Articolo 24 della Legge 7 agosto 1982, n. 526
Articolo 23Articolo 25
Versione
12 agosto 1982
Art. 24.
I limiti di spesa stabiliti con leggi 1 marzo 1975, n. 44, 28 dicembre 1977, n. 970 , e con il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509 , sono duplicati.
Il Ministro e gli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali possono affidare, per la progettazione ed esecuzione delle opere e dei lavori previsti dalle norme indicate nel comma precedente, incarichi a singoli studiosi, istituti universitari o di alta cultura, mediante apposite convenzioni. I compensi per gli incarichi affidati gravano sui capitoli ordinari di bilancio cui afferiscono le spese per le opere ed i lavori di cui al precedente comma.
Entrata in vigore il 12 agosto 1982