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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 01/12/2025, n. 2541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2541 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, all'esito della discussione tenutasi mediante deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 726 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 e vertente
TRA
(P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 liquidazione, in persona del suo liquidatore - legale rappresentante pro- tempore, Parte_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rosa Lacava (C.F. C.F._1
) e AL NA (C.F. ), per procura in calce al C.F._2 C.F._3 ricorso;
-ricorrente – nei confronti di
(P.IVA ), in persona degli amministratori e legali rappresentanti, CP_1 P.IVA_2
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._4 Controparte_3
), rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, C.F._5 dall'Avv. Prof. Alessandro Riccioni (c.f. ) dall'Avv. Prof. Carlo Cicala CodiceFiscale_6
(c.f. ) e dall'Avv. Chiara Alesi (C.F. ) per CodiceFiscale_7 CodiceFiscale_8 procura in calce alla memoria di costituzione;
- resistente–
Oggetto: azione di rilievo ex art. 1953 c.c.;
Conclusioni delle parti: come da atti e note depositate ex art. 127-ter c.p.c. entro il termine dell'1.12.2025;
FATTO E DIRITTO 1 Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 18/2/2025, la
[...]
, in persona del liquidatore - legale Controparte_4 rappresentante pro- tempore, (nel prosieguo breviter: ”), in qualità di fideiussore del Pt_1 contratto di mutuo fondiario n. rep. 136.167 e n. racc. 22.777 registrato il 20.12.2007 al n. 8555 serie 1T, concesso dalla CA in favore di per l'importo di € Controparte_5 CP_1
6.500.000,00 ha proposto azione di rilievo ai sensi dell'art. 1953 nn. 2 e 4 c.c., chiedendo la liberazione dalla fideiussione o, in mancanza, il rilascio delle garanzie necessarie per assicurarsi il soddisfacimento nel caso di un'eventuale azione di regresso.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto:
- che il debito è divenuto esigibile per scadenza del termine e/o decadenza dal beneficio del termine, perché la debitrice principale è morosa dal 10.04.2014 nel pagamento delle CP_1 rate del mutuo suindicato;
- che, in qualità di socio della aveva richiesto all'assemblea dei soci la concessione di CP_1 garanzie, la quale però è stata rigettata;
-che, comunque, la verserebbe in stato di insolvenza poiché il Sindaco Unico della CP_1
nella relazione unitaria all'assemblea dei soci di approvazione del bilancio dell'anno CP_1
2023 ha dichiarato che: “la società potrebbe non essere in grado di realizzare le proprie attività o fare fronte alle proprie passività nel normale svolgimento dell'attività aziendale”.
Con provvedimento del 24.2.2025 l'attrice è stata onerata al deposito dell'atto introduttivo e della documentazione allegata nel termine di cinque giorni, perché gli atti non erano leggibili.
Con decreto del 03.04.2025 è stata fissata l'udienza di prima comparizione con assegnazione al convenuto del termine di costituzione non oltre dieci giorni prima dell'udienza.
Si è quindi costituita la in persona degli amministratori e legali rappresentanti, CP_1
e , la quale ha contestato gli assunti di parte ricorrente, Controparte_2 Controparte_3 ritenendoli infondati poiché la Società debitrice non verserebbe in stato di insolvenza e in quanto la concessione del finanziamento è garantita sia da ipoteca volontaria su beni immobili della sia da fideiussione concessa da Costruzioni Generali Meridionali S.r.l., CP_1 concludendo per il rigetto della domanda, vinte le spese.
Instaurato il contraddittorio, le parti sono comparse all'udienza del 09.06.2025 e sono stati assegnati i termini ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c.
2 Successivamente, all'udienza dell'11.09.2025, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 1° dicembre 2025, con assegnazione del termine per eventuali note conclusive sino al 21.11.2025.
*** *** *** *** ***
La domanda di rilievo ex art. 1953 c.c. è fondata e deve trovare accoglimento per le motivazioni di seguito esposte.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla convenuta fondata sulla circostanza che la garanzia concessa in favore della in relazione al mutuo CP_1 fondiario registrato il 20.12.2007 al n. 8555 serie 1T, concesso dalla CA NT S.p.a. non abbia natura di fideiussione ma di contratto autonomo di garanzia in relazione al quale non potrebbe esperirsi azione di rilievo ex art. 1953 c.c..
La ha dedotto che la presenza della clausola di pagamento del credito a prima CP_1 richiesta scritta, della clausola di deroga all'art. 1945 c.c. e di quella di deroga all'art. 1957 c.c. unitamente alla dichiarazione delle parti contenuta nell'art. 9 del contratto, secondo cui la garanzia rilasciata è astratta ed autonoma, consentono di qualificare la garanzia come contratto autonomo di garanzia.
Invero, si ritiene che la garanzia in esame debba qualificarsi come fideiussione anche essendo connotata della esplicita previsione dell'escussione della garanzia a prima richiesta scritta ed anche in caso di opposizione del debitore ex art. 8 e della indicazione del carattere autonomo e astratto della garanzia di cui all'art. 9 (v. contratto di fideiussione in atti).
Infatti, l'inserimento della clausola di pagamento immediato, “a prima richiesta”, “anche in caso di opposizione del debitore” e quella di definizione della garanzia come autonoma e astratta nella disposizione sulla reviviscenza non è di per sé idoneo a qualificare un contratto come autonomo di garanzia e ad escludere il vincolo di accessorietà della garanzia al rapporto principale.
Appunto, l'interpretazione contrattuale ai fini della corretta qualificazione deve eseguirsi considerando le clausole in relazione all'intero contenuto contrattuale.
Orbene, dalla disamina della fideiussione, dei dati letterali presenti e valutati nel complesso del contenuto contrattuale, in conformità a quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 25842/2014, risulta che nel contratto de quo sono presenti: il dato letterale rilevante dell'espressa qualificazione data dalle parti nell'intestazione di fideiussione specifica limitata;
la compatibilità della previsione secondo cui il garante deve pagare a semplice richiesta anche in
3 caso di opposizione del debitore con il contratto di fideiussione cui accede in questi casi un patto solve et repete ex art. 1462 c.c.; la presenza nel contratto dell'espressa deroga al termine indicato dall'art. 1957 c.c., a dimostrazione che sarebbe stata superflua se il contratto fosse stato ideato come contratto autonomo di garanzia.
Anche il tenore della clausola di cui all'art. 9 fa deporre in senso contrario alla natura autonoma del rapporto di garanzia instaurato. A tal proposito, l'articolo 9 recita “Prendiamo atto che ove le obbligazioni garantite siano dichiarate inesistenti, inefficaci o invalide, la garanzia è sin d'ora estesa all'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate e relativi accessori”. Siffatta clausola, al contrario della tesi sostenuta dalla convenuta, intende meramente assicurare il recupero da parte della banca del capitale erogato o utilizzato in caso di invalidità, inefficacia o inesistenza delle obbligazioni garantite, confermando la natura accessoria del rapporto fideiussorio.
La circostanza che l'art. 9 preveda anche che: “Dichiaro/iamo che la garanzia da me/noi rilasciata è astratta ed autonoma e che pertanto la sua efficacia prescinde dalla validità ed efficacia degli atti generanti le obbligazioni principali …” interpretata nel complesso del contenuto contrattuale sopra richiamato non è sufficiente a trasformare per ciò solo il contratto di fideiussione in contratto autonomo di garanzia (cfr. Cass. Civ. n. 34678/2024).
La garanzia dedotta in causa va, dunque, qualificata a tutti gli effetti come fideiussione specifica limitata.
Ciò posto, si ritiene irrilevante, ai fini della domanda di rilievo, il presunto difetto di interesse dell'attrice in ragione delle altre garanzie personali e reali prestate per il medesimo mutuo, quali l'ipoteca concessa sui beni immobili della potenzialmente idonea a coprire l'intera CP_1 esposizione debitoria garantita, poiché la decisione di sciogliersi dal vincolo fideiussorio, sussistendone i presupposti, rientra in una valutazione discrezionale di opportunità rimessa al garante.
Proseguendo nel merito della domanda, deve ritenersi provato il fatto costitutivo per l'esercizio dell'azione di rilievo di cui al punto n. 4 dell'art. 1953 c.c., il quale dispone che: “ Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore perché questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso, nei casi seguenti:
… quando il debito è divenuto esigibile per scadenza del termine”.
L'art. 1953 c.c. consente al fideiussore di esercitare il diritto al rilievo solo in cinque casi tassativi, tra cui l'ipotesi in cui il debito sia divenuto esigibile per scadenza del termine.
4 Si tratta di un rimedio a carattere preventivo e non ripristinatorio definito dalla dottrina e dalla giurisprudenza come avente natura cautelare in senso ampio.
Pertanto, l'oggetto della domanda è una condanna ad un obbligo di facere infungibile: la liberazione del fideiussore ovvero affinché presti garanzia idonea ad assicurare le suddette ragioni (c.d. rilievo per cauzione).
Dall'esame dei documenti prodotti è emerso che, con atto notarile n. rep. 136.167 e n. racc.
22.777 registrato il 20.12.2007 al n. 8555 serie 1T, la CA NT S.p.a. ha concesso alla
Imes S.r.l. un mutuo fondiario per € 6.500.000,00 (cfr. all. n. 1 all'atto di citazione).
La CA NT S.p.a. si è fusa per incorporazione in Controparte_6
subentrando in tutti i diritti della incorporata e nei confronti della quale, con successivo
[...] atto del 23 febbraio 2010 allegato agli atti, la ha confermato le garanzie già prestate in Pt_1 favore della (cfr. all. n. 4 comparsa di costituzione). CP_1
Successivamente, in data 25 novembre 2020, è stato stipulato l'atto di scissione per il trasferimento da MPS ad (di seguito, breviter, ”) Controparte_7 CP_7 di un compendio comprensivo, tra altri, di crediti deteriorati, incluso quello verso CP_1
La con contratto di fideiussione specifica limitata del 23.01.2008 ha prestato la garanzia in Pt_1 favore di sull'apertura di credito per importo determinato da mutuo fondiario fino CP_1 alla concorrenza di € 6.500.000,00. (cfr. all. n. 2 all'atto di citazione).
Dalla documentazione allegata dalla convenuta è poi emersa la prova dell'esigibilità del debito per scadenza del termine avvenuta nel momento della comunicazione della di decadenza CP_7 del beneficio del termine del 16.04.2024 (cfr. all. n. 6 alla comparsa di costituzione).
Nella suddetta comunicazione la ha espressamente dichiarato che a detta data CP_7
l'esposizione debitoria di relativa al Mutuo era pari ad € 6.669.621,83 e che “ … stante il CP_1 perdurare dell'inadempimento del Debitore, con la presente comunica 1) per quanto riguarda il Mutuo CP_7
Ipotecario la revoca degli affidamenti a suo tempo concessi con la contestuale decadenza dal beneficio del termine e di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile prevista dall'art. 10 del
Contratto di Mutuo Ipotecario dichiarando così risolto il Contratto di Mutuo Ipotecario”. (cfr. all. n. 6 alla comparsa di costituzione e risposta).
Ciò posto, si ritiene sussistente anche il presupposto di cui al n. 2 dell'art. 1953 c.c. secondo cui:
“Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore perché questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso, nei casi seguenti: … quando il debitore è divenuto insolvente”.
5 Infatti, lo stato di insolvenza in cui versa la può rilevarsi dalla lettura del bilancio CP_1 abbreviato d'esercizio al 31.12.2023, dal quale emerge una situazione economica precaria: risultando debiti esigibili entro l'esercizio successivo per oltre € 3.818.591; perdite d'esercizio ammontanti ad € 165.850 a fronte di disponibilità liquide pari ad € 334.517 e crediti esigibili entro l'esercizio successivo pari ad € 707.656 e, quindi, nettamente inferiori alle passività.
Tale situazione contabile patrimoniale, unitamente alla circostanza che la società garantita non abbia regolarmente provveduto ai pagamenti delle rate di mutuo dovuti alla porta a CP_7 ritenere che la versi in una situazione economica tale da alterare, in senso CP_1 peggiorativo, le garanzie prestate per l'adempimento delle proprie obbligazioni (cfr. all. n. 3 alla comparsa di costituzione).
Ne discende l'accoglimento della domanda della di rilievo dalla fideiussione prestata in Pt_1 favore della di cui al contratto di fideiussione del 23.01.2008. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa individuato sulla base dell'importo della fideiussione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la società a procurare la liberazione CP_1 della , dal vincolo Controparte_4 fideiussorio assunto con atto del 23.01.2008 nei confronti della CA NT S.p.a. (ora o, in mancanza, a prestare le garanzie reali (ipoteca legale Controparte_7 su beni immobili di proprietà della liberi da vincoli) o personali necessarie, nei limiti CP_1 del valore residuo della garanzia fideiussoria prestata, per assicurare il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso;
- condanna la in persona degli amministratori e legali rappresentanti, alla rifusione CP_1 delle spese di lite in favore di Controparte_4
, in persona del suo liquidatore - legale rappresentante pro- tempore, che si liquidano
[...] in € 32.070,00 oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Catanzaro, lì 3 dicembre 2025
IL GIUDICE dott.ssa Song DAMIANI
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SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, all'esito della discussione tenutasi mediante deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 726 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 e vertente
TRA
(P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 liquidazione, in persona del suo liquidatore - legale rappresentante pro- tempore, Parte_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rosa Lacava (C.F. C.F._1
) e AL NA (C.F. ), per procura in calce al C.F._2 C.F._3 ricorso;
-ricorrente – nei confronti di
(P.IVA ), in persona degli amministratori e legali rappresentanti, CP_1 P.IVA_2
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._4 Controparte_3
), rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, C.F._5 dall'Avv. Prof. Alessandro Riccioni (c.f. ) dall'Avv. Prof. Carlo Cicala CodiceFiscale_6
(c.f. ) e dall'Avv. Chiara Alesi (C.F. ) per CodiceFiscale_7 CodiceFiscale_8 procura in calce alla memoria di costituzione;
- resistente–
Oggetto: azione di rilievo ex art. 1953 c.c.;
Conclusioni delle parti: come da atti e note depositate ex art. 127-ter c.p.c. entro il termine dell'1.12.2025;
FATTO E DIRITTO 1 Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 18/2/2025, la
[...]
, in persona del liquidatore - legale Controparte_4 rappresentante pro- tempore, (nel prosieguo breviter: ”), in qualità di fideiussore del Pt_1 contratto di mutuo fondiario n. rep. 136.167 e n. racc. 22.777 registrato il 20.12.2007 al n. 8555 serie 1T, concesso dalla CA in favore di per l'importo di € Controparte_5 CP_1
6.500.000,00 ha proposto azione di rilievo ai sensi dell'art. 1953 nn. 2 e 4 c.c., chiedendo la liberazione dalla fideiussione o, in mancanza, il rilascio delle garanzie necessarie per assicurarsi il soddisfacimento nel caso di un'eventuale azione di regresso.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto:
- che il debito è divenuto esigibile per scadenza del termine e/o decadenza dal beneficio del termine, perché la debitrice principale è morosa dal 10.04.2014 nel pagamento delle CP_1 rate del mutuo suindicato;
- che, in qualità di socio della aveva richiesto all'assemblea dei soci la concessione di CP_1 garanzie, la quale però è stata rigettata;
-che, comunque, la verserebbe in stato di insolvenza poiché il Sindaco Unico della CP_1
nella relazione unitaria all'assemblea dei soci di approvazione del bilancio dell'anno CP_1
2023 ha dichiarato che: “la società potrebbe non essere in grado di realizzare le proprie attività o fare fronte alle proprie passività nel normale svolgimento dell'attività aziendale”.
Con provvedimento del 24.2.2025 l'attrice è stata onerata al deposito dell'atto introduttivo e della documentazione allegata nel termine di cinque giorni, perché gli atti non erano leggibili.
Con decreto del 03.04.2025 è stata fissata l'udienza di prima comparizione con assegnazione al convenuto del termine di costituzione non oltre dieci giorni prima dell'udienza.
Si è quindi costituita la in persona degli amministratori e legali rappresentanti, CP_1
e , la quale ha contestato gli assunti di parte ricorrente, Controparte_2 Controparte_3 ritenendoli infondati poiché la Società debitrice non verserebbe in stato di insolvenza e in quanto la concessione del finanziamento è garantita sia da ipoteca volontaria su beni immobili della sia da fideiussione concessa da Costruzioni Generali Meridionali S.r.l., CP_1 concludendo per il rigetto della domanda, vinte le spese.
Instaurato il contraddittorio, le parti sono comparse all'udienza del 09.06.2025 e sono stati assegnati i termini ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c.
2 Successivamente, all'udienza dell'11.09.2025, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 1° dicembre 2025, con assegnazione del termine per eventuali note conclusive sino al 21.11.2025.
*** *** *** *** ***
La domanda di rilievo ex art. 1953 c.c. è fondata e deve trovare accoglimento per le motivazioni di seguito esposte.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla convenuta fondata sulla circostanza che la garanzia concessa in favore della in relazione al mutuo CP_1 fondiario registrato il 20.12.2007 al n. 8555 serie 1T, concesso dalla CA NT S.p.a. non abbia natura di fideiussione ma di contratto autonomo di garanzia in relazione al quale non potrebbe esperirsi azione di rilievo ex art. 1953 c.c..
La ha dedotto che la presenza della clausola di pagamento del credito a prima CP_1 richiesta scritta, della clausola di deroga all'art. 1945 c.c. e di quella di deroga all'art. 1957 c.c. unitamente alla dichiarazione delle parti contenuta nell'art. 9 del contratto, secondo cui la garanzia rilasciata è astratta ed autonoma, consentono di qualificare la garanzia come contratto autonomo di garanzia.
Invero, si ritiene che la garanzia in esame debba qualificarsi come fideiussione anche essendo connotata della esplicita previsione dell'escussione della garanzia a prima richiesta scritta ed anche in caso di opposizione del debitore ex art. 8 e della indicazione del carattere autonomo e astratto della garanzia di cui all'art. 9 (v. contratto di fideiussione in atti).
Infatti, l'inserimento della clausola di pagamento immediato, “a prima richiesta”, “anche in caso di opposizione del debitore” e quella di definizione della garanzia come autonoma e astratta nella disposizione sulla reviviscenza non è di per sé idoneo a qualificare un contratto come autonomo di garanzia e ad escludere il vincolo di accessorietà della garanzia al rapporto principale.
Appunto, l'interpretazione contrattuale ai fini della corretta qualificazione deve eseguirsi considerando le clausole in relazione all'intero contenuto contrattuale.
Orbene, dalla disamina della fideiussione, dei dati letterali presenti e valutati nel complesso del contenuto contrattuale, in conformità a quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 25842/2014, risulta che nel contratto de quo sono presenti: il dato letterale rilevante dell'espressa qualificazione data dalle parti nell'intestazione di fideiussione specifica limitata;
la compatibilità della previsione secondo cui il garante deve pagare a semplice richiesta anche in
3 caso di opposizione del debitore con il contratto di fideiussione cui accede in questi casi un patto solve et repete ex art. 1462 c.c.; la presenza nel contratto dell'espressa deroga al termine indicato dall'art. 1957 c.c., a dimostrazione che sarebbe stata superflua se il contratto fosse stato ideato come contratto autonomo di garanzia.
Anche il tenore della clausola di cui all'art. 9 fa deporre in senso contrario alla natura autonoma del rapporto di garanzia instaurato. A tal proposito, l'articolo 9 recita “Prendiamo atto che ove le obbligazioni garantite siano dichiarate inesistenti, inefficaci o invalide, la garanzia è sin d'ora estesa all'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate e relativi accessori”. Siffatta clausola, al contrario della tesi sostenuta dalla convenuta, intende meramente assicurare il recupero da parte della banca del capitale erogato o utilizzato in caso di invalidità, inefficacia o inesistenza delle obbligazioni garantite, confermando la natura accessoria del rapporto fideiussorio.
La circostanza che l'art. 9 preveda anche che: “Dichiaro/iamo che la garanzia da me/noi rilasciata è astratta ed autonoma e che pertanto la sua efficacia prescinde dalla validità ed efficacia degli atti generanti le obbligazioni principali …” interpretata nel complesso del contenuto contrattuale sopra richiamato non è sufficiente a trasformare per ciò solo il contratto di fideiussione in contratto autonomo di garanzia (cfr. Cass. Civ. n. 34678/2024).
La garanzia dedotta in causa va, dunque, qualificata a tutti gli effetti come fideiussione specifica limitata.
Ciò posto, si ritiene irrilevante, ai fini della domanda di rilievo, il presunto difetto di interesse dell'attrice in ragione delle altre garanzie personali e reali prestate per il medesimo mutuo, quali l'ipoteca concessa sui beni immobili della potenzialmente idonea a coprire l'intera CP_1 esposizione debitoria garantita, poiché la decisione di sciogliersi dal vincolo fideiussorio, sussistendone i presupposti, rientra in una valutazione discrezionale di opportunità rimessa al garante.
Proseguendo nel merito della domanda, deve ritenersi provato il fatto costitutivo per l'esercizio dell'azione di rilievo di cui al punto n. 4 dell'art. 1953 c.c., il quale dispone che: “ Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore perché questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso, nei casi seguenti:
… quando il debito è divenuto esigibile per scadenza del termine”.
L'art. 1953 c.c. consente al fideiussore di esercitare il diritto al rilievo solo in cinque casi tassativi, tra cui l'ipotesi in cui il debito sia divenuto esigibile per scadenza del termine.
4 Si tratta di un rimedio a carattere preventivo e non ripristinatorio definito dalla dottrina e dalla giurisprudenza come avente natura cautelare in senso ampio.
Pertanto, l'oggetto della domanda è una condanna ad un obbligo di facere infungibile: la liberazione del fideiussore ovvero affinché presti garanzia idonea ad assicurare le suddette ragioni (c.d. rilievo per cauzione).
Dall'esame dei documenti prodotti è emerso che, con atto notarile n. rep. 136.167 e n. racc.
22.777 registrato il 20.12.2007 al n. 8555 serie 1T, la CA NT S.p.a. ha concesso alla
Imes S.r.l. un mutuo fondiario per € 6.500.000,00 (cfr. all. n. 1 all'atto di citazione).
La CA NT S.p.a. si è fusa per incorporazione in Controparte_6
subentrando in tutti i diritti della incorporata e nei confronti della quale, con successivo
[...] atto del 23 febbraio 2010 allegato agli atti, la ha confermato le garanzie già prestate in Pt_1 favore della (cfr. all. n. 4 comparsa di costituzione). CP_1
Successivamente, in data 25 novembre 2020, è stato stipulato l'atto di scissione per il trasferimento da MPS ad (di seguito, breviter, ”) Controparte_7 CP_7 di un compendio comprensivo, tra altri, di crediti deteriorati, incluso quello verso CP_1
La con contratto di fideiussione specifica limitata del 23.01.2008 ha prestato la garanzia in Pt_1 favore di sull'apertura di credito per importo determinato da mutuo fondiario fino CP_1 alla concorrenza di € 6.500.000,00. (cfr. all. n. 2 all'atto di citazione).
Dalla documentazione allegata dalla convenuta è poi emersa la prova dell'esigibilità del debito per scadenza del termine avvenuta nel momento della comunicazione della di decadenza CP_7 del beneficio del termine del 16.04.2024 (cfr. all. n. 6 alla comparsa di costituzione).
Nella suddetta comunicazione la ha espressamente dichiarato che a detta data CP_7
l'esposizione debitoria di relativa al Mutuo era pari ad € 6.669.621,83 e che “ … stante il CP_1 perdurare dell'inadempimento del Debitore, con la presente comunica 1) per quanto riguarda il Mutuo CP_7
Ipotecario la revoca degli affidamenti a suo tempo concessi con la contestuale decadenza dal beneficio del termine e di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile prevista dall'art. 10 del
Contratto di Mutuo Ipotecario dichiarando così risolto il Contratto di Mutuo Ipotecario”. (cfr. all. n. 6 alla comparsa di costituzione e risposta).
Ciò posto, si ritiene sussistente anche il presupposto di cui al n. 2 dell'art. 1953 c.c. secondo cui:
“Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore perché questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso, nei casi seguenti: … quando il debitore è divenuto insolvente”.
5 Infatti, lo stato di insolvenza in cui versa la può rilevarsi dalla lettura del bilancio CP_1 abbreviato d'esercizio al 31.12.2023, dal quale emerge una situazione economica precaria: risultando debiti esigibili entro l'esercizio successivo per oltre € 3.818.591; perdite d'esercizio ammontanti ad € 165.850 a fronte di disponibilità liquide pari ad € 334.517 e crediti esigibili entro l'esercizio successivo pari ad € 707.656 e, quindi, nettamente inferiori alle passività.
Tale situazione contabile patrimoniale, unitamente alla circostanza che la società garantita non abbia regolarmente provveduto ai pagamenti delle rate di mutuo dovuti alla porta a CP_7 ritenere che la versi in una situazione economica tale da alterare, in senso CP_1 peggiorativo, le garanzie prestate per l'adempimento delle proprie obbligazioni (cfr. all. n. 3 alla comparsa di costituzione).
Ne discende l'accoglimento della domanda della di rilievo dalla fideiussione prestata in Pt_1 favore della di cui al contratto di fideiussione del 23.01.2008. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa individuato sulla base dell'importo della fideiussione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la società a procurare la liberazione CP_1 della , dal vincolo Controparte_4 fideiussorio assunto con atto del 23.01.2008 nei confronti della CA NT S.p.a. (ora o, in mancanza, a prestare le garanzie reali (ipoteca legale Controparte_7 su beni immobili di proprietà della liberi da vincoli) o personali necessarie, nei limiti CP_1 del valore residuo della garanzia fideiussoria prestata, per assicurare il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso;
- condanna la in persona degli amministratori e legali rappresentanti, alla rifusione CP_1 delle spese di lite in favore di Controparte_4
, in persona del suo liquidatore - legale rappresentante pro- tempore, che si liquidano
[...] in € 32.070,00 oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Catanzaro, lì 3 dicembre 2025
IL GIUDICE dott.ssa Song DAMIANI
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