TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/03/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
n. 172/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 172/2024 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Mogentale Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. Tomasello CP_1
resistente
pagina 1 di 6 Premesso che: CP_
- la ricorrente, cittadina nigeriana, in data 23/03/2022 ha presentato all' una domanda di Assegno Unico Universale ex d.lgs. n. 230/2021 per i propri figli minori e Per_1
ottenendo il riconoscimento del beneficio economico;
Per_2
- dopo la nascita del terzo figlio minore ella ha integrato la domanda nel Persona_3
giugno 2022;
- al momento della presentazione della domanda per i primi due figli, la ricorrente era titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato ex artt. 5 e 5bis d. lgs. n.
286/1998 ed ex art. 36 DPR n. 394/1999;
- dal 29/04/2022, invece, avendo ella perso il lavoro, ella risulta titolare di un permesso per attesa occupazione ex art. 22, co. 11 d. lgs. n. 286/1998 ed ex art. 37, co. 5, DPR n.
394/1999;
- ritenendo che alla luce del mutamento del titolo di soggiorno fosse venuto meno un presupposto per la permanenza del diritto a percepire il beneficio dell'assegno unico, in data 06/11/2023 l' ha notificato alla ricorrente un avviso di “accertamento di somme CP_1 indebitamente percepite su prestazione Assegno Unico e Universale per i figli a carico” relativo al periodo dal 01/05/2022 al 31/07/2023, affermando che “è stato corrisposto indebitamente l'assegno (…), non spettante per la perdita dei requisiti di legge”;
- l'ammontare complessivo dell'indebito ammonterebbe ad euro 10.158,70 (doc. 4 ricorrente);
- con ricorso ex art. 28 d. lgs. n. 150/2011 ed art. 281 decies c.p.c. la ricorrente domanda
CP_ che sia accertata la discriminazione diretta individuale realizzata dall' con la propria condotta, e chiede che per l'effetto sia ordinato all' di rimuovere gli effetti derivanti CP_1
dalla suddetta discriminazione diretta individuale attraverso:
1. l'accertamento in suo favore del diritto alla corresponsione dell'AUU dall'1.5.2022 fino alla persistenza dei relativi requisiti;
2. l'accertamento della insussistenza dell'indebito di € 10.158,70, di cui l' ha CP_1
chiesto la ripetizione con lettera del 18.10.2023;
3. la condanna dell' al pagamento in suo favore dell'AUU maturato e non erogato CP_1
da agosto 2023, con interessi e rivalutazione monetaria;
4. la condanna dell' al risarcimento dei danni dovuti al ritardo nell'erogazione delle CP_1
pagina 2 di 6 somme dovute, da quantificarsi anche in via equitativa. Con vittoria delle spese di lite;
- l domanda il rigetto della domanda in quanto infondata in diritto, e in subordine la CP_2
compensazione delle spese di lite;
rilevato che:
- sulla questione si è ormai consolidato, dopo il deposito del ricorso, un orientamento della giurisprudenza di merito che il giudice condivide;
- si richiama, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto ampiamente e chiaramente argomentata, la pronuncia resa ex multis dalla Corte d'Appello di Torino
(sentenza n. 316/2024) su questione del tutto sovrapponibile:
“L'ambito di applicazione della Dir 2011/98/CE è stabilito dall'art. 3 che si applica “a) omissis, b) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2022; e b) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale”.
Nell'emanare il D. Lgs. 4.3.2014, n. 40, il legislatore ha disciplinato il permesso unico di soggiorno nello Stato dell'Unione senza avvalersi in modo espresso della facoltà di introdurre deroghe alla direttiva e, sotto tale profilo, ha quindi mantenuto fermo il diritto alla parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale a favore dei lavoratori di paesi terzi che svolgano o abbiano svolto attività lavorativa almeno per sei mesi. Già la
Corte di Giustizia, nel rispondere a una sollecitazione della Corte costituzionale, aveva stabilito che “L'articolo 12, paragrafo 1, lett. e) della Dir 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13.11.2011, relativa alla procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi di cui all'art. 3, par. 1, lett. b e c, di tale direttiva dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità previsti da tale normativa”. In base alla decisione della CGUE, si ricava che l'ambito di applicazione dell'art. 12, par. 1 della Dir. 2011/98,
è determinato dal Regolamento 883/2004 e che esso trova applicazione sia nei riguardi
pagina 3 di 6 dei cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi, sia anche in favore di cittadini di Paesi terzi ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa, a quali “è consentito lavorare (…)”, secondo le norme del diritto dell'Unione
o nazionali” […]
“L'art. 2 della L. 1.4.2021, n. 46, stabilisce che, ai fini del riconoscimento dell'assegno unico e universale, “f) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
3) essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
4) essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale”.
La titolarità di permesso di soggiorno “per motivi di lavoro” non può essere intesa nel senso di titolarità dei soli permessi di lavoro perché, in tale accezione, essa si porrebbe in contrasto sia con la normativa euro-unitaria sopra richiamata, sia con le norme interne, lette e interpretate secondo il principio di primazia che caratterizza il diritto dell'Unione Europea.
Il legislatore, nel decreto attuativo della legge delega (D. Lgs. 21.12.2021, n. 230), nel delimitare, all'art. 3 co. 1 a), i cittadini extracomunitari destinatari del beneficio, ha abbandonato la dicitura “permesso per motivi di lavoro” scegliendo di utilizzare quella di “permesso unico di lavoro”. Si tratta di una locuzione che, per conformarsi alla
Costituzione e alla Direttiva 2011/98/UE, non può che voler fare riferimento ai titolari di permesso unico di lavoro indicati dalla Direttiva medesima e, quindi, ai titolari di un permesso che “consente di lavorare”, qual è il permesso in attesa di occupazione di cui è titolare la signora (cfr. doc. 2).
Attraverso l'operazione ermeneutica che si esplica nel concepire il “permesso unico di
pagina 4 di 6 lavoro” all'interno del sistema ordinamentale integrato che disciplina la materia si deve necessariamente giungere a ritenere che il “permesso per attesa occupazione” – al pari di permessi come quello di cui all'art. 22, co. 11 del TUI (interpolato dal D. Lgs. 40/2014
Cont in attuazione della Dir. 2011/98), pure esclusi dall'art. 5, comma 8.1. altro non sia che uno di quelli che rientrano nella categoria dei permessi che “consentono di lavorare”, in cui si sussume quella di “permesso unico di lavoro” in ragione di una necessitata coerenza di sistema e dell'interpretazione di tali norme, veicolata anche dalla giurisprudenza di legittimità.
Del resto, a essere esclusi dall'applicazione della Dir. 2011/98/CE sono solo i casi tassativamente elencati al comma 2 dell'art. 3 della Direttiva medesima (quali il permesso per protezione internazionale o quello per soggiornanti di lungo periodo), i quali sono disciplinati da altre direttive.
Nel superamento della questione sulla natura assistenziale o previdenziale, questa Corte territoriale ha già affermato che si tratta di prestazione di sostegno alla famiglia, erogata in base all'art. 3 del Regolamento 883/2004, espressamente richiamato dall'art. 12 della
Direttiva 2011/98”;
- tali principi possono essere applicati anche al caso di specie, con accertamento del diritto della ricorrente al beneficio in questione anche per il periodo in cui ella risulti titolare di un permesso di soggiorno per ricerca di occupazione, essendo tale titolo pienamente idoneo ad integrare il presupposto di cui alla lettera a) dell'art. 3 co. 1 d. lgs. n. 230/2021, in quanto consente al titolare di svolgere attività lavorativa sul territorio dello Stato ospitante per un periodo superiore a sei mesi (ed incontestata la sussistenza di ogni ulteriore requisito);
- la prestazione de qua, d'altra parte, senza dubbio mira al sostegno alla famiglia ed è erogata sulla base di requisiti predeterminati, pertanto rientra senz'altro nell'ambito del
Regolamento n. 883/04 in tema di coordinamento in materia di sicurezza sociale;
CP_
- la condotta dell' che anche in forza della Circolare n. 2951/2022 adottata sul punto si pone in senso difforme alle conclusioni di cui sopra, appare pertanto discriminatoria, in quanto volta a riconoscere un trattamento differenziato a parità di condizioni sulla base del fattore della nazionalità;
- stante l'accertamento della persistenza del diritto va quindi dichiarata l'insussistenza di pagina 5 di 6 alcun indebito, e l'Istituto va quindi condannato al pagamento, in favore della ricorrente, delle prestazioni già maturate a titolo di Assegno Unico e Universale e non ancora erogate a far data dal 1/08/2023, maggiorate degli interessi legali oltre a rivalutazione monetaria che appaiono, in assenza di specifiche allegazioni sul maggior danno, compensare adeguatamente ogni pregiudizio nel ritardo del pagamento;
- ogni ulteriore questione è assorbita;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come il dispositivo, considerato che la questione appare ormai affrontata e risolta in modo uniforme quantomeno in seno alla giurisprudenza di merito, il che avrebbe consentito all' di adeguarvisi seppur CP_2
successivamente alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- accerta la discriminazione nei confronti della ricorrente per ragioni di nazionalità;
- accerta il diritto della ricorrente alla corresponsione della prestazione oggetto di causa dal
1/05/2022 fino alla persistenza dei relativi requisiti;
- dichiara che nulla è dovuto dalla ricorrente a titolo di restituzione dell'indebito di cui alla
CP_ lettera dell' del 18 ottobre 2023;
- condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle prestazioni già maturate a CP_1
titolo di Assegno Unico e Universale e non ancora erogate a far data dal 1/08/2023, maggiorate degli interessi legali oltre a rivalutazione monetaria;
CP_
- condanna altresì l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 3500,00, oltre a spese generali, iva e cpa.
Vicenza, 11/03/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 172/2024 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Mogentale Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. Tomasello CP_1
resistente
pagina 1 di 6 Premesso che: CP_
- la ricorrente, cittadina nigeriana, in data 23/03/2022 ha presentato all' una domanda di Assegno Unico Universale ex d.lgs. n. 230/2021 per i propri figli minori e Per_1
ottenendo il riconoscimento del beneficio economico;
Per_2
- dopo la nascita del terzo figlio minore ella ha integrato la domanda nel Persona_3
giugno 2022;
- al momento della presentazione della domanda per i primi due figli, la ricorrente era titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato ex artt. 5 e 5bis d. lgs. n.
286/1998 ed ex art. 36 DPR n. 394/1999;
- dal 29/04/2022, invece, avendo ella perso il lavoro, ella risulta titolare di un permesso per attesa occupazione ex art. 22, co. 11 d. lgs. n. 286/1998 ed ex art. 37, co. 5, DPR n.
394/1999;
- ritenendo che alla luce del mutamento del titolo di soggiorno fosse venuto meno un presupposto per la permanenza del diritto a percepire il beneficio dell'assegno unico, in data 06/11/2023 l' ha notificato alla ricorrente un avviso di “accertamento di somme CP_1 indebitamente percepite su prestazione Assegno Unico e Universale per i figli a carico” relativo al periodo dal 01/05/2022 al 31/07/2023, affermando che “è stato corrisposto indebitamente l'assegno (…), non spettante per la perdita dei requisiti di legge”;
- l'ammontare complessivo dell'indebito ammonterebbe ad euro 10.158,70 (doc. 4 ricorrente);
- con ricorso ex art. 28 d. lgs. n. 150/2011 ed art. 281 decies c.p.c. la ricorrente domanda
CP_ che sia accertata la discriminazione diretta individuale realizzata dall' con la propria condotta, e chiede che per l'effetto sia ordinato all' di rimuovere gli effetti derivanti CP_1
dalla suddetta discriminazione diretta individuale attraverso:
1. l'accertamento in suo favore del diritto alla corresponsione dell'AUU dall'1.5.2022 fino alla persistenza dei relativi requisiti;
2. l'accertamento della insussistenza dell'indebito di € 10.158,70, di cui l' ha CP_1
chiesto la ripetizione con lettera del 18.10.2023;
3. la condanna dell' al pagamento in suo favore dell'AUU maturato e non erogato CP_1
da agosto 2023, con interessi e rivalutazione monetaria;
4. la condanna dell' al risarcimento dei danni dovuti al ritardo nell'erogazione delle CP_1
pagina 2 di 6 somme dovute, da quantificarsi anche in via equitativa. Con vittoria delle spese di lite;
- l domanda il rigetto della domanda in quanto infondata in diritto, e in subordine la CP_2
compensazione delle spese di lite;
rilevato che:
- sulla questione si è ormai consolidato, dopo il deposito del ricorso, un orientamento della giurisprudenza di merito che il giudice condivide;
- si richiama, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto ampiamente e chiaramente argomentata, la pronuncia resa ex multis dalla Corte d'Appello di Torino
(sentenza n. 316/2024) su questione del tutto sovrapponibile:
“L'ambito di applicazione della Dir 2011/98/CE è stabilito dall'art. 3 che si applica “a) omissis, b) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2022; e b) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale”.
Nell'emanare il D. Lgs. 4.3.2014, n. 40, il legislatore ha disciplinato il permesso unico di soggiorno nello Stato dell'Unione senza avvalersi in modo espresso della facoltà di introdurre deroghe alla direttiva e, sotto tale profilo, ha quindi mantenuto fermo il diritto alla parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale a favore dei lavoratori di paesi terzi che svolgano o abbiano svolto attività lavorativa almeno per sei mesi. Già la
Corte di Giustizia, nel rispondere a una sollecitazione della Corte costituzionale, aveva stabilito che “L'articolo 12, paragrafo 1, lett. e) della Dir 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13.11.2011, relativa alla procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi di cui all'art. 3, par. 1, lett. b e c, di tale direttiva dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità previsti da tale normativa”. In base alla decisione della CGUE, si ricava che l'ambito di applicazione dell'art. 12, par. 1 della Dir. 2011/98,
è determinato dal Regolamento 883/2004 e che esso trova applicazione sia nei riguardi
pagina 3 di 6 dei cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi, sia anche in favore di cittadini di Paesi terzi ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa, a quali “è consentito lavorare (…)”, secondo le norme del diritto dell'Unione
o nazionali” […]
“L'art. 2 della L. 1.4.2021, n. 46, stabilisce che, ai fini del riconoscimento dell'assegno unico e universale, “f) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
3) essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
4) essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale”.
La titolarità di permesso di soggiorno “per motivi di lavoro” non può essere intesa nel senso di titolarità dei soli permessi di lavoro perché, in tale accezione, essa si porrebbe in contrasto sia con la normativa euro-unitaria sopra richiamata, sia con le norme interne, lette e interpretate secondo il principio di primazia che caratterizza il diritto dell'Unione Europea.
Il legislatore, nel decreto attuativo della legge delega (D. Lgs. 21.12.2021, n. 230), nel delimitare, all'art. 3 co. 1 a), i cittadini extracomunitari destinatari del beneficio, ha abbandonato la dicitura “permesso per motivi di lavoro” scegliendo di utilizzare quella di “permesso unico di lavoro”. Si tratta di una locuzione che, per conformarsi alla
Costituzione e alla Direttiva 2011/98/UE, non può che voler fare riferimento ai titolari di permesso unico di lavoro indicati dalla Direttiva medesima e, quindi, ai titolari di un permesso che “consente di lavorare”, qual è il permesso in attesa di occupazione di cui è titolare la signora (cfr. doc. 2).
Attraverso l'operazione ermeneutica che si esplica nel concepire il “permesso unico di
pagina 4 di 6 lavoro” all'interno del sistema ordinamentale integrato che disciplina la materia si deve necessariamente giungere a ritenere che il “permesso per attesa occupazione” – al pari di permessi come quello di cui all'art. 22, co. 11 del TUI (interpolato dal D. Lgs. 40/2014
Cont in attuazione della Dir. 2011/98), pure esclusi dall'art. 5, comma 8.1. altro non sia che uno di quelli che rientrano nella categoria dei permessi che “consentono di lavorare”, in cui si sussume quella di “permesso unico di lavoro” in ragione di una necessitata coerenza di sistema e dell'interpretazione di tali norme, veicolata anche dalla giurisprudenza di legittimità.
Del resto, a essere esclusi dall'applicazione della Dir. 2011/98/CE sono solo i casi tassativamente elencati al comma 2 dell'art. 3 della Direttiva medesima (quali il permesso per protezione internazionale o quello per soggiornanti di lungo periodo), i quali sono disciplinati da altre direttive.
Nel superamento della questione sulla natura assistenziale o previdenziale, questa Corte territoriale ha già affermato che si tratta di prestazione di sostegno alla famiglia, erogata in base all'art. 3 del Regolamento 883/2004, espressamente richiamato dall'art. 12 della
Direttiva 2011/98”;
- tali principi possono essere applicati anche al caso di specie, con accertamento del diritto della ricorrente al beneficio in questione anche per il periodo in cui ella risulti titolare di un permesso di soggiorno per ricerca di occupazione, essendo tale titolo pienamente idoneo ad integrare il presupposto di cui alla lettera a) dell'art. 3 co. 1 d. lgs. n. 230/2021, in quanto consente al titolare di svolgere attività lavorativa sul territorio dello Stato ospitante per un periodo superiore a sei mesi (ed incontestata la sussistenza di ogni ulteriore requisito);
- la prestazione de qua, d'altra parte, senza dubbio mira al sostegno alla famiglia ed è erogata sulla base di requisiti predeterminati, pertanto rientra senz'altro nell'ambito del
Regolamento n. 883/04 in tema di coordinamento in materia di sicurezza sociale;
CP_
- la condotta dell' che anche in forza della Circolare n. 2951/2022 adottata sul punto si pone in senso difforme alle conclusioni di cui sopra, appare pertanto discriminatoria, in quanto volta a riconoscere un trattamento differenziato a parità di condizioni sulla base del fattore della nazionalità;
- stante l'accertamento della persistenza del diritto va quindi dichiarata l'insussistenza di pagina 5 di 6 alcun indebito, e l'Istituto va quindi condannato al pagamento, in favore della ricorrente, delle prestazioni già maturate a titolo di Assegno Unico e Universale e non ancora erogate a far data dal 1/08/2023, maggiorate degli interessi legali oltre a rivalutazione monetaria che appaiono, in assenza di specifiche allegazioni sul maggior danno, compensare adeguatamente ogni pregiudizio nel ritardo del pagamento;
- ogni ulteriore questione è assorbita;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come il dispositivo, considerato che la questione appare ormai affrontata e risolta in modo uniforme quantomeno in seno alla giurisprudenza di merito, il che avrebbe consentito all' di adeguarvisi seppur CP_2
successivamente alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- accerta la discriminazione nei confronti della ricorrente per ragioni di nazionalità;
- accerta il diritto della ricorrente alla corresponsione della prestazione oggetto di causa dal
1/05/2022 fino alla persistenza dei relativi requisiti;
- dichiara che nulla è dovuto dalla ricorrente a titolo di restituzione dell'indebito di cui alla
CP_ lettera dell' del 18 ottobre 2023;
- condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle prestazioni già maturate a CP_1
titolo di Assegno Unico e Universale e non ancora erogate a far data dal 1/08/2023, maggiorate degli interessi legali oltre a rivalutazione monetaria;
CP_
- condanna altresì l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 3500,00, oltre a spese generali, iva e cpa.
Vicenza, 11/03/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 6 di 6