrivente Avv. Giacomo Mancini quale procuratore antistatario.” In particolare, gli appellati hanno dedotto: che il primo giudice non aveva escluso la legittimazione attiva di ma al contrario l'aveva riconosciuta, tuttavia Parte_3 rigettando nel merito la sua domanda, poiché aveva correttamente valutato come non vi fosse prova che la stessa avesse approntato le somme necessarie al pagamento;
che la richiesta di prova testimoniale non era stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, rendendo inammissibile la censura in sede di appello;
che non vi erano ragioni per disporre il mutamento del rito, essendosi i resistenti limitati a difese di mero diritto;
che era pacifico come il avesse volontariamente e consapevolmente pagato un debito altrui, essendo _1 peraltro altrettanto pacifico che convenuto nelle azioni di ripetizione di indebito la domanda di restituzione vada rivolta a colui che ha ricevuto il pagamento indebito, non certo al debitore originario;
che la domanda ex art. 2041 c.c. era stata ritenuta correttamente inammissibile, in quanto la parte ricorrente l'aveva introdotta solo con la memoria conclusionale, soltanto negli ultimi tre righi e senza alcuna esposizione dei fatti che ne avrebbero dovuto costituire il presupposto;
che la soccombenza era chiara e totale a carico dei ricorrenti né la difesa dei resistenti era stata “seriale” o priva di questioni di diritto.
La Corte, ritenuta la prova testimoniale dedotta dalla parte appellante inammissibile, sia per le ragioni indicate dal primo giudice sia perché comunque vertente su una circostanza irrilevante in relazione alla specifica domanda oggetto di causa, ha fissato udienza per la decisione della causa nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con comparsa di costituzione depositata in data 28.4.2025, si sono costituiti in giudizio e quali eredi di deceduto in data 9.6.2022, Parte_1 Parte_2 _1 riportandosi alle difese articolate dal de cuius. All'udienza del 20.5.2025 le parti hanno discusso la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
Ritenuto in diritto
L'appello non merita di essere accolto.
I) Il primo motivo è infondato nella misura in cui si deduce che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente escluso la legittimazione passiva di Parte_3 laddove invece il Tribunale ha ben argomentato come fosse indubbia la sussistenza di tale presupposto dell'azione, dovendo la legittimazione passiva essere individuata sulla sola base della prospettazione della parte che agisce in giudizio.
Assumendo, invece, che gli appellanti intendessero dolersi della valutazione del primo giudice circa il difetto di titolarità passiva in capo a del diritto Parte_3 fatto valere in giudizio, la questione sarebbe comunque assorbita dall'infondatezza degli altri motivi di impugnazione.
II) Correttamente il primo giudice ha disatteso l'istanza istruttoria reiterata dagli appellanti, essendo il capitolo di prova testimoniale non circostanziato: invero, soltanto indicando dove e in quale occasione i avessero assunto l'impegno di P_ restituire al a somma in contestazione, essi avrebbero avuto la possibilità di _1 dedurre un'idonea controprova. Peraltro, la prova testimoniale in questione non sembra neppure conferente rispetto alla domanda avanzata dai che è stata _1 avanzata sul presupposto di un pagamento indebito e non di un riconoscimento di debito da parte dei Anche il secondo motivo è dunque infondato. P_
III) Non possono gli odierni appellanti, dopo aver volontariamente scelto di agire in giudizio mediante un procedimento sommario di cognizione, dolersi del fatto che il Tribunale, a fronte di difese avversarie di puro diritto, abbia ritenuto insussistenti i presupposti per la modifica del rito da sommario a ordinario, modifica che presuppone, appunto, la necessità di “un'istruzione non sommaria”. Invero “la conversione del rito, ex art. 702 ter, terzo comma, c.p.c., si ha quando il giudice ritenga che non possa farsi luogo ad un giudizio sommario sulla scorta delle difese svolte dalle parti, tenuto conto cioè dei fatti allegati dalle parti e delle loro deduzioni istruttorie già enunciate in limine litis" (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 24538 del 05/10/2018, in motivazione). Né può sostenersi che i con le loro difese, P_ abbiano introdotto nuovi temi di indagine, non potendo ritenersi tali le argomentazioni giuridiche dei resistenti circa l'insussistenza di presupposti per agire ex art. 2033 c.c., ricorrendo se mai quelli per l'azione di indebito arricchimento. Trattasi, infatti, di valutazioni puramente giuridiche che non possono giustificare la pretesa dei i ottenere, tramite la conversione del rito, _1 la possibilità di modificare le proprie domande, risultando il principio del contraddittorio, invocato da parte appellante, adeguatamente garantito dalla possibilità, che non è contestato sia stata data ai ricorrenti, di controdedurre rispetto agli argomenti avversari. Il terzo motivo è pertanto infondato.
IV) Il quarto motivo è, prima ancora che infondato, inammissibile. Infatti, gli appellanti non si confrontano in alcun modo con la articolata motivazione posta a fondamento del rigetto della domanda di indebito oggettivo dal primo giudice, che si è anche speso argomentando perché nella fattispecie, riconducibile allo schema dell'adempimento del terzo, neppure potesse essere ravvisata una delle ipotesi di surrogazione e regresso previste dalla legge. Né si comprende il richiamo di parte appellante al principio affermato dalla Suprema Corte con la sentenza resa a
SS.UU. n. 5624/2009, secondo cui “L'art. 2033 cod. civ., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento "ab origine" indebito, è applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la "causa debendi". Tale principio, invero, è stato affermato in una fattispecie relativa alla ripetizione di somma conseguente ad accordo amichevole sull'indennità di espropriazione, a seguito della revoca sopravvenuta della dichiarazione di pubblica utilità comportante l'inefficacia dell'accordo medesimo, laddove nell'ipotesi in esame il pagamento in favore del Consorzio Agrario di Siena
è stato effettuato a fronte di un credito vantato sulla base di un titolo che non risulta caducato dopo il pagamento.
V) Correttamente il Tribunale ha ritenuto tardiva l'introduzione, tramite le note conclusionali autorizzate dopo la prima udienza, di una nuova domanda, tale essendo senza dubbio quella fondata sull'azione ex art. 2041 c.c. che, come evidenziato dal primo giudice, ha un petitum (indennizzo in luogo di restituzione della somma pagata indebitamente) e una causa petendi (ingiustificato arricchimento in luogo di pagamento indebito) del tutto diversa rispetto all'azione ex art. 2033 c.c. A fronte di una domanda espressamente formulata quale ripetizione di indebito, dunque, il giudice non avrebbe mai potuto riqualificarla quale domanda di indebito arricchimento, sul presupposto dell'essere quest'ultima basata sul medesimo fatto storico allegato dai ricorrenti, in quanto, come da pacifica giurisprudenza di legittimità, “il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la "causa petendi" rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata.” (Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 10402 del 17/04/2024): resta dunque escluso che la domanda proposta ex art. 2033 c.c., fondata sul fatto costitutivo della natura indebita del pagamento, possa essere riqualificata come domanda ex art. 2041 c.c., fondata sul fatto costitutivo dell'ingiustificato arricchimento.
Né si può ritenere ammissibile l'introduzione da parte dei ricorrenti di tale domanda tramite le memorie conclusionali che le parti, alla prima udienza, sono state autorizzate dal giudice a depositare prima dell'udienza destinata alla decisione della causa. Infatti, la natura stessa del procedimento sommario implica che il thema decidendum si cristallizzi con l'atto introduttivo e con la comparsa di costituzione e risposta depositata dalla parte resistente, salve le eccezioni che possano ritenersi conseguenti a quelle sollevate da quest'ultima, comunque da formulare nella prima udienza utile. Invero, stante la specificità del rito sommario ex art. 702 bis c.p.c. “solo attraverso le concrete allegazioni del thema decídendum
e probandum delle parti il giudice può valutare nell'ambito di quel processo se la causa possa o meno essere decisa con una istruzione sommaria e in caso di valutazione negativa disporre il mutamento del rito ex art. 702 ter cpc” (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 24538 del 05/10/2018, sopra citata). L'introduzione di un nuovo thema decidendum successivo alla prima udienza, dunque, deve ritenersi di per sé incompatibile con la specificità del rito, tanto più quando, come nella fattispecie, esso non sia giustificato dalle difese della controparte, che non abbia formulato eccezioni ma mere difese in diritto.
VI) Neppure è fondato il sesto motivo relativo alle spese. La statuizione del primo giudice, infatti, si fonda sulla soccombenza dei ricorrenti, non ricorrendo alcuna delle ipotesi che, ai sensi del secondo comma dell'art. 92 c.p.c., consentono la compensazione totale o parziale delle spese. Quanto alla ridotta attività difensionale, il primo giudice ne ha adeguatamente tenuto conto riducendo i parametri medi relativi alla fase istruttoria e alla fase decisionale.
Le spese, liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui ai vigenti criteri tabellari per lo scaglione di valore di riferimento, esclusa la fase istruttoria (perché non tenuta nel presente giudizio di appello), seguono la soccombenza e andranno versate al procuratore degli appellati, che se ne è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c.
Non può invece essere accolta la domanda avanzata dalla parte appellata ex art. 96, quarto comma, c.p.c., in quanto non vi sono ragioni per affermare che gli appellanti abbiano agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
decidendo nel procedimento istaurato da (e per esso, ora, i suoi eredi _1
e e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
- respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Siena in data 21.2.2022;
- condanna la parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore della parte appellata, liquidate in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva e
Cap come per legge, da versare all'Avv. Giacomo Mancini ex art. 93 c.p.c.;
- dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Firenze, 20/05/2025
La cons. est.
Alessandra Guerrieri La Presidente
Isabella Mariani
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.