TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/04/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 805/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il giudice monocratico del Tribunale di Nola, dott.ssa Rosa Napolitano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. R.G. 805/2024, vertente
TRA
” n. 36/2021, dichiarato dal Tribunale di Nola in data Parte_1
15/06/2021 – 16/06/2021, con sede in Volla (Na), alla via Palazziello snc, cod. fisc. e Partita IVA
, in persona dei curatori pro tempore avv. Angela Ambrosio P.IVA_1
(C.F.: ) con studio in San SE VE (NA) alla Via Vialonga n.9 e C.F._1 dott. (C.F.: ) con studio in Marigliano (NA) alla Via Libertà Parte_2 C.F._2
n.2, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Marino Turchi n. 34, presso lo studio dell'avv.
SE Simone (C.F. che lo rappresenta e difende, giusto provvedimento di C.F._3 autorizzazione e nomina del G.D., dott. Gennaro Beatrice, del 16/08/2023, con ammissione al gratuito patrocinio per insufficienza di fondi,
ATTORE
E
con sede legale in Volla (NA) alla Via Palazziello n. 40, Codice Fiscale e P.IVA Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: azione ex art. 67 Legge Fall.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo, in ossequio al disposto contenuto nel n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69. pagina 1 di 6 Con atto di citazione depositato in data 12/02/2024 il attore ha convenuto in giudizio la Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, innanzi al Tribunale di Nola Controparte_1 chiedendo: “a) Accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 67, comma 2, L.F. e di cui all'art.
69 bis L.F., revocare e, per l'effetto, dichiarare inefficace nei confronti del Parte_1
n. il pagamento di € 10.000,00 eseguito dalla società in bonis a favore
[...] Pt_3 della convenuta in data 30/01/2021, mediante incasso da parte di quest'ultima della cambiale indicata al capo 4 della parte assertiva del presente atto, e conseguentemente condannare la società CP_1
[...
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del Parte_1
n. della somma capitale di € 10.000,00 oltre interessi e rivalutazione
[...] Pt_3 decorrenti dalla data del pagamento all'effettivo soddisfo;
b) condannare, altresì, la convenuta
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'attore delle spese CP_1 ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge”.
A fondamento della promossa domanda il fallimento attore ha dedotto che: 1) la curatela, nel corso delle indagini svolte, ha appreso dell'esistenza, tra le altre, di una cambiale emessa dalla società Capital srl in favore di poi girata alla fallita in bonis dell'importo di € 10.000,00, scadenza Parte_4
30.01.2021, girata da in favore di 2) tale cambiale risulta Parte_1 CP_1 essere stata regolarmente pagata alla scadenza alla come rilevato dalla banca trattaria CP_1
Intesa Sanpaolo S.p.a.; 3) detto pagamento è intervenuto entro i sei mesi dalla dichiarazione di fallimento, dichiarato in data 16/6/2021 dal Tribunale di Nola;
4) la società era ben CP_1 consapevole dello stato d'insolvenza della perché l'amministratrice Parte_1 della società, sig.ra , nominata sin dalla data di costituzione del 26/11/2019 e cessata CP_2 dalla carica solo in data 18/6/2021, socia della convenuta fino al 16/9/2021, risulta aver ricoperto la carica di socia della fallita fino al 19.02.2021, di talché la sig.ra (e per Parte_1 CP_2 essa la che ha rappresentato fino al 18/6/21) non poteva non essere a conoscenza dello CP_1 stato di insolvenza della fallita.
Sulla scorta di tali presupposti ha concluso per l'accoglimento della domanda di revocatoria del pagamento di € 10.000,00 eseguito dalla società in bonis in favore della evidenziando la CP_1 sussistenza sia dei presupposti oggetti che dei presupposti soggettivi sottesi alla domanda di cui all'art. 67 comma 2 Legge Fall.
La società convenuta non si è costituita e la relativa contumacia è stata dichiarata con decreto ex art. 171 bis cpc depositato in data 04/04/2024 dal giudice dott.ssa Rosa Paduano.
All'udienza di comparizione, il G.I. si è riservato sulla richiesta di concessione dell'ordinanza ex art. 183 ter cpc formulata da parte attrice.
Sciolta la riserva, Il G.I., disattesa la richiesta di emissione dell'ordinanza ex art. 183 ter c.p.c., ha fissato l'udienza per la remissione della causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 189
c.p.c.
A tale udienza, insistendo il fallimento attore nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, il giudice dott.ssa Rosa Napolitano, preso atto del rituale deposito del foglio di precisazione delle conclusioni e delle comparse conclusionali di parte attrice, letto l'art. 281 quinquies c.p.c., ha riservato la decisione.
2. Va preliminarmente posto in rilievo come la decisione sull'azione revocatoria è demandata al
Tribunale in composizione monocratica: pur essendosi discusso, in passato, in ordine alla natura collegiale o monocratica delle cause di revocatoria fallimentare, la questione è stata chiusa da pagina 2 di 6 numerose pronunce della Suprema Corte di Cassazione che ha evidenziato come “l'azione revocatoria non figura tra le ipotesi di competenza collegiale, non essendo menzionata dall'art. 50 bis del codice di procedura civile .....le cause di revocazione ivi indicate, malgrado l'assonanza, sono riconducibili alle diverse ipotesi di cui all'art. 98, comma 4, l. fall” (Cass. 1334/2017; cfr. in tal senso anche Cass.
11647\07).
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
Giova sul punto evidenziare come, ai sensi dell'art. 67 comma 2 Legge Fall., “sono revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
La revocatoria fallimentare delineata dal secondo comma dell'art. 67 presuppone la verifica di due presupposti: 1) un presupposto oggettivo, rappresentato dall'effettuazione, entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, di pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, dal compimento di atti a titolo oneroso ovvero costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi;
2) un presupposto soggettivo, rappresentato dalla prova, da parte del curatore, che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore.
Quanto al presupposto oggettivo, rileva in sé il mero pagamento di debito liquido o esigibile o, comunque, il compimento di atti a titolo oneroso, senza che sia necessaria la prova dell'eventus damni, da ritenere in re ipsa e consistente nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal fallito, con la conseguenza che sul curatore grava soltanto l'onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'accipiens, mentre la circostanza “che il pagamento sia stato effettuato per soddisfare un credito assistito da privilegio generale non esclude tale possibile lesione, né fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che può verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che potrebbero insinuarsi anche successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria” (Cassazione civile,
Sez. I, sentenza n. 25571 del 17 dicembre 2010).
Quanto al presupposto soggettivo dell'azione revocatoria, il principio secondo il quale grava sul curatore l'onere di dimostrare l'effettiva conoscenza, da parte del creditore ricevente, dello stato di insolvenza del debitore, va inteso- secondo l'orientamento ermeneutico consolidato (Cass., 14.9.2022,
n. 27070; Cass., 3.5.2012. n. 6686) - nel senso che la certezza logica dell'esistenza di tale stato soggettivo (vertendosi in tema di prova indiziaria e non diretta) può legittimamente dirsi acquisita non quando sia provata la conoscenza effettiva, da parte di quello specifico creditore, dello stato di decozione dell'impresa (prova inesigibile perché diretta), né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto (prova inutilizzabile perché correlata ad un parametro, del tutto teorico, di "creditore avveduto"), bensì quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore del fallito.
Nel caso di specie, il quadro probatorio complessivamente acquisito, quale emergente dalla documentazione prodotta dalla curatela attrice, consente di ritenere integrati entrambi i presupposti per l'accoglimento della domanda attorea. pagina 3 di 6 Può, invero, ritenersi provato il presupposto oggettivo, avendo la curatela attrice fornito prova:
- sia del compimento dell'atto a titolo oneroso, ovverosia del pagamento, in favore della di cambiale dell'importo di € 10.000,00 emessa dalla società Capital srl in favore CP_1 di girata alla (ancora in bonis) e da quest'ultima alla Parte_4 Parte_1
(cfr. cambiale allegata in atti), come evincibile dalla dichiarazione resa dalla CP_1 banca trattaria Intesa Sanpaolo S.p.a. (cfr. dichiarazione Ufficio Accertamenti Bancari Intesa
Sanpaolo s.p.a. allegata in atti);
- sia del compimento di tale atto nel periodo “sospetto” dei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento, risultando l'incasso avvenuto alla scadenza del termine indicato in cambiale, ovverosia in data 30/01/2021, entro sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento, dichiarato con sentenza n. 36/2021 pubblicata dal Tribunale di Nola in data 16/6/2021 (cfr. sentenza dichiarativa di fallimento allegata in atti).
Quanto al presupposto soggettivo, giova rammentare che costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello in base al quale la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, pur dovendo essere effettiva, può essere provata anche mediante indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. VI,
11/02/2020, n. 3327; Cass. civ., sez. I, 12/11/2019, n. 29257; Trib. Milano, sez. II, 28/11/2019, n.
10953).
Gli elementi indiziari devono essere caratterizzati dagli ordinari requisiti di gravità, precisione e concordanza, in applicazione del disposto degli articoli 2727 e 2729 c.c., i quali conducono a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore.
Per configurare una presunzione giuridicamente valida, si ritiene che non occorra che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti -sulla base di un collegamento di necessarietà assoluta ed esclusiva (sulla scorta della regola della inferenza necessaria)- l'unica conseguenza possibile di quello noto, essendo, al contrario, sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit, in virtù della regola dell'inferenza probabilistica (tra le tante, Cass. civ., sez. VI, 09/05/2017, n. 11368; sez. lav., 05/02/2014, n. 2632; sez.
III, 16/11/2005, n. 23079).
Il giudice, dunque, deve esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento.
Nel caso di specie, sussistono chiari elementi indiziari che, unitamente considerati, permettono di ritenere che la convenuta conoscesse lo stato di decozione del proprio debitore al Controparte_1 momento della ricezione del pagamento in questione.
Dall'esame della documentazione prodotta dalla curatela attrice emerge, infatti, che CP_2 socia della società convenuta fino al 16/9/2021 (cfr. atto di compravendita di quote in atti) ed amministratrice della stessa a far data dalla costituzione della società e fino al 18/6/2021 (cfr. visura camerale in atti), è stata anche socia della in bonis fino al 19.02.2021 (cfr. Parte_1 atto di compravendita di quote in atti), ovverosia fino a pochi giorni prima dell'iscrizione nel registro delle imprese della richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo (avvenuta il
25/2/2021, cfr. visura allegata in atti), poi confluita nella successiva dichiarazione di fallimento, di pagina 4 di 6 talché non può validamente dubitarsi che contestualmente amministratrice della CP_2
e socia della al momento dell'incasso della cambiale, fosse a CP_1 Parte_1 conoscenza dello stato di insolvenza della Parte_1
Le circostanze su esposte costituiscono elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, idonei a ritenere che la società convenuta e, per essa, il relativo amministratore pro tempore, facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza - anche rapportata alle sue qualità professionali nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore.
Né la convenuta, sulla quale gravava la prova della sussistenza di circostanze di fatto idonee ad escludere la conoscenza dello stato di insolvenza della ha fornito validi Parte_1 elementi di prova in tal senso.
Viceversa, gli elementi sopra rappresentati depongono nel senso che non solo sussistesse lo stato di insolvenza, quale comprovato dai bilanci della fallita e dal relativo stato passivo dichiarato esecutivo
(cfr. allegati alla produzione della curatela attrice), ma che questo fosse ben noto alla società convenuta. Part Pertanto, il pagamento di € 10.000,00 effettuato mediante effetto cambiario dalla società
[...] in bonis nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento in favore della Parte_1 va dichiarato inefficace e revocato ai sensi dell'art. 67 comma 2 Legge Fall., con CP_1 conseguente obbligo in capo alla società convenuta di restituzione alla curatela attrice della predetta somma, oltre agli interessi legali dal giorno della domanda al saldo.
Essendo, infatti, la proposta azione revocatoria un'azione costitutiva, l'obbligazione accessoria relativa agli interessi sul capitale da restituire decorre dalla domanda giudiziale, e non, ex art. 1224 c.c., dalla messa in mora dell'accipiens soccombente (Cass, 28 settembre 2021, n. 26244).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come da dispositivo in conformità al DM 55/2014 recante "determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al
DM n. 147 del 13/8/2022, in favore dell'erario, tenuto conto dell'ammissione al gratuito patrocinio di parte attrice.
Com'è noto la somma che, ai sensi dell'art. 133 d.lg. n. 115 del 2002, va rifusa in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo stato liquida al difensore del soggetto non abbiente (cfr. Cass. civ., sez. VI, 19 settembre 2017, n. 21611 e Corte Cost., 28 novembre 2012, n. 270). Invero, qualora nell'ambito di un giudizio civile risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato, ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 103 del medesimo decreto, al fine di evitare che l'eventuale divario possa costituire occasione di ingiusto profitto dello Stato a discapito del soccombente ovvero, al contrario, di danno erariale (cfr.
Cass. civ., sez. VI, 16 settembre 2016, n. 18167).
Il Giudice, pertanto, evidenzia in ordine alla liquidazione delle spese di lite che: 1) devono ritenersi applicabili, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del DM 55/14 (nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta), i parametri per i procedimenti di valore ricompreso tra € 5.201 e € 26.000; 2) nella fattispecie in esame vanno computati i parametri medi per tutte le fasi in cui si è articolato il giudizio – studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e pagina 5 di 6 decisionale -, decurtati della metà in forza del combinato disposto degli artt. 130 e 133 d.lg. n. 115 del
2002; 3) ai sensi dell'art. 2 comma 2, DM. n. 55/14 il rimborso forfettario va riconosciuto nella misura ordinaria del 15%.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla
[...]
così provvede: Parte_5
1) dichiara inefficace ex art. 67 comma 2 Legge Fall. e revoca il pagamento della complessiva somma di € 10.000,00 effettuato, a mezzo effetto cambiario, da parte di
[...]
ora in fallimento, in favore di Parte_1 Controparte_1
2) condanna a pagare in favore del la Controparte_1 Parte_1 somma di € 10.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'Erario Controparte_1 che si liquidano in € 2.538,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), iva e cpa come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di legge.
Nola, 10-04-2025
Il giudice
dott. ssa Rosa Napolitano
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il giudice monocratico del Tribunale di Nola, dott.ssa Rosa Napolitano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. R.G. 805/2024, vertente
TRA
” n. 36/2021, dichiarato dal Tribunale di Nola in data Parte_1
15/06/2021 – 16/06/2021, con sede in Volla (Na), alla via Palazziello snc, cod. fisc. e Partita IVA
, in persona dei curatori pro tempore avv. Angela Ambrosio P.IVA_1
(C.F.: ) con studio in San SE VE (NA) alla Via Vialonga n.9 e C.F._1 dott. (C.F.: ) con studio in Marigliano (NA) alla Via Libertà Parte_2 C.F._2
n.2, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Marino Turchi n. 34, presso lo studio dell'avv.
SE Simone (C.F. che lo rappresenta e difende, giusto provvedimento di C.F._3 autorizzazione e nomina del G.D., dott. Gennaro Beatrice, del 16/08/2023, con ammissione al gratuito patrocinio per insufficienza di fondi,
ATTORE
E
con sede legale in Volla (NA) alla Via Palazziello n. 40, Codice Fiscale e P.IVA Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: azione ex art. 67 Legge Fall.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo, in ossequio al disposto contenuto nel n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69. pagina 1 di 6 Con atto di citazione depositato in data 12/02/2024 il attore ha convenuto in giudizio la Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, innanzi al Tribunale di Nola Controparte_1 chiedendo: “a) Accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 67, comma 2, L.F. e di cui all'art.
69 bis L.F., revocare e, per l'effetto, dichiarare inefficace nei confronti del Parte_1
n. il pagamento di € 10.000,00 eseguito dalla società in bonis a favore
[...] Pt_3 della convenuta in data 30/01/2021, mediante incasso da parte di quest'ultima della cambiale indicata al capo 4 della parte assertiva del presente atto, e conseguentemente condannare la società CP_1
[...
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del Parte_1
n. della somma capitale di € 10.000,00 oltre interessi e rivalutazione
[...] Pt_3 decorrenti dalla data del pagamento all'effettivo soddisfo;
b) condannare, altresì, la convenuta
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'attore delle spese CP_1 ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge”.
A fondamento della promossa domanda il fallimento attore ha dedotto che: 1) la curatela, nel corso delle indagini svolte, ha appreso dell'esistenza, tra le altre, di una cambiale emessa dalla società Capital srl in favore di poi girata alla fallita in bonis dell'importo di € 10.000,00, scadenza Parte_4
30.01.2021, girata da in favore di 2) tale cambiale risulta Parte_1 CP_1 essere stata regolarmente pagata alla scadenza alla come rilevato dalla banca trattaria CP_1
Intesa Sanpaolo S.p.a.; 3) detto pagamento è intervenuto entro i sei mesi dalla dichiarazione di fallimento, dichiarato in data 16/6/2021 dal Tribunale di Nola;
4) la società era ben CP_1 consapevole dello stato d'insolvenza della perché l'amministratrice Parte_1 della società, sig.ra , nominata sin dalla data di costituzione del 26/11/2019 e cessata CP_2 dalla carica solo in data 18/6/2021, socia della convenuta fino al 16/9/2021, risulta aver ricoperto la carica di socia della fallita fino al 19.02.2021, di talché la sig.ra (e per Parte_1 CP_2 essa la che ha rappresentato fino al 18/6/21) non poteva non essere a conoscenza dello CP_1 stato di insolvenza della fallita.
Sulla scorta di tali presupposti ha concluso per l'accoglimento della domanda di revocatoria del pagamento di € 10.000,00 eseguito dalla società in bonis in favore della evidenziando la CP_1 sussistenza sia dei presupposti oggetti che dei presupposti soggettivi sottesi alla domanda di cui all'art. 67 comma 2 Legge Fall.
La società convenuta non si è costituita e la relativa contumacia è stata dichiarata con decreto ex art. 171 bis cpc depositato in data 04/04/2024 dal giudice dott.ssa Rosa Paduano.
All'udienza di comparizione, il G.I. si è riservato sulla richiesta di concessione dell'ordinanza ex art. 183 ter cpc formulata da parte attrice.
Sciolta la riserva, Il G.I., disattesa la richiesta di emissione dell'ordinanza ex art. 183 ter c.p.c., ha fissato l'udienza per la remissione della causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 189
c.p.c.
A tale udienza, insistendo il fallimento attore nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, il giudice dott.ssa Rosa Napolitano, preso atto del rituale deposito del foglio di precisazione delle conclusioni e delle comparse conclusionali di parte attrice, letto l'art. 281 quinquies c.p.c., ha riservato la decisione.
2. Va preliminarmente posto in rilievo come la decisione sull'azione revocatoria è demandata al
Tribunale in composizione monocratica: pur essendosi discusso, in passato, in ordine alla natura collegiale o monocratica delle cause di revocatoria fallimentare, la questione è stata chiusa da pagina 2 di 6 numerose pronunce della Suprema Corte di Cassazione che ha evidenziato come “l'azione revocatoria non figura tra le ipotesi di competenza collegiale, non essendo menzionata dall'art. 50 bis del codice di procedura civile .....le cause di revocazione ivi indicate, malgrado l'assonanza, sono riconducibili alle diverse ipotesi di cui all'art. 98, comma 4, l. fall” (Cass. 1334/2017; cfr. in tal senso anche Cass.
11647\07).
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
Giova sul punto evidenziare come, ai sensi dell'art. 67 comma 2 Legge Fall., “sono revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
La revocatoria fallimentare delineata dal secondo comma dell'art. 67 presuppone la verifica di due presupposti: 1) un presupposto oggettivo, rappresentato dall'effettuazione, entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, di pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, dal compimento di atti a titolo oneroso ovvero costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi;
2) un presupposto soggettivo, rappresentato dalla prova, da parte del curatore, che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore.
Quanto al presupposto oggettivo, rileva in sé il mero pagamento di debito liquido o esigibile o, comunque, il compimento di atti a titolo oneroso, senza che sia necessaria la prova dell'eventus damni, da ritenere in re ipsa e consistente nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal fallito, con la conseguenza che sul curatore grava soltanto l'onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'accipiens, mentre la circostanza “che il pagamento sia stato effettuato per soddisfare un credito assistito da privilegio generale non esclude tale possibile lesione, né fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che può verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che potrebbero insinuarsi anche successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria” (Cassazione civile,
Sez. I, sentenza n. 25571 del 17 dicembre 2010).
Quanto al presupposto soggettivo dell'azione revocatoria, il principio secondo il quale grava sul curatore l'onere di dimostrare l'effettiva conoscenza, da parte del creditore ricevente, dello stato di insolvenza del debitore, va inteso- secondo l'orientamento ermeneutico consolidato (Cass., 14.9.2022,
n. 27070; Cass., 3.5.2012. n. 6686) - nel senso che la certezza logica dell'esistenza di tale stato soggettivo (vertendosi in tema di prova indiziaria e non diretta) può legittimamente dirsi acquisita non quando sia provata la conoscenza effettiva, da parte di quello specifico creditore, dello stato di decozione dell'impresa (prova inesigibile perché diretta), né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto (prova inutilizzabile perché correlata ad un parametro, del tutto teorico, di "creditore avveduto"), bensì quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore del fallito.
Nel caso di specie, il quadro probatorio complessivamente acquisito, quale emergente dalla documentazione prodotta dalla curatela attrice, consente di ritenere integrati entrambi i presupposti per l'accoglimento della domanda attorea. pagina 3 di 6 Può, invero, ritenersi provato il presupposto oggettivo, avendo la curatela attrice fornito prova:
- sia del compimento dell'atto a titolo oneroso, ovverosia del pagamento, in favore della di cambiale dell'importo di € 10.000,00 emessa dalla società Capital srl in favore CP_1 di girata alla (ancora in bonis) e da quest'ultima alla Parte_4 Parte_1
(cfr. cambiale allegata in atti), come evincibile dalla dichiarazione resa dalla CP_1 banca trattaria Intesa Sanpaolo S.p.a. (cfr. dichiarazione Ufficio Accertamenti Bancari Intesa
Sanpaolo s.p.a. allegata in atti);
- sia del compimento di tale atto nel periodo “sospetto” dei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento, risultando l'incasso avvenuto alla scadenza del termine indicato in cambiale, ovverosia in data 30/01/2021, entro sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento, dichiarato con sentenza n. 36/2021 pubblicata dal Tribunale di Nola in data 16/6/2021 (cfr. sentenza dichiarativa di fallimento allegata in atti).
Quanto al presupposto soggettivo, giova rammentare che costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello in base al quale la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, pur dovendo essere effettiva, può essere provata anche mediante indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. VI,
11/02/2020, n. 3327; Cass. civ., sez. I, 12/11/2019, n. 29257; Trib. Milano, sez. II, 28/11/2019, n.
10953).
Gli elementi indiziari devono essere caratterizzati dagli ordinari requisiti di gravità, precisione e concordanza, in applicazione del disposto degli articoli 2727 e 2729 c.c., i quali conducono a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore.
Per configurare una presunzione giuridicamente valida, si ritiene che non occorra che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti -sulla base di un collegamento di necessarietà assoluta ed esclusiva (sulla scorta della regola della inferenza necessaria)- l'unica conseguenza possibile di quello noto, essendo, al contrario, sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit, in virtù della regola dell'inferenza probabilistica (tra le tante, Cass. civ., sez. VI, 09/05/2017, n. 11368; sez. lav., 05/02/2014, n. 2632; sez.
III, 16/11/2005, n. 23079).
Il giudice, dunque, deve esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento.
Nel caso di specie, sussistono chiari elementi indiziari che, unitamente considerati, permettono di ritenere che la convenuta conoscesse lo stato di decozione del proprio debitore al Controparte_1 momento della ricezione del pagamento in questione.
Dall'esame della documentazione prodotta dalla curatela attrice emerge, infatti, che CP_2 socia della società convenuta fino al 16/9/2021 (cfr. atto di compravendita di quote in atti) ed amministratrice della stessa a far data dalla costituzione della società e fino al 18/6/2021 (cfr. visura camerale in atti), è stata anche socia della in bonis fino al 19.02.2021 (cfr. Parte_1 atto di compravendita di quote in atti), ovverosia fino a pochi giorni prima dell'iscrizione nel registro delle imprese della richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo (avvenuta il
25/2/2021, cfr. visura allegata in atti), poi confluita nella successiva dichiarazione di fallimento, di pagina 4 di 6 talché non può validamente dubitarsi che contestualmente amministratrice della CP_2
e socia della al momento dell'incasso della cambiale, fosse a CP_1 Parte_1 conoscenza dello stato di insolvenza della Parte_1
Le circostanze su esposte costituiscono elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, idonei a ritenere che la società convenuta e, per essa, il relativo amministratore pro tempore, facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza - anche rapportata alle sue qualità professionali nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore.
Né la convenuta, sulla quale gravava la prova della sussistenza di circostanze di fatto idonee ad escludere la conoscenza dello stato di insolvenza della ha fornito validi Parte_1 elementi di prova in tal senso.
Viceversa, gli elementi sopra rappresentati depongono nel senso che non solo sussistesse lo stato di insolvenza, quale comprovato dai bilanci della fallita e dal relativo stato passivo dichiarato esecutivo
(cfr. allegati alla produzione della curatela attrice), ma che questo fosse ben noto alla società convenuta. Part Pertanto, il pagamento di € 10.000,00 effettuato mediante effetto cambiario dalla società
[...] in bonis nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento in favore della Parte_1 va dichiarato inefficace e revocato ai sensi dell'art. 67 comma 2 Legge Fall., con CP_1 conseguente obbligo in capo alla società convenuta di restituzione alla curatela attrice della predetta somma, oltre agli interessi legali dal giorno della domanda al saldo.
Essendo, infatti, la proposta azione revocatoria un'azione costitutiva, l'obbligazione accessoria relativa agli interessi sul capitale da restituire decorre dalla domanda giudiziale, e non, ex art. 1224 c.c., dalla messa in mora dell'accipiens soccombente (Cass, 28 settembre 2021, n. 26244).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come da dispositivo in conformità al DM 55/2014 recante "determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al
DM n. 147 del 13/8/2022, in favore dell'erario, tenuto conto dell'ammissione al gratuito patrocinio di parte attrice.
Com'è noto la somma che, ai sensi dell'art. 133 d.lg. n. 115 del 2002, va rifusa in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo stato liquida al difensore del soggetto non abbiente (cfr. Cass. civ., sez. VI, 19 settembre 2017, n. 21611 e Corte Cost., 28 novembre 2012, n. 270). Invero, qualora nell'ambito di un giudizio civile risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato, ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 103 del medesimo decreto, al fine di evitare che l'eventuale divario possa costituire occasione di ingiusto profitto dello Stato a discapito del soccombente ovvero, al contrario, di danno erariale (cfr.
Cass. civ., sez. VI, 16 settembre 2016, n. 18167).
Il Giudice, pertanto, evidenzia in ordine alla liquidazione delle spese di lite che: 1) devono ritenersi applicabili, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del DM 55/14 (nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta), i parametri per i procedimenti di valore ricompreso tra € 5.201 e € 26.000; 2) nella fattispecie in esame vanno computati i parametri medi per tutte le fasi in cui si è articolato il giudizio – studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e pagina 5 di 6 decisionale -, decurtati della metà in forza del combinato disposto degli artt. 130 e 133 d.lg. n. 115 del
2002; 3) ai sensi dell'art. 2 comma 2, DM. n. 55/14 il rimborso forfettario va riconosciuto nella misura ordinaria del 15%.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla
[...]
così provvede: Parte_5
1) dichiara inefficace ex art. 67 comma 2 Legge Fall. e revoca il pagamento della complessiva somma di € 10.000,00 effettuato, a mezzo effetto cambiario, da parte di
[...]
ora in fallimento, in favore di Parte_1 Controparte_1
2) condanna a pagare in favore del la Controparte_1 Parte_1 somma di € 10.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'Erario Controparte_1 che si liquidano in € 2.538,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), iva e cpa come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di legge.
Nola, 10-04-2025
Il giudice
dott. ssa Rosa Napolitano
pagina 6 di 6