Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 07/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Toscana |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Sentenza n. 1 /2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
in composizione monocratica nella persona del Primo Referendario, Dott.ssa Khelena Nikifarava, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio al n. 63223 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 3 marzo 2025 e proposto dalla Sig.ra -, rappresentata e difesa dall’Avv. Leonardo Bava (C.F. [...]) del Foro di Genova, presso il cui studio sito in Genova, Via XX Settembre n. 14/12A, PEC leonardo.bava@ordineavvgenova.it, è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
contro
- INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37875/7313 del 22 marzo 2024 del notaio Roberto Fantini di Roma, depositata presso la Segreteria di questa Sezione, dagli Avv.ti Ilario Maio (C.F. [...]) e Antonella Francesca Paola Micheli (C.F. [...]), con i medesimi domiciliato ai seguenti indirizzi PEC ai sensi dell’art. 28 c.g.c.: avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it;
avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it;
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Esaminati gli atti ed i documenti tutti del giudizio;
Uditi nella pubblica udienza del 4 novembre 2024 - celebrata con l’assistenza del Segretario Dott. Giacomo Vannacci – l’Avv. Leonardo Bava per la ricorrente e l’Avv. Antonella Francesca Micheli per INPS.
PREMESSO IN FATTO
I. Con ricorso depositato in data 3 marzo 2025 la Sig.ra - adiva questo Giudice delle pensioni, chiedendo di “dichiarare che la pensione Cat. VOCTPS n. 05548224 di pertinenza della ricorrente è esente Irpef ai sensi dell’art. 2 comma 211 legge 232/16” e, conseguentemente, di “condannare l’INPS a porre fine alla ritenuta fiscale alla fonte su tale pensione, ponendo in pagamento l’importo al lordo dell’Irpef e relative addizionali”, con vittoria di spese ed onorari.
II. In data 21 ottobre 2025 si costituiva in giudizio INPS, chiedendo, in via preliminare, di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e, nel merito, “rigettare integralmente il ricorso e tutte le relative domande in quanto infondate e comunque prescritte”, con vittoria di spese ed onorari.
III. In data 27 ottobre 2025 la ricorrente depositava una rassegna di giurisprudenza con i precedenti favorevoli alle conclusioni rassegnate.
IV. All’odierna udienza, l’Avv. Bava per la ricorrente si opponeva alla richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, formulata da INPS, in quanto la domanda proposta nell’ambito del presente giudizio era limitata al riconoscimento del diritto all’esenzione del trattamento pensionistico, mentre il rapporto con l’Agenzia delle Entrate in merito al rimborso delle ritenute già applicate rientrava nella giurisdizione della Giustizia Tributaria. Inoltre, l’Avv. Bava contestava l’eccezione di prescrizione quinquennale formulata da INPS, in quanto la ricorrente non aveva chiesto alcun rimborso delle ritenute già applicate. Nel merito, l’Avv. Bava richiamava alcuni precedenti giurisprudenziali favorevoli alla tesi della ricorrente, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni in atti.
L’Avv. Micheli per INPS insisteva per l’accoglimento delle conclusioni in atti, depositando – con l’assenso dell’Avv. Bava – il cedolino con i trattamenti pensionistici della ricorrente, riferito al mese di ottobre 2025, al fine di evidenziare che la Sig.ra - percepiva due trattamenti pensionistici e che le ritenute IRPEF venivano applicate solo sulla pensione ordinaria diretta, mentre la pensione di riversibilità era già trattata da INPS come esente dalle imposte sui redditi. Quindi l’Avv. Micheli argomentava per la correttezza dell’operato dell’Istituto previdenziale, insistendo per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e per l’accoglimento di tutte le conclusioni rassegnate in atti.
La causa veniva trattenuta in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare, deve riconoscersi nella fattispecie la giurisdizione di questo Giudice.
La giurisprudenza della Corte di cassazione ha da tempo chiarito che spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, “tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si alleghi, a fondamento della pretesa, l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato” (ex multis, Cass., SS.UU., n. 28020/2022; n. 7755/2017, n. 11849/2016), e che costituisca “principio ripetutamente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte quello secondo cui la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214/1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto quali, ad esempio, le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie quali contributi volontari per ottenere la pensione; quelle relative alla consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto, in quanto afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell'azione di ripetizione (cfr. Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2018, n. 26252) ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo (cfr., tra altre, Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2003, n. 573; Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2013, n. 4853; Cass., Sez. Un., 9 giugno 2016, n. 11849; Cass., Sez. Un., 27 marzo 2017, n. 7755)” (in questi termini, da ultimo, Cass., SS.UU., n. 15848/2024).
La giurisprudenza di legittimità ha, parimenti, affermato che “le controversie tra sostituto d’imposta e sostituito relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituito, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, […] trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l’esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario” (Cass., Sez. lav., n. 23417/2021; Cass., SS.UU., n. 19289/2012), escludendo la giurisdizione tributaria e, così, fornendo conferma ad una lettura omnicomprensiva della giurisdizione attribuita dal legislatore alla Corte dei conti quale Giudice delle pensioni, da ritenersi estesa anche a controversie, quali quella presente, concernenti non la sola applicazione della normativa tributaria, bensì il rapporto pensionistico negli aspetti riferibili alla correttezza della quantificazione dell’importo erogato al ricorrente dall’INPS (in termini, Corte dei conti, Sez. Liguria, n. 108/2022, Sez. Toscana n. 17/2025 e n. 18/2025 e Cass., Sez. V, n. 24298/2019, ivi richiamata).
In relazione a quanto sopra rappresentato, deve essere evidenziato che la Corte dei conti non può pronunciarsi con efficacia di giudicato sul tema del non assoggettamento alle imposte sui redditi del trattamento pensionistico della ricorrente, ma esclusivamente sulla correttezza o meno dell’operato di INPS, nella sua qualità di sostituto d’imposta, ad effettuare le relative ritenute.
In altri termini, questo Giudice può fornire la propria interpretazione della normativa fiscale applicabile al fine di valutare ed indirizzare il comportamento di INPS, nella sua veste di sostituto d’imposta e nei rapporti con la ricorrente, ma tale valutazione sarà necessariamente recessiva rispetto all’eventuale sopravvenienza di un giudicato sulla spettanza o meno dell’imposta, rientrante nella giurisdizione esclusiva della Giustizia Tributaria.
2. Ancora in via preliminare, deve essere respinta la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
Infatti, com’è appena precisato al precedente punto 1, questo Giudice non potrebbe mai pronunciarsi con efficacia di giudicato sull’assoggettamento o meno di un determinato trattamento pensionistico alle imposte sui redditi.
Né la presente decisione incide direttamente sulla posizione dell’Agenzia delle Entrate, da un lato, potendo l’Ente impositore emettere nei confronti della Sig.ra - un atto di accertamento finalizzato al recupero dell’Irpef non trattenuta in via d’acconto da INPS e, dall’altro lato, dovendo l’odierna ricorrente promuovere un’autonoma azione davanti agli organi di Giustizia Tributaria per il recupero delle ritenute in precedenza applicate, senza che vi sia alcun rapporto di pregiudizialità al riguardo.
3. Nel merito, il ricorso deve essere accolto, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Presupposto di fatto incontestato è che la Sig.ra - sia superstite di soggetto dichiarato vittima del dovere e che risulti titolare di pensione diretta ordinaria, alla quale l’Istituto resistente, quale sostituto d’imposta, non ha ritenuto applicabile l’esenzione dall’IRPEF prevista dall’art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016, trattandosi di diritto autonomo rispetto a quello del de cuius.
La difesa dell’Amministrazione ha ribadito l’insussistenza in capo al ricorrente dei requisiti e dei presupposti di legge per l’estensione del beneficio, rifacendosi alla natura eccezionale dei casi di esenzione fiscale ed alla riferibilità della medesima ai soli trattamenti pensionistici correlati all’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status di vittima del dovere o equiparato; in particolare, ha ritenuto assente una specifica disposizione normativa legittimante l’estensione soggettiva del beneficio fiscale anche ai familiari superstiti delle vittime del dovere a prescindere dalla natura del trattamento pensionistico in godimento.
Al contrario, come di recente riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. trib., n. 15023/2024, n. 15115/2024, n. 15121/2024), proprio la lettera dell’art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016 porta a ritenere che l’estensione de benefici fiscali ivi indicati debba riferirsi a tutti i “trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti”, non potendosi trarre dal dettato normativo alcuna indicazione circa la necessaria correlazione degli stessi con l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere; ciò in quanto i riferimenti contenuti nella disposizione (alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'art. 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) possono ritenersi “funzionali esclusivamente a delimitare l’ambito dei destinatari dell’estensione e non dei trattamenti pensionistici beneficiati”, poiché non “prevedono alcun trattamento pensionistico ma regolano la nozione di vittime del dovere, gli istituti della cd. speciale elargizione e dell’assegno vitalizio nonché altri benefici, come l’esenzione dai ticket sanitari o il diritto di assunzione presso le pp.aa.”.
Analogamente deve escludersi che una limitazione oggettiva al campo d’applicazione della disposizione possa derivare dal rinvio alle disposizioni disciplinanti i benefici fiscali estesi, ovvero l’art. 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e l’art. 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206; in particolare l’art. 3 da ultimo citato, rilevante nella fattispecie, non opera riferimenti, ai fini dell’esenzione, ad una necessaria correlazione del trattamento pensionistico al fatto che ha dato luogo al riconoscimento dello status né al comma 2, espressamente richiamato dall’art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016 (“La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)”), né al comma 1 cui il secondo rinvia. Anzi, proprio il comma 1, nel prevedere che “[a] tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente […]” (grassetto aggiunto) prende in considerazione espressamente anche i “trattamenti diretti”, per cui disciplina il diverso ed ulteriore beneficio dell’aumento figurativo dell’anzianità.
Sul punto merita di essere richiamata in modo più esteso anche la posizione della Suprema Corte in una recente pronuncia secondo la quale “In tema di esenzione IRPEF per le vittime del dovere e soggetti equiparati, il beneficio fiscale previsto dall’art. 1, comma 211, della L. n. 232/2016, che ha esteso a tali categorie i benefici già previsti per le vittime del terrorismo, si applica a tutti i trattamenti pensionistici goduti dal beneficiario, indipendentemente dalla loro correlazione con l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere. L’esenzione, decorrente dal 1° gennaio 2017, ha natura soggettiva e non è limitata alle sole pensioni privilegiate o a quelle conseguenti all'evento lesivo, come si evince sia dall'interpretazione letterale della norma, che non pone alcuna restrizione sui trattamenti pensionistici agevolabili, sia dall'interpretazione sistematica, dovendo essere garantita parità di trattamento rispetto alle vittime del terrorismo. Tale conclusione è avvalorata anche dal fatto che il diritto spettante alla vittima del dovere non rientra necessariamente nell'ambito dei diritti inerenti al rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo riguardare anche soggetti privi di tale rapporto che abbiano comunque svolto un servizio. La ratio della normativa è infatti quella di garantire alle vittime ed ai loro familiari strumenti adeguati di tutela e sostegno, sia in termini morali che economici, che non siano meramente simbolici. L’interpretazione estensiva del beneficio trova conferma anche nella prassi amministrativa che ha riconosciuto l’esenzione sull’intero trattamento pensionistico e non sulla sola quota correlata all'evento lesivo.” (Cass., Sez. Trib., sent. 29 maggio 2024, n. 15203).
Di conseguenza, la tesi della ricorrente trova riscontro sia nel chiaro dato normativo sia nella recente giurisprudenza tributaria, facendo pertanto risultare doverosa la non applicazione da parte di INPS, nella sua qualità di sostituto d’imposta, delle ritenute sulla pensione di vecchiaia ordinaria della Sig.ra -.
4. Da ultimo, deve essere respinta quale manifestamente infondata l’eccezione di prescrizione quinquennale della domanda, vertendosi nella fattispecie dell’accertamento incidentale della disciplina fiscale applicabile al fine di indirizzare il comportamento di INPS quale sostituto d’imposta e, di conseguenza, di un diritto indisponibile sia per la ricorrente sia per INPS stessa.
5. Alla luce di tutte le esposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, INPS deve essere condannato a porre in pagamento la pensione Cat. VOCTPS n. 05548224 al lordo delle ritenute d’acconto dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale, in applicazione dell’esenzione prevista dal combinato disposto dell’art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016 e dell’art. 3, comma 2, della l. n. 206/2004, salvo l’eventuale sopravvenire del giudicato in sede di giustizia tributaria (anche su domanda di rimborso delle ritenute in precedenza applicate) che accerti la non spettanza alla Sig.ra - della predetta esenzione.
6. Il carattere parziale dell’accertamento, in assenza di un orientamento consolidato da parte dell’Agenzia delle Entrate, giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica di Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla Sig.ra -, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna INPS a porre in pagamento la pensione Cat. VOCTPS n. 05548224 al lordo delle ritenute d’acconto dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale, in applicazione dell’esenzione prevista dal combinato disposto dell’art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016 e dell’art. 3, comma 2, della l. n. 206/2004, salvo il sopravvenire del giudicato in sede di giustizia tributaria (anche su domanda di rimborso delle ritenute in precedenza applicate) che accerti la non spettanza alla Sig.ra - della predetta esenzione.
Spese compensate.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Khelena Nikifarava
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Depositata in Segreteria il 07/01/2026 Il Funzionario
LE TO
f.to digitalmente