Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 30/05/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2341/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2341 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a ARCONATE (MI) il 04/12/1959. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. RUGGERONE GIULIA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a EGITTO il Controparte_1 C.F._2
30/10/1971
RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente
1.pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in data 14 marzo 2006, in Trecate (NO), come risulta dall'estratto Controparte_2 dell'atto integrale di matrimonio registrato e tra-scritto al N. 7 P. I S.C. anno 2006 presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Trecate, ordinando all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Trecate di provve-dere alle annotazioni e trascrizioni tutte di legge, in relazione alla emananda sen-tenza, sul medesimo atto di matrimonio nonché sui registri dello Stato civile;
2.disporre che la moglie erda il cognome del marito. Parte_1
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MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20/12/2024 , rappresentava di aver Parte_1 contratto matrimonio con in Trecate data CP_1 Controparte_1
14.3.2006, trascritto al N. 7 P. I S.C. anno 2006 presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Trecate. Dall'unione tra le parti non nascevano figli. Con sentenza n.606 emessa in data 27.10.2022 , il Tribunale di Novara pronunciava la separazione dei coniugi. Chiedeva, quindi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art.3 L.898/70. Il ricorrente non avanzava alcuna domanda di contributo economico. All'udienza dell'8.5.2025, il Giudice, verificata la regolarità della notifica a parte resistente, ne dichiarava la contumacia e, ritenuta la causa matura per la decisione, ne ordinava la discussione orale.
* La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3. Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015). Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. 606/2022. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Pag. 2 Le spese devono essere integralmente compensate, tenuto conto della necessità della pronuncia in punto status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in Trecate data 14.3.2006, trascritto al N. anno Controparte_1 CP_3
2006 presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Trecate;
2. Dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
4. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 09/05/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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