Cass. civ., sez. II, sentenza 18/10/2023, n. 28955
CASS
Sentenza 18 ottobre 2023

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Massime1

In tema di successione ereditaria, il coerede, che abbia pagato un debito ereditario in misura maggiore di quanto corrisponda alla propria quota o un debito trasmissibile del defunto sorgente in conseguenza della sua morte (quali le spese funerarie, quelle per l'apposizione dei sigilli o quelle per imposte di successione), non può vantare un diritto a una quota maggiore di quella spettantegli, ma, acquistando un mero diritto di credito nei confronti degli altri coeredi, può esperire l'azione di ripetizione, pur in pendenza dello stato di indivisione, o chiedere che ciascun coerede imputi alla propria quota la somma di cui è debitore verso il coerede, così da procedere, prima della divisione, al prelevamento, dalla massa comune, di quanto anticipato per il pagamento del debito, che viene, così, ripartito pro quota fra tutti i coeredi, lui compreso.

Commentario1

  • 1Uso esclusivo del bene comune da parte di un coerede
    Studiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 4 dicembre 2025

    La gestione dei beni caduti in successione rappresenta una delle questioni più complesse e potenzialmente conflittuali nel diritto ereditario. Una situazione particolarmente frequente è quella in cui uno dei coeredi utilizza in via esclusiva un bene facente parte della comunione ereditaria, tipicamente l'immobile che fu la casa familiare. Tale circostanza solleva un interrogativo fondamentale: quando gli altri coeredi, esclusi dal godimento del bene, hanno diritto a un ristoro economico? La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha delineato con precisione i presupposti e i limiti di tale diritto, ancorandolo ai principi che regolano la comunione ordinaria, con particolare …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 18/10/2023, n. 28955
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28955
Data del deposito : 18 ottobre 2023

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