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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 3760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3760 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra ,all'udienza del 27 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 11129 /2024
promossa da:
, Parte_1
con l'avv.RUSSO MARCO e l'avv SERAFINI SARA;
RICORRENTE
contro
Controparte_1
Con l'avv Controparte_2
resistente
Controparte_3
Con il funzionario delegato avv. Floridia Monforte;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.3.2024 proponeva Parte_1 opposizione avverso la cartella n 097 2023 0129554388 con la quale le veniva ingiunto, sul presupposto dell'ordinanza di ingiunzione n 1292/2021 del 16.7.2021 il pagamento della somma di euro 75.132,07 a titolo di un “ aumento delle sanzioni amministrative di cui all'art 14 comma 1 lett B9 e c) DL n.145/2013 nonché sanzione amministrativa L689/81 art 26 2,3 comma L 56/87 . Deduceva la nullità della cartella per omessa notifica dell'ordinanza di ingiunzione;
quale atto presupposto, intervenuta prescrizione della pretesa nonché la non debenza di quanto richiesto. Previe argomentazioni in diritto concludeva chiedendo al tribunale adito di accertare e dichiarare l'infondatezza e comunque la nullità/illegittimità della pretesa creditoria azionata nei confronti della ricorrente e per l'effetto annullare e/o dichiarare l'illegittimità della cartella impugnata. In via subordinata determinare l'esatto ammontare della somma .Con vittoria di spese diritti ed onorari.
Si costituiva l'ispettorato ed eccepiva che l'ordinanza di ingiunzione era stata regolarmente notificata in data 27.7.2021, in quanto era stata proprio la a Parte_1 ritirare il plico presso l'ufficio postale sottoscrivendo la cartolina di notificazione per ricevuta, l'opposizione, doveva pertanto essere proposta entro 30 giorni dalla suddetta notifica la cui omissione precludeva, in questa sede, qualsiasi eccezioni di merito o di prescrizione della pretesa di cui è causa ex art 6 comma 6 D.Lgs
150/2011; che pertanto l'ordinanza di ingiunzione è divenuta titolo esecutivo.
Eccepiva, inoltre che il verbale di accertamento sulla cui base era stato emessa l'ordinanza di ingiunzione era stato elevato nei confronti di e soltanto Parte_1 quale obbligato in solido nei confronti della società Nouvelle Cuisine srl la cui cessazione nel 2022 non ha determinato alcuna estinzione del procedimento sanzionatorio per la opponente, responsabile in proprio. Deduceva, infine, che nessuna prescrizione era intervenuta in quanto occorreva considerare il termini di sospensione Covid che avrebbero slittato la scadenza quinquennale al 26.10.2021 e l'ordinanza era stata notificata in data 27.7.2021. Tanto premesso concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione con condanna alle spese di lite.
Si costituiva l rilevando il suo difetto di Controparte_4 legittimazione passiva in ordine sia all'eccepita omessa notifica dell'ordinanza di ingiunzione che all'asserita intervenuta prescrizione;
nel merito eccepiva l'infondatezza per essere adeguatamente motivata la cartella impugnata . Concludeva pertanto chiedendo il rigetto dell'opposizione con condanna alle spese di lite-.
All'udienza odierna, la causa istruita documentalmente, depositate le note autorizzate veniva discussa e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
Con il primo motivo di opposizione sostiene la nullità della Parte_1 cartella di pagamento per omessa notifica dell'ordinanza di ingiunzione, quale atto prodromico . Tale eccezione non risulta fondata per le seguenti argomentazioni.
L'ispettorato, come era suo onere, ha documentato l'avvenuta notifica dell'ordinanza di ingiunzione a mezzo posta ex art 140 cpc mediante il deposito dell'avviso di ricevimento “ immesso nella cassetta per temporanea assenza del destinatario , invio della raccomandata in data 23.7.2021 e ritiro sottoscritto direttamente dalla Parte_1 in data 27.7.2021 ( cfr doc.3 fascicolo ispettorato).
Quanto alla contestazione della conformità all'originale degli avvisi prodotti è sufficiente ricordare l'insegnamento della Suprema Corte (per tutte cass 7775/14) secondo cui:” Una contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia, insomma, è validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 c.c. quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa d'un originale. Limitarsi a dichiarare di "contestare" un documento senza nemmeno indicare cosa ci sia da contestare è un artificio che può trovar spazio nei manuali di retorica, non negli atti d'un processo”.
A ciò va poi aggiunto che , come più volte ribadito dalla Suprema Corte, la notificazione eseguita dall'agente postale fa fede fino a querela di falso e, nella specie, l'opponente non ha provveduto in tale senso bensì si è limitata, tramite il suo difensore, a dichiarare a verbale di “riservarsi di proporre querela di falso “ . ( cfr tra le tante Cass. 26134/2016; 4556/2020; 16289/2015).
Del pari va rigettata l'eccezione di intervenuta prescrizione-.
Al riguardo, infatti, non si può dubitare, in quanto documentato-doc 2 fascicolo ispettorato- che il verbale unico di accertamento sia stato notificato a mezzo posta alla in data 20.7.2016 , tuttavia dovendo tener conto della sospensione Parte_1 emergenza Covid, il termine quinquennale di prescrizione risulta slittato alla data del
26.10.2021 e l'ordinanza di ingiunzione, come sopra motivato, è stata notificata, in data antecedente e segnatamente il 20.7.2021.
Alla luce di quanto sopra esposto, assorbita ogni altra questione , l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione Condanna parte opponente a pagare le spese di lite in favore delle parti resistenti che liquida, in euro 3500,00 per ciascuna, oltre accessori se previsti per legge, e per quanto riguarda l con distrazione in favore del suo procuratore . . CP_5
Così deciso, Roma 27 marzo 2025
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra ,all'udienza del 27 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 11129 /2024
promossa da:
, Parte_1
con l'avv.RUSSO MARCO e l'avv SERAFINI SARA;
RICORRENTE
contro
Controparte_1
Con l'avv Controparte_2
resistente
Controparte_3
Con il funzionario delegato avv. Floridia Monforte;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.3.2024 proponeva Parte_1 opposizione avverso la cartella n 097 2023 0129554388 con la quale le veniva ingiunto, sul presupposto dell'ordinanza di ingiunzione n 1292/2021 del 16.7.2021 il pagamento della somma di euro 75.132,07 a titolo di un “ aumento delle sanzioni amministrative di cui all'art 14 comma 1 lett B9 e c) DL n.145/2013 nonché sanzione amministrativa L689/81 art 26 2,3 comma L 56/87 . Deduceva la nullità della cartella per omessa notifica dell'ordinanza di ingiunzione;
quale atto presupposto, intervenuta prescrizione della pretesa nonché la non debenza di quanto richiesto. Previe argomentazioni in diritto concludeva chiedendo al tribunale adito di accertare e dichiarare l'infondatezza e comunque la nullità/illegittimità della pretesa creditoria azionata nei confronti della ricorrente e per l'effetto annullare e/o dichiarare l'illegittimità della cartella impugnata. In via subordinata determinare l'esatto ammontare della somma .Con vittoria di spese diritti ed onorari.
Si costituiva l'ispettorato ed eccepiva che l'ordinanza di ingiunzione era stata regolarmente notificata in data 27.7.2021, in quanto era stata proprio la a Parte_1 ritirare il plico presso l'ufficio postale sottoscrivendo la cartolina di notificazione per ricevuta, l'opposizione, doveva pertanto essere proposta entro 30 giorni dalla suddetta notifica la cui omissione precludeva, in questa sede, qualsiasi eccezioni di merito o di prescrizione della pretesa di cui è causa ex art 6 comma 6 D.Lgs
150/2011; che pertanto l'ordinanza di ingiunzione è divenuta titolo esecutivo.
Eccepiva, inoltre che il verbale di accertamento sulla cui base era stato emessa l'ordinanza di ingiunzione era stato elevato nei confronti di e soltanto Parte_1 quale obbligato in solido nei confronti della società Nouvelle Cuisine srl la cui cessazione nel 2022 non ha determinato alcuna estinzione del procedimento sanzionatorio per la opponente, responsabile in proprio. Deduceva, infine, che nessuna prescrizione era intervenuta in quanto occorreva considerare il termini di sospensione Covid che avrebbero slittato la scadenza quinquennale al 26.10.2021 e l'ordinanza era stata notificata in data 27.7.2021. Tanto premesso concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione con condanna alle spese di lite.
Si costituiva l rilevando il suo difetto di Controparte_4 legittimazione passiva in ordine sia all'eccepita omessa notifica dell'ordinanza di ingiunzione che all'asserita intervenuta prescrizione;
nel merito eccepiva l'infondatezza per essere adeguatamente motivata la cartella impugnata . Concludeva pertanto chiedendo il rigetto dell'opposizione con condanna alle spese di lite-.
All'udienza odierna, la causa istruita documentalmente, depositate le note autorizzate veniva discussa e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
Con il primo motivo di opposizione sostiene la nullità della Parte_1 cartella di pagamento per omessa notifica dell'ordinanza di ingiunzione, quale atto prodromico . Tale eccezione non risulta fondata per le seguenti argomentazioni.
L'ispettorato, come era suo onere, ha documentato l'avvenuta notifica dell'ordinanza di ingiunzione a mezzo posta ex art 140 cpc mediante il deposito dell'avviso di ricevimento “ immesso nella cassetta per temporanea assenza del destinatario , invio della raccomandata in data 23.7.2021 e ritiro sottoscritto direttamente dalla Parte_1 in data 27.7.2021 ( cfr doc.3 fascicolo ispettorato).
Quanto alla contestazione della conformità all'originale degli avvisi prodotti è sufficiente ricordare l'insegnamento della Suprema Corte (per tutte cass 7775/14) secondo cui:” Una contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia, insomma, è validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 c.c. quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa d'un originale. Limitarsi a dichiarare di "contestare" un documento senza nemmeno indicare cosa ci sia da contestare è un artificio che può trovar spazio nei manuali di retorica, non negli atti d'un processo”.
A ciò va poi aggiunto che , come più volte ribadito dalla Suprema Corte, la notificazione eseguita dall'agente postale fa fede fino a querela di falso e, nella specie, l'opponente non ha provveduto in tale senso bensì si è limitata, tramite il suo difensore, a dichiarare a verbale di “riservarsi di proporre querela di falso “ . ( cfr tra le tante Cass. 26134/2016; 4556/2020; 16289/2015).
Del pari va rigettata l'eccezione di intervenuta prescrizione-.
Al riguardo, infatti, non si può dubitare, in quanto documentato-doc 2 fascicolo ispettorato- che il verbale unico di accertamento sia stato notificato a mezzo posta alla in data 20.7.2016 , tuttavia dovendo tener conto della sospensione Parte_1 emergenza Covid, il termine quinquennale di prescrizione risulta slittato alla data del
26.10.2021 e l'ordinanza di ingiunzione, come sopra motivato, è stata notificata, in data antecedente e segnatamente il 20.7.2021.
Alla luce di quanto sopra esposto, assorbita ogni altra questione , l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione Condanna parte opponente a pagare le spese di lite in favore delle parti resistenti che liquida, in euro 3500,00 per ciascuna, oltre accessori se previsti per legge, e per quanto riguarda l con distrazione in favore del suo procuratore . . CP_5
Così deciso, Roma 27 marzo 2025
Il Giudice