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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/07/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
n. 965/2025 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est. dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 965/2025 del Ruolo Generale degli Affari Volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avente per oggetto: divorzio congiunto
[...]
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in [...]C.F._1
Arzano (NA) alla Via Zecchetella Luigi n.5 e , nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, residente in [...], entrambi rappresentati C.F._2
e difesi dall'Avv. Giovanna Visone, c.f. , presso il cui studio in Acerra alla Via C.F._3
Fontana n. 32, elettivamente domiciliano come da procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta depositate in data 10.06.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda finalizzata allo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Il PM ha apposto il visto in data 17.03.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il giorno 07.03.2025 e premettevano: di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile in Arzano (NA) il 04.05.2018 dalla cui unione nasceva il figlio: CP_1
(a Napoli l'11.08.2018) e che venuto meno l'affectio coniugalis le parti addicevano, in via
[...] consensuale, alla separazione, con sentenza emessa in data 21.12.2023 dal Tribunale di Napoli Nord e depositata in cancelleria in data 04.01.2024 - N.R.G. 8664/2023; pertanto, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate in ricorso.
Con note scritte depositate in data 10.06.2025, le parti dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di rinunciare all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi, chiedendo la pronuncia del divorzio alle condizioni esplicitate in ricorso.
Il PM apponeva il visto in data 17.03.2025
Ciò posto la domanda è fondata e va accolta.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.71 emessa in data 04.01.2024 e depositata in cancelleria in pari data nel giudizio RG 8664/2023, e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni e concordato le condizioni di divorzio ( uguali a quelle delle separazione ):
“1. Cessazione della convivenza
2. I coniugi continueranno a vivere sepali liberi di fissare dove riterranno più opportuno la loro residenza o domicilio, sebbene si obbligano a comunicarsi nell'interesse del figlio - le eventuali variazioni di indirizzo e di utenza telefonica (anche di cellulare).
3. Entrambi è in comune accordo dal primo giorno del matrimonio hanno stabilito la loro casa coniugale in Arzano alla Via Gennaro Parisi n.30, immobile di cui la sig.ra è proprietaria CP_2 in virtù di eredita;
4. La su citata casa coniugale di proprietà della sig.ra , sarà abitata allo medesima e dal Parte_2 figlio in virtù della residenza privilegiata del minore con la madre, mentre il sig. stabilirà la CP_3 propria residenza presso la mamma, fermo restando il diritto di ciascun coniuge di scegliere liberamente in progresso di tempo residenza e/o domicilio dove riterrà opportuno.
pagina 2 di 5 5. Per i mobili e gli arredi presenti nella casa coniugale, le parti concordano che vengano assegnati alla sig.ra e che la stessa eventualmente dovesse decidere di cambiare casa per se e per Pt_2 il figlio porterà con se senza pretese economiche del Pt_1
6. Le parti danno atto che il sig. ha già lasciato l'abitazione coniugale, obbligandosi a Pt_1 prelevare eventuali altri beni di esclusivo uso personale entro e non olire 15 giorni dalla sottoscrizione della presente.
7. Entrambi i coniugi convengono che nulla venga posto a carico degli stessi atteso che entrambi sono economicamente autosufficienti, poiché il sig. è impiegato call-center con uno Parte_1 stipendio di circa €800,00 mensili ed anche la sig.ra è economicamente autosufficiente in Parte_2 quanto svolge lavori di collaboratrice domestica.
8. L'affidamento del minore è condiviso e pertanto il piccolo potrà liberamente Controparte_1 frequentare entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre.
9. I coniugi convengono altresì che. in caso di disaccordo ovvero nell'ipotesi che l'affidamento condiviso dovesse attuarsi con modalità diverse da quelle sopra concordate, il padre terrà con se il minore il Lunedi, il Mercoledì e il Venerdi pomeriggio (dalle ore 17.00 fino alle ore 20,00) e l'intera
Domenica dalle ore 10:00 alle ore 20.00 (la prima e la terza settimana)
10. I genitori si danno reciproco impegno di garantire al figlio di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi i genitori: i coniugi si danno reciprocamente atto ed assumono l'impegno reciproco di garantire e non ostacolare in nessun modo il diritto dei minori di conservare significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale: i coniugi si impegnano ad assumere una condotta di reciproca salvaguardia e rispetto della figura genitoriale al cospetto dei propri figli: il tutto in ossequio ai principi ed al di posto dell'art. 337 ter comma 1 del c.c.:
11. Che il sig. , secondo il calendario accordato e suindicato di cui al punto 1. Parte_1 qualora i giorni di permanenza dei minori presso di lui coincidano con attività sportive, ludiche, religiose o postscolastiche si impegna sin d'ora a consentire la partecipazione del minore, nonché a coadiuvarlo nello svolgimento delle attività di studio durante le ore che lo stesso sta con il CP_4
12. Le parti. fin d'ora si autorizzano ed esclusivamente in caso di impedimento personale e non in modo abituale a delegare i nonni materni che paterni o terzi per prendere e consegnare i minori dai luoghi indicati (palestra, doposcuola. Catechismo ecc...)
13. Resta inteso tra i coniugi che le modalità di visita suindicate sono solo indicative e potranno subire variazioni ed ampliamenti in considerazione delle esigenze dei minori e le esigenze dei pagina 3 di 5 14. Il coniuge che ha il momentaneo affido dovrà sempre consentire i contatti telefonici dell'altro coniuge con il figlio nonché l'accesso e la permanenza domiciliare (escluso pernottamento) in caso di necessità o eventi straordinari (malattia dei minori) delle quali dovrà essere sempre tempestivamente informato;
15. I coniugi convengono che per le festività natalizie il padre potrà tenere con sé il figlio, con pernottamento, ad anni alterni, dal 24 al 30 Dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, con esercizio del diritto di visita per l'altro genitore) per le festività pasquali, il minore trascorrerà con il padre, ad anni alterni, la giornata (dalle ore 9.00 alle ore 20.00) di Pasqua o di Lune li in Albis, per il primo anno il minore trascorrerà. la Pasqua con il padre ed il Lunedi in Albis con la madre (dalle ore 9.00 alle ore 21.00).
16. Il padre per le vacanze estive, potrà tenere con se il figlio 15 giorni consecutivi e in assenza di preventivo accordo calendarizzato, prima del Ferragosto negli anni dispari e dopo il Ferragosto negli anni pari, il padre potrà portare per le vacanze estive il figlio dove vorrà con l'onere di avvertire la mamma della località, altrettanto farà la stessa: sul punto i coniugi concordemente decidono che ogni spostamento fuori dalla regione Campania deve essere preventivamente comunicato.
17. Il figlio trascorrerà la festa del papà, il compleanno e l'onomastico del padre con lui la festa della mamma, il compleanno e 'onomastico della madre con lei, le proprie feste di compleanno ed onomastico insieme ad entrambi i genitori, in caso di disaccordo resteranno con la madre per la festa con gli amici dei piccoli nel pomeriggio mentre con il padre di mattina fino al dopo pranzo (dalle ore
10.30 alle ore 16.00).
18. Il piccolo trascorrerà alternativamente, con ciascun genitore la giornata delle festività civili di calendario.
19. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra entro e non oltre il 5 Parte_1 Parte_2 di ogni mese. un assegno e/o bonifico bancario, ricarica postpay 402360/0360918:3. di € 200,00
(duecentoeuro/00), quale contributo al mantenimento per il piccolo . II contributo al Controparte_1 mantenimento di euro 200.00 mensili, sarà automaticamente aggiornato ogni anno, come per legge, secondo gli indici ISTAT pubblicati sulla G.U, con decorrenza Gennaio 2024;
20. Che tutte le spese straordinarie. mediche non coperte dal S.S.N. scolastiche, sportive le ricreative e quelle che dovessero necessitarsi riguardante il figlio, saranno concordate e ripartite tra i genitori nella misura del 50%. Il rimborso delle anticipazioni sostenute sarà subordinato all'esibizione del giustificativo di spesa
21. Le parti si dichiarano economicamente autonome, riconoscono e dichiarano di non avere reciprocamente nulla a pretendere l'uno dall'altro, neppure a titolo di assegno alimentare e/o di pagina 4 di 5 mantenimento. Alla data della sottoscrizione dei presenti patti, i beni personali risultano nella intestazione formale ovvero nella disponibilità materiale di ciascuno di essi
22. Ad ogni effetto di legge il sig. autorizza con il presente atto la sig.ra a Pt_1 Parte_2 richiedere a suo nome l'assegno unico al 100%, restando le detrazioni fiscali ai 50%.
23. Ad ogni effetto di legge, i coniugi si rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio per il piccolo figlio e si impegnano a concederlo nuovamente in caso di necessitò di rinnovo dei predetti documenti.
24. I coniugi riconosco e dichiarano di non avere nulla a pretendere in ordine alle spese, di beni. dal giorno dell'omologa ad oggi.”
Il Tribunale ritiene di poter integralmente recepisce le predette condizioni, in quanto non contrarie alla legge e conformi all'interesse del minore
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Arzano (NA) il 04.05.2018, da
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], alle Parte_1 Parte_2 condizioni concordate e riportate in motivazione;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Arzano (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto 4, p. I, anno 2018) per le incombenze di cui al DPR 396/2000;
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 26.06.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est. dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 965/2025 del Ruolo Generale degli Affari Volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avente per oggetto: divorzio congiunto
[...]
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in [...]C.F._1
Arzano (NA) alla Via Zecchetella Luigi n.5 e , nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, residente in [...], entrambi rappresentati C.F._2
e difesi dall'Avv. Giovanna Visone, c.f. , presso il cui studio in Acerra alla Via C.F._3
Fontana n. 32, elettivamente domiciliano come da procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta depositate in data 10.06.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda finalizzata allo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Il PM ha apposto il visto in data 17.03.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il giorno 07.03.2025 e premettevano: di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile in Arzano (NA) il 04.05.2018 dalla cui unione nasceva il figlio: CP_1
(a Napoli l'11.08.2018) e che venuto meno l'affectio coniugalis le parti addicevano, in via
[...] consensuale, alla separazione, con sentenza emessa in data 21.12.2023 dal Tribunale di Napoli Nord e depositata in cancelleria in data 04.01.2024 - N.R.G. 8664/2023; pertanto, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate in ricorso.
Con note scritte depositate in data 10.06.2025, le parti dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di rinunciare all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi, chiedendo la pronuncia del divorzio alle condizioni esplicitate in ricorso.
Il PM apponeva il visto in data 17.03.2025
Ciò posto la domanda è fondata e va accolta.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.71 emessa in data 04.01.2024 e depositata in cancelleria in pari data nel giudizio RG 8664/2023, e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni e concordato le condizioni di divorzio ( uguali a quelle delle separazione ):
“1. Cessazione della convivenza
2. I coniugi continueranno a vivere sepali liberi di fissare dove riterranno più opportuno la loro residenza o domicilio, sebbene si obbligano a comunicarsi nell'interesse del figlio - le eventuali variazioni di indirizzo e di utenza telefonica (anche di cellulare).
3. Entrambi è in comune accordo dal primo giorno del matrimonio hanno stabilito la loro casa coniugale in Arzano alla Via Gennaro Parisi n.30, immobile di cui la sig.ra è proprietaria CP_2 in virtù di eredita;
4. La su citata casa coniugale di proprietà della sig.ra , sarà abitata allo medesima e dal Parte_2 figlio in virtù della residenza privilegiata del minore con la madre, mentre il sig. stabilirà la CP_3 propria residenza presso la mamma, fermo restando il diritto di ciascun coniuge di scegliere liberamente in progresso di tempo residenza e/o domicilio dove riterrà opportuno.
pagina 2 di 5 5. Per i mobili e gli arredi presenti nella casa coniugale, le parti concordano che vengano assegnati alla sig.ra e che la stessa eventualmente dovesse decidere di cambiare casa per se e per Pt_2 il figlio porterà con se senza pretese economiche del Pt_1
6. Le parti danno atto che il sig. ha già lasciato l'abitazione coniugale, obbligandosi a Pt_1 prelevare eventuali altri beni di esclusivo uso personale entro e non olire 15 giorni dalla sottoscrizione della presente.
7. Entrambi i coniugi convengono che nulla venga posto a carico degli stessi atteso che entrambi sono economicamente autosufficienti, poiché il sig. è impiegato call-center con uno Parte_1 stipendio di circa €800,00 mensili ed anche la sig.ra è economicamente autosufficiente in Parte_2 quanto svolge lavori di collaboratrice domestica.
8. L'affidamento del minore è condiviso e pertanto il piccolo potrà liberamente Controparte_1 frequentare entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre.
9. I coniugi convengono altresì che. in caso di disaccordo ovvero nell'ipotesi che l'affidamento condiviso dovesse attuarsi con modalità diverse da quelle sopra concordate, il padre terrà con se il minore il Lunedi, il Mercoledì e il Venerdi pomeriggio (dalle ore 17.00 fino alle ore 20,00) e l'intera
Domenica dalle ore 10:00 alle ore 20.00 (la prima e la terza settimana)
10. I genitori si danno reciproco impegno di garantire al figlio di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi i genitori: i coniugi si danno reciprocamente atto ed assumono l'impegno reciproco di garantire e non ostacolare in nessun modo il diritto dei minori di conservare significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale: i coniugi si impegnano ad assumere una condotta di reciproca salvaguardia e rispetto della figura genitoriale al cospetto dei propri figli: il tutto in ossequio ai principi ed al di posto dell'art. 337 ter comma 1 del c.c.:
11. Che il sig. , secondo il calendario accordato e suindicato di cui al punto 1. Parte_1 qualora i giorni di permanenza dei minori presso di lui coincidano con attività sportive, ludiche, religiose o postscolastiche si impegna sin d'ora a consentire la partecipazione del minore, nonché a coadiuvarlo nello svolgimento delle attività di studio durante le ore che lo stesso sta con il CP_4
12. Le parti. fin d'ora si autorizzano ed esclusivamente in caso di impedimento personale e non in modo abituale a delegare i nonni materni che paterni o terzi per prendere e consegnare i minori dai luoghi indicati (palestra, doposcuola. Catechismo ecc...)
13. Resta inteso tra i coniugi che le modalità di visita suindicate sono solo indicative e potranno subire variazioni ed ampliamenti in considerazione delle esigenze dei minori e le esigenze dei pagina 3 di 5 14. Il coniuge che ha il momentaneo affido dovrà sempre consentire i contatti telefonici dell'altro coniuge con il figlio nonché l'accesso e la permanenza domiciliare (escluso pernottamento) in caso di necessità o eventi straordinari (malattia dei minori) delle quali dovrà essere sempre tempestivamente informato;
15. I coniugi convengono che per le festività natalizie il padre potrà tenere con sé il figlio, con pernottamento, ad anni alterni, dal 24 al 30 Dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, con esercizio del diritto di visita per l'altro genitore) per le festività pasquali, il minore trascorrerà con il padre, ad anni alterni, la giornata (dalle ore 9.00 alle ore 20.00) di Pasqua o di Lune li in Albis, per il primo anno il minore trascorrerà. la Pasqua con il padre ed il Lunedi in Albis con la madre (dalle ore 9.00 alle ore 21.00).
16. Il padre per le vacanze estive, potrà tenere con se il figlio 15 giorni consecutivi e in assenza di preventivo accordo calendarizzato, prima del Ferragosto negli anni dispari e dopo il Ferragosto negli anni pari, il padre potrà portare per le vacanze estive il figlio dove vorrà con l'onere di avvertire la mamma della località, altrettanto farà la stessa: sul punto i coniugi concordemente decidono che ogni spostamento fuori dalla regione Campania deve essere preventivamente comunicato.
17. Il figlio trascorrerà la festa del papà, il compleanno e l'onomastico del padre con lui la festa della mamma, il compleanno e 'onomastico della madre con lei, le proprie feste di compleanno ed onomastico insieme ad entrambi i genitori, in caso di disaccordo resteranno con la madre per la festa con gli amici dei piccoli nel pomeriggio mentre con il padre di mattina fino al dopo pranzo (dalle ore
10.30 alle ore 16.00).
18. Il piccolo trascorrerà alternativamente, con ciascun genitore la giornata delle festività civili di calendario.
19. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra entro e non oltre il 5 Parte_1 Parte_2 di ogni mese. un assegno e/o bonifico bancario, ricarica postpay 402360/0360918:3. di € 200,00
(duecentoeuro/00), quale contributo al mantenimento per il piccolo . II contributo al Controparte_1 mantenimento di euro 200.00 mensili, sarà automaticamente aggiornato ogni anno, come per legge, secondo gli indici ISTAT pubblicati sulla G.U, con decorrenza Gennaio 2024;
20. Che tutte le spese straordinarie. mediche non coperte dal S.S.N. scolastiche, sportive le ricreative e quelle che dovessero necessitarsi riguardante il figlio, saranno concordate e ripartite tra i genitori nella misura del 50%. Il rimborso delle anticipazioni sostenute sarà subordinato all'esibizione del giustificativo di spesa
21. Le parti si dichiarano economicamente autonome, riconoscono e dichiarano di non avere reciprocamente nulla a pretendere l'uno dall'altro, neppure a titolo di assegno alimentare e/o di pagina 4 di 5 mantenimento. Alla data della sottoscrizione dei presenti patti, i beni personali risultano nella intestazione formale ovvero nella disponibilità materiale di ciascuno di essi
22. Ad ogni effetto di legge il sig. autorizza con il presente atto la sig.ra a Pt_1 Parte_2 richiedere a suo nome l'assegno unico al 100%, restando le detrazioni fiscali ai 50%.
23. Ad ogni effetto di legge, i coniugi si rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio per il piccolo figlio e si impegnano a concederlo nuovamente in caso di necessitò di rinnovo dei predetti documenti.
24. I coniugi riconosco e dichiarano di non avere nulla a pretendere in ordine alle spese, di beni. dal giorno dell'omologa ad oggi.”
Il Tribunale ritiene di poter integralmente recepisce le predette condizioni, in quanto non contrarie alla legge e conformi all'interesse del minore
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Arzano (NA) il 04.05.2018, da
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], alle Parte_1 Parte_2 condizioni concordate e riportate in motivazione;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Arzano (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto 4, p. I, anno 2018) per le incombenze di cui al DPR 396/2000;
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 26.06.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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