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Sentenza 21 febbraio 2024
Sentenza 21 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 21/02/2024, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SCIACCA Sezione civile Verbale della causa n. R.G. 530/2023
All'udienza del 21/2/2024, innanzi al Giudice Dott.ssa Veronica Messana, sono comparsi Per la ricorrente , nata a [...] il [...] e Parte_1 residente in [...] (codice fiscale
), assistita e difesa dall'avv. Vito Passalacqua, giusta C.F._1 procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in AN (TP) in Via Vittorio Emanuele n. 116;
è presente l'avv. Roberta Lo Iacono, in sostituzione dell'avv. Passalacqua.
Per la e del Controparte_1 [...]
, in persona del pro-tempore, Controparte_2 CP_3 rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato di Palermo;
è presente l'avv. Leonardo Palagonia, nella qualità di delegato dell'Avvocatura distrettuale di Palermo;
per la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, in persona dell'Ambasciatore accreditato pro tempore in Italia, elettivamente domiciliato, per la carica, in Roma, alla via San Martino della Battaglia n. 4, presso la sede dell'Ambasciata; nessuno è comparso.
L'avv. Lo Iacono preliminarmente chiede disporsi un rinvio stante che pende al Senato un disegno di legge di interpretazione autentica dell'articolo 43 comma 6, terzo periodo, del D. L. 36 del 2022, che chiarirebbe come la notifica all'Avvocatura dello Stato ha il solo fine di portare a conoscenza dello Stato Italiano la pendenza del giudizio e non ha l'effetto di attribuire allo Stato la qualità di parte del giudizio. Nel merito si riporta a tutto quanto già dedotto e insiste nel rigetto delle questioni preliminari sollevate da controparte. L'avv. Palagonia si oppone al chiesto rinvio in considerazione del fatto che il disegno di legge non ha alcun valore normativo e insiste per il resto in tutte le deduzioni, eccezioni e richieste di cui in atti e verbali di questa parte processuale. Il Giudice Si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 19:30, all'esito della camera di consiglio, nell'assenza delle parti, il giudice dà lettura ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del dispositivo e della motivazione, contenuta nel presente verbale di causa.
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
2 TRIBUNALE DI SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sciacca, dott.ssa Veronica Messana, in funzioni di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale che precede ed all'esito della discussione celebrata oralmente innanzi al suddetto Giudice all'udienza odierna, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n° 530 /2023 R.G. affari contenziosi civili promossa da
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
AN (TP), alla via Vittorio Emanuele n. 157 (codice fiscale
), assistita e difesa dall'avv. Vito Passalacqua, C.F._1 giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in AN (TP) in Via Vittorio Emanuele n. 116;
RICORRENTE nei confronti di
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, in persona dell'Ambasciatore accreditato pro tempore in Italia, elettivamente domiciliato, per la carica, in
Roma, alla via San Martino della Battaglia n. 4, presso la sede dell'Ambasciata;
CONVENUTA CONTUMACE
e della e del Controparte_1 [...]
, in persona del pro- Controparte_2 CP_3 tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato di
Palermo;
Avente ad oggetto: risarcimento danni da crimini di guerra
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del giorno 21.2.2024, concludevano come da verbale che precede, insistendo nei rispettivi scritti difensivi e nelle eccezioni formulate.
SENTENZA
Preliminarmente, il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, ha ritenuto di non concedere il chiesto rinvio, attesto che la sussistenza di un disegno di
3 legge di modifica dell'articolo 43 comma 6, terzo periodo, del D. L. 36 del
2022, che chiarirebbe come la notifica all'Avvocatura dello Stato ha il solo fine di portare a conoscenza dello Stato Italiano la pendenza del giudizio e non ha l'effetto di attribuire allo Stato la qualità di parte del giudizio, non sarebbe idoneo, da sé solo, ed anche ai sensi dell'art. 5 c.p.c. di produrre effetti sul presente procedimento.
Parte ricorrente, con ricorso depositato in data 28.6.2023, adivano l'intestato
Tribunale di Sciacca, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “nel merito - ritenere e dichiarare che la convenuta Org_1 CP_4
quale successore del , è responsabile dei danni
[...] Org_2
(patrimoniali e non patrimoniali) subiti dal padre e dante causa della ricorrente in conseguenza della illegittima detenzione cui fu sottoposto con sostanziale riduzione in schiavitù, privazione dello status di prigioniero di guerra, obbligatoria esecuzione di lavori usuranti e non retribuiti, denutrizione sottoposizione a condizioni igieniche pessime e terrificanti;
- conseguentemente, condannare la Repubblica Federale di Germania, in persona dell'Ambasciatore accreditato pro tempore in Italia, al risarcimento in favore della odierna ricorrente, in qualità di erede, dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal di lei dante causa per le causali di cui al ricorso introduttivo, danni da quantificarsi nella somma complessiva di
€ 250.000,00, o in quella diversa, anche superiore, che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa, comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi
e fino all'ammontare massimo di € 260.000,00; - con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre spese generali, IVA e CPA”.
Con decreto del 10.8.2023, ai sensi dell'articolo 281 undecies c.p.c., il Giudice istruttore fissava l'udienza di comparizione delle parti all'udienza del
17.1.2024, assegnando i termini per la notifica del ricorso e del decreto a controparte, determinando i termini per la costituzione in giudizio.
Con comparsa del 12.12.2023, si costituiva volontariamente in giudizio la e il Controparte_1 Controparte_2
a mezzo dell'Avvocatura distrettuale di Palermo, chiedendo che: “
[...]
Voglia codesto Ecc.mo Tribunale: a) preliminarmente, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano;
b) preliminarmente, dichiarare
4 l'incompetenza territoriale del Giudice adito, essendo competente il Tribunale di Palermo;
c) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al giacché Controparte_2 succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alle altre parti;
d) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dall'odierna controparte improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di erede del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
e) nel la denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
f) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ.”;
L'Avvocatura di Stato sollevava, in via preliminare, eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, non essendosi l'evento generatore del fatto illecito prodotto nel territorio italiano ma nel territorio tedesco, nonché difetto di competenza territoriale del giudice adito, in favore del Tribunale di
Palermo, sede dell'avvocatura distrettuale dello Stato, in applicazione al combinato disposto dell'articolo 25 c.p.c. e dell'articolo 6 del R.D. 1611/1933.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti del 17.1.2024, il
Giudice Istruttore, con successiva ordinanza del 25.1.2024, fissava udienza di discussione e decisione in ordine alle sollevate questioni preliminari, con termini per il deposito di note scritte.
Entrambe le parti depositavano note scritte in data 15.2.2024.
All'esito della discussione orale, svoltasi in data odierna, 21.2.2024, sentita la discussione delle parti e le rispettive conclusioni, il Giudice si ritirava in camera di consiglio per la decisione, all'esito della quale ha dato lettura del
5 seguente dispositivo e motivazione in assenza delle parti.
Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia della Repubblica Federale
Tedesca di Germania, in persona dell'Ambasciatore accreditato p.t., non costituitasi in giudizio, seppur regolarmente citata, stante il perfezionamento della notifica eseguita presso l'Ambasciata.
In ordine al sollevato difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Con comparsa di costituzione e risposta, l'Avvocatura dello Stato, per la e per il Controparte_1 Controparte_2 CP_2 ha sollevato, in via preliminare, difetto di giurisdizione del giudice
[...] italiano, deducendo a fondamento della stessa che, nel caso di specie, facendo applicazione dei criteri vigenti in materia aquiliana, ai sensi dell'articolo 5.3. della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, la giurisdizi one non sarebbe del giudice italiano, essendosi l'evento generatore del fatto illecito prodotto nel territorio tedesco e non nel territorio italiano.
L'Avvocatura di Stato specificava, altresì, nelle note depositate, che ai fini della determinazione della giurisdizione in materia aquiliana, il luogo dell'evento dannoso è quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima che agisce per responsabilità extracontrattuale, senza poter avere riguardo al luogo in cui si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future delle lesioni, rilevando esclusivamente il danno iniziale e non il danno conseguenza.
Parte ricorrente deduceva che, come riconosciuto anche dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 238/2014, versandosi in ipotesi di richiest a di risarcimento di danni non patrimoniali derivanti da crimini di guerra, non poteva riconoscersi alcuna immunità in capo allo Stato Estero e che, pertanto, andava riconosciuta la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano su siffatte domande.
Il Tribunale ritiene che l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Avvocatura di Stato non sia meritevole di accoglimento, per le ragioni che di seguito si esporranno.
Sotto un primo profilo, ovvero quello dell'eventuale immunità dello Stato estero, deve rilevarsi che è sorto, nell'ultimo ventennio, un vivace dibattito, anche internazionale, che ha visto intervenire sia la Corte Costituzionale sia le
6 Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, a più riprese, nonché la stessa Corte Internazionale di Giustizia.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con una prima pronuncia (sentenza n. 5044/2004), avevano ritenuto che l'immunità dalla giurisdizione civile degli
Stati Esteri, riconosciuta dal diritto internazionale consuetudinario, non avesse carattere assoluto bensì incontrasse un chiaro limite ove le condotte poste in essere fossero tali da configurare crimini internazionali – quali i crimini di guerra o crimini contro l'umanità – anche quando lo Stato operi nell'esercizio della sua sovranità iure imperii.
Tale orientamento venne censurato dalla CIG con provvedimento del 3.2.2012, con il quale venne ad affermarsi il principio che la tutela giurisdizionale dei diritti, anche se fondamentali, dei cittadini di uno Stato, per illeciti commes si da un altro Governo, dovesse arrestarsi di fronte al principio di eguaglianza sovrana degli Stati e che pertanto, in ragione del principio dell'immunità giurisdizionale degli Stati, internazionalmente riconosciuto, venisse meno la potestà giurisdizionale dello Stato Italiano nei confronti della Repubblica
Federale di Germania, per i giudizi aventi ad oggetto l'accertamento e la condanna al risarcimento del danno, anche se conseguenti alla commissione dei crimini di guerra.
All'indomani di tale pronuncia, il legislatore interno interveniva con la legge
5/2013, con la quale lo Stato Italiano ha aderito alla Convenzione di New York del 2004; faceva seguito l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 4284 del 2013, ove si affermava che non potesse darsi più corso al principio inaugurato con la pronuncia del 2004, giungendo in tal modo ad una pronuncia di difetto di giurisdizione del giudice italiano a fronte di siffatte domande articolate da cittadini italiani.
A chiarire in tal senso il confine della giurisdizione del giudice italiano, in siffatte ipotesi, interveniva a distanza di pochi anni la Corte Costituzionale con provvedimento n. 238 del 2014, che chiarì la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, affermando che “L'obbligo del giudice italiano, stabilito dal censurato art. 3, di adeguarsi alla pronuncia della CIG del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione nella causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità, com messi
7 iure imperii da uno Stato straniero nel territorio italiano, senza che sia prevista alcuna altra forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati, si pone, pertanto, come si è già ampiamente dimostrato in relazione alle precedenti questioni (supra, punti 3. e 4.), in contrasto con il principio fondamentale della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali assicurata dalla Costituzione italiana agli artt. 2 e 24 Cost. Come si è già osservato, il totale sacrificio che si richiede ad uno dei principi supremi dell'ordinamento italiano, quale senza dubbio è il diritto al giudice a tutela di diritti inviolabili, sancito dalla combinazione degli artt. 2 e 24 della Costituzione repubblicana, riconoscendo l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione italiana, non può giustificarsi ed essere tollerato quando ciò che si protegge è
l'esercizio illegittimo della potestà di governo dello Stato straniero, quale è in particolare quello espresso attraverso atti ritenuti crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.”.
All'esito del descritto travagliato percorso giurisprudenziale e legislativo, oggi più di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono tornate a pronunciarsi sul punto ( sentenza n. 20442/2020) ed hanno ribadito che a fronte di crimini di guerra non possa trovare spazio l'immunità dello Stato straniero, con conseguente sussistenza della giurisdizione del Giudice italiano.
In tale ultimo arresto, è stato affermato che “
1.5. Stante la dichiarazione cumulativa (ribadita poi con l'ordinanza n. 30/2015), di rigetto con interpretazione (vincolante per il giudice nel senso di impedire la reiterazione dell'interpretazione anticostituzionale, v. al riguardo Cass., sez. un.,
16/12/2013, n. 27986) e di illegittimità costituzionale delle norme interne di adeguamento, la giurisprudenza di legittimità successiva alla pronuncia della
Consulta è tornata a seguire l'orientamento precedente, riconoscendo la prevalenza del principio e meta-valore del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale;
con conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una
"prerogativa" dello Stato nazionale, cosicchè il principio del rispetto della
"sovrana uguaglianza" degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di
8 crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale: così Cass., sez. un., 28/10/2015, n. 21946;
Cass., sez. un., 29/07/2016, n. 15812; Cass., sez. un., 13/01/2017, n. 762; v. anche Cass., I sez. pen. 14/09/2015, n. 43696).”.
Chiarito questo profilo, deve esaminarsi quello attinente il sollevato difetto di giurisdizione del giudice italiano, alla luce dei criteri dettati dall'art.
5.3 della
Convenzione di Bruxelles del 1968, che in materia di responsabilità aquiliana ed, in particolare, in materia di delitti o quasi delitti individua come competente il giudice del luogo in cui l'evento di danno è avvenuto, norma a sua volta richiamata dall'art 3 della L. 218/1995.
Alla luce delle doglianze sollevate dalle parti, occorre ricostruire il quadro normativo.
L'art.
5.3. della Convenzione di Bruxelles, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, richiamata dalla parte intervenuta, dispone che “ Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:….. 3) in materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto;
”.
In merito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno fornito un chiarimento sul punto affermando che “l'espressione “luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto” contenuta nel n. 3 dell'articolo 5 della Convenzione dev'essere intesa nel senso che essa si riferisce tanto al luogo ove è insorto il danno quanto al luogo ove si è verificato l'evento generatore dello stesso, di modo che il convenuto può essere citato, a scelta dell'attore, dinanzi al giudice dell'uno o dell'altro di tali due luoghi, quindi .. sia al luogo in cui è stato posto in essere il comportamento del danneggiante denunciato dall'attore, sia
a quello, eventualmente diverso, in cui lo stesso attore ha subito inizialmente il danno causato da quel comportamento” (Cfr. Sezioni Unite Corte di
Cassazione n. 357/2010 o ancora Corte di Cassazione, ordinanza n.
21351/2022, sul punto “…. sussiste la giurisdizione del giudice italiano in quanto giudice del luogo in cui si è prodotto il danno o, in alternativa, giudice
9 del luogo in cui si è verificato l'evento generatore del danno, con riferimento al petitum sostanziale.”).
La suddetta Convenzione di Bruxelles del 1968 (dapprima sostituita dal
Regolamento (CE) n. 44/2001 e successivamente dal Regolamento (UE)
n.1215/2012, anche noto come Regolamento “Bruxelles I bis”, in vigore dal
10 gennaio 2015) viene richiamata dall'art. 3, secondo comma, della Legge
218/1995, che detta il criterio generale dell'applicazione della giurisdizione italiana: la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi abbia un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 c.p.c. e negli altri casi in cui è pre vista dalla legge;
nonché in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della
Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il
27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l'Italia.
Deve, tuttavia evidenziarsi che, oggi, come sopra accennato, la Convenzione di Bruxelles è stata sostituita dal Regolamento “Bruxelles I Bis” che all'art. 1 del Capo 1 “Ambito di applicazione e definizioni” prevede che “il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'autorità giurisdizionale. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa, né alla responsabilità dello
Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii)”.
Orbene, così ricostruito il quadro normativo richiamato, questo Giudicante ritiene che l'eccezione sollevata dall'Avvocatura di Stato, in punto di giurisdizione, non possa trovare accoglimento, dovendosi al contrario ritenere sussistente la giurisdizione del giudice italiano.
Anche a voler ritenere applicabili i criteri di cui all'art.
5.3. della Convenzi one di Bruxelles al caso che ci occupa, (tenuto conto dell'ambito di applicazione del Regolamento Bruxelles I bis), per come interpretati dalla Suprema Corte di Cassazione, dagli atti emerge che l'evento generatore del danno ovvero la cattura del militare si sia verificato sul territorio italiano: è proprio sul territorio italiano che il danneggiante avrebbe posto in essere la prima condotta lesiva, consistente proprio nella cattura dello stesso.
10 Sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche in ordine al dettato normativo dell'art. 3 comma 1 della legge 218/1995: come sopra richiamato, tale disposizione richiede che il convenuto abbia la residenza o il domicilio ovvero un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 c.p.c.
Sul punto, non è revocabile in dubbio che l'Ambasciatore accreditato o agente diplomatico presente sul territorio italiano abbia la rappresentanza ad ogni effetto dello Stato Estero, ben potendo agire o resistere in giudizio a tutela degli interessi dello Stato da lui rappresentato (cfr. ex multiis Corte di
Cassazione 12951/1992).
Deve, pertanto, concludersi nel senso di ritenere sussistente, sotto tutti i profili evidenziati, la giurisdizione del giudice italiano.
In ordine al sollevato difetto di competenza territoriale ai sensi dell'articolo 25 c.p.c. e dell'articolo 6 del R.D. 1611/1993.
Sul punto, giova premettere che l'art. 25 c.p.c. dispone che “per le cause nelle quali è parte un'Amministrazione dello Stato è competente, ... il giu dice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.”.
Ancora, l'art. 6 del R.G. 1611/1933 prevede espressamente che “Salva la disposizione dell'articolo seguente, la competenza per cause nelle quali è parte un'Amministrazione dello Stato, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'articolo 98 del codice di procedura civile, spetta al Tribunale o alla Corte di Appello del luogo ove ha sede l' nel cui Organizzazione_3 distretto si trova il Tribunale o la Corte di Appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando un'amministrazione dello Stato è chiamata in garanzia, la cognizione così della causa principale come della azione in garanzia è devoluta, sulla semplice richiesta dell'Amministrazione, con ordinanza del Presidente, all'Autorità giudiziaria competente a norma del comma precedente”..
In ordine alla sollevata questione di competenza, poste tali premesse di ordine generale, l'Avvocatura dello Stato ha chiesto dichiararsi l'incompetenza del
Tribunale di Sciacca, in favore del foro del Tribunale di Palermo, sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, anche alla luce della circostanza che
11 in ragione del disposto normativo dell'art. 43 del D.L. 36/2022 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell'Economia e delle finanze, referenti dell'istituito Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittimi di crimini di guerra e contro l'umanità dalle forze del Reich, sarebbero Org_2
“parti” dei giudizi instaurati aventi ad oggetto le richieste risarcitorie mosse nei confronti della Repubblica Federale di Germania.
Parte ricorrente, al contrario, ha dedotto che l'unica controparte sia proprio la
Federale di Germania, nei cui confronti vengono spiegate le Org_1 domande risarcitorie e non anche la ed Controparte_1 il , semplici intervenienti volontari nei Controparte_2 suddetti giudizi: da ciò, ne discenderebbe che nessuno spostamento della competenza territoriale dovrebbe avere luogo in favore del foro erariale, atteso che lo stesso non si verificherebbe in ipotesi di intervento volontario.
Per una migliore comprensione della questione sottesa al sollevato difett o di competenza, giova premettersi che l'intervento legislativo operato con il d. L.
36/2022 ha avuto come scopo principale quello di istituire il Fondo per il ristoro dei danni in questione “compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani” dalle Forze del Reich, nel periodo Org_2 intercorrente tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, nella volontà di assicurare continuità (come è dato leggersi anche nella Relazione di accompagnamento al decreto legge) all'Accordo tra la Repubblica italiana e quella Federale Tedesca, concluso a Bonn il 2 giugno 1961 e reso esecutivo con D.P.R. il 14 aprile 1962 n. 1263.
La volontà era quella di assicurare che le conseguenze economiche di eventuali sentenze di condanna emesse, per questi fatti, nei confronti della Repubblica
Federale Tedesca, ricadessero sul suddetto fondo.
Così chiarita la ratio del suddetto intervento legislativo, nel dettaglio, l'art. 43 prevede:
- in primo luogo, che presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Reich nel periodo tra il 1° Org_2 settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo
12 tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
- che hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le CP_5 modalità previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6;
- che sono a carico del il pagamento delle spese processuali CP_5 liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo;
- che anche i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto possono anche essere definiti, sentita l'Avvocatura dello Stato, mediante accordo transattivo, che dà comunque titolo di accesso al fondo;
- che le sentenze vengono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo;
- che gli atti introduttivi relativi ai suddetti giudizi sono notificati presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'art. 144 del codice di procedura civile e che, ove tale notifica sia omessa, il giudice assegni un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente. Preliminarmente, così chiarito il quadro normativo, deve specificarsi che nel giudizio che ci occupa parte ricorrente ha omesso la notifica, così per come imposta dal disposto dell'art. 43 sopra citato, degli atti introduttivi all'Avvocatura di Stato: tuttavia, deve ritenersi pacificamente che la costituzione in giudizio volontaria dell'Avvocatura di Stato abbia sanato siffatta mancanza.
Orbene, numerosi indici, di ordine sistematico, inducono questo Tribunale a ritenere che la e il Controparte_1 [...] siano da considerarsi parte e dunque Controparte_2 litisconsorti nel presente giudizio e non intervenienti volontari, con conseguente applicazione del c.d. “foro erariale”.
Una diversa interpretazione del disposto normativo, come quella proposta da parte ricorrente, che vedrebbe le amministrazioni costituite quali intervenienti volontari e non parti, appare essere distonica rispetto ai principi del nostro ordinamento, al quale, anche alla luce dell'art. 102 c.p.c., sono estranee
13 fattispecie in cui a fronte di un “obbligo” di notifica di un atto introduttivo di un giudizio non segua la costituzione in giudizio del soggetto chiamato (come ad esempio in ambito assicurativo) e la sua veste di litisconsorte.
A voler intendere, infatti, la notifica normativamente imposta come mero strumento per portare a conoscenza di soggetti terzi la pendenza del giudizio si finirebbe con il negare al soggetto – il – su cui peserebbero le CP_5 conseguenze economiche tutte, discendenti dal giudizio – ristoro economico, spese giudiziali etc etc – il diritto a contraddire nel procedimento stesso, avendo un interesse concreto e attuale a farlo.
Questo Tribunale, pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, ritiene di dover accogliere l'eccezione di difetto di competenza sollevata dalla e del Controparte_1 Controparte_2
e per esse dall'Avvocatura di Stato, ritenendo sussistente, ai sensi
[...] dell'art. 25 c.p.c., dell'art. 6 del R.D. 1611/1933, e dell'art. 43 comma 6 del
D.L. la competenza del foro erariale presso il Tribunale di Palermo, sede dell'Avvocatura di Stato.
In ordine alle spese di lite, attesa l'assenza di precedenti di legittimità sulla questione di competenza decisa e attesa la complessità delle questioni e il contrasto interpretativo, si giustifica la compensazione totale delle spese tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Sciacca, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle questioni preliminari sollevate dalle parti, nel contraddittorio delle parti costituite, visti gli artt. 25 c.p.c., l'art. 6 del R.D. 1611/1933 e l'art. 43 comma 6 del D.
L. 36/2022; dichiara la contumacia della Repubblica Federale di Germania, in persona dell'Ambasciatore accreditato in Italia p.t.; rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano;
accoglie l'eccezione di difetto di competenza territoriale e per l'effetto dichiara l'incompetenza del Tribunale di Sciacca in favore del Tribunale di
Palermo, sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato ed assegna alle parti termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza
14 per la riassunzione innanzi a tale Ufficio Giudiziario;
Compensate integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Sciacca, 21.2.2024
Il Giudice
Veronica Messana
15
All'udienza del 21/2/2024, innanzi al Giudice Dott.ssa Veronica Messana, sono comparsi Per la ricorrente , nata a [...] il [...] e Parte_1 residente in [...] (codice fiscale
), assistita e difesa dall'avv. Vito Passalacqua, giusta C.F._1 procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in AN (TP) in Via Vittorio Emanuele n. 116;
è presente l'avv. Roberta Lo Iacono, in sostituzione dell'avv. Passalacqua.
Per la e del Controparte_1 [...]
, in persona del pro-tempore, Controparte_2 CP_3 rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato di Palermo;
è presente l'avv. Leonardo Palagonia, nella qualità di delegato dell'Avvocatura distrettuale di Palermo;
per la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, in persona dell'Ambasciatore accreditato pro tempore in Italia, elettivamente domiciliato, per la carica, in Roma, alla via San Martino della Battaglia n. 4, presso la sede dell'Ambasciata; nessuno è comparso.
L'avv. Lo Iacono preliminarmente chiede disporsi un rinvio stante che pende al Senato un disegno di legge di interpretazione autentica dell'articolo 43 comma 6, terzo periodo, del D. L. 36 del 2022, che chiarirebbe come la notifica all'Avvocatura dello Stato ha il solo fine di portare a conoscenza dello Stato Italiano la pendenza del giudizio e non ha l'effetto di attribuire allo Stato la qualità di parte del giudizio. Nel merito si riporta a tutto quanto già dedotto e insiste nel rigetto delle questioni preliminari sollevate da controparte. L'avv. Palagonia si oppone al chiesto rinvio in considerazione del fatto che il disegno di legge non ha alcun valore normativo e insiste per il resto in tutte le deduzioni, eccezioni e richieste di cui in atti e verbali di questa parte processuale. Il Giudice Si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 19:30, all'esito della camera di consiglio, nell'assenza delle parti, il giudice dà lettura ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del dispositivo e della motivazione, contenuta nel presente verbale di causa.
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
2 TRIBUNALE DI SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sciacca, dott.ssa Veronica Messana, in funzioni di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale che precede ed all'esito della discussione celebrata oralmente innanzi al suddetto Giudice all'udienza odierna, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n° 530 /2023 R.G. affari contenziosi civili promossa da
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
AN (TP), alla via Vittorio Emanuele n. 157 (codice fiscale
), assistita e difesa dall'avv. Vito Passalacqua, C.F._1 giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in AN (TP) in Via Vittorio Emanuele n. 116;
RICORRENTE nei confronti di
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, in persona dell'Ambasciatore accreditato pro tempore in Italia, elettivamente domiciliato, per la carica, in
Roma, alla via San Martino della Battaglia n. 4, presso la sede dell'Ambasciata;
CONVENUTA CONTUMACE
e della e del Controparte_1 [...]
, in persona del pro- Controparte_2 CP_3 tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato di
Palermo;
Avente ad oggetto: risarcimento danni da crimini di guerra
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del giorno 21.2.2024, concludevano come da verbale che precede, insistendo nei rispettivi scritti difensivi e nelle eccezioni formulate.
SENTENZA
Preliminarmente, il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, ha ritenuto di non concedere il chiesto rinvio, attesto che la sussistenza di un disegno di
3 legge di modifica dell'articolo 43 comma 6, terzo periodo, del D. L. 36 del
2022, che chiarirebbe come la notifica all'Avvocatura dello Stato ha il solo fine di portare a conoscenza dello Stato Italiano la pendenza del giudizio e non ha l'effetto di attribuire allo Stato la qualità di parte del giudizio, non sarebbe idoneo, da sé solo, ed anche ai sensi dell'art. 5 c.p.c. di produrre effetti sul presente procedimento.
Parte ricorrente, con ricorso depositato in data 28.6.2023, adivano l'intestato
Tribunale di Sciacca, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “nel merito - ritenere e dichiarare che la convenuta Org_1 CP_4
quale successore del , è responsabile dei danni
[...] Org_2
(patrimoniali e non patrimoniali) subiti dal padre e dante causa della ricorrente in conseguenza della illegittima detenzione cui fu sottoposto con sostanziale riduzione in schiavitù, privazione dello status di prigioniero di guerra, obbligatoria esecuzione di lavori usuranti e non retribuiti, denutrizione sottoposizione a condizioni igieniche pessime e terrificanti;
- conseguentemente, condannare la Repubblica Federale di Germania, in persona dell'Ambasciatore accreditato pro tempore in Italia, al risarcimento in favore della odierna ricorrente, in qualità di erede, dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal di lei dante causa per le causali di cui al ricorso introduttivo, danni da quantificarsi nella somma complessiva di
€ 250.000,00, o in quella diversa, anche superiore, che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa, comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi
e fino all'ammontare massimo di € 260.000,00; - con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre spese generali, IVA e CPA”.
Con decreto del 10.8.2023, ai sensi dell'articolo 281 undecies c.p.c., il Giudice istruttore fissava l'udienza di comparizione delle parti all'udienza del
17.1.2024, assegnando i termini per la notifica del ricorso e del decreto a controparte, determinando i termini per la costituzione in giudizio.
Con comparsa del 12.12.2023, si costituiva volontariamente in giudizio la e il Controparte_1 Controparte_2
a mezzo dell'Avvocatura distrettuale di Palermo, chiedendo che: “
[...]
Voglia codesto Ecc.mo Tribunale: a) preliminarmente, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano;
b) preliminarmente, dichiarare
4 l'incompetenza territoriale del Giudice adito, essendo competente il Tribunale di Palermo;
c) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al giacché Controparte_2 succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alle altre parti;
d) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dall'odierna controparte improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di erede del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
e) nel la denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
f) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ.”;
L'Avvocatura di Stato sollevava, in via preliminare, eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, non essendosi l'evento generatore del fatto illecito prodotto nel territorio italiano ma nel territorio tedesco, nonché difetto di competenza territoriale del giudice adito, in favore del Tribunale di
Palermo, sede dell'avvocatura distrettuale dello Stato, in applicazione al combinato disposto dell'articolo 25 c.p.c. e dell'articolo 6 del R.D. 1611/1933.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti del 17.1.2024, il
Giudice Istruttore, con successiva ordinanza del 25.1.2024, fissava udienza di discussione e decisione in ordine alle sollevate questioni preliminari, con termini per il deposito di note scritte.
Entrambe le parti depositavano note scritte in data 15.2.2024.
All'esito della discussione orale, svoltasi in data odierna, 21.2.2024, sentita la discussione delle parti e le rispettive conclusioni, il Giudice si ritirava in camera di consiglio per la decisione, all'esito della quale ha dato lettura del
5 seguente dispositivo e motivazione in assenza delle parti.
Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia della Repubblica Federale
Tedesca di Germania, in persona dell'Ambasciatore accreditato p.t., non costituitasi in giudizio, seppur regolarmente citata, stante il perfezionamento della notifica eseguita presso l'Ambasciata.
In ordine al sollevato difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Con comparsa di costituzione e risposta, l'Avvocatura dello Stato, per la e per il Controparte_1 Controparte_2 CP_2 ha sollevato, in via preliminare, difetto di giurisdizione del giudice
[...] italiano, deducendo a fondamento della stessa che, nel caso di specie, facendo applicazione dei criteri vigenti in materia aquiliana, ai sensi dell'articolo 5.3. della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, la giurisdizi one non sarebbe del giudice italiano, essendosi l'evento generatore del fatto illecito prodotto nel territorio tedesco e non nel territorio italiano.
L'Avvocatura di Stato specificava, altresì, nelle note depositate, che ai fini della determinazione della giurisdizione in materia aquiliana, il luogo dell'evento dannoso è quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima che agisce per responsabilità extracontrattuale, senza poter avere riguardo al luogo in cui si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future delle lesioni, rilevando esclusivamente il danno iniziale e non il danno conseguenza.
Parte ricorrente deduceva che, come riconosciuto anche dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 238/2014, versandosi in ipotesi di richiest a di risarcimento di danni non patrimoniali derivanti da crimini di guerra, non poteva riconoscersi alcuna immunità in capo allo Stato Estero e che, pertanto, andava riconosciuta la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano su siffatte domande.
Il Tribunale ritiene che l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Avvocatura di Stato non sia meritevole di accoglimento, per le ragioni che di seguito si esporranno.
Sotto un primo profilo, ovvero quello dell'eventuale immunità dello Stato estero, deve rilevarsi che è sorto, nell'ultimo ventennio, un vivace dibattito, anche internazionale, che ha visto intervenire sia la Corte Costituzionale sia le
6 Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, a più riprese, nonché la stessa Corte Internazionale di Giustizia.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con una prima pronuncia (sentenza n. 5044/2004), avevano ritenuto che l'immunità dalla giurisdizione civile degli
Stati Esteri, riconosciuta dal diritto internazionale consuetudinario, non avesse carattere assoluto bensì incontrasse un chiaro limite ove le condotte poste in essere fossero tali da configurare crimini internazionali – quali i crimini di guerra o crimini contro l'umanità – anche quando lo Stato operi nell'esercizio della sua sovranità iure imperii.
Tale orientamento venne censurato dalla CIG con provvedimento del 3.2.2012, con il quale venne ad affermarsi il principio che la tutela giurisdizionale dei diritti, anche se fondamentali, dei cittadini di uno Stato, per illeciti commes si da un altro Governo, dovesse arrestarsi di fronte al principio di eguaglianza sovrana degli Stati e che pertanto, in ragione del principio dell'immunità giurisdizionale degli Stati, internazionalmente riconosciuto, venisse meno la potestà giurisdizionale dello Stato Italiano nei confronti della Repubblica
Federale di Germania, per i giudizi aventi ad oggetto l'accertamento e la condanna al risarcimento del danno, anche se conseguenti alla commissione dei crimini di guerra.
All'indomani di tale pronuncia, il legislatore interno interveniva con la legge
5/2013, con la quale lo Stato Italiano ha aderito alla Convenzione di New York del 2004; faceva seguito l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 4284 del 2013, ove si affermava che non potesse darsi più corso al principio inaugurato con la pronuncia del 2004, giungendo in tal modo ad una pronuncia di difetto di giurisdizione del giudice italiano a fronte di siffatte domande articolate da cittadini italiani.
A chiarire in tal senso il confine della giurisdizione del giudice italiano, in siffatte ipotesi, interveniva a distanza di pochi anni la Corte Costituzionale con provvedimento n. 238 del 2014, che chiarì la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, affermando che “L'obbligo del giudice italiano, stabilito dal censurato art. 3, di adeguarsi alla pronuncia della CIG del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione nella causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità, com messi
7 iure imperii da uno Stato straniero nel territorio italiano, senza che sia prevista alcuna altra forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati, si pone, pertanto, come si è già ampiamente dimostrato in relazione alle precedenti questioni (supra, punti 3. e 4.), in contrasto con il principio fondamentale della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali assicurata dalla Costituzione italiana agli artt. 2 e 24 Cost. Come si è già osservato, il totale sacrificio che si richiede ad uno dei principi supremi dell'ordinamento italiano, quale senza dubbio è il diritto al giudice a tutela di diritti inviolabili, sancito dalla combinazione degli artt. 2 e 24 della Costituzione repubblicana, riconoscendo l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione italiana, non può giustificarsi ed essere tollerato quando ciò che si protegge è
l'esercizio illegittimo della potestà di governo dello Stato straniero, quale è in particolare quello espresso attraverso atti ritenuti crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.”.
All'esito del descritto travagliato percorso giurisprudenziale e legislativo, oggi più di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono tornate a pronunciarsi sul punto ( sentenza n. 20442/2020) ed hanno ribadito che a fronte di crimini di guerra non possa trovare spazio l'immunità dello Stato straniero, con conseguente sussistenza della giurisdizione del Giudice italiano.
In tale ultimo arresto, è stato affermato che “
1.5. Stante la dichiarazione cumulativa (ribadita poi con l'ordinanza n. 30/2015), di rigetto con interpretazione (vincolante per il giudice nel senso di impedire la reiterazione dell'interpretazione anticostituzionale, v. al riguardo Cass., sez. un.,
16/12/2013, n. 27986) e di illegittimità costituzionale delle norme interne di adeguamento, la giurisprudenza di legittimità successiva alla pronuncia della
Consulta è tornata a seguire l'orientamento precedente, riconoscendo la prevalenza del principio e meta-valore del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale;
con conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una
"prerogativa" dello Stato nazionale, cosicchè il principio del rispetto della
"sovrana uguaglianza" degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di
8 crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale: così Cass., sez. un., 28/10/2015, n. 21946;
Cass., sez. un., 29/07/2016, n. 15812; Cass., sez. un., 13/01/2017, n. 762; v. anche Cass., I sez. pen. 14/09/2015, n. 43696).”.
Chiarito questo profilo, deve esaminarsi quello attinente il sollevato difetto di giurisdizione del giudice italiano, alla luce dei criteri dettati dall'art.
5.3 della
Convenzione di Bruxelles del 1968, che in materia di responsabilità aquiliana ed, in particolare, in materia di delitti o quasi delitti individua come competente il giudice del luogo in cui l'evento di danno è avvenuto, norma a sua volta richiamata dall'art 3 della L. 218/1995.
Alla luce delle doglianze sollevate dalle parti, occorre ricostruire il quadro normativo.
L'art.
5.3. della Convenzione di Bruxelles, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, richiamata dalla parte intervenuta, dispone che “ Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:….. 3) in materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto;
”.
In merito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno fornito un chiarimento sul punto affermando che “l'espressione “luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto” contenuta nel n. 3 dell'articolo 5 della Convenzione dev'essere intesa nel senso che essa si riferisce tanto al luogo ove è insorto il danno quanto al luogo ove si è verificato l'evento generatore dello stesso, di modo che il convenuto può essere citato, a scelta dell'attore, dinanzi al giudice dell'uno o dell'altro di tali due luoghi, quindi .. sia al luogo in cui è stato posto in essere il comportamento del danneggiante denunciato dall'attore, sia
a quello, eventualmente diverso, in cui lo stesso attore ha subito inizialmente il danno causato da quel comportamento” (Cfr. Sezioni Unite Corte di
Cassazione n. 357/2010 o ancora Corte di Cassazione, ordinanza n.
21351/2022, sul punto “…. sussiste la giurisdizione del giudice italiano in quanto giudice del luogo in cui si è prodotto il danno o, in alternativa, giudice
9 del luogo in cui si è verificato l'evento generatore del danno, con riferimento al petitum sostanziale.”).
La suddetta Convenzione di Bruxelles del 1968 (dapprima sostituita dal
Regolamento (CE) n. 44/2001 e successivamente dal Regolamento (UE)
n.1215/2012, anche noto come Regolamento “Bruxelles I bis”, in vigore dal
10 gennaio 2015) viene richiamata dall'art. 3, secondo comma, della Legge
218/1995, che detta il criterio generale dell'applicazione della giurisdizione italiana: la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi abbia un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 c.p.c. e negli altri casi in cui è pre vista dalla legge;
nonché in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della
Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il
27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l'Italia.
Deve, tuttavia evidenziarsi che, oggi, come sopra accennato, la Convenzione di Bruxelles è stata sostituita dal Regolamento “Bruxelles I Bis” che all'art. 1 del Capo 1 “Ambito di applicazione e definizioni” prevede che “il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'autorità giurisdizionale. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa, né alla responsabilità dello
Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii)”.
Orbene, così ricostruito il quadro normativo richiamato, questo Giudicante ritiene che l'eccezione sollevata dall'Avvocatura di Stato, in punto di giurisdizione, non possa trovare accoglimento, dovendosi al contrario ritenere sussistente la giurisdizione del giudice italiano.
Anche a voler ritenere applicabili i criteri di cui all'art.
5.3. della Convenzi one di Bruxelles al caso che ci occupa, (tenuto conto dell'ambito di applicazione del Regolamento Bruxelles I bis), per come interpretati dalla Suprema Corte di Cassazione, dagli atti emerge che l'evento generatore del danno ovvero la cattura del militare si sia verificato sul territorio italiano: è proprio sul territorio italiano che il danneggiante avrebbe posto in essere la prima condotta lesiva, consistente proprio nella cattura dello stesso.
10 Sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche in ordine al dettato normativo dell'art. 3 comma 1 della legge 218/1995: come sopra richiamato, tale disposizione richiede che il convenuto abbia la residenza o il domicilio ovvero un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 c.p.c.
Sul punto, non è revocabile in dubbio che l'Ambasciatore accreditato o agente diplomatico presente sul territorio italiano abbia la rappresentanza ad ogni effetto dello Stato Estero, ben potendo agire o resistere in giudizio a tutela degli interessi dello Stato da lui rappresentato (cfr. ex multiis Corte di
Cassazione 12951/1992).
Deve, pertanto, concludersi nel senso di ritenere sussistente, sotto tutti i profili evidenziati, la giurisdizione del giudice italiano.
In ordine al sollevato difetto di competenza territoriale ai sensi dell'articolo 25 c.p.c. e dell'articolo 6 del R.D. 1611/1993.
Sul punto, giova premettere che l'art. 25 c.p.c. dispone che “per le cause nelle quali è parte un'Amministrazione dello Stato è competente, ... il giu dice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.”.
Ancora, l'art. 6 del R.G. 1611/1933 prevede espressamente che “Salva la disposizione dell'articolo seguente, la competenza per cause nelle quali è parte un'Amministrazione dello Stato, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'articolo 98 del codice di procedura civile, spetta al Tribunale o alla Corte di Appello del luogo ove ha sede l' nel cui Organizzazione_3 distretto si trova il Tribunale o la Corte di Appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando un'amministrazione dello Stato è chiamata in garanzia, la cognizione così della causa principale come della azione in garanzia è devoluta, sulla semplice richiesta dell'Amministrazione, con ordinanza del Presidente, all'Autorità giudiziaria competente a norma del comma precedente”..
In ordine alla sollevata questione di competenza, poste tali premesse di ordine generale, l'Avvocatura dello Stato ha chiesto dichiararsi l'incompetenza del
Tribunale di Sciacca, in favore del foro del Tribunale di Palermo, sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, anche alla luce della circostanza che
11 in ragione del disposto normativo dell'art. 43 del D.L. 36/2022 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell'Economia e delle finanze, referenti dell'istituito Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittimi di crimini di guerra e contro l'umanità dalle forze del Reich, sarebbero Org_2
“parti” dei giudizi instaurati aventi ad oggetto le richieste risarcitorie mosse nei confronti della Repubblica Federale di Germania.
Parte ricorrente, al contrario, ha dedotto che l'unica controparte sia proprio la
Federale di Germania, nei cui confronti vengono spiegate le Org_1 domande risarcitorie e non anche la ed Controparte_1 il , semplici intervenienti volontari nei Controparte_2 suddetti giudizi: da ciò, ne discenderebbe che nessuno spostamento della competenza territoriale dovrebbe avere luogo in favore del foro erariale, atteso che lo stesso non si verificherebbe in ipotesi di intervento volontario.
Per una migliore comprensione della questione sottesa al sollevato difett o di competenza, giova premettersi che l'intervento legislativo operato con il d. L.
36/2022 ha avuto come scopo principale quello di istituire il Fondo per il ristoro dei danni in questione “compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani” dalle Forze del Reich, nel periodo Org_2 intercorrente tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, nella volontà di assicurare continuità (come è dato leggersi anche nella Relazione di accompagnamento al decreto legge) all'Accordo tra la Repubblica italiana e quella Federale Tedesca, concluso a Bonn il 2 giugno 1961 e reso esecutivo con D.P.R. il 14 aprile 1962 n. 1263.
La volontà era quella di assicurare che le conseguenze economiche di eventuali sentenze di condanna emesse, per questi fatti, nei confronti della Repubblica
Federale Tedesca, ricadessero sul suddetto fondo.
Così chiarita la ratio del suddetto intervento legislativo, nel dettaglio, l'art. 43 prevede:
- in primo luogo, che presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Reich nel periodo tra il 1° Org_2 settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo
12 tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
- che hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le CP_5 modalità previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6;
- che sono a carico del il pagamento delle spese processuali CP_5 liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo;
- che anche i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto possono anche essere definiti, sentita l'Avvocatura dello Stato, mediante accordo transattivo, che dà comunque titolo di accesso al fondo;
- che le sentenze vengono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo;
- che gli atti introduttivi relativi ai suddetti giudizi sono notificati presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'art. 144 del codice di procedura civile e che, ove tale notifica sia omessa, il giudice assegni un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente. Preliminarmente, così chiarito il quadro normativo, deve specificarsi che nel giudizio che ci occupa parte ricorrente ha omesso la notifica, così per come imposta dal disposto dell'art. 43 sopra citato, degli atti introduttivi all'Avvocatura di Stato: tuttavia, deve ritenersi pacificamente che la costituzione in giudizio volontaria dell'Avvocatura di Stato abbia sanato siffatta mancanza.
Orbene, numerosi indici, di ordine sistematico, inducono questo Tribunale a ritenere che la e il Controparte_1 [...] siano da considerarsi parte e dunque Controparte_2 litisconsorti nel presente giudizio e non intervenienti volontari, con conseguente applicazione del c.d. “foro erariale”.
Una diversa interpretazione del disposto normativo, come quella proposta da parte ricorrente, che vedrebbe le amministrazioni costituite quali intervenienti volontari e non parti, appare essere distonica rispetto ai principi del nostro ordinamento, al quale, anche alla luce dell'art. 102 c.p.c., sono estranee
13 fattispecie in cui a fronte di un “obbligo” di notifica di un atto introduttivo di un giudizio non segua la costituzione in giudizio del soggetto chiamato (come ad esempio in ambito assicurativo) e la sua veste di litisconsorte.
A voler intendere, infatti, la notifica normativamente imposta come mero strumento per portare a conoscenza di soggetti terzi la pendenza del giudizio si finirebbe con il negare al soggetto – il – su cui peserebbero le CP_5 conseguenze economiche tutte, discendenti dal giudizio – ristoro economico, spese giudiziali etc etc – il diritto a contraddire nel procedimento stesso, avendo un interesse concreto e attuale a farlo.
Questo Tribunale, pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, ritiene di dover accogliere l'eccezione di difetto di competenza sollevata dalla e del Controparte_1 Controparte_2
e per esse dall'Avvocatura di Stato, ritenendo sussistente, ai sensi
[...] dell'art. 25 c.p.c., dell'art. 6 del R.D. 1611/1933, e dell'art. 43 comma 6 del
D.L. la competenza del foro erariale presso il Tribunale di Palermo, sede dell'Avvocatura di Stato.
In ordine alle spese di lite, attesa l'assenza di precedenti di legittimità sulla questione di competenza decisa e attesa la complessità delle questioni e il contrasto interpretativo, si giustifica la compensazione totale delle spese tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Sciacca, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle questioni preliminari sollevate dalle parti, nel contraddittorio delle parti costituite, visti gli artt. 25 c.p.c., l'art. 6 del R.D. 1611/1933 e l'art. 43 comma 6 del D.
L. 36/2022; dichiara la contumacia della Repubblica Federale di Germania, in persona dell'Ambasciatore accreditato in Italia p.t.; rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano;
accoglie l'eccezione di difetto di competenza territoriale e per l'effetto dichiara l'incompetenza del Tribunale di Sciacca in favore del Tribunale di
Palermo, sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato ed assegna alle parti termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza
14 per la riassunzione innanzi a tale Ufficio Giudiziario;
Compensate integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Sciacca, 21.2.2024
Il Giudice
Veronica Messana
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