Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 21/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
Composta dai seguenti magistrati:
CO GU Presidente LO SI AR UN I° referendario UI TA I° referendario relatore
S E N T E N Z A
Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 24156 del registro di Segreteria, promosso da:
Procura presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria della Corte dei conti, PEC: calabria.procura@corteconticert.it attore
nei confronti di LA ON, nata a [...] il [...], residente in Cutro alla via P.S. Laplace, n. 19, C.F. [...],
titolare dell’omonima azienda agricola, elettivamente domiciliata in Cutro alla via Perugia, n. 1, presso lo studio degli avv.ti RA S. D’Ettoris, C.F. [...], e IC Colacino, C.F. [...], dai quali è rappresentata e difesa come da procura in atti, pec:
gianfrancosalvatore.dettoris@avvocaticrotone.legalmail.it e Sentenza n. 13/2026 nicola.colacino@pec.it, fax 0962/773890 convenuta
- esaminati gli atti e i documenti di causa;
nella pubblica udienza del 12.11.2025, letta la relazione del magistrato relatore e uditi per la procura la dott.ssa Federica Pallone e per la parte convenuta l’avvocato Colacino IC.
FATTO
1. Con atto del 30 gennaio 2025 la procura regionale citava in giudizio la convenuta chiedendone la condanna al risarcimento del danno di euro 54.081,33 in favore di RC oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell’evento lesivo, agli interessi legali e alle spese di giustizia.
A sostegno della domanda riferiva di aver ricevuto in data 22 gennaio 2020 dalla Guardia di finanza, Gruppo di Crotone, una segnalazione specifica e concreta di danno erariale sull’indebita percezione di fondi europei da parte della signora LA ON per il tramite del soggetto pagatore RC (per la cui posizione veniva aperto un apposito fascicolo).
In particolare, la convenuta avrebbe usufruito indebitamente dei benefici previsti dal regime di sostegno al reddito degli agricoltori e degli allevatori a carico dei fondi FEAGA e FEARS, per un importo totale pari a complessivi euro 54.081,33 percepiti a seguito della presentazione delle “Domande” per le campagne 2010, 2011 e 2012 per il “sostegno diretto al reddito”
e con il pagamento degli aiuti disaccoppiati, ossia non rapportati al tipo ed alla produzione di coltura praticata, ma ai titoli e, dunque, ai terreni posseduti.
Dall’indagine è emerso che la richiedente non era in possesso di un titolo valido per alcuni terreni dichiarati nelle annualità 2010, 2011 e 2012, avendo attestato falsamente il possesso e prodotto falsi contratti di affitto di fondo rustico.
Infatti, risultavano inseriti nella domanda, tra gli altri, terreni siti in agro di Cutro, censiti al catasto al foglio di mappa 10, particelle 15, 18, 51 e al foglio di mappa 43 particella 50, per i quali la convenuta aveva prodotto, a giustificazione del loro possesso, un contratto di affitto sottoscritto in data 02.01.2010, con soggetti che a quella data risultavano deceduti.
In particolare, il contratto risultava sottoscritto tra gli altri dal signor RE ER (proprietario dei terreni di cui alle particelle 15, 18, 51), deceduto il 03.05.1991 e dal sig. Caporale OR (proprietario del terreno di cui alla particella 50)
deceduto il 08.04.1995; dunque entrambi i proprietari concedenti erano deceduti in epoca anteriore alla sottoscrizione del contratto di affitto.
Pertanto, le domande di pagamento relative agli anni 2010, 2011 e 2012 (domande nr. 00812252070/2010;
10810702463/2011 e 20809069519/2012) risulterebbero viziate da atti falsi e/o dichiarazioni mendaci, con relativa indebita percezione della somma di euro 54.081,33.
Per tali fatti veniva notificato l’invito a dedurre a cui seguivano le controdeduzioni, ritenute inidonee a superare i rilievi mossi.
In punto di diritto la procura richiamava la condotta dolosa della convenuta, quale titolare dell’omonima ditta individuale e beneficiaria dei contributi pubblici, avendo inserito consapevolmente terreni di cui non aveva disponibilità e inducendo in errore l’ARCEA, che ha così erogato contributi a cui la ditta non avrebbe avuto diritto, pari ad € 54.081,33.
Rispetto alle deduzioni la citazione evidenziava l’esistenza di un occultamento doloso – rappresentato dalla produzione di contratti di affitto falsi, disvelato delle indagini penali, a seguito del “nulla osta” concesso in data 17 dicembre 2019 dalla Procura della Repubblica di Crotone – e contestava la circostanza dell’effettiva conduzione dei terreni, essendo non provata e comunque irrilevante.
2. La convenuta si costituiva in giudizio con memoria del 23.10.2025 ed eccepiva in via preliminare l’intervenuta prescrizione, trattandosi di domande degli anni 2010-2012 a fronte di un invito a dedurre del 20.11.2024, tenuto conto anche del termine stabilito dall’art. 3 del Reg. CE n. 2988/1995.
Contestava altresì l’esistenza di un occultamento doloso, considerato che “il decesso – in data notevolmente anteriore alla stipulazione dei contratti sottostanti la concessione del beneficio
– di uno dei contraenti ben poteva essere scoperto al momento della presentazione della domanda, a seguito del più basilare dei controlli” (pag. 6-7 della memoria).
Nel merito la convenuta rappresentava di aver effettivamente condotto i terreni e, dunque, le somme percepite non sarebbero state distratte o utilizzate per fini estranei, ma destinate all’attività produttiva per la quale erano state erogate, sicché la concreta coltivazione dei terreni escluderebbe un indebito arricchimento e, conseguentemente, l’esistenza di un danno erariale.
Concludeva, dunque, per il rigetto della domanda.
3. All’udienza del 12 novembre 2025 il pubblico ministero eccepiva l’inammissibilità dell’eccezione di prescrizione per intervenuta decadenza ex art. 90 c.g.c. e, comunque, la sua infondatezza ricorrendo l’ipotesi di occultamento doloso. Nel merito contestava le argomentazioni difensive ed insisteva nell’accoglimento della domanda.
Per la convenuta l’avv. Colacino si riportava alla memoria depositata ed insisteva nell’accoglimento delle conclusioni rassegnate.
La causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
4. In via preliminare, occorre premettere che l’eccezione di prescrizione – a differenza di quanto rilevato dalla procura – è ammissibile, essendo stata formulata tempestivamente con la costituzione in giudizio avvenuta in data 23 ottobre 2025 a fronte dell’udienza del 12 novembre 2025 e, dunque, nel rispetto dei venti giorni per la costituzione disposti dall’art. 90 c.g.c.
Infatti, come noto, ai fini del conteggio dei termini per la costituzione, essendo determinati a giorni, trova applicazione il principio dies a quo non computatur in termino (disciplinato positivamente dall’art. 155, comma 1, c.p.c.), con l’effetto che si inizia a contare il termine di venti giorni a ritroso dalla data di udienza, senza che essa sia considerata; pertanto, il termine ultimo per il deposito della memoria di costituzione era il 23 ottobre 2025; data nella quale, appunto, la convenuta si è costituita (tempestivamente).
Ciò premesso, l’eccezione di prescrizione è infondata, poiché come evidenziato dalla procura contabile la conoscenza dei fatti segue la comunicazione della Guardia di Finanza, a seguito del disvelamento delle notizie nel giudizio penale, nel quale erano emerse circostanze relative al finanziamento non conosciute, né conoscibili attuando l’ordinaria diligenza, da parte dell’ente erogatore (soggetto danneggiato).
In particolare, viene contestato nell’atto introduttivo, e risulta dagli atti di causa, che la convenuta ha prodotto contratti di affitto falsi, circostanza che configura l’occultamento doloso, avendo di fatto, tramite la presentazione di tali documenti, precluso la conoscenza della realtà all’amministrazione erogatrice e, dunque, l’immediata scoperta del danno erariale, avvenuta solo a seguito del disvelamento delle indagini penali e la trasmissione della notizia di danno il 22 gennaio 2020 a seguito del “nulla osta” della Procura della Repubblica di Crotone, in data 17 dicembre 2019.
Rispetto a tale data, dunque, l’invito a dedurre, notificato il 20 novembre 2024 risulta tempestivo e idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione.
Quanto poi al richiamo del termine quadriennale stabilito dall’art. 3 del Reg. CE n. 2988/1995, si osserva che la norma contiene disposizioni “a tutela degli interessi finanziari della Comunità, dettando una disciplina uniforme e generalizzata, diretta agli Stati membri e riferita alle azioni di recupero di finanziamenti comunitari, indebitamente erogati da parte di Amministrazioni pubbliche nazionali e ai conseguenti trattamenti sanzionatori. Disciplina che nulla ha a che vedere con l'azione di risarcimento del danno erariale intestata alla Corte dei conti. Le misure e le sanzioni comunitarie hanno, infatti, finalità proprie, lasciando impregiudicata, sul piano dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile, la valutazione della condotta non solo dolosa, nell'ipotesi in cui si configurino frodi comunitarie, ma anche gravemente colposa quando l'illiceità della stessa provochi comunque un danno economico per la Comunità europea di competenza della Corte dei conti” (sez. prima giur. appello, sent.
n. 80/2025; cfr. anche sentenze n. 114/2025 e 170/2025).
5. Nel merito la domanda della procura regionale è fondata e deve essere accolta.
Dalla documentazione in atti risulta il contratto di affitto sottoscritto il 2.1.2010 (doc. 1, sub all. 128 alla notizia di danno)
e allegato dalla convenuta alla propria domanda di percezione di contributi pubblici, nel quale, tra le parti concedenti sottoscrittori, vi sono anche il sig. RE ER (relativamente ai terreni siti in agro di Cutro, censiti al catasto al foglio di mappa 10, particelle 15, 18, 51) deceduto in data 3.5.1991 e il sig. Caporale OR (per i terreni siti in agro di Cutro, censiti al foglio di mappa 43 particella 50) deceduto il 08.04.1995; ossia in entrambi i casi i proprietari concedenti risultano essere deceduti in epoca anteriore alla sottoscrizione del contratto di affitto prodotto a giustificazione dei contributi richiesti con le domande nr. 00812252070/2010; 10810702463/2011 e 20809069519/2012.
Il rilievo mosso dalla procura a sostegno della propria richiesta di risarcimento non trova argomenti di confutazione da parte della convenuta nella propria memoria, la quale limita le difese sulla circostanza di aver effettivamente coltivato i terreni riportati nelle domande uniche per gli anni in esame.
Sul punto si osserva che il rapporto de facto della percipiente con i terreni oggetto di agevolazione (anche in ordine all’effettivo utilizzo) non rileva in alcun modo laddove sia carente, a monte, il rapporto de iure con essi (ossia la titolarità) che costituisce il presupposto giuridico per poter ambire a richiedere agevolazioni.
Circostanza questa evidentemente ben nota alla convenuta la quale ha, per l’appunto, legittimato la propria domanda con la presentazione del contratto di affitto che si è rivelato contenere dati non rispondenti al vero.
Per le ragioni esposte si configurano gli elementi propri della responsabilità amministrativa posto che la condotta
(presentazione di domande non rispondenti al vero in ordine alla legittimità dei terreni) si è posta quale causa efficiente alla produzione del danno (illecita percezione di contributi pubblici);
condotta inequivocabilmente caratterizzata da dolo (essendo preordinata ad ottenere contributi non spettanti su un dato comunicato non reale).
Ne deriva, pertanto, l’integrale accoglimento della domanda.
6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio di responsabilità promosso dalla Procura Regionale per la Regione Calabria iscritto al n. 24156 del Registro di Segreteria:
- condanna ON LA al risarcimento del danno pari ad euro 54.081,33, in favore dell’Agenzia Regionale Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA); importo da maggiorarsi di rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT dal momento del verificarsi del danno alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché di interessi legali sulla somma rivalutata da tale data al soddisfo;
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- condanna ON LA al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Erario, che si quantificano come da nota a margine.
Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Relatore Il Presidente
UI TA CO GU
Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositata in segreteria il 21/01/2026 Il Funzionario responsabile Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente