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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/11/2024, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., termine ultimo deposito note del 20 settembre 2024, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 868/2021 R.G. lavoro
TRA
(c.f. ), in Pt_1 Parte_2 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Giovanna Sereno, dall'Avv. Nicola di Ronza e dall'Avv. Gianluca Tellone, e da questi elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n. 17, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(c.f. ), in qualità di eredi di C.F._2 Per_1
rapp.ti e difesi dall'Avv. e dall'Avv. Alfredo
[...] Controparte_1
Cascone e con questi elett.te domiciliati in Avella (AV), alla Pizza San
Romano n. 16, giusta mandato in atti;
RESISTENTI
E Contro
Banca D'Italia -Sezione di Tesoreria Prov.le dello Stato di Salerno (c.f.
), in persona del legale rapp.te p.t.; P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con distinti ricorsi proposti innanzi al Giudice della esecuzione di questo
Tribunale, già riuniti in quella sede, la parte in epigrafe ha proposto opposizione: 1) alla procedura esecutiva n. 61/2020, contestando a il diritto di procedere ad esecuzione nei confronti Persona_1 dell' 2) alla procedura esecutiva n. 62/2020 contestando l'iniziativa Pt_1
esecutiva assunta dal e conclusasi con l'assegnazione disposta dal Per_1
G.E. sino alla concorrenza complessiva della somma di €#4.894,06#. si è costituito.Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria Persona_1
Provinciale dello Stato di Salerno va dichiarata contumace (notifica del ricorso del 19.07.2022).
Conclusa la fase innanzi al Giudice della esecuzione (ordinanza dello
04.3.2021), il procedimento è stato riassunto innanzi a questo Giudice del lavoro per la valutazione nel merito. In questa sede, il processo è stato interrotto in data 06.11.2023 e, successivamente, riassunto il 14.12.2023, a seguito del decesso di parte opposta avvenuto in data Persona_1
01.09.2023.
La vicenda trae origine dalle sentenze del Tribunale di Avellino sezione lavoro n. 693/1999 e n. 421/2015.
Con la sentenza n. 693/1999, pacificamente costituente giudicato, il
Tribunale di Avellino ha riconosciuto il diritto di Persona_1 all'adeguamento pensionistico cat. FS n. 443913, ed alla ricostruzione per il superiore inquadramento (8° livello) a carico dell' Pt_1
Con la successiva sentenza n. 41/2015, anche questa pacificamente costituente giudicato, è stato quantificato l'importo dovuto dall' per Pt_1
effetto della ricostruzione disposta sentenza n. 693/99. L'
[...]
è stato condannato al pagamento della somma di CP_3
€#36.261,16# oltre interessi dalla maturazione (30.12.1999) al soddisfo, calcolando la differenza tra quanto spettante in virtù del superiore inquadramento riconosciuto e quanto effettivamente percepito negli anni
1994-2011, ed all'adeguamento della pensione del ricorrente alle
Pag. 2 di 9 retribuzioni spettanti all'VIII livello, nella misura di €#1.355,87# mensili con decorrenza 30.12.1993. in data 03.12.2019 ha notificato all' due distinti atti Persona_1 Pt_1
di precetto.
Con il primo atto di precetto, il ha intimato all'Ente previdenziale Per_1 il pagamento della somma di €#31.825,25#
(trenutunomilaottocentoventicunque,25), a titolo di “pagamento totale” e quindi saldo delle spettanze maturate in forza della citata Sentenza
421/2015.
Con il secondo atto di precetto, il ha intimato il pagamento della Per_1 somma di €#4.741,06# (quattromilasettecentoquarantuno,06) sostenendo che questa somma sarebbe stata indebitamente trattenuta dall' a far Pt_2
data da settembre 2018, evidentemente sul trattamento in atto.
Successivamente, in data 19.12.2019, il creditore procedente ha Per_1
notificato due atti di pignoramento presso il terzo Banca d'Italia, Sezione di
Tesoreria Provinciale dello Stato di Salerno, il primo sino a concorrenza della somma di €#31.825,25#, comprensiva dell'importo preteso oltre spese ed accessori, aumentata della metà ai sensi dell'art. 546 comma 1 c.p.c. e quindi per complessivi €#47.737,87#; il secondo sino alla concorrenza di
€#4.984,06#, somma comprensiva dell'importo del preteso credito oltre spese ed accessori, aumentata della metà ai sensi dell'art. 546 comma 1 e quindi per complessivi €#7.476,09#.
L'Istituto ha già corrisposto al la somma di €#32.330# Per_1
(trentaduemilatrecentotrenta) in data 31.01.2019, circostanza pacificamente ammessa anche nel corpo dell'atto di precetto notificato dal in Per_1
data 03.12.2019 per la somma di 31.825,25#, ove si afferma che il pagamento, comunque riconducibile alla esecuzione della Sentenza n.
421/2015 sarebbe stato parziale e generico.
Ancora, già con Ordinanza resa nel procedimento 61/2020, al quale era riunito il 62/2020, il Giudice della esecuzione ha rilevato l'esistenza di altro procedimento iscritto al n. 1091/2016 afferente azione esecutiva promossa
Pag. 3 di 9 dallo stesso sulla base sempre della Sentenza 421/2015, Persona_1 conclusasi con ordinanza di Assegnazione della somma (l'ordinanza è prodotta in atti) di €#32.461,48#, sulla scorta di atto di precetto e di pignoramento notificati rispettivamente il 14.6.2015 e 01.7.2016
Il Giudice della Esecuzione ha invece ritenuto di assegnare la somma di
€#4.894,06#, a suo dire indebitamente trattenuta dall' nell'ambito Pt_2
della procedura di recupero di un -preteso- indebito complessivo di
€#9.436,59# (novemilaquattrocentotrentasei,59).
Quanto ai motivi di opposizione, il fatto che la formula esecutiva apposta alla Sentenza n. 421/2015 sia stata rilasciata al procuratore antistatario e non già alla parte non inficia la validità del precetto, in quanto la finalità propria della formula esecutiva consiste “ …nell'assicurare al debitore la conoscenza, sia del titolo per il quale si procede, sia l'entità delle somme richieste. Nel caso in esame, questa finalità è stata pienamente assicurata, tanto è vero che il debitore ha potuto promuovere le relative opposizioni esecutive, con ciò ritenendosi anche raggiunto lo scopo al quale l'atto mirava, ex art. 156 c.p.c., comma 3” (Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 27-12-
2012, n. 23914).
Nel merito della pretesa, e quanto all'atto di precetto per la somma di
€#31.825,25# (trentunomilaottocentoventicunque,25), a titolo di
“pagamento totale” e quindi saldo delle spettanze maturate in forza della citata Sentenza 421/2015, l'opposizione è fondata.
Nell'atto di precetto intima il pagamento della somma di Persona_1
€#31.825,25# valorizzando unicamente la statuizione, contenuta nella
Sentenza 421/2015, di condanna dell' resistente al pagamento a suo Pt_2 favore della somma di €#36.216,16#.
Nel precetto si dà atto di un pagamento parziale, ottenuto già in data
31.01.2012, di €#32.330#.
Come già rilevato, il ha già ottenuto l'assegnazione della ulteriore Per_1
somma di €#32.461,48# (trentaduemilaquattrocentosessantuno,48) all'esito della procedura esecutiva iscritta al n. 1091/2016, promossa sulla base
Pag. 4 di 9 sempre della Sentenza 421/2015, e conclusasi con ordinanza di assegnazione (l'ordinanza è prodotta in atti). La somma è pacificamente riconducibile sempre al credito derivante dalla condanna dell' Pt_2
resistente al pagamento della somma di €#36.216,16#.
La circostanza, oltre che comprovata documentalmente, è pacifica, né viene offerta alcuna giustificazione che potrebbe ricondurre quel pagamento a quote o parti differenti del credito.
Nel corpo della Sentenza 421/2015 il Giudice ha chiarito che il Per_1 agiva per ottenere l'adeguamento pensionistico indicato, sulla scorta di quanto statuito dalla precedente Sentenza 693/99 di questo Tribunale, e quindi il riconoscimento del diritto a percepire una pensione computata sul ricalcolo della prestazione computata col trattamento economico corrispondente all'inquadramento che gli era stato riconosciuto giudizialmente con altra pronuncia, con decorrenza dal 30.12.1993.
Il Giudice della Sentenza 421/2015, sulla scorta della consulenza tecnica espletata, quantifica in €#36.216,16# oltre interessi e rivalutazione “la differenza tra quanto spettante al ricorrente in virtù del superiore inquadramento e quanto percepito nell'arco degli anni da 01.1.1994 a
31.12.2011”..
La somma di €#32.330# versata da in data 31.01.2012 è motivata con il Pt_1 pagamento “per Sent. 693 99 L. 336 70 FS 443913 periodo 30.12.1993-30-
11-2011”.
Come detto, a ciò si aggiunge l'assegnazione della somma di €#32.461,48#
(trentaduemilaquattrocentosessantuno,48) all'esito della procedura esecutiva iscritta al n. 1091/2016.
Nell'atto di precetto notificato in data 03.12.2019 per la somma di
€#27.425,30# oltre interessi e spese, non compare la specifica giustificazione della pretesa, genericamente riferita all'esatto adempimento della Sentenza 421/15, e non vengono specificate le modalità di calcolo;
non viene specificato se la somma di €#27.425,30# era rivendicata a titolo di
Pag. 5 di 9 sorte capitale o di interessi, assumendo solo che quello del 31.01.2012 sarebbe stato un pagamento parziale e generico.
Nella memoria di costituzione per l'udienza del 28.01.2022 compare un prospetto di calcolo, nel quale il capitale iniziale di €#36.216,16# è incrementato anno per anno e fino al 30.11.2021, allorchè maturerebbero interessi e rivalutazione per €#60.589,64#.
Dalla semplice visione del prospetto emerge come non siano stati considerati i pagamenti medio tempore intervenuti, ossia €#32.330# versati da in data 31.01.2012 (pagamento “per Sent. 693/99 L. 336 70 FS Pt_1
443913 periodo 30.12.1993-30-11-201)” e l'assegnazione della somma di
€#32.461,48# (trentaduemilaquattrocentosessantuno,48) all'esito della procedura esecutiva iscritta al n. 1091/2016.
Considerando gli ordinari criteri di imputazione dei pagamenti, risulta quindi di un pagamento, ad oggi già intervenuto, di complessivi
€#64.791,48# in due momenti successivi, a fronte di una sorta capitale di
€#36.216,16#.
Il pagamento di €#32.330# del 31.01.2012 certamente non è satisfattivo del credito riconosciuti in sentenza 421/2015, superiore anche solo nella quota capitale alla quale andavano aggiunti interessi e rivalutazione a decorrere dal 30.12.1999, ma vale ad abbattere la complessiva pretesa creditoria maturata fino a quel momento, e che deve essere ridotta di conseguenza. Ciò incide, evidentemente, sul calcolo degli interessi, che non possono essere quelli di cui alla memoria di costituzione per l'udienza del 28.01.2022.
Ancora, rispetto al credito residuo dopo il pagamento parziale del
31.01.2012 è intervenuto, come detto, anche l'assegnazione della ulteriore somma di €#32.461,48# (trentaduemilaquattrocentosessantuno,48) all'esito della procedura esecutiva iscritta al n. 1091/2016, e non vi è motivo, perché nulla viene dedotto in contrario, per dubitare che tale assegnazione, anche detratti i compensi legali del relativo precetto, sia stata definitivamente satisfattiva del credito maturato in forza della statuizione di condanna già riportata e di cui alla citata sentenza 421/15.
Pag. 6 di 9 A riprova di ciò, nella memoria di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale per l'udienza del 28.01.2022, la richiesta di €#31.825,25# di cui all'atto di precetto viene giustificata come “differenza tfr” (pag. 4 primo capoverso), con il che la stessa parte opposta ammette che tale somma è estranea alla ragione giustificativa del precetto, come già detto limitato alla pretesa di €#36.216,16# a titolo di adeguamento del trattamento pensionistico e di differenza tra quanto erogato e quanto riconosciuto nel periodo da 01.1.1994 a 31.12.2011, oltre ad interessi e rivalutazione (pag. 4
Sent. 421/15).
Tutto ciò, anche a voler considerare che l' con missiva del 25 giugno Pt_1
2018, ha ritenuto il pagamento del 16.11.2011 eccessivo, ed ha rivendicato il diritto alla restituzione della somma di €#9.436,59#, trattenute mensilmente sul trattamento pensionistico in essere a favore del . Per_1
Ai fini che qui rilevano, il ha ottenuto le somme rivendicate, e la Per_1 questione dell'indebito appare irrilevante ai fini della valutazione del diritto a procedere in via esecutiva sulla base del titolo e per come nell'atto di precetto.
Quanto alla procedura esecutiva n. 62/2020, l'opponente contesta l'esistenza del titolo esecutivo per un credito certo, liquido ed esigibile, idoneo all'esecuzione forzata.
L'eccezione è fondata.
Il titolo posto a fondamento dell'atto di precetto per €#4.984,06#, di cui
€#4.741,06# quale sorte capitale, è individuato sempre nella Sentenza
421/15, che ha stabilito il diritto del ad un trattamento Per_1 pensionistico mensile di €#1.355,87#.
Su tale trattamento l' ha operato trattenute mensili, al fine di recuperare Pt_1 un indebito €#9.436,59#, che sarebbe maturato allorchè, nell'anno 2011, al
è stato effettuato il pagamento di €#32.330#. In questi termini, la Per_1
missiva del 25.6.2018. Pt_1
L'ammontare del trattamento pensionistico, come individuato giudizialmente, non è in discussione, ed il credito vantato dal con Per_1
Pag. 7 di 9 il precetto non deriva dal mancato rispetto della statuizione di cui alla
Sentenza 421/2105, ma dalla iniziativa dell' che, a fronte di un Pt_1
indebito, o ritenuto tale, ha agito con trattenute mensili.
Le opposizioni proposte originariamente con i ricorsi iscritti ai numeri
61/2020 e 62/2020 REG ESEC, successivamente riuniti e, quindi riassunti nella presente fase di merito, vanno quindi accolti, e va accertato e dichiarato che non aveva diritto a procedere ad Persona_1
esecuzione forzata nei confronti di in forza dei due distinti atti di Pt_1
precetto notificati in data 03.12.2019.
e quindi gli eredi costituiti, vanno altresì condannati alla Persona_1
restituzione ad di quanto loro assegnato a titolo di sorte capitale ed a Pt_1
titolo di compenso, spese ed accessori assegnati nella Ordinanza del Giudice della esecuzione in data 04.3.2021.
A quanto statuito, segue il rigetto della domanda riconvenzionale proposta da e finalizzata a conseguire un risarcimento del danno Persona_1 derivante dalla condotta dell' anche nella parte in cui si prospetta una Pt_1 pretesa posizione dominante dell'istituto.
e vanno condannati in solido al Controparte_1 Controparte_2
pagamento delle spese di lite a favore di che, in base ai criteri D.M. Pt_1
147/2022, sono liquidate nella somma di €#4.201#
(quattromiladuecentouno) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 868/2021 vertente tra nei confronti di Pt_1
e e Banca Persona_1 Controparte_1 Controparte_2
d'Italia – Sezione di Tesoreria Prov.le dello Stato di Salerno, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, e per i motivi di cui in parte motiva, accerta e dichiara che e quindi gli eredi Persona_1 CP_1
e , non hanno diritto di procedere ad
[...] Controparte_2
Pag. 8 di 9 esecuzione forzata nei confronti di sulla base degli atti di precetto Pt_1
oggetto di opposizione;
2) Condanna e alla restituzione a Controparte_1 Controparte_2
favore di delle somme corrisposte da Banca D'Italia – Sezione di Pt_1
Tesoreria Prov.le dello Stato di Salerno, in virtù dell'ordinanza del G.E. dello 04.03.2021;
3) Rigetta la domanda riconvenzionale avanzate da parti opposte;
4) Condanna e al pagamento a Controparte_1 Controparte_2 favore di delle spese di lite che liquida nella somma di €#4.201# Pt_1
(quattromiladuecentouno) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Avellino, 12 novembre 2024
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., termine ultimo deposito note del 20 settembre 2024, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 868/2021 R.G. lavoro
TRA
(c.f. ), in Pt_1 Parte_2 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Giovanna Sereno, dall'Avv. Nicola di Ronza e dall'Avv. Gianluca Tellone, e da questi elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n. 17, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(c.f. ), in qualità di eredi di C.F._2 Per_1
rapp.ti e difesi dall'Avv. e dall'Avv. Alfredo
[...] Controparte_1
Cascone e con questi elett.te domiciliati in Avella (AV), alla Pizza San
Romano n. 16, giusta mandato in atti;
RESISTENTI
E Contro
Banca D'Italia -Sezione di Tesoreria Prov.le dello Stato di Salerno (c.f.
), in persona del legale rapp.te p.t.; P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con distinti ricorsi proposti innanzi al Giudice della esecuzione di questo
Tribunale, già riuniti in quella sede, la parte in epigrafe ha proposto opposizione: 1) alla procedura esecutiva n. 61/2020, contestando a il diritto di procedere ad esecuzione nei confronti Persona_1 dell' 2) alla procedura esecutiva n. 62/2020 contestando l'iniziativa Pt_1
esecutiva assunta dal e conclusasi con l'assegnazione disposta dal Per_1
G.E. sino alla concorrenza complessiva della somma di €#4.894,06#. si è costituito.Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria Persona_1
Provinciale dello Stato di Salerno va dichiarata contumace (notifica del ricorso del 19.07.2022).
Conclusa la fase innanzi al Giudice della esecuzione (ordinanza dello
04.3.2021), il procedimento è stato riassunto innanzi a questo Giudice del lavoro per la valutazione nel merito. In questa sede, il processo è stato interrotto in data 06.11.2023 e, successivamente, riassunto il 14.12.2023, a seguito del decesso di parte opposta avvenuto in data Persona_1
01.09.2023.
La vicenda trae origine dalle sentenze del Tribunale di Avellino sezione lavoro n. 693/1999 e n. 421/2015.
Con la sentenza n. 693/1999, pacificamente costituente giudicato, il
Tribunale di Avellino ha riconosciuto il diritto di Persona_1 all'adeguamento pensionistico cat. FS n. 443913, ed alla ricostruzione per il superiore inquadramento (8° livello) a carico dell' Pt_1
Con la successiva sentenza n. 41/2015, anche questa pacificamente costituente giudicato, è stato quantificato l'importo dovuto dall' per Pt_1
effetto della ricostruzione disposta sentenza n. 693/99. L'
[...]
è stato condannato al pagamento della somma di CP_3
€#36.261,16# oltre interessi dalla maturazione (30.12.1999) al soddisfo, calcolando la differenza tra quanto spettante in virtù del superiore inquadramento riconosciuto e quanto effettivamente percepito negli anni
1994-2011, ed all'adeguamento della pensione del ricorrente alle
Pag. 2 di 9 retribuzioni spettanti all'VIII livello, nella misura di €#1.355,87# mensili con decorrenza 30.12.1993. in data 03.12.2019 ha notificato all' due distinti atti Persona_1 Pt_1
di precetto.
Con il primo atto di precetto, il ha intimato all'Ente previdenziale Per_1 il pagamento della somma di €#31.825,25#
(trenutunomilaottocentoventicunque,25), a titolo di “pagamento totale” e quindi saldo delle spettanze maturate in forza della citata Sentenza
421/2015.
Con il secondo atto di precetto, il ha intimato il pagamento della Per_1 somma di €#4.741,06# (quattromilasettecentoquarantuno,06) sostenendo che questa somma sarebbe stata indebitamente trattenuta dall' a far Pt_2
data da settembre 2018, evidentemente sul trattamento in atto.
Successivamente, in data 19.12.2019, il creditore procedente ha Per_1
notificato due atti di pignoramento presso il terzo Banca d'Italia, Sezione di
Tesoreria Provinciale dello Stato di Salerno, il primo sino a concorrenza della somma di €#31.825,25#, comprensiva dell'importo preteso oltre spese ed accessori, aumentata della metà ai sensi dell'art. 546 comma 1 c.p.c. e quindi per complessivi €#47.737,87#; il secondo sino alla concorrenza di
€#4.984,06#, somma comprensiva dell'importo del preteso credito oltre spese ed accessori, aumentata della metà ai sensi dell'art. 546 comma 1 e quindi per complessivi €#7.476,09#.
L'Istituto ha già corrisposto al la somma di €#32.330# Per_1
(trentaduemilatrecentotrenta) in data 31.01.2019, circostanza pacificamente ammessa anche nel corpo dell'atto di precetto notificato dal in Per_1
data 03.12.2019 per la somma di 31.825,25#, ove si afferma che il pagamento, comunque riconducibile alla esecuzione della Sentenza n.
421/2015 sarebbe stato parziale e generico.
Ancora, già con Ordinanza resa nel procedimento 61/2020, al quale era riunito il 62/2020, il Giudice della esecuzione ha rilevato l'esistenza di altro procedimento iscritto al n. 1091/2016 afferente azione esecutiva promossa
Pag. 3 di 9 dallo stesso sulla base sempre della Sentenza 421/2015, Persona_1 conclusasi con ordinanza di Assegnazione della somma (l'ordinanza è prodotta in atti) di €#32.461,48#, sulla scorta di atto di precetto e di pignoramento notificati rispettivamente il 14.6.2015 e 01.7.2016
Il Giudice della Esecuzione ha invece ritenuto di assegnare la somma di
€#4.894,06#, a suo dire indebitamente trattenuta dall' nell'ambito Pt_2
della procedura di recupero di un -preteso- indebito complessivo di
€#9.436,59# (novemilaquattrocentotrentasei,59).
Quanto ai motivi di opposizione, il fatto che la formula esecutiva apposta alla Sentenza n. 421/2015 sia stata rilasciata al procuratore antistatario e non già alla parte non inficia la validità del precetto, in quanto la finalità propria della formula esecutiva consiste “ …nell'assicurare al debitore la conoscenza, sia del titolo per il quale si procede, sia l'entità delle somme richieste. Nel caso in esame, questa finalità è stata pienamente assicurata, tanto è vero che il debitore ha potuto promuovere le relative opposizioni esecutive, con ciò ritenendosi anche raggiunto lo scopo al quale l'atto mirava, ex art. 156 c.p.c., comma 3” (Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 27-12-
2012, n. 23914).
Nel merito della pretesa, e quanto all'atto di precetto per la somma di
€#31.825,25# (trentunomilaottocentoventicunque,25), a titolo di
“pagamento totale” e quindi saldo delle spettanze maturate in forza della citata Sentenza 421/2015, l'opposizione è fondata.
Nell'atto di precetto intima il pagamento della somma di Persona_1
€#31.825,25# valorizzando unicamente la statuizione, contenuta nella
Sentenza 421/2015, di condanna dell' resistente al pagamento a suo Pt_2 favore della somma di €#36.216,16#.
Nel precetto si dà atto di un pagamento parziale, ottenuto già in data
31.01.2012, di €#32.330#.
Come già rilevato, il ha già ottenuto l'assegnazione della ulteriore Per_1
somma di €#32.461,48# (trentaduemilaquattrocentosessantuno,48) all'esito della procedura esecutiva iscritta al n. 1091/2016, promossa sulla base
Pag. 4 di 9 sempre della Sentenza 421/2015, e conclusasi con ordinanza di assegnazione (l'ordinanza è prodotta in atti). La somma è pacificamente riconducibile sempre al credito derivante dalla condanna dell' Pt_2
resistente al pagamento della somma di €#36.216,16#.
La circostanza, oltre che comprovata documentalmente, è pacifica, né viene offerta alcuna giustificazione che potrebbe ricondurre quel pagamento a quote o parti differenti del credito.
Nel corpo della Sentenza 421/2015 il Giudice ha chiarito che il Per_1 agiva per ottenere l'adeguamento pensionistico indicato, sulla scorta di quanto statuito dalla precedente Sentenza 693/99 di questo Tribunale, e quindi il riconoscimento del diritto a percepire una pensione computata sul ricalcolo della prestazione computata col trattamento economico corrispondente all'inquadramento che gli era stato riconosciuto giudizialmente con altra pronuncia, con decorrenza dal 30.12.1993.
Il Giudice della Sentenza 421/2015, sulla scorta della consulenza tecnica espletata, quantifica in €#36.216,16# oltre interessi e rivalutazione “la differenza tra quanto spettante al ricorrente in virtù del superiore inquadramento e quanto percepito nell'arco degli anni da 01.1.1994 a
31.12.2011”..
La somma di €#32.330# versata da in data 31.01.2012 è motivata con il Pt_1 pagamento “per Sent. 693 99 L. 336 70 FS 443913 periodo 30.12.1993-30-
11-2011”.
Come detto, a ciò si aggiunge l'assegnazione della somma di €#32.461,48#
(trentaduemilaquattrocentosessantuno,48) all'esito della procedura esecutiva iscritta al n. 1091/2016.
Nell'atto di precetto notificato in data 03.12.2019 per la somma di
€#27.425,30# oltre interessi e spese, non compare la specifica giustificazione della pretesa, genericamente riferita all'esatto adempimento della Sentenza 421/15, e non vengono specificate le modalità di calcolo;
non viene specificato se la somma di €#27.425,30# era rivendicata a titolo di
Pag. 5 di 9 sorte capitale o di interessi, assumendo solo che quello del 31.01.2012 sarebbe stato un pagamento parziale e generico.
Nella memoria di costituzione per l'udienza del 28.01.2022 compare un prospetto di calcolo, nel quale il capitale iniziale di €#36.216,16# è incrementato anno per anno e fino al 30.11.2021, allorchè maturerebbero interessi e rivalutazione per €#60.589,64#.
Dalla semplice visione del prospetto emerge come non siano stati considerati i pagamenti medio tempore intervenuti, ossia €#32.330# versati da in data 31.01.2012 (pagamento “per Sent. 693/99 L. 336 70 FS Pt_1
443913 periodo 30.12.1993-30-11-201)” e l'assegnazione della somma di
€#32.461,48# (trentaduemilaquattrocentosessantuno,48) all'esito della procedura esecutiva iscritta al n. 1091/2016.
Considerando gli ordinari criteri di imputazione dei pagamenti, risulta quindi di un pagamento, ad oggi già intervenuto, di complessivi
€#64.791,48# in due momenti successivi, a fronte di una sorta capitale di
€#36.216,16#.
Il pagamento di €#32.330# del 31.01.2012 certamente non è satisfattivo del credito riconosciuti in sentenza 421/2015, superiore anche solo nella quota capitale alla quale andavano aggiunti interessi e rivalutazione a decorrere dal 30.12.1999, ma vale ad abbattere la complessiva pretesa creditoria maturata fino a quel momento, e che deve essere ridotta di conseguenza. Ciò incide, evidentemente, sul calcolo degli interessi, che non possono essere quelli di cui alla memoria di costituzione per l'udienza del 28.01.2022.
Ancora, rispetto al credito residuo dopo il pagamento parziale del
31.01.2012 è intervenuto, come detto, anche l'assegnazione della ulteriore somma di €#32.461,48# (trentaduemilaquattrocentosessantuno,48) all'esito della procedura esecutiva iscritta al n. 1091/2016, e non vi è motivo, perché nulla viene dedotto in contrario, per dubitare che tale assegnazione, anche detratti i compensi legali del relativo precetto, sia stata definitivamente satisfattiva del credito maturato in forza della statuizione di condanna già riportata e di cui alla citata sentenza 421/15.
Pag. 6 di 9 A riprova di ciò, nella memoria di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale per l'udienza del 28.01.2022, la richiesta di €#31.825,25# di cui all'atto di precetto viene giustificata come “differenza tfr” (pag. 4 primo capoverso), con il che la stessa parte opposta ammette che tale somma è estranea alla ragione giustificativa del precetto, come già detto limitato alla pretesa di €#36.216,16# a titolo di adeguamento del trattamento pensionistico e di differenza tra quanto erogato e quanto riconosciuto nel periodo da 01.1.1994 a 31.12.2011, oltre ad interessi e rivalutazione (pag. 4
Sent. 421/15).
Tutto ciò, anche a voler considerare che l' con missiva del 25 giugno Pt_1
2018, ha ritenuto il pagamento del 16.11.2011 eccessivo, ed ha rivendicato il diritto alla restituzione della somma di €#9.436,59#, trattenute mensilmente sul trattamento pensionistico in essere a favore del . Per_1
Ai fini che qui rilevano, il ha ottenuto le somme rivendicate, e la Per_1 questione dell'indebito appare irrilevante ai fini della valutazione del diritto a procedere in via esecutiva sulla base del titolo e per come nell'atto di precetto.
Quanto alla procedura esecutiva n. 62/2020, l'opponente contesta l'esistenza del titolo esecutivo per un credito certo, liquido ed esigibile, idoneo all'esecuzione forzata.
L'eccezione è fondata.
Il titolo posto a fondamento dell'atto di precetto per €#4.984,06#, di cui
€#4.741,06# quale sorte capitale, è individuato sempre nella Sentenza
421/15, che ha stabilito il diritto del ad un trattamento Per_1 pensionistico mensile di €#1.355,87#.
Su tale trattamento l' ha operato trattenute mensili, al fine di recuperare Pt_1 un indebito €#9.436,59#, che sarebbe maturato allorchè, nell'anno 2011, al
è stato effettuato il pagamento di €#32.330#. In questi termini, la Per_1
missiva del 25.6.2018. Pt_1
L'ammontare del trattamento pensionistico, come individuato giudizialmente, non è in discussione, ed il credito vantato dal con Per_1
Pag. 7 di 9 il precetto non deriva dal mancato rispetto della statuizione di cui alla
Sentenza 421/2105, ma dalla iniziativa dell' che, a fronte di un Pt_1
indebito, o ritenuto tale, ha agito con trattenute mensili.
Le opposizioni proposte originariamente con i ricorsi iscritti ai numeri
61/2020 e 62/2020 REG ESEC, successivamente riuniti e, quindi riassunti nella presente fase di merito, vanno quindi accolti, e va accertato e dichiarato che non aveva diritto a procedere ad Persona_1
esecuzione forzata nei confronti di in forza dei due distinti atti di Pt_1
precetto notificati in data 03.12.2019.
e quindi gli eredi costituiti, vanno altresì condannati alla Persona_1
restituzione ad di quanto loro assegnato a titolo di sorte capitale ed a Pt_1
titolo di compenso, spese ed accessori assegnati nella Ordinanza del Giudice della esecuzione in data 04.3.2021.
A quanto statuito, segue il rigetto della domanda riconvenzionale proposta da e finalizzata a conseguire un risarcimento del danno Persona_1 derivante dalla condotta dell' anche nella parte in cui si prospetta una Pt_1 pretesa posizione dominante dell'istituto.
e vanno condannati in solido al Controparte_1 Controparte_2
pagamento delle spese di lite a favore di che, in base ai criteri D.M. Pt_1
147/2022, sono liquidate nella somma di €#4.201#
(quattromiladuecentouno) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 868/2021 vertente tra nei confronti di Pt_1
e e Banca Persona_1 Controparte_1 Controparte_2
d'Italia – Sezione di Tesoreria Prov.le dello Stato di Salerno, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, e per i motivi di cui in parte motiva, accerta e dichiara che e quindi gli eredi Persona_1 CP_1
e , non hanno diritto di procedere ad
[...] Controparte_2
Pag. 8 di 9 esecuzione forzata nei confronti di sulla base degli atti di precetto Pt_1
oggetto di opposizione;
2) Condanna e alla restituzione a Controparte_1 Controparte_2
favore di delle somme corrisposte da Banca D'Italia – Sezione di Pt_1
Tesoreria Prov.le dello Stato di Salerno, in virtù dell'ordinanza del G.E. dello 04.03.2021;
3) Rigetta la domanda riconvenzionale avanzate da parti opposte;
4) Condanna e al pagamento a Controparte_1 Controparte_2 favore di delle spese di lite che liquida nella somma di €#4.201# Pt_1
(quattromiladuecentouno) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Avellino, 12 novembre 2024
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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