Sentenza 18 ottobre 2023
Massime • 1
In tema di successione ereditaria, il coerede, che abbia pagato un debito ereditario in misura maggiore di quanto corrisponda alla propria quota o un debito trasmissibile del defunto sorgente in conseguenza della sua morte (quali le spese funerarie, quelle per l'apposizione dei sigilli o quelle per imposte di successione), non può vantare un diritto a una quota maggiore di quella spettantegli, ma, acquistando un mero diritto di credito nei confronti degli altri coeredi, può esperire l'azione di ripetizione, pur in pendenza dello stato di indivisione, o chiedere che ciascun coerede imputi alla propria quota la somma di cui è debitore verso il coerede, così da procedere, prima della divisione, al prelevamento, dalla massa comune, di quanto anticipato per il pagamento del debito, che viene, così, ripartito pro quota fra tutti i coeredi, lui compreso.
Commentario • 1
- 1. Uso esclusivo del bene comune da parte di un coeredeStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 4 dicembre 2025
La gestione dei beni caduti in successione rappresenta una delle questioni più complesse e potenzialmente conflittuali nel diritto ereditario. Una situazione particolarmente frequente è quella in cui uno dei coeredi utilizza in via esclusiva un bene facente parte della comunione ereditaria, tipicamente l'immobile che fu la casa familiare. Tale circostanza solleva un interrogativo fondamentale: quando gli altri coeredi, esclusi dal godimento del bene, hanno diritto a un ristoro economico? La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha delineato con precisione i presupposti e i limiti di tale diritto, ancorandolo ai principi che regolano la comunione ordinaria, con particolare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/10/2023, n. 28955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28955 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2023 |
Testo completo
dall’altro gli ha negato il rimborso delle spese funerarie imputando al ricorrente di non avere dato la prova di avere utilizzato denaro proveniente dal conto. 4 di 10 Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 1102 c.c. La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la corte di merito ha riconosciuto in favore dei coeredi una indennità per l’uso esclusivo dell’immobile comune. Il ricorrente richiama il principio secondo cui «Se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale» (Cass n. 24647/2010; n. 13036/1991). Egli ritiene che la corretta applicazione di tale principio avrebbe dovuto indurre la corte territoriale a riconoscere che egli, pur avendo continuato ad abitare la casa caduta in successione, nulla doveva alle coeredi, le quali non avevano chiesto di poter fare pari uso del bene, ma solo il pagamento di una indennità. Il quarto motivo denuncia ancora violazione dell’art. 1102 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo. La corte non avrebbe tenuto conto che i coeredi non avevano manifestato alcuna opposizione verso l’uso esclusivo del bene da parte del ricorrente, ma si erano limitati a chiedere il pagamento di una indennità. Il quinto motivo censura la regolazione delle spese di lite. 2. Il primo motivo è fondato. Con riferimento all’erede il quale abbia pagato un debito ereditario in misura maggiore di quanto 5 di 10 corrisponda alla propria quota (sono assimilati ai debiti trasmissibili del defunto quelli che sorgono in conseguenza della sua morte, come le spese funerarie, per l’apposizione dei sigilli, per imposte di successione ecc.: Cass n. 2033/1967), questa Corte ha chiarito che il medesimo «acquista un mero diritto di credito nei confronti dei coeredi, in forza del quale può esperire l'azione di ripetizione pur in pendenza dello stato di indivisione, oppure può chiedere che ciascun coerede imputi alla propria quota la somma di cui è debitore verso il coerede, ma, non avendolo fatto, non può vantare un diritto a quota maggiore di quella spettantegli» (Cass. n. 1498/1974). L’esigenza che ciascuno coerede imputi alla propria quota a somma di cui è creditore verso il coerede prelude al prelevamento di cui agli art. 724 e 725 c.c. In base a tali norme il coerede creditore preleva dalla massa comune, prima della divisione (Cass. n. 398/1985), l’importo anticipato per il pagamento del debito, che è così ripartito automaticamente pro quota fra tutti i coeredi, compreso naturalmente il coerede che ha eseguito l’anticipazione nell’interesse comune. I rilievi che precedono suppongono, di regola, l’esistenza di una causa di divisione, nella quale sia stato fatto valere il credito di uno dei compartecipi verso gli altri. Sotto questo profilo, però, gli stessi principi sono certamente applicabili anche nel caso in esame. Invero la domanda dei coeredi, volta a ottenere del convenuto la rispettiva quota del saldo del conto corrente comune, mirava a un risultato del tutto assimilabile a quella di divisione del saldo esistente sul conto, se questo fosse stato ancora attivo in quel momento. Nello stesso tempo, e quasi in modo speculare, la domanda proposta da RT AN con 6 di 10 la comparsa di costituzione e riposta, «accertare e dichiarare che la somma di euro 8.400,00 di cui RT AN ha disposto dopo la morte della madre è stata utilizzata per le spese funerarie, per la sistemazione della tomba cimiteriale e per l’accatastamento della causa caduta in successione» finisce per essere del tutto assimilabile a una domanda di imputazione e prelevamento dalle giacenze comuni esistenti sul conto. Dal momento che il conto era stato già estinto e il coerede creditore doveva fronteggiare l’altrui domanda di rimborso, la domanda di lui non poteva avere altro contenuto che quello di accertamento dell’avvenuto sostenimento della spesa. Che questa fosse stata fatta direttamente con denaro comune o con denaro personale con successivo prelevamento dal conto comune è circostanza realmente indifferente: nell’uno e nell’altro caso il diritto dei coeredi sul saldo si commisurava sull’importo residuo, dedotto quanto pagato per il peso ereditario e per le altre spese di interesse comune. Questa Corte ha chiarito che, una volta che il credito sia stato fatto valere nel giudizio divisorio, non si richiede una domanda ulteriore volta alla sua liquidazione sulla massa con il sistema dei prelevamenti o con altro equivalente. Essendo l'imputazione il modo normale di regolamento dei debiti dipendenti dalla comunione, a tanto deve provvedere il giudice in modo autonomo, salvo il divieto previsto dall'art. 1113, comma 4, c.c. (Cass. n. 27086/2021). La corte di merito, invece, nel pretendere la prova di una utilizzazione diretta del denaro esistente sul conto compreso nell’eredità, ha posto l’intera spesa a carico del coerede che 7 di 10 l’aveva sostenuta. Il peso, invece, doveva far carico a tutti in proporzione della quota di ciascuno. Le controricorrenti eccepiscono che solo in sede di appello il ricorrente avrebbe argomentato in modo più approfondito, qualificando giuridicamente tali spese alla stregua di “pesi o oneri”, «con un inquadramento giuridico della fattispecie mai effettuato nel corso del giudizio di primo grado, ciò che costituisce certamente un illegittimo ampliamento del thema decidendum». L’eccezione, ripresa dalle controricorrenti nella memoria, si condanna da sé, trattandosi, appunto, di qualificazione giuridica di fatti compiutamente dedotti nel giudizio di primo grado, che i giudici di merito avrebbero potuto e dovuto operare autonomamente già sulla base del solo petitum della comparsa di risposta, trascritto nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza (il che rende giustizia anche dell’eccezione di inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza ventilata dalle controricorrenti). La sentenza va pertanto cassata e il giudice di rinvio dovrà commisurare il diritto dei coeredi sul saldo del conto corrente, al netto delle spese sostenute dal coerede per le spese funerarie e di quelle per l’accatastamento della casa comune. 3. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo motivo. 4. - Il terzo e il quarto motivo, da esaminare congiuntamente, sono fondati seppure in misura più circoscritta rispetto a quando pretende il ricorrente. Il comproprietario, il quale abbia il godimento di uno dei beni comuni senza un titolo giustificativo, deve corrispondere agli altri, quale ristoro per la privazione dell’utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili (Cass. n. 8 di 10 7716/1990; n. 7881/2011; n. 17876/2019). Risulta chiaramente dalla giurisprudenza di questa Corte che l’obbligo dei vari partecipanti alla comunione di non esercitare il godimento diretto della cosa comune, che di norma compete a ciascun partecipante ai sensi dell’art. 1102 c.c., sorge solo se ed in quanto venga deliberato, in sede di amministrazione della cosa comune, di procedere alla sua utilizzazione con la forma del godimento indiretto. In difetto di una siffatta delibera, ove l’immobile venga usato di fatto da uno soltanto dei comproprietari, con il consenso espresso o tacito e comunque senza l’opposizione degli altri aventi diritto, non può in ciò configurarsi un impedimento a che gli altri partecipanti possano usare della cosa comune secondo il loro diritto, in modo da concretare una violazione dei limiti che sono stabiliti dall’art. 1102 c.c. all’uso della cosa comune da parte dei vari partecipanti (Cass. n. 2902/1974; n. 4131/2001; n. 22435/2011). In questo ordine di idee è stato precisato che il semplice godimento esclusivo da parte del singolo comunista non può provocare un danno ingiusto nei confronti di coloro che hanno mostrato acquiescenza all’altrui uso esclusivo, quando non risulti provato che i beneficiari del godimento esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. n. 13036/1991; n. 24647/2010; n. 2423/2015; n. 1738/2022). Il principio, appunto, implica l’acquiescenza all’altrui uso e questa non sussiste più, per la contraddizione che non lo consente, nel momento in cui il comproprietario abbia chiesto il pagamento di una indennità per l’altrui uso esclusivo della cosa comune. Le tesi del ricorrente, secondo cui la richiesta stragiudiziale con la quale il comunista chieda il pagamento di una indennità per l’uso della cosa, esercitato da altro 9 di 10 compartecipe, non equivarrebbe a manifestazione di dissenso verso siffatto uso, costituisce petizione di principio. A partire da questo momento, pure in assenza di precedenti istanze rivolte contro il possessore esclusivo, costui è tenuto nei confronti degli altri per l’equivalente pro quota dei frutti civili. È principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte che i frutti civili, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell’immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono, solo in mancanza di altri più idonei parametri, essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l’immobile (Cass. n. 7716/1990; n. 7881/2011; n. 17876/2019). La decisione impugnata non è in linea con tali principi, i quali imponevano di stabilire la decorrenza dell’obbligo non in via automatica dall’apertura della successione, ma dalla data della richiesta di pagamento dell’indennità, la cui esistenza, menzionata a pagina undici della decisione impugnata, è ammessa dal medesimo ricorrente. 5. Il quinto motivo è assorbito. La sentenza deve essere pertanto cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Torino, che provvederà a nuovo esame in base ai principi sopra indicati e liquiderà le spese del presente giudizio di legittimità
P.Q.M.
accoglie il primo motivo e, nei limiti di cui in motivazione, il terzo e il quarto;
dichiara assorbiti il secondo ed il quinto;
cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti;
rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Torino anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 3 maggio 2023. 10 di 10 IL giudice estensore Il Presidente IU TEDESCO PASQUALE D'ASCOLA